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| Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 17 dicembre 2002 |  | Fondo   integrativo  speciale  per  la  ricerca  di  cui  al  decreto legislativo   5   giugno  1998,  n.  204  -  Bando  2001  -  Progetto infrastrutturale   "Centro   euromediterraneo   per   i   cambiamenti climatici". |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
 DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 e
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
 E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  il  decreto  legislativo  5  giugno 1998, n. 204, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  1  dicembre  1998,  recante "Disposizioni   per   il   coordinamento,   la  programmazione  e  la valutazione   della   politica   nazionale   relativa   alla  ricerca scientifica e tecnologica";
 Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  3 del predetto decreto legislativo,  che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  un  apposito  Fondo integrativo   speciale   per   la   ricerca  (FISR),  finalizzato  al finanziamento   di  specifici  interventi  di  particolare  rilevanza strategica,  indicati  nel Programma nazionale per la ricerca (PNR) e nei   suoi  aggiornamenti,  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi generali;
 Vista  la legge 19 ottobre 1999, n. 370, in particolare, l'art. 10, comma 1, lettera D, che stanzia a favore del FISR 40 miliardi di lire (Euro  20.658.275,96)  per  il 2000, e a decorrere dall'anno 2001, 50 miliardi di lire (Euro 25.822.844,95);
 Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che  in  tabella  D  stanzia  ulteriori  10  miliardi  di  lire (Euro 5.164.568,99) per il periodo 2000-2002 a favore del FISR;
 Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che  in  tabella  F  conferma  lo stanziamento di 10 miliardi di lire (Euro 5.164.568,99), per il periodo 2001-2002;
 Visto,  altresi', l'art. 103 della predetta legge 23 dicembre 2000, n.  388,  che  dispone  l'istituzione,  nello stato di previsione del Ministero  dell'economia e delle finanze, di un fondo pari al 10% dei proventi  derivanti dalle licenze UMTS, da destinare, tra l'altro, al finanziamento  della  ricerca scientifica, nel quadro del PNR e nella misura individuata dal Consiglio dei Ministri;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001,  registrato  alla Corte dei conti il 23 maggio 2001, che, sulla base  della  determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001,  all'art.  2,  assegna 60 miliardi di lire (Euro 30.987.413,94) dei proventi derivanti dalle licenze UMTS a favore del FISR;
 Visto  il  Programma nazionale di ricerca (PNR 2001-2003) approvato dal  CIPE  con  delibera  21  dicembre 2000, n. 150, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001;
 Tenuto   conto   che   il   FISR   rappresenta   lo  strumento  per l'integrazione delle attivita' di ricerca, che mirano all'ampliamento delle  conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati  obiettivi  industriali o commerciali, da gestire in regime di  cofinanziamento  tra  le  amministrazioni dello Stato interessate alla realizzazione dei programmi e i soggetti proponenti;
 Vista  la  delibera  CIPE del 3 maggio 2001, n. 80, registrata alla Corte  dei  conti  il  16 luglio 2001, registro n. 4, foglio n. 182 e pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 183 dell'8 agosto  2001  con  la  quale  sono  individuate,  per l'anno 2001, le priorita'  scientifiche  di intervento, in coerenza con gli obiettivi previsti  nel  PNR,  ed  in particolare la realizzazione di un Centro europeo  mediterraneo  sui  cambiamenti  climatici  per  un importo a carico del Fondo FISR di euro 22.207.646,66 (L. 43.000.000.000);
 Considerato che la predetta delibera CIPE del 3 maggio 2001, n. 80, prevede,  tra  l'altro  risorse aggiuntive da apportarsi da parte del Ministero  dell'ambiente,  per  la  realizzazione dell'infrastruttura Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici;
 Tenuto  conto  che  il Ministero dell'ambiente concorre con proprie risorse  per  la  realizzazione  del  predetto  intervento,  con Euro 5.164.568,99  (L.  10.000.000.000),  cosi'  come  comunicato con nota dell'11 aprile 2002, prot. GAB/2002/4027/A06;
 Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e  sviluppo  n.  96/C/45/06 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 17 febbraio 1996, n. C 45/C;
 Ritenuta  la  necessita'  di  avviare la procedura finalizzata alla realizzazione  dell'intervento strategico infrastrutturale del Centro euromediterraneo  sui  cambiamenti  climatici  per un importo di Euro 27.372.215,65 (53 miliardi di lire);
 Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1999, n. 29, e successive variazioni ed integrazioni;
 Decretano:
 Art. 1.
 Ambito operativo
 1.  Il  Fondo  integrativo speciale di ricerca (FISR) cofinanzia la realizzazione   del   Centro  europeo  mediterraneo  sui  cambiamenti climatici,   nel   limite   massimo   di   Euro   27.372.215,65   (L. 53.000.000.000).
 L'importo,  nella misura dell'1% di detto importo e' destinato alle spese,   che  saranno  definite  con  successivo  provvedimento,  per l'istruttoria,  monitoraggio  e  verifica  in  itinere delle proposte progettuali ammesse al cofinanziamento.
 Il cofinanziamento a carico del Fondo FISR e' pari al 70% dei costi giudicati ammissibili.
 |  |  |  | Art. 2. Soggetti ammissibili
 1.  Ai  fini  della  realizzazione del Centro euro mediterraneo sui cambiamenti  climatici, sono ammessi a presentare domanda, i seguenti soggetti:
 a) universita', statali e non statali, legalmente riconosciute ed istituite nel territorio dello Stato;
 b) enti pubblici di ricerca;
 c)  enti  di  ricerca  privati  che,  per  prioritarie  finalita' statutarie, svolgano, senza fini di lucro attivita' di ricerca;
 d) consorzi tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c).
 2.  In  tutti  i  casi  in cui nella realizzazione del progetto sia prevista  la  partecipazione delle imprese industriali produttrici di beni e/o servizi, il contributo e' concesso purche':
 a)  sia  prevista  larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale;
 b)   gli   eventuali  diritti  di  proprieta'  intellettuale  sui risultati  siano  integralmente  versati  ai soggetti di cui ai commi precedenti; ovvero:
 c)  i  soggetti di cui al comma precedente ricevano dalle imprese industriali  un  compenso  equivalente  al  prezzo  di  mercato per i diritti  di proprieta' intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte in cui siano detentori di tali imprese.
 |  |  |  | Art. 3. Requisiti delle proposte e criteri di valutazione
 1.  Le  proposte dovranno prevedere la realizzazione della predetta infrastruttura  la  quale  dovra' caratterizzarsi per le capacita' di conseguire almeno i seguenti risultati:
 1)  lo  sviluppo  e  il  mantenimento  di  un  modello globale di