Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2002, n. 303
Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, ed in particolare l'articolo 9 che prevede l'adozione di regolamenti per l'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 ottobre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 2002;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Configurazione giuridica
1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, di seguito denominato: "ISPESL" o: "Istituto", e' ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica.
2. L'ISPESL e' organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, del quale il Ministero della salute, le regioni e, tramite queste, le Aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente. L'ISPESL e' sottoposto alla vigilanza del Ministro della salute.
3. L'ISPESL esercita funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico; in particolare, svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di formazione e di informazione per quanto concerne la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.
4. L'ISPESL svolge gli altri compiti e funzioni che gli sono attribuiti da apposite fonti normative.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, concernente: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"Art. 17 (Regolamenti). - Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, concerne
l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.
- La legge 12 agosto 1982, n. 597, reca la conversione
in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 giugno
1982, n. 390 "Disciplina delle funzioni prevenzionali e
omologative delle Unita' sanitarie locali e dell'ISPESL".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268,
concerne il "Riordinamento dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre
1992, n. 421".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 441, reca: "Regolamento concernente
l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle
attivita' relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione
dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 268".
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro".
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, reca:
"Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose".



 
Art. 2.
Funzioni istituzionali
1. L'Istituto svolge, avvalendosi delle strutture centrali e periferiche, funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di consulenza, di documentazione e di assistenza per quanto concerne la prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.
2. In particolare, per quanto attiene ai settori della ricerca e della sperimentazione, l'ISPESL:
a) svolge direttamente attivita' di ricerca scientifica;
b) stipula convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi, per lo svolgimento di ricerche attinenti ai compiti istituzionali;
c) promuove e svolge programmi di studio e ricerca e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, anche in collaborazione con le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, con l'Istituto superiore di sanita' (ISS), con enti pubblici e privati di elevata rilevanza tecnico-scientifica, nonche' con gli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (IRCCS) e le aziende ospedaliere;
d) partecipa a progetti di attivita' finalizzata alla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e la tutela delle malattie negli ambienti di vita e di lavoro, ovvero a programmi di studio e ricerca di amministrazioni, enti, istituti, associazioni e organismi, anche internazionali, pubblici e privati.
3. Per quanto attiene alle funzioni di controllo l'ISPESL:
a) interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su richiesta del Ministro della salute o delle regioni, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica non disponibile a livello regionale, o di interesse nazionale, anche ai fini del controllo di qualita' delle prestazioni rese nel campo della sicurezza del lavoro e di tutela delle malattie professionali;
b) esegue, nei casi previsti dalla legge, o su richiesta del Ministro della salute, accertamenti sulla idoneita' dei luoghi di lavoro e sul rispetto delle disposizioni normative di prevenzione degli infortuni e tutela delle malattie professionali;
c) compie accertamenti e indagini per la prevenzione degli infortuni e l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie negli ambienti di lavoro e di vita;
d) effettua, sulla base di apposita convenzione onerosa con il Ministero delle attivita' produttive, attivita' omologativa residuale, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 597, e delle direttive comunitarie di "prodotto", nonche' attivita' di organismo notificato per la direttiva PED n. 97/23/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 maggio 1997, sugli apparecchi a pressione e per i compiti previsti dal titolo VII, protezione da agenti cancerogeni e mutagenesi, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.
4. Per quanto concerne le funzioni di consulenza, di formazione e di informazione, l'ISPESL:
a) fornisce consulenza al Ministro della salute, agli altri Ministeri e alle regioni in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
b) collabora con il Ministro della salute all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;
c) svolge attivita' di consulenza del Governo e delle regioni per la formazione dei rispettivi piani sanitari;
d) promuove convegni e dibattiti tecnico-scientifici a carattere nazionale e internazionale su temi attinenti ai propri compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali; rende noti, mediante pubblicazioni scientifiche, i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati e in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della prevenzione degli infortuni, della sicurezza del lavoro e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
e) esplica attivita' di consulenza per la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita' (ISS) e con gli altri enti o amministrazioni, che si occupano di produzione e di impiego dell'energia termoelettrica, nucleare e delle sostanze radioattive, nonche' di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici;
f) esercita, per organismi pubblici e privati, attivita' di formazione, perfezionamento e aggiornamento in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, rivolte, in particolare, al personale del Servizio sanitario nazionale e degli altri organi ed enti di promozione e tutela della prevenzione;
g) promuove e coordina studi e ricerche nel settore didattico, atti a definire in termini standard di metodologie e contenuti, un sistema complessivo di qualita' della formazione nei settori di competenza, al fine di realizzare percorsi didattici ad elevata qualificazione professionale per la formazione e il perfezionamento dei formatori, degli specialisti in igiene e sicurezza, delle figure individuate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonche' dei lavoratori;
h) esercita per conto dello Stato e delle regioni le attivita' di consulenza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1999, n. 334, relative agli impianti a rischio di incidente rilevante.
5. L'ISPESL, inoltre, svolge le seguenti attivita':
a) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione dei rischi, con riguardo all'igiene negli ambienti di lavoro, alla sicurezza dei lavoratori, delle macchine, degli impianti, delle attrezzature di lavoro e all'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, ivi comprese le radiazioni ionizzanti in campi elettromagnetici, nonche' delle linee guida e dei protocolli per la tutela della salute e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro;
b) collabora con le parti sociali ed in particolare con gli organismi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la promozione della cultura e di buone pratiche in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro;
c) svolge attivita', quale focal point per l'Italia, dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, partecipando eventualmente ad organismi e comitati tecnici comunitari ed internazionali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) svolge azioni di consulenza, di informazione, di formazione ed assistenza a pagamento alle imprese, con particolare riguardo a quelle piccole e medie, nonche' ai lavoratori ed agli organismi paritetici tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
6. L'ISPESL, infine, esercita ogni altra attivita' di propria competenza ai sensi delle norme vigenti.



Note all'art. 2:
- La legge 12 agosto 1982, n. 597, reca: "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno
1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni
prevenzionali ed omologative delle unita' sanitarie locali
e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro".
- Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni vedasi specifica nota alle
premesse.
- Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
vedasi specifica nota alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
17 agosto 1994, n. 334, vedasi specifica nota alle
premesse.
- Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
vedasi specifica nota alle premesse.



 
Art. 3.
Strumenti
1. Per l'esplicazione delle funzioni di cui all'articolo 2 e di ogni altra attivita' connessa, l'Istituto si organizza in strutture tecnico-scientifiche e amministrative ed in laboratori articolati sul territorio e realizza una propria rete operativa informatica per la diffusione delle informazioni, dei compiti istituzionali e delle esperienze nei settori di competenza, anche in relazione alle iniziative di formazione, perfezionamento e aggiornamento di cui all'articolo 2. Secondo criteri e modalita' determinati con proprio regolamento ed anche attraverso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, puo':
a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali, esteri ed internazionali;
b) partecipare a o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, nazionali, esteri ed internazionali, scelti con le procedure dell'evidenza pubblica, secondo le vigenti disposizioni in materia. La costituzione e la partecipazione in societa' sono assoggettate ad autorizzazione preventiva del Ministro della salute, volta tra l'altro ad accertare che non sussistano situazioni di incompatibilita' in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione senza comunicazione di osservazioni da parte del Ministro della salute, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di costituzione di societa' o di partecipazione societaria deve essere inoltre acquisito, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, il parere del Ministro dell'economia e delle finanze; qualora il parere non venga reso nel suddetto termine di quarantacinque giorni, il parere stesso si intende espresso favorevolmente.
 
Art. 4.
Organi dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
1. Sono organi dell'ISPESL:
1) il Presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Direttore generale;
4) il Comitato scientifico;
5) il Collegio dei revisori.
 
