Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 gennaio 2003
Modifica di prezzo della specialita' medicinale "Abelcet".

IL DIRIGENTE GENERALE
della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del 19 febbraio 1997 con il quale la specialita' medicinale "Abelcet" e' stata classificata come segue:
10 flaconi sospensione iniettabile e.v. 20 ml + 10 aghi;
A.I.C. n. 033002015/M (in base 10), 0ZH4JZ (in base 32);
classe "H";
il prezzo al pubblico e' pari a euro 2.324,06 (I.V.A. inclusa);
Visto l'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 29, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la nota con la quale la ditta titolare ha accettato la modifica di prezzo;
Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001 recante "Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci";
Vista la legge 15 giugno 2002, n. 112;
Visto il parere espresso in data 20 novembre 2002 dalla Commissione unica del farmaco;
Decreta:
Art. 1.
Il prezzo della specialita' medicinale ABELCET nelle confezioni indicate e' modificato come segue:
10 flaconi sospensioni iniettabile e.v. 20 ml + 10 aghi;
A.I.C. n. 033002015/M (in base 10), 0ZH4JZ (in base 32);
classe "H";
il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in 975,16 euro (ex factory, I.V.A. esclusa);
il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di 1.301,50 euro (I.V.A. inclusa);
titolare A.I.C.: Elan Pharma International LTD.
 
Art. 2.
E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.
 
Art. 3.
Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare.
Roma, 9 gennaio 2003
Il dirigente generale: Martini
 
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