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| Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2003 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2003 |  | Ulteriori  disposizioni  concernenti  gli interventi necessari per il risanamento  ambientale  della  laguna  di  Orbetello.  (Ordinanza n. 3261). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  l'art.  107,  lettera  c),  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11  dicembre  2002,  con  il  quale  e'  stato  prorogato, fino al 31 dicembre  2003,  lo  stato  di  emergenza  ambientale nella laguna di Orbetello;
 Vista   l'ordinanza   del   Ministro   dell'interno   delegato   al coordinamento  della  protezione  civile  n. 3198 del 23 aprile 2002, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del  3  maggio 2002, recante "Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello";
 Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento  della  protezione  civile  n. 3239 del 21 agosto 2002, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del  26  agosto  2002,  recante  "Disposizioni  urgenti di protezione civile";
 Considerato  che  le previsioni contenute nella citata ordinanza n. 3198  del  23  aprile 2002 sono rivolte ad attuare primi interventi a carattere  straordinario  necessari a fronteggiare le situazioni piu' urgenti,  e  che  quindi risulta indispensabile procedere ad una piu' completa  definizione  delle  problematiche  connesse  al risanamento ambientale  della  laguna  di  Orbetello per consentire il ripristino delle condizioni di normalita';
 Ravvisata   la  necessita'  di  procedere,  con  ogni  urgenza,  al completamento   del  sistema  integrato  di  depurazione  dell'areale Orbetello-Monte  Argentario,  al  fine  di evitare la possibilita' di scarico  nella laguna di Orbetello di liquami e di reflui depurati in maniera  non  conforme  a  quanto disposto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, per le aree sensibili;
 Considerato  che  occorre  disciplinare,  in  fase transitoria, gli scarichi diretti nella laguna e gli scarichi in acque superficiali ed in  fognatura  che  recapitano  direttamente  nella  laguna,  nonche' procedere al completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale nella laguna di Orbetello;
 Considerato altresi', che il presidente della regione Toscana, gia' nominato  commissario delegato con la citata ordinanza n. 3198 del 23 aprile  2002, ha evidenziato la necessita' di una rapida riconduzione delle  attivita'  previste  dalle ordinanze di protezione civile alla competenza degli enti secondo l'ordinario regime normativo;
 Preso  atto  che  il  presidente  della  regione  Toscana,  per  il perseguimento di tali finalita', ha proposto che la titolarita' della gestione  commissariale,  inerente  al  completamento  delle opere di depurazione, alla gestione della fase transitoria ed alla bonifica ed al   risanamento   ambientale   della   laguna   di   Orbetello,  sia opportunamente   attribuita  al  sindaco  del  comune  di  Orbetello, soggetto   istituzionalmente  competente  in  via  ordinaria  per  la gestione della laguna;
 Ritenuto   di   dover   perseguire   l'obiettivo   della   corretta integrazione  tra  la  gestione straordinaria e quella ordinariamente attribuita  agli enti titolari, individuando forme e modalita' idonee al superamento dello stato di emergenza ambientale;
 Acquisita  l'intesa  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e di cui alla nota n. GAB/2002/12713 del 17 dicembre 2002;
 Acquisita  l'intesa  della regione Toscana e di cui alla nota del 2 dicembre 2002;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Per  la  realizzazione degli interventi finalizzati alla tutela della  laguna  di Orbetello, il sindaco del comune di Orbetello, gia' soggetto attuatore degli interventi di emergenza di cui all'ordinanza n. 3198 del 23 aprile 2002, e' nominato commissario delegato ai sensi dell'art.  5  della  legge  25 febbraio 1992, n. 225, subentrando nel predetto incarico al presidente della regione Toscana.
 2.  Il  sindaco  di  Orbetello,  commissario delegato provvede alla prosecuzione   degli   interventi   immediati  e  d'urgenza  previsti dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3198/2002 nonche':
 a) al completamento del depuratore di Terrarossa e dei collettori primari  in  modo  da  assicurare  la  funzionalita'  del complessivo sistema  di  depurazione dell'intero areale, nonche' al completamento del  sistema  di  telecontrollo  degli  impianti  di depurazione e di sollevamento;
 b) ad  assicurare,  nelle more del suddetto completamento e della completa funzionalita', la realizzazione degli interventi finalizzati alla  riduzione  degli  attuali  apporti di acque reflue, tra cui, in particolare:
 b.1  collegamento  degli  insediamenti  che  attualmente  hanno scarichi diretti in laguna al predetto sistema di depurazione;
 b.2 riduzione dell'emungimento di acqua dal sottosuolo da parte degli   impianti   di   itticoltura   presenti   in  laguna  fino  al raggiungimento  di  una  riduzione  in misura non inferiore al 50% di quello in atto;
 b.3   definizione,   per   gli   scarichi   degli  insediamenti industriali,  per  gli scarichi civili e per gli scarichi provenienti dai  medesimi  impianti di itticoltura, di valori limite di emissione allo  scarico diretto in laguna, allo scarico di acque superficiali e in   fognatura   che   recapitano  direttamente  nella  laguna,  piu' restrittivi     di    quelli    previsti    nell'allegato    5    del decreto-legislativo    11 maggio   1999,   n.   152,   e   successive modificazioni  ed integrazioni, alla relativa applicazione nonche' al controllo circa la loro osservanza.
 3.  Il commissario delegato provvede, inoltre, alla predisposizione ed  all'attuazione di tutti gli interventi necessari per la bonifica, il  risanamento ambientale ed il miglioramento dell'assetto idraulico della  laguna  di  Orbetello,  consistenti  nella realizzazione di un sistema  complessivo di opere finalizzate ad una economia di gestione da  attuarsi  nella  fase  ordinaria, con l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento  dovuto  a  scarichi  diffusi ed all'immissione nel bacino  lagunare  di  solidi sospesi, del miglioramento dello scambio laguna-mare,  della  circolazione  delle  acque interne alla laguna e della riduzione degli effetti indotti dai sedimenti organici.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Al  fine  di  attuare  quanto previsto dall'art. 1, comma 2, il commissario   delegato,   entro   novanta   giorni   dalla   data  di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana, approva un programma di attivita' che individua gli  specifici obiettivi da realizzare, le modalita' e i tempi per il relativo  raggiungimento  e  le necessita' finanziarie connesse. Tale programma e' elaborato secondo i seguenti criteri generali:
 riferimento    all'attuale   stato   di   fatto   che   contempli l'utilizzazione  delle  conoscenze  e  degli studi gia' eseguiti o in corso  di  esecuzione,  con  particolare  riferimento  al  sistema di monitoraggio sulla qualita' delle acque in laguna;
 integrazione, per quanto possibile, con i progetti gia' redatti;
 unitarieta'  gestionale del servizio di fognatura, calettamento e depurazione dei comuni di Orbetello e Monte Argentario;
 compatibilita' ambientale dell'attivita' depurativa;
 raggiungimento  di  una qualita' allo scarico tale da consentire, in  un  quadro di sostenibilita' economica, il riutilizzo delle acque depurate,  ovvero  degli  scarichi,  in  conformita' con i criteri di sicurezza  ambientale  ed  igenico-sanitaria  definiti  dal  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
 definizione    delle    caratteristiche   funzionali,   tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli interventi da realizzare.
 2.  Nell'ambito  del  programma  di  cui  al comma 1, devono essere specificatamente  evidenziati  gli  interventi  immediati e d'urgenza gia'  avviati  ai  sensi dell'ordinanza n. 3198/2002, le attivita' in corso  di  prosecuzione  ed  il relativo fabbisogno finanziario sulla base delle risultanze della gestione relativa all'anno 2002.
 3.  Il  programma  di cui al comma 1 e' predisposto d'intesa con la regione Toscana, con il concorso degli enti pubblici interessati ed a tal fine il commissario delegato definisce con la regione medesima le sedi  e  le  modalita'  per  il  raggiungimento di tale intesa, anche utilizzando le procedure di cui agli articoli 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater  e  15  della  legge  n.  241/1990, all'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 ed agli articoli 3 e 12 della legge regionale n. 76/1996.
 4.   Il   programma,  successivamente  alla  sua  approvazione,  e' trasmesso  al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e diventa  esecutivo  previo assenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
 5.  Il  commissario  delegato  provvede altresi' entro i termini di vigenza dello stato di emergenza ambientale della laguna di Orbetello ad  individuare,  con le modalita' di cui al comma 3, le attivita' da porre   in  essere  per  il  superamento  dello  stato  di  emergenza ambientale e per la riconduzione della gestione della relativa laguna al soggetto istituzionalmente competente in via ordinaria.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Al  fine  di  attuare  quanto previsto dall'art. 1, comma 3, il commissario  delegato,  sentita  la  regione Toscana, gli enti locali territorialmente  competenti  e  gli altri enti pubblici interessati, approva,  entro  centoventi  giorni dalla data di pubblicazione della presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana,  un  programma  di  attivita'  che  individua gli specifici obiettivi  da  realizzare,  le  modalita'  ed i tempi per il relativo raggiungimento  e  le necessita' finanziarie connesse. Tale programma e' elaborato secondo i seguenti criteri generali:
 riferimento   all'attuale   stato   di   fatto,   che   contempli l'utilizzazione  delle  conoscenze  e  degli studi gia' eseguiti o in corso   di  esecuzione,  relativi,  in  particolare,  al  sistema  di monitoraggio  sulla  dinamica  delle  acque in laguna, al sistema dei modelli per la valutazione, progettazione e gestione degli interventi realizzati ai sensi dell'ordinanza n. 3198/2002;
 agevolare  lo  sviluppo delle fanerogame acquatiche, in relazione al ruolo positivo che le stesse svolgono per gli equilibri ambientali della laguna;
 limitare  gli apporti in laguna di nutrienti e fitofarmaci dovuti a  scarichi  diffusi ed al dilavamento dei suoli agricoli provenienti dal bacino direttamente scolante;
 riordinare   il   sistema   di   canali   recapitanti  in  laguna attrezzandolo  con  opere di regimazione idraulica ed intercettazione dei solidi sospesi;
 bonifica  dei  fondali  e  dei  canali  lagunari  per ridurre gli effetti indotti dai sedimenti organici e dalla progressiva perdita di volume dell'invaso lagunare;
 rimozione delle conterminazioni;
 migliorare  gli  scambi  laguna-mare, la circolazione delle acque interne alla laguna, anche finalizzando tutte le attivita' al miglior rendimento  energetico  dei  sistemi di pompaggio e dei conflitti con l'attivita' di pesca da postazioni fisse;
 definizione  degli  interventi  attinenti  l'assetto idraulico in coerenza  con  gli strumenti di pianificazione del complessivo bacino idraulico;
 finalizzazione   degli  interventi  nell'ottica  di  economie  di gestione da attuarsi nella fase ordinaria;
 definizione    delle    caratteristiche   funzionali,   tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli interventi da realizzare.
 2.   Nell'ambito   del  programma  devono  essere  specificatamente evidenziati  gli  interventi  immediati  e  d'urgenza gia' avviati ai sensi   dell'ordinanza   n.  3198/2002,  le  attivita'  in  corso  di prosecuzione  ed il relativo fabbisogno finanziario, sulla base delle risultanze della gestione relativa all'anno 2002.
 3. Successivamente all'approvazione del programma di cui al comma 1 da  parte  del commissario delegato, lo stesso programma e' trasmesso al  Ministero  dell'ambiente  e  diventa esecutivo previo assenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Per  la  realizzazione  degli obiettivi previsti dalla presente ordinanza,   il  commissario  delegato  e'  autorizzato,  nei  limiti necessari  per  l'attuazione  degli  interventi  e  nel  rispetto dei principi  generali  dell'ordinamento, ad avvalersi delle deroghe alla normativa  vigente indicata nell'art. 5 dell'ordinanza n. 3198/2002 e nell'art.  2  dell'ordinanza n. 3239/2002, nonche' delle deroghe alle seguenti  disposizioni  riguardanti l'affidamento dei servizi e delle forniture:
 decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25,  26,  27,  28  e  29,  coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
 decreto   legislativo  24  luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,  14,  16,  17  e  18,  coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402.
 2.  Ove  la  deroga  riguardi  la  normativa regionale, il relativo avvalimento e' subordinato all'intesa con la regione Toscana.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Il commissario delegato puo' altresi':
 a) vietare  gli  scarichi  diretti nella laguna e gli scarichi in acque  superficiali  o in fognature che recapitano direttamente nella laguna,  ad  eccezione degli scarichi di acque meteoriche provenienti da fognature bianche;
 b) disporre  l'obbligo per gli insediamenti che attualmente hanno scarichi  diretti  in  laguna  di collegarsi al sistema di fognatura, collettamento e depurazione;
 c) autorizzare  lo  scarico  delle acque reflue provenienti dagli impianti  di  itticoltura  in  mare  o  nei  canali  di  collegamento mare-laguna,   anche  in  deroga  alla  legislazione  vigente,  fermo comunque quanto previsto dall'art. 4;
 d) definire,  ai fini di cui al predetto scarico, i requisiti del trattamento  dei  reflui  in  modo  da assicurare adeguati livelli di sicurezza  ambientale  ed igienico sanitari, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con la regione Toscana;
 e) imporre,  al fine di consentire l'attuazione dell'attivita' di controllo  sugli  scarichi di cui all'art. 1, sia nel caso di scarico temporaneo  in  laguna,  sia nella situazione di scarico a regime, ai soggetti  autorizzati,  la posa in opera, con oneri a proprio carico, di misuratori di portata e campionatori in automatico;
 f) provvedere  alla chiusura degli scarichi diretti in laguna che non  siano  stati adeguati alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b);
 g) autorizzare  gli  allacci  alla  rete  fognaria  di competenza commissariale, nei tratti gia' realizzati ed in funzione.
 2.  Le  attivita'  del  commissario  delegato  di  cui  al comma 1, attinenti alle competenze ordinariamente attribuite agli enti locali, sono   esercitate  con  modalita'  definite  d'intesa  con  gli  enti medesimi.