Art. 5.
Presidente
1. Il Presidente, scelto tra personalita' appartenenti alla comunita' scientifica, dotato di alta, riconosciuta e documentata professionalita' tecnico-scientifica nelle materie di competenza dell'Istituto, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno.
4. Il Presidente inoltre:
a) sovrintende all'andamento dell'Istituto e vigila sul corretto funzionamento delle strutture, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo;
b) predispone, con la collaborazione degli uffici interessati e sentito il Comitato scientifico, il piano triennale da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di amministrazione;
c) cura i rapporti istituzionali e la comunicazione esterna dell'Istituto;
d) valuta, su parere obbligatorio del Comitato scientifico, l'attivita' delle strutture tecniche dell'Istituto;
e) conferisce, sentito il Direttore generale, gli incarichi di livello dirigenziale generale e conferisce, sentito il Consiglio di amministrazione, gli incarichi di Direzione delle strutture tecnico-scientifiche.
5. Al Presidente e' attribuita un'indennita' di carica determinata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Il Presidente, se appartenente ad Amministrazioni dello Stato, ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, e' collocato in aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti; se professore o ricercatore universitario, puo' essere collocato in aspettativa senza assegni a domanda, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
recante: "Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione
organizzativa e didattica":
"Art. 12 (Direzione di istituti e laboratori
extrauniversitari di ricerca). - Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e
dei consigli delle facolta' interessate, i professori
ordinari, straordinari ed associati possono essere
autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del
Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di
ricerca a carattere nazionale o regionale.
I professori di ruolo possono essere collocati a
domanda in aspettativa per la direzione di istituti e
laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e
internazionali.
I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori
del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti
pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa
con assegni.
L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, su parere del Consiglio
universitario nazionale, che considerera' le
caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio
nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede.
Durante il periodo dell'aspettativa ai professori
ordinari competono eventualmente le indennita' a carico
degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la
retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della
progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento
dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e
di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
Ai professori collocati in aspettativa e' garantita,
con le modalita' di cui al quinto comma del successivo art.
13, la possibilita' di svolgere, presso l'Universita' in
cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita'
seminariali e attivita' di ricerca, anche applicativa. Si
applica nei loro confronti, per la partecipazione agli
organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui
ai commi terzo e quarto dell'art. 14, della legge 18 marzo
1958, n. 311.
La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle
ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
operanti presso le universita' puo' essere affidata ai
professori di ruolo come parte delle loro attivita' di
ricerca e senza limitazione delle loro funzioni
universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del
contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con
l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca
costituiti presso le universita' per contratto o per
convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la
natura di enti pubblici economici.".



 
Art. 6.
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della salute, e' composto dal Presidente e da otto componenti cosi' individuati:
a) due esperti designati dal Ministro della salute;
b) un esperto designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
d) quattro esperti designati rispettivamente dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica, dal Ministro delle attivita' produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
e) esercita le funzioni di segretario un dirigente amministrativo.
2. Gli esperti devono essere scelti tra persone particolarmente competenti, di documentata professionalita' nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti svolti dall'Istituto.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il compenso che sara' fissato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con analogo decreto saranno determinati i gettoni di presenza e le modalita' di rimborso delle spese di missione.
5. Il Consiglio di amministrazione puo' eleggere nel proprio seno un Vicepresidente. Tale incarico e' gratuito.
6. Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le modalita' di funzionamento del Consiglio di amministrazione.
 
Art. 7.
Compiti del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione:
a) ha compiti e poteri di programmazione e di indirizzo e adotta i necessari atti deliberativi, definendo le linee guida per la predisposizione del piano triennale, del bilancio e dei regolamenti, sulla base degli indirizzi strategici ricevuti dal Ministro della salute;
b) delibera il bilancio di previsione e le eventuali variazioni, nonche' il conto consuntivo;
c) su proposta del Presidente, delibera il piano triennale di attivita' dell'Istituto, la pianta organica e le eventuali variazioni dei fabbisogni di personale;
d) delibera i regolamenti;
e) delibera la eventuale partecipazione dell'Istituto in societa' private aventi scopi coincidenti con le attivita' istituzionali dell'Istituto, nel rispetto dei criteri e delle modalita' determinati con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, salvo comunque, se del caso, l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola in seduta ordinaria una volta ogni due mesi, con avviso da comunicare a tutti i componenti, ai quali va contestualmente trasmesso l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima.
3. In caso di urgenza o su richiesta della maggioranza dei componenti, il Consiglio puo' essere convocato in seduta straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima, con le stesse forme previste dal comma 2.
 
Art. 8.
Direttore generale
1. Il Direttore generale e' nominato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Presidente, ed e' scelto tra persone laureate di larga, provata e documentata esperienza di direzione in materia di gestione ed amministrazione. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e' regolato con contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. Ai dipendenti di pubbliche amministrazioni si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 6.
2. Il Direttore generale:
a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione;
b) attua i provvedimenti del Consiglio di amministrazione;
c) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, sulla scorta delle linee guida indicate dal Consiglio di amministrazione;
d) elabora le proposte da sottoporre al Presidente relative alle risorse finanziarie da assegnare con l'indicazione degli obiettivi da conseguire;
e) attua quanto previsto nel piano delle attivita', sovrintendendo e coordinando l'attivita' dei dirigenti;
f) promuove lo sviluppo organizzativo e la valorizzazione delle risorse umane; cura, con i dirigenti, la definizione e l'aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'Istituto;
g) vigila sistematicamente sull'andamento della gestione, con riferimento al piano triennale ed al budget, sviluppando ed utilizzando idonei strumenti di controllo;
h) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale non generale, ad esclusione di quelli relativi ai dirigenti assegnati agli uffici di livello dirigenziale generale;
i) adotta gli atti relativi alla gestione dell'Istituto, non rientranti nella specifica competenza del Presidente o dei vari dirigenti;
l) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.
3. Il Direttore generale, in quanto incluso tra gli organi dell'ente ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, cessa dall'incarico nei casi di cessazione del Presidente o del Consiglio di amministrazione.



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante:
"Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59":
"Art. 9 (Istituto superiore di sanita' e Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro). -
1. L'Istituto superiore di sanita' (ISS) e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza del
Ministero della sanita', funzioni e compiti
tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In
particolare, l'ISS svolge funzioni di ricerca, di
sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto
concerne la salute pubblica; l'ISPESL e' centro di
riferimento nazionale di informazione, documentazione,
ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia
di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei
luoghi di lavoro.
2. L'ISS e l'ISPESL hanno autonomia scientifica,
organizzativa, amministrativa e contabile e sono sottoposti
alla vigilanza del Ministro della sanita'. Essi
costituiscono organi tecnico-scientifici del Servizio
sanitario nazionale, dei quali il Ministero, le regioni e,
tramite queste, le aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni
conferite loro dalla normativa vigente.
3. Sono organi dei due Istituti il presidente, il
Consiglio di amministrazione, il direttore generale, il
Comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla
organizzazione degli Istituti si provvede con i regolamenti
di cui all'art. 13, che recano anche disposizioni di
raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204 e dalle altre disposizioni vigenti
per gli enti di ricerca.
4. Sono abrogati l'art. 45, comma 4, ultimo periodo, e
l'art. 48 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".



 
Art. 9.
Comitato Scientifico
1. Il Comitato Scientifico e' nominato, con decreto del Ministro della salute, tra persone esperte nelle materie di competenza dell'Istituto. Il Comitato dura in carica tre anni ed e' composto:
a) dal Presidente;
b) da otto esperti, anche stranieri, su proposta del Presidente dell'ISPESL;
c) da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) da dieci esperti in rappresentanza rispettivamente: tre del Ministero della salute, uno del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministero delle attivita' produttive, uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno del Ministero dell'interno e uno del Ministero delle politiche agricole e forestali;
e) le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente amministrativo.
2. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, altresi', su invito del Presidente e senza diritto di voto, dirigenti di ricerca, ricercatori e tecnologi dell'Istituto. Possono, altresi', essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, personalita' scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della materia oggetto di valutazione.
3. Il compenso per i componenti esterni del Comitato, nonche' il gettone di presenza e le spese di missione, sono fissati con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 10.
Compiti del Comitato Scientifico
1. Il Comitato Scientifico:
a) esprime parere sui progetti di collaborazione e di ricerca con organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati;
b) svolge, su richiesta del Presidente o del Consiglio di amministrazione, attivita' di consulenza in ordine a specifici piani e programmi di attivita';
c) esprime parere sulle materie di studio e ricerca per le quali assegnare le borse di studio;
d) esprime annualmente pareri obbligatori sull'attivita' delle strutture tecnico-scientifiche nelle quali e' articolato l'ISPESL, sulla base di criteri fissati dal medesimo Comitato;
e) esprime parere sull'ordinamento delle strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto.
2. Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi e tutte le volte che il Consiglio di amministrazione o il Presidente lo ritengano necessario.
 
