Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 14 novembre 2002
Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 2000 del "settore industria" (8o bando) - Elenco delle domande inserite nella graduatoria ordinaria della regione Lazio agevolate con le risorse nazionali e da agevolare, in sostituzione di queste ultime, con le risorse finanziarie di cui alla sottomisura IV.1.4 del DOCUP Lazio 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento degli incentivi alle imprese

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato "regolamento", concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, cosi' come modificato ed integrato, da ultimo dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000, n. 900476 del 21 novembre 2000 e n. 930035 del 5 febbraio 2001;
Visti i decreti ministeriali del 9 e del 13 novembre 2000, e successive rettifiche, con i quali sono stati pubblicati gli elenchi delle aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise e delle altre aree ammissibili del centro-nord, sono state fissate le relative misure massime consentite delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 per i bandi a partire dal 2000 e sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del "settore industria" del 2000;
Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, e successive modifiche e integrazioni, con il quale, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome del centro-nord, sono stati individuati i punteggi relativi alle priorita' di cui all'art. 6-bis, comma 2, del regolamento, da utilizzare ai fini dell'indicatore regionale di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), numero 4, dello stesso regolamento, con riferimento alle domande del "settore industria" per l'anno 2000;
Visto il proprio decreto del 10 luglio 2001, concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni del bando "industria" del 2000 e, tra queste, quella ordinaria della regione Lazio;
Visto il completamento di programmazione del DOCUP Lazio 2000-2006 e in particolare, la sottomisura IV.1.4 - Aiuti agli investimenti delle PMI;
Considerato che il predetto complemento di programmazione prevede che la sottomisura IV.1.4, per le aree obiettivo 2 e phasing out, sia attuata anche attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attivita' produttive;
Vista la nota n. 169346 del 13 dicembre 2001 della regione Lazio ed i successivi chiarimenti con i quali si conferma la destinazione di risorse aggiuntive al bando del settore "industria" del 2000 della legge n. 488/1992, a valere su quelle stanziate per il 2001 e per il 2002 per la sottomisura IV.1.4 del DOCUP 2000-2006, per un importo complessivo di 14.741.236 euro per le aree obiettivo 2 e 4.060.833 euro per le aree ammesse al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2, da assegnare ai progetti, inseriti nella graduatoria ordinaria della stessa regione eleggibili al DOCUP medesimo, prioritariamente a quelli gia' agevolati con le risorse nazionali, in sostituzione di queste ultime, e successivamente a quelli non agevolati;
Vista la convenzione del 14 giugno 2002 della regione Lazio con il Ministero delle attivita' produttive;
Rilevate, tra le iniziative della suddetta graduatoria ordinaria della regione Lazio agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima con le risorse nazionali relative alle aree depresse, quelle compatibili con il DOCUP Obiettivo 2 Lazio 2000-2006 ed agevolabili con le predette risorse rese disponibili dalla regione, tenuto conto della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi, di cui al punto 2.2, lettera a), del citato testo unico delle direttive approvato con decreto ministeriale del 3 luglio 2000, nonche' del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1, del regolamento;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Articolo unico
Le risorse finanziarie previste nell'ambito del DOCUP Lazio 2000-2006, a valere sulla sottomisura IV.1.4 del DOCUP medesimo di cui alle premesse, rese disponibili dalla regione per lo scorrimento della graduatoria ordinaria del bando "industria" del 2000, sono prioritariamente assegnate alle iniziative agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima con le risorse nazionali relative alle aree depresse. Le iniziative citate sono quelle indicate negli elenchi allegati al presente decreto (allegato 1: aree ob. 2 e allegato 2: aree ammesse a sostegno transitorio). Con separato decreto in pari data vengono individuate le iniziative del medesimo detto bando non agevolate ed assegnatarie delle risorse residue.
Roma, 14 novembre 2002
Il direttore generale: Pasca di Magliano
 
Allegato 1

----> vedere allegato da pag. 17 a pag. 18 della G.U. <----
 
Allegato 2

----> vedere allegato a pag. 19 della G.U. <----
 
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