 3.  Il  commissario  delegato  promuove le procedure espropriative, provvede  al  completamento  di  quelle  in  atto,  finalizzate  alla necessaria  acquisizione  di  aree occorrenti ed alla costituzione di servitu',   assumendo   tutte  le  ulteriori  conseguenti  iniziative procedimentali, altresi' provvedendo a tutti gli ulteriori incombenti anche  connessi  alla  titolarita'  dei  diritti  conseguenziali.  Le procedure  dovranno  essere  connesse  alle  opere  realizzate con la precedente  gestione  commissariale,  con  salvezza dei provvedimenti giurisdizionali adottati o adottandi.
 4.  Il  commissario delegato relaziona, con cadenza trimestrale, al Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio nonche' al Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  sullo  stato  di  attuazione dei programmi di cui agli articoli  2  e  3  nonche' sull'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, inviandone copia alla regione Toscana.
 |  |  |  | Art. 6. 1.   La   commissione   tecnico   scientifica  di  cui  all'art.  3 dell'ordinanza    del   Ministro   dell'interno   delegato   per   il coordinamento  della  protezione  civile  n. 3198 del 23 aprile 2002, gia'  nominata  con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  n. GAB/DEC/072/2002 in data 3 ottobre 2002, continua ad  espletare  le  sue  funzioni consultive e coadiuva il commissario delegato - sindaco di Orbetello.
 2.  I  compensi  ed  il  rimborso  spese  spettanti  al commissario delegato   saranno   fissati   con   apposito  decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
 3.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  il  commissario delegato  si avvale della struttura di personale prevista all'art. 2, comma  5,  dell'ordinanza  del  Ministro dell'interno delegato per il coordinamento  della  protezione  civile  n. 3198 del 23 aprile 2002, integrata  di sei unita' di personale individuate con le modalita' di cui  all'art.  2,  comma  5,  dell'ordinanza  n. 3198/2002 o mediante assunzioni  con  contratto a tempo determinato, correlato alla durata dello  stato  di emergenza, in deroga alle norme di cui agli articoli 7,  24,  35  e  36  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche.
 4.  Al  personale  di  cui  al  comma 3, appartenente alla pubblica amministrazione,   spetta   un   compenso   forfetario  rapportato  a quarantacinque  ore  di  lavoro  straordinario  mensile  per ciascuna unita',  calcolato  sulla  base  degli  importi  orari  spettanti  in relazione  alle qualifiche di appartenenza. Per il responsabile della struttura  e  per  il  personale  in  quiescenza  rimangono  validi i compensi  determinati  con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
 5. Per le attivita' di studio, progettazione, direzione dei lavori, gestione  della  sicurezza,  attivita'  di  collaudo,  e'  consentito l'utilizzo  di  personale  estraneo alla pubblica amministrazione. Il compenso  relativo  alle  prestazioni  rese  da  detto  personale  e' determinato sulla base delle vigenti tariffe professionali.
 6.  Per  le attivita' di propria competenza relative all'attuazione della  presente  ordinanza,  il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  si  avvale  di ulteriori due unita' di personale, da reperire  con le modalita' di cui all'art. 2, comma 8, dell'ordinanza del   Ministro  dell'interno  delegato  per  il  coordinamento  della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002.
 7.  Per  la gestione contabile, il commissario delegato si raccorda con    la    struttura   operativa   dell'ufficio   territoriale   di Governo-prefettura  di  Grosseto.  Al  personale  di  tale struttura, dipendente  della prefettura di Grosseto, designato dal prefetto, per un  numero  massimo di sette unita', e' attribuito, in relazione alle prestazioni   effettivamente   svolte   a   supporto  della  gestione commissariale,  un  compenso  forfetario rapportato a quaranta ore di lavoro straordinario mensile per ciascuna unita'.
 8.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del presente articolo gravano sulle risorse assegnate al commissario delegato.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato - sindaco di Orbetello utilizza le risorse   finanziarie  gia'  assegnate  e  trasferite  al  precedente commissario  delegato  -  Presidente  della regione Toscana, ai sensi dell'art.  4 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, che a  tal  fine  sono versate, in deroga alle disposizioni della legge e del  regolamento  di  contabilita' generale dello Stato relative alla contabilita'  speciale,  direttamente  sulla contabilita' speciale di tesoreria  intestata  al  commissario delegato - sindaco di Orbetello per gli interventi di emergenza nella medesima laguna.
 2.  Il  commissario  delegato  puo'  impegnare  le  spese  relative all'attuazione  della  presente  ordinanza  nei  limiti delle risorse dalla stessa assegnate.
 3.  Il  commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare le spese sostenute  per  le  attivita'  di  cui alla presente ordinanza con le modalita'   previste   dalla   vigente  legislazione  in  materia  di contabilita' generale dello Stato.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 gennaio 2003
 Il Presidente: Berlusconi
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