Art. 11.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e uno supplente nominati con decreto del Ministro della salute, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e dura in carica tre anni.
2. I predetti componenti, ad eccezione del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica e documentata professionalita'.
3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione e alla loro regolarita' e conformita' alle norme di leggi e regolamenti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le variazioni ed il conto consuntivo, effettua le verifiche di cassa e compie ogni altro atto inteso ad accertare la regolarita' dell'attivita' dell'ISPESL. I componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione.
4. Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sara' stabilito il compenso da corrispondere al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti.
 
Art. 12.
E s p e r t i
1. Per particolari motivate esigenze ed entro il limite massimo di dieci unita', nelle materie nelle quali non siano disponibili all'interno adeguate professionalita' tecnico-scientifiche, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, puo' disporre il conferimento di incarichi a soggetti particolarmente esperti nelle materie di competenza dell'Istituto.
 
Art. 13.
Regolamenti
1. Entro centoventi giorni dal suo insediamento, il Consiglio di amministrazione, con uno o piu' regolamenti, disciplina:
a) le modalita' per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1997, n. 696;
b) le modalita' per l'acquisto di beni, servizi o forniture;
c) le modalita' per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri e internazionali;
d) le modalita' di conferimento degli incarichi temporanei di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca;
e) le modalita' di conferimento delle borse di studio;
f) la disciplina e le modalita' della attivita' brevettuale;
g) l'istituzione di centri di costo dell'Istituto;
h) l'istituzione dell'ufficio stampa, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422;
i) l'istituzione di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dalla normativa vigente;
l) l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
m) l'istituzione di un ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
n) l'organizzazione dell'Istituto a livello di strutture e personale, ivi compresa la determinazione degli uffici dirigenziali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che viene determinata nel numero massimo di quindici uffici di livello dirigenziale e due uffici di livello dirigenziale generale.
2. I regolamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono soggetti all'approvazione del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il personale sono soggetti all'approvazione del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; tutti gli altri regolamenti sono soggetti alla sola approvazione del Ministro della salute. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, senza che sia intervenuta osservazione alcuna, i regolamenti si intendono approvati.
3. I regolamenti sono emanati dal Presidente dell'Istituto.



Note all'art. 13:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre 1979, n. 696 reca: "Approvazione del nuovo
regolamento per la classificazione delle entrate e delle
spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti
pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: "Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 2001, n. 422, reca: "Regolamento recante norme
per l'individuazione dei titoli professionali del personale
da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le
attivita' di informazione e di comunicazione e disciplina
degli interventi formativi".
- Si riporta il testo degli articoli 11, 12 e 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione":
"Art. 11 (Ufficio relazioni con il pubblico). (Art. 12,
commi da 1 a 5-ter del decreto legislativo n. 29 del 1993,
come sostituiti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 546
del 1993, e successivamente modificati dall'art. 3 del
decreto-legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni
della legge n. 273 del 1995). - 1. Le amministrazioni
pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, individuano, nell'ambito della propria
struttura uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico
provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie
informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e
allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla
formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
aspetti organizzativi e logistici del rapporto con
l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene
assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche
delle singole amministrazioni, personale con idonea
qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti
con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative,
servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche
programmano ed attuano iniziative di comunicazione di
pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate
nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura
centrale di servizio, secondo un piano annuale di
coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da
sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni,
non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a
carico del destinatario.
6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere
iniziative volte, anche con il supporto delle procedure
informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico,
alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e
all'incremento delle modalita' di accesso informale alle
informazioni in possesso dell'aniministrazione e ai
documenti amministrativi.
7. L'organo di vertice della gestione
dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia
dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai
fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo
personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce
titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e
nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi
di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi
del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica,
ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il
Dipartimento annualmente individua le forme di
pubblicazione.".
"Art. 12 (Uffici per la gestione del contenzioso del
lavoro). (Art. 12-bis del decreto legislativo n. 29 del
1999, aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 80
del 1998). - 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la
gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi
uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di
tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali inerenti
alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o affini
possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le
modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico
ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso
comune.".
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998,
e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - 1. Per il conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto,
in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, valutate anche in
considerazione dei risultati conseguiti con riferimento
agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli
altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli
incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'art. 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' eccedere, per gli
incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4,
il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli
incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di
conferimento dell'incarico accede un contratto individuale
con cui e' definito il corrispondente trattamento
economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24.
E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 50 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
7. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera h),
della legge 15 luglio 2002, n. 145).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.".



