Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2003 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 31 ottobre 2002
Ripartizione tra le regioni delle somme destinate al Fondo per l'esclusivita' del rapporto per il personale dirigente del ruolo sanitario. (Deliberazione n. 90/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Visto l'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" ed, in particolare, il comma 6 del medesimo articolo che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un fondo per l'esclusivita' del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;
Visto l'art. 28 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed in particolare, il comma 8 del medesimo articolo che integra di 70 miliardi di lire annui a decorrere dall'anno 2000 il suddetto fondo, riducendo corrispondentemente le disponibilita' destinate al finanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 34-bis, legge n. 662/1996;
Vista la proposta del Ministero della salute del 12 settembre 2002, concernente la ripartizione del fondo per l'esclusivita' tra le regioni, sulla base del numero dei dirigenti sanitari che hanno optato per la libera professione intramuraria nell'anno 2000;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato regioni nella seduta del 25 luglio 2002;
Delibera:
Le risorse destinate al fondo per l'esclusivita' di cui all'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, comma 6, pari a Euro 36.151.982,94 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 (per complessivi Euro 72.303.965,88) sono ripartite, sulla base dell'indicatore segnato in premessa, secondo quanto indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.
Roma, 31 ottobre 2002

Il Presidente delegato
Tremonti
Il segretario del CIPE
Baldassarri Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 25
 
Allegato

RIPARTO DEL FONDO PER L'ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO PER IL
PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO
(IMPORTI IN EURO) =====================================================================
NUMERO
REGIONI DIRIGENTI IN RIPARTO RIPARTO TOTALE
ESCLUSIVITA' ANNO 2000 ANNO 2001 2000/2001
ANNO 2000 ---------------------------------------------------------------------

PIEMONTE 8.984 3.188.297,85 3.188.297,85 6.376.595,70 VALLE D'AOSTA LOMBARDIA 15.511 5.504.640,24 5.504.640,24 11.009.280,48 P.A. BOLZANO P.A. TRENTO VENETO 7.963 2.825.959,01 2.825.959,01 5.651.918,02 FRIULI V.G. LIGURIA 3.674 1.303.851,99 1.303.851,99 2.607.703,98 EMILIA ROM. 8.525 3.025.405,07 3.025.405,07 6.050.810,14 TOSCANA 7.341 2.605.219,78 2.605.219,78 5.210.439,56 UMBRIA 2.077 737.098,69 737.098,69 1.474.197,38 MARCHE 3.057 1.084.887,19 1.084.887,19 2.169.774,38 LAZIO 9.352 3.318.895,98 3.318.895,98 6.637.791,96 ABRUZZO 2.756 978.066,44 978.066,44 1.956.132,88 MOLISE 778 276.101,48 276.101,48 552.202,96 CAMPANIA 10.240 3.634.034,94 3.634.034,94 7.268.069,88 PUGLIA 6.757 2.397.966,22 2.397.966,22 4.795.932,44 BASILICATA 1.238 439.349,15 439.349,15 878.698,30 CALABRIA 4.567 1.620.765,39 1.620.765,39 3.241.530,78 SICILIA 5.959 2.114.873,48 2.114.873,48 4.229.746,96 SARDEGNA 3.090 1.096.570,04 1.096.570,04 2.193.140,08

TOTALE 101.869 36.151.982,94 36.151.982,94 72.303.965,88

Per la Sicilia e la Sardegna sono state effettuate le ritenute di legge operando sul parametro di riparto. I valori originari ammontano, rispettivamente a:

SICILIA 10.364 SARDEGNA 4.352
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone