| IL DIRETTORE REGIONALE della Lombardia
 
 Visto  il  decreto-legge  21  giugno  1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge  25  ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune  situazioni  dipendenti  da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;
 Visto  l'art.  1  del  decreto  n.  1/7998/UDG  del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si  delega  ai  direttori  regionali  delle  entrate territorialmente competenti  l'adozione  dei  decreti  di  accertamento  del mancato o irregolare   funzionamento   degli   uffici   del  pubblico  registro automobilistico,  provvedendo  alla  pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;
 Considerato  che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,  con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito  dalla  legge 25 ottobre 1985, n. 592, e' stato modificato dall'art.  33  della  legge  18  febbraio  1999, n. 28, e pertanto il decreto  di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana entro quaranta giorni   dalla   scadenza   del   periodo  di  mancato  o  irregolare funzionamento;
 Vista  la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia  ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico  di Brescia in data 13 dicembre 2002 per sciopero del personale;
 
 Decreta:
 
 E'   accertato  il  mancato  funzionamento  del  pubblico  registro automobilistico di Brescia in data 13 dicembre 2002.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Milano, 8 gennaio 2003
 Il direttore regionale: Orsi
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