Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 23 dicembre 2002
Copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'anno 2002, con modifiche ed integrazioni del testo integrato. (Deliberazione n. 227/02).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 dicembre 2002;
Premesso che:
l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) prevede che gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 79/1999;
l'art. 11, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 79/1999, prevede che l'obbligo di cui al precedente alinea si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti, in ciascun anno, i 100 GWh;
l'art. 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 79/1999, prevede che i soggetti di cui al primo alinea possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o relativi diritti da altri produttori, purche' immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, ovvero mediante acquisti dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete);
Premesso che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) con la deliberazione 23 dicembre 2002, n. 226/02, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, recante direttiva alla societa' Enel S.p.a. per la cessione al mercato vincolato dell'energia elettrica importata per l'anno 2003 (di seguito: deliberazione n. 226/02), ha definito le modalita' di trasferimento dei benefici connessi all'importazione di energia elettrica in utilizzo della capacita' di trasporto destinata al mercato vincolato;
Visti:
il decreto legislativo n. 79/1999;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1999, come modificato e integrato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del 25 marzo 2002;
Visti:
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, riportato nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2001, n. 318/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 2002;
la deliberazione n. 226/02;
Vista la comunicazione del Presidente dell'Autorita', in materia di regolazione delle partite relative alla riconciliazione dell'energia elettrica per l'anno 2000, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) in data 24 luglio 2002 (prot. n. PR/M02/2709);
Vista la "Terza informativa sui certificati verdi: aggiornamento valori di domanda e offerta, definizione del prezzo di offerta CV del GRTN e procedure operative" del Gestore della rete, pubblicata nel sito del Gestore della rete in data 8 agosto 2002 (di seguito: terza informativa);
Considerato che:
nell'anno 2002, gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, con riferimento all'anno 2001, hanno importato o prodotto energia elettrica da fonti non rinnovabili (di seguito: importatori e produttori), sono stati soggetti all'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale un quantitativo pari al due per cento del quantitativo importato o prodotto nel 2001 eccedente i 100 GWh annui;
l'onere relativo all'obbligo di cui al precedente alinea sostenuto da importatori e produttori, in relazione all'energia elettrica destinata al mercato libero, viene trasferito sui clienti finali mediante incorporazione nel prezzo di vendita per quanto consentito dai meccanismi di mercato;
in attesa dell'operativita' del sistema delle offerte e dell'assunzione delle funzioni di garante da parte dell'acquirente unico, il trasferimento sui clienti finali degli oneri sostenuti da importatori e produttori, in relazione all'energia elettrica destinata al mercato vincolato, puo' avvenire nei limiti consentiti dalle tariffe amministrate definite dall'Autorita', all'interno del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato;
l'art. 25 del testo integrato stabilisce che sino alla data di assunzione delle funzioni di garante da parte dell'acquirente unico, alle forniture di energia elettrica di cui all'art. 4, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, nonche' alle cessioni di energia elettrica tra imprese produttrici e imprese distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario e alle cessioni di energia elettrica all'interno di un unico soggetto, tra le attivita' di produzione e distribuzione dello stesso svolte, qualora tale energia elettrica sia destinata ai clienti del mercato vincolato, si applica il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'art. 26 del medesimo testo integrato;
l'art. 26 del testo integrato stabilisce che il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso si articola:
a) in una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica differenziata per le fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, determinata dall'Autorita';
b) in una componente a copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica, non differenziata per fascia oraria, pari, in ciascun trimestre, al parametro Ct;
il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2002, fissato dall'Autorita' con la deliberazione n. 318/01, non prevede la copertura degli oneri sostenuti da importatori e produttori per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999;
in attesa dell'assunzione delle funzioni di garante da parte dell'acquirente unico, le importazioni di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato sono effettuate dalla societa' Enel S.p.a. (di seguito: Enel S.p.a.);
in relazione ai contratti di importazione di lungo periodo stipulati dall'Enel S.p.a., il margine tra il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso riconosciuto alla stessa Enel S.p.a. e il costo unitario medio sostenuto per l'acquisto consente l'assorbimento di una parte degli oneri derivanti dall'obbligo di immissione di energia elettrica da fonte rinnovabile introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999;
Considerato inoltre che:
l'ammontare dell'onere che va a gravare su importatori e produttori per l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2001 dipende dalla quantita' di energia elettrica importata o prodotta da fonti non rinnovabili, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrali e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, da ciascun importatore o produttore e di conseguenza tale ammontare e' differenziato da soggetto a soggetto;
in conseguenza di quanto indicato nel precedente alinea un aumento indistinto del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato produrrebbe un introito ingiustificato in capo ai produttori o agli importatori di energia elettrica da fonte rinnovabile, che non si trovano a dover sostenere gli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999;
Ritenuta l'opportunita' di:
prevedere la compensazione degli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999 gravanti su produttori e importatori;
escludere dalla compensazione di cui al precedente alinea gli importatori di energia elettrica destinata al mercato vincolato, in relazione all'energia elettrica importata con contratti pluriennali;
istituire un meccanismo di compensazione per gli oneri sostenuti dai produttori e dagli importatori, che consenta un riconoscimento dei costi differenziato in funzione dell'onere sostenuto a seguito dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, prevedendo l'introduzione di una apposita componente tariffaria e di un apposito conto presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico al quale destinare il gettito derivante dall'applicazione di tale componente, rinviando a successivo provvedimento dell'Autorita' la definizione dei parametri e delle modalita' per il riconoscimento dei contributi a produttori e importatori;
destinare gli introiti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, della deliberazione n. 226/02, alla copertura degli oneri gravanti sul Conto costi energia e, per l'eventuale parte eccedente le necessita' di detto Conto costi energia, di destinare tali introiti al Conto oneri per certificati verdi;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato A, alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01 e sue successive modificazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).
 
Art. 2.
Modifiche del testo integrato
2.1. All'art. 1, comma 1.1, dopo la definizione di componente PV, e' inserita la seguente definizione: "componente VE e' la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999".
2.2. L'art. 20, comma 20.1, lettere a) e b) e' sostituito dal seguente:
a) alla somma della componente VE e del prodotto tra il parametro \gamma ed il parametro PG per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4;
b) alla somma della componente VE e del prodotto tra il parametro \lambda , i cui valori sono fissati nella tabella 7 di cui all'allegato n. 2, ed il parametro PGT, per clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4.
2.3. L'art. 22, comma 22.4 e' sostituito dal seguente:
"La componente PV di cui ai commi 22.2 e 22.3 e' pari alla somma della componente VE e del prodotto tra il parametro Ct e il parametro f. I valori del parametro f relativi alla tariffa D2 e alla tariffa D3 sono fissati nella tabella 8 di cui all'allegato n. 2".
2.4. Dopo l'art. 39 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 39.1 (Esazione della componente VE). - 39.1.1. Gli esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b), versano alla cassa, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito della componente VE, in relazione al servizio erogato nello stesso bimestre.".
2.5. All'art. 40, comma 40.1, dopo la lettera i) sono inserite le seguenti lettere: "l) il conto oneri per certificati verdi, alimentato dalla componente VE";
2.6. Dopo l'art. 48 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 48.1 (Conto oneri per certificati verdi). - 48.1.1. Il conto oneri per certificati verdi viene utilizzato per la copertura degli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999.
48.1.2. Con separato provvedimento l'Autorita' definisce le modalita' per il riconoscimento degli oneri sostenuti dagli importatori, con esclusione della quantita' importata mediante contratti pluriennali, e dai produttori di energia elettrica che, in relazione alla quantita' di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato importata e prodotta da fonti non rinnovabili nell'anno 2001, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrali e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, hanno adempiuto agli obblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999.".
 
Art. 3.
Disposizioni finali
3.1. Il gettito rinveniente dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2002, n. 226/02, recante direttiva alla societa' Enel S.p.a. per la cessione al mercato vincolato dell'energia elettrica importata per l'anno 2003, viene destinato alla copertura degli oneri gravanti sul Conto costi energia.
3.2. La quota del gettito di cui al precedente comma eventualmente eccedente il fabbisogno del Conto costi energia e' destinata al finanziamento del Conto oneri per certificati verdi.
3.3. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Di pubblicare il testo integrato nella versione risultante dalle modificazioni di cui al presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).
Milano, 23 dicembre 2002
Il presidente: Ranci
 
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