| 
| Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 10 gennaio 2003 |  | Determinazione  per  l'anno  2003  della misura del contributo dovuto alla  CONSAP  - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione  autonoma  del  "Fondo  di  garanzia  per  le  vittime della strada". |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
 Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
 Vista  la  legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge  12 agosto  1982,  n. 576, concernente, la riforma della   vigilanza   assicurativa   e   le   successive   disposizioni modificative ed integrative;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione  della  direttiva  92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  31  della  citata legge n. 990/1969  e  dell'art.  43  del  relativo  regolamento di esecuzione, occorre  determinare  per l'anno 2003 la misura del contributo dovuto alla  CONSAP  - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione  autonoma  del  "Fondo  di  garanzia  per  le  vittime della strada",   da   ciascuna   impresa  autorizzata  all'esercizio  delle assicurazioni  della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
 Visto  l'art.  45,  comma 33, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dal  titolo  "Misure  di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"  che eleva dal 3% al 4% la misura massima del contributo di cui all'art. 31, secondo comma, della legge n. 990/1969;
 Visto  il rendiconto della gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" per l'anno 2001, approvato dal Consiglio di Amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 29 luglio 2002;
 Visto il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - in data 20 dicembre 2002,  concernente  la  determinazione  della  misura  degli oneri di gestione per l'esercizio 2003;
 Vista  la  lettera  n.  263602  del  23 dicembre  2002 con la quale l'ISVAP  ha  espresso  il  parere  che  l'aliquota  del contributo da versare  al  predetto  Fondo per l'anno 2003 possa essere determinata nella misura del 2,50%;
 Ritenuta   l'opportunita',   in   relazione   alle  risultanze  del rendiconto  anzidetto  e dei prevedibili impegni per l'anno in corso, di  determinare per l'anno 2003 l'aliquota nella misura del 2,50% dei premi incassati al netto degli oneri di gestione;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il  contributo  che  le  imprese  autorizzate  all'esercizio  delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per  l'anno  2003  alla  CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici  S.p.a.  -  Gestione  autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime    della    strada"   e'   determinato   nella   misura   del duevirgolacinquanta  per  cento  (2,50%)  dei  premi  incassati nello stesso  esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo - in data 20 dicembre 2002, nelle premesse citato.
 |  |  |  | Art. 2. Entro il 31 gennaio 2003 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare  il contributo provvisorio relativo all'anno 2003 determinato applicando  l'aliquota  del 2,50% sui premi incassati per l'esercizio 2001  al  netto  della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 gennaio 2003
 Il Ministro: Marzano
 |  |  |  |  |