 
Art. 14.
Piano di attivita' e fabbisogno di personale
1. L'ISPESL opera sulla base di un proprio piano triennale di attivita', aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorita' e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il Piano sanitario nazionale. Il piano dell'Istituto comprende altresi' la programmazione triennale del fabbisogno del personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere e della loro cadenza temporale. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono adottati dal Consiglio di amministrazione ed inviati, per l'approvazione, al Ministro della salute. Sul piano triennale e relativi aggiornamenti, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono, inoltre, acquisiti, nel termine perentorio di sessanta giorni, il parere del Ministro dell'economia e delle finanze ed il parere del Ministro per la funzione pubblica. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti senza che siano state comunicate osservazioni da parte dei succitati Ministri, i pareri si intendono resi positivamente. Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti, senza osservazioni da parte del Ministro della salute, il piano e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati.
2. Il Consiglio di amministrazione determina, in base al piano triennale, gli organici del personale. In materia di personale, secondo le indicazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, devono essere sentite le organizzazioni sindacali.
 
Art. 15.
Delibere e bilanci
1. Le delibere dell'Istituto, ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attivita' e agli aggiornamenti annuali, nonche' quelle relative all'adozione dei regolamenti, per le quali valgono i termini previsti dai precedenti articoli, sono immediatamente esecutive.
2. I bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti ed una relazione annuale sull'attivita' svolta sono inviati al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 16.
Personale dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro
1. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' inserito nel ruolo organico dell'ISPESL e mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ISPESL e' regolato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. I cittadini dell'Unione europea, in possesso dei requisiti richiesti, possono partecipare alle selezioni pubbliche per le assunzioni presso l'Istituto.
 
Art. 17.
Fonti di finanziamento
1. L'Istituto provvede allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, da contributi a carico del fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dalle somme di cui agli articoli 1 e 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dai contributi di enti nazionali o esteri, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, dai proventi derivanti dagli accordi di programma, convenzioni e contratti stipulati con amministrazioni, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, dalle attivita' di assistenza, consulenza, formazione, certificazione, omologazione, a soggetti pubblici e privati e da ogni altro provento connesso alle sue attivita', nonche' da donazioni e lasciti da parte di soggetti pubblici e privati.



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante: "Disposizioni
per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica
e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 1 (Programmazione). - 1. Il Governo, nel
documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF),
determina gli indirizzi e le priorita' strategiche per gli
interventi a favore della ricerca scientifica e
tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie
da attivare e assicurando il coordinamento con le altre
politiche nazionali.
2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle
risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di
direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni
dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette
amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente
aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il
Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata
triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea
e internazionale della ricerca e tenendo conto delle
iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca
regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita'
di attuazione degli interventi alla cui realizzazione
concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di
previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi
comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel
rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali,
le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli
interventi possono essere specificati per aree tematiche,
settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche
prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello
Stato.
3. Specifici interventi di particolare rilevanza
strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per
il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale
per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da
istituire nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a
partire dal 1 gennaio 1999, con distinto provvedimento
legislativo, che ne determina le risorse finanziarie
aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i
relativi mezzi di copertura.
4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e
programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di
ricerca, con esclusione della ricerca libera nelle
universita' e negli enti, operano in coerenza con le
finalita' del PNR, assicurando l'attuazione e il
monitoraggio delle azioni da esso previste per la parte di
loro competenza. I predetti piani e programmi sono
comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla
data di adozione o di approvazione.
5. I risultati delle attivita' di ricerca delle
pubbliche amministrazioni, ovvero di quella da esse
finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di
criteri generali indicati dal Comitato di cui all'art. 5,
comma 1, nel rispetto della specificita' e delle
metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.
6. In allegato alla relazione previsionale e
programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, sono riportate le spese per attivita' di ricerca a
carico di ciascuna amministrazione dello Stato, degli enti
di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle
universita', sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e
indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di
individuazione e di esposizione determinati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.".
- Si riporta il testo, rispettivamente, degli articoli
1 e 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, recante il "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421":
"Art. 1 (Tutela del diritto alla salute, programmazione
sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza). - 1. La tutela della salute come diritto
fondamentale dell'individuo ed interesse della
collettivita' e' garantita, nel rispetto della dignita' e
della liberta' della persona umana, attraverso il Servizio
sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle
attivita' assistenziali dei Servizi sanitari regionali e
delle altre funzioni e attivita' svolte dagli enti e
istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei
conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nonche' delle funzioni conservate allo Stato
dal medesimo decreto.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso
le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del
comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi
indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza
definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei
principi della dignita' della persona umana, del bisogno di
salute, dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della
qualita' delle cure e della loro appropriatezza riguardo
alle specifiche esigenze, nonche' dell'economicita'
nell'impiego delle risorse.
3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale,
per il periodo di validita' del Piano sanitario nazionale,
e' effettuata contestualmente all'individuazione delle
risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario
nazionale, nel rispetto delle compatibilita' finanziarie
definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel
Documento di programmazione economico-finanziaria. Le
prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di
assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale
a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle
forme e secondo le modalita' previste dalla legislazione
vigente.
4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di
autocoordinamento, elaborano proposte per la
predisposizione del Piano sanitario nazionale, con
riferimento alle esigenze del livello territoriale
considerato e alle funzioni interregionali da assicurare
prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del
Piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza
individuati in esso o negli atti che ne costituiscono
attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della
sanita', entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione
annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario
regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista
per l'anno successivo.
5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanita',
sentite le commissioni parlamentari competenti per la
materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dell'atto, nonche' le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il
parere entro venti giorni, predispone il Piano sanitario
nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle
regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del
piano precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal
comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere delle
commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il piano e'
adottato ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991,
n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
relativi alle aree di offerta individuate dal Piano
sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il
1998-2000:
a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di
vita e di lavoro;
b) l'assistenza distrettuale;
c) l'assistenza ospedaliera.
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
sanitarie che presentano, per specifiche condizioni
cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un
significativo beneficio in termini di salute, a livello
individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del
Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i
servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate
in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario
nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e
dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non e'
dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili
o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche
non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a
soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il
principio dell'economicita' nell'impiego delle risorse,
ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse
quanto a modalita' di organizzazione ed erogazione
dell'assistenza.
8. Le prestazioni innovative per le quali non sono
disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche
di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie
accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente
nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione
autorizzati dal Ministero della sanita'.
9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed
e' adottato dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo
anno di vigenza del Piano precedente. Il Piano sanitario
nazionale puo' essere modificato nel corso del triennio con
la procedura di cui al comma 5.
10. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini
di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e
territoriali nei confronti della salute;
b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da
assicurare per il triennio di validita' del Piano;
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun
anno di validita' del Piano e la sua disaggregazione per
livelli di assistenza;
d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio
sanitario nazionale verso il miglioramento continuo della
qualita' dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione
di progetti di interesse sovra regionale;
e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante
l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari
e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;
f) le finalita' generali e i settori principali della
ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresi' il
relativo programma di ricerca;
g) le esigenze relative alla formazione di base e gli
indirizzi relativi alla formazione continua del personale,
nonche' al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse
umane;
h) le linee guida e i relativi percorsi
diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno
di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalita'
sistematiche di revisione e valutazione della pratica
clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei
livelli essenziali di assistenza;
i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei
livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli
previsti.
11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario
nazionale sono adottati dal Ministro della sanita' con
decreto di natura non regolamentare, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri competenti per materia,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese,
predisposta annualmente dal Ministro della sanita':
a) illustra le condizioni di salute della popolazione
presente sul territorio nazionale;
b) descrive le risorse impiegate e le attivita'
svolte dal Servizio sanitario nazionale;
c) espone i risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale;
d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni
in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali;
e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle
politiche sanitarie e la programmazione degli interventi.
13. Il piano sanitario regionale rappresenta il piano
strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e
il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze
specifiche della popolazione regionale anche in riferimento
agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni,
entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani
sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione
delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis,
nonche' delle formazioni sociali private non aventi scopo
di lucro impegnate nel campo dell'assistenza sociale e
sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori
sanitari pubblici e privati e delle strutture private
accreditate dal Servizio sanitario nazionale.
14. Le regioni e le province autonome trasmettono al
Ministro della sanita' i relativi schemi o progetti di
piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello
stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con
gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro
della sanita' esprime il parere entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i
servizi sanitari regionali.
15. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, promuove forme di
collaborazione e linee guida comuni in funzione
dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale
e della normativa di settore, salva l'autonoma
determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
16. La mancanza del Piano sanitario regionale non
comporta l'inapplicabilita' delle disposizioni del Piano
sanitario nazionale.
17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore
del Piano sanitario nazionale senza che la regione abbia
adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non e'
consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro
della sanita', sentita la regione interessata, fissa un
termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, adotta gli atti necessari per dare
attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale,
anche mediante la nomina di commissari ad acta.
18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non
lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle
equiparate di cui all'art. 4, comma 12, alla realizzazione
dei doveri costituzionali di solidarieta', dando attuazione
al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona.
Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da
considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che
svolgono attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria e
socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto
dalle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere d),
e), f), g), e h), e comma 6 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto
dall'art. 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione
della predetta qualifica non comporta il godimento dei
benefici fiscali previsti in favore delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale dal decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460.".
"Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1. Il Fondo
sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale
e' alimentato interamente da stanziamenti a carico del
bilancio dello Stato ed il suo importo e' annualmente
determinato dalla legge finanziaria tenendo conto,
limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo
presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente
alle regioni.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche
di sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico
e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1 gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni,
da compensare, in sede di riparto, sulla base di
contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle
unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle
strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle
dotazioni strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale
assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla
base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
sanitaria, con particolare riguardo alla capacita' di
soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente
assicura altresi', nel corso del primo triennio di
applicazione del presente decreto, quote di finanziamento
destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini
rapportati agli standard di riferimento.
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario,
confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui
all'art. 8, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come parte
indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione
del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono
utilizzate esclusivamente per finanziare attivita'
sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le province
autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito
capitolo di bilancio.".



