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| Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2003 (vai al sommario) |  | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |  | PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2003 |  | Modificazioni  al  regolamento  di  disciplina  della  contabilita' e dell'attivita' contrattuale. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE Visti  gli  articoli 4, comma 3, 7, 8, 9 e 13, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
 Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Visto  il  decreto  del  presidente  del  Consiglio nazionale delle ricerche  14  gennaio  2000,  n.  015448,  relativo  all'adozione del regolamento   di   disciplina  della  contabilita'  e  dell'attivita' contrattuale  del  Consiglio nazionale delle ricerche, pubblicato nel supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000;
 Vista  la  delibera del consiglio direttivo del Consiglio nazionale delle  ricerche  n.  299  in  data  25  luglio  2002,  recante talune modifiche al testo del sopracitato regolamento;
 Vista  la nota prot. DG/218 in data 26 luglio 2002, con la quale e' stata trasmessa al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la suddetta delibera per i previsti controlli di legittimita' e di merito;
 Vista  la lettera del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  n.  1205  in data 4 ottobre 2002, che contiene alcuni rilievi in ordine alle modifiche proposte;
 Vista  la  nota  prot. LB/014915  in  data 15 novembre 2002, con la quale  il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche replica in ordine ai rilievi formulati dal citato Ministero;
 Vista  la  nota prot. n. 1435 in data 5 dicembre 2002, con la quale il  citato  Ministero  ha  sostanzialmente  recepito  le osservazioni formulate dall'ente;
 Vista  la  delibera n. 387 in data 5 dicembre 2002, con la quale il Consiglio  direttivo,  esaminati i rilievi ministeriali, ha approvato definitivamente le modifiche al citato regolamento,
 Decreta:
 Al  regolamento  di  disciplina della contabilita' e dell'attivita' contrattuale del Consiglio nazionale delle ricerche sono apportate le unite modificazioni.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ai  sensi  dell'art.  8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
 Roma, 14 gennaio 2003
 Il presidente: Bianco
 |  |  |  | Allegato MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
 DELLACONTABILITA' E DELLA ATTIVITA' CONTRATTUALE DEL C.N.R.
 Art. 1.
 Articolazione del sistema contabile
 Sostituire il comma 5 con il seguente:
 "5.  Il  servizio  patrimonio  riguarda la tenuta dell'inventario generale  dell'ente,  articolato  in inventari particolari, e ad essa provvedono  l'apposito  ufficio  dell'amministrazione  centrale  e le segreterie   amministrative,  secondo  le  competenze  stabilite  dal successivo art. 34, comma 1.".
 Art. 6.
 Bilanci finanziari
 Al  comma  3,  dopo  le parole "risorse disponibili provengono.", aggiungere  le  seguenti parole: "Limitatamente ai proventi derivanti dalle    attivita'    dei    singoli   centri   di   responsabilita', l'accreditamento  delle  relative  risorse  ai  centri  di  spesa  e' subordinato  all'avvenuto  accertamento sul bilancio del C.N.R. della corrispondente entrata.".
 Art. 9.
 Bilancio pluriennale del C.N.R.
 Sostituire il comma 3 con il seguente:
 "3.  Tutte  le  risorse  finanziarie comunque spettanti all'ente, comprese  quelle  derivanti dall'attivita' delle singole strutture di ricerca,  sono  iscritte tra le previsioni di entrata di cui al comma 2,  salvo quelle relative alle partite di giro dei bilanci dei centri di spesa.".
 Art. 10.
 Equilibrio del bilancio pluriennale
 Al  comma 3, sostituire le parole "della parte di residui passivi d'investimento  eccedenti  i  mutui e prestiti gia' contratti" con le parole  seguenti:  "delle  minori  entrate  accertate  nel precedente esercizio  rispetto  all'entita'  autorizzata  di  ricorso al mercato finanziario.".
 Art. 11.
 Struttura del bilancio pluriennale del C.N.R.
 Al  comma  1,  aggiungere  in fondo le seguenti parole: "- titolo sesto, partite di giro.".
 Sostituire il comma 2 con il seguente:
 "2.  Le  entrate  sono  ulteriormente ripartite in categorie, con riguardo  alla  loro  provenienza,  per quelle iscritte nei primi due titoli; con riguardo alla loro natura, per quelle iscritte nei titoli terzo,  quarto  e  quinto.  Le entrate di ciascuna categoria e quelle delle  partite  di giro sono ripartite in capitoli secondo il tipo di cespite. Devono comunque risultare evidenziate, in distinti capitoli, le entrate con destinazione vincolata.".
 Al  comma 5, sostituire le parole "ed il fondo di riserva" con le seguenti  parole:  ",  il  fondo  di riserva e le singole poste delle partite di giro."
 Art. 13.
 Attribuzione ai centri di responsabilita'
 dei mezzi gia' a disposizione dell'ente
 Al  comma  1,  sostituire le parole "negli inventari dei relativi consegnatari"  con  le  seguenti parole: ", nell'inventario generale, dei   relativi   consegnatari   e   l'indicazione,   negli  inventari particolari,  dei  centri di responsabilita' che utilizzano i singoli beni.".
 Art. 14.
 Assestamento e variazioni di bilancio
 Aggiungere il seguente comma:
 "6.  Il  direttore  generale adotta le variazioni al bilancio del C.N.R.  riferite  unicamente  ai rapporti finanziari instaurati tra i centri di spesa ai sensi del successivo art. 31.".
 Art. 16.
 Realizzazione delle entrate
 Inserire, prima del comma 1, il seguente comma:
 "1.  Salvo  le  competenze espressamente attribuite al presidente dalla  legge  e  dai  regolamenti, i rapporti obbligatori attivi sono costituiti,   secondo   le   rispettive   competenze,   dalle  unita' organizzative  di  cui  all'art.  4,  comma  4.  Qualora si tratti di rapporti  che  richiedono  lo svolgimento di determinate attivita' da parte  di specifici centri di responsabilita', alla loro costituzione si provvede con l'assenso del responsabile del centro interessato.".
 I  preesistenti  commi 1, 2, 3, 4 sono rinumerati come segue: "2, 3, 4, 5".
 Art. 17.
 Indebitamento
 Al  comma  1, dopo le parole "dell'ente.", aggiungere le seguenti parole:  "A  garanzia  delle operazioni di indebitamento patrimoniale possono  essere concesse dal C.N.R., in analogia alle disposizioni di cui  all'art.  206  del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delegazioni  di pagamento sui finanziamenti statali che costituiscono dotazione  ordinaria  del  C.N.R.,  e specificatamente a valere sulle entrate  afferenti  al titolo I, categoria I, cap. 1 del bilancio del C.N.R.".
 Art. 22.
 Struttura dei bilanci dei centri di spesa
 Sostituire il comma 7 con il seguente:
 "7.  Le spese correlate alle entrate iscritte nei titoli II e III devono  essere necessariamente iscritte in bilancio fin tanto che non siano  state  realizzate  o,  comunque,  non  sia cessato il relativo vincolo di destinazione.".
 Art. 27.
 Attivita' di spesa
 Al  comma  1,  dopo  le  parole  "e  degli  uffici  equiparati.", aggiungere le parole: "nonche' degli uffici di diretta collaborazione degli organi del C.N.R.".
 Art. 31.
 Rapporti finanziari tra centri di spesa e unita' organizzative
 Al  comma  1,  dopo  le  parole "in corso di esercizio, mediante" inserire  le  parole:  "variazione  del  bilancio  del C.N.R., di cui all'art. 14, comma 6, e".
 Art. 34.
 Scritture patrimoniali
 Sostituire   il  comma  1  con  il  seguente:  "1.  Le  scritture patrimoniali   sono  costituite  dall'inventano  generale  dell'ente, articolato  negli  inventari  particolari relativi ai diversi tipi di beni ed ai singoli consegnatari.".
 Aggiungere i seguenti commi:
 "1-bis. Ai fini di cui al comma 1:
 la  tipologia  dei  beni  riguarda  gli  immobili  in attesa di destinazione,  gli  immobili utilizzati dai centri di responsabilita' ed i beni mobili;
 sono consegnatari dei beni:
 il   responsabile   dell'apposito   ufficio  della  struttura amministrativa   centrale,   per   i   beni  immobili  in  attesa  di destinazione,   per   i   beni   immobili  impiegati  dai  centri  di responsabilita'   che   afferiscono   alla  struttura  amministrativa centrale  e  dai  programmi  nazionali  e  internazionali  di ricerca dislocati  presso la struttura amministrativa centrale, nonche' per i beni  mobili  impiegati dai centri di responsabilita' che afferiscono alla struttura amministrativa centrale;
 i presidenti delle aree di ricerca, per i beni immobili e per quelli mobili messi a disposizione della relativa area;
 i direttori degli istituti, per i beni immobili impiegati dal relativo  istituto  o  dai  programmi  nazionali  e internazionali di ricerca  dislocati  presso  il  medesimo,  nonche'  per i beni mobili impiegati dal relativo istituto;
 i  direttori  dei  programmi  nazionali  e  internazionali di ricerca, per i beni mobili impiegati dal relativo programma".
 "1-ter.  Nel  caso  in  cui nel medesimo immobile siano dislocati piu'  Istituti  o  piu'  centri  di  spesa,  i  relativi  direttori o responsabili  provvedono  a  designare  un  unico  consegnatario  del bene.".
 "1-quater.  I consegnatari rispondono personalmente dei beni loro affidati.".
 Sostituire il comma 2 con il seguente:
 "2.   Sono   oggetto   di  inventariazione  i  beni  a  fruizione pluriennale.  I  restanti  beni,  qualora non destinati all'immediato consumo,  formano  oggetto  della  contabilita'  di  magazzino che e' tenuta,  mediante  appositi  registri  di carico e scarico, a livello della  struttura  amministrativa  centrale  e,  nel  caso degli altri centri di spesa, a livello di unita' organizzative.".
 Art. 36.
 Risultati della gestione economica
 dei centri di responsabilita'
 Al  comma  1,  sostituire  la  parola "trimestrali" con le parole seguenti: "con frequenza quanto meno semestrale.".
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