 
Art. 18.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il funzionamento degli organi preesistenti dell'Istituto e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.
2. La nomina del Presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti deve intervenire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. I dirigenti di prima e seconda fascia in servizio presso l'Istituto, che ricoprono incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno facolta' di entrare a domanda nei ruoli dell'Istituto medesimo.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 13, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'ISPESL ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 441, nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente regolamento.



Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, vedasi la specifica nota all'art.
13.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 441, vedasi la specifica nota alle
premesse.



 
Art. 19.
Commissariamento
1. In caso di mancata costituzione degli organi o in caso di impossibilita' a funzionare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e' nominato, secondo la previsione dell'articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, un Commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Il Commissario puo' rimanere in carica per un periodo massimo di dodici mesi, termine entro il quale dovranno essere nominati, nei modi previsti dal presente regolamento, gli organi di amministrazione, secondo le previsioni dell'articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 7



Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera
q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419:
"1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la
vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente
decreto promuovono, con le modalita' stabilite per ogni
ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La
revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme
generali, regolatrici della materia:
a) - p) omissis;
q) previsione delle ipotesi di commissariamento
dell'ente e dei poteri del commissario straordinario,
nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti
di notevole rilievo o dimensione organizzativa e
finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'autorita' di vigilanza;
previsione, per i soli enti di notevole rilievo o
dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilita'
di nominare uno o piu' sub-commissari; previsione di
termini perentori di durata massima del commissariamento, a
pena di scioglimento dell'ente.".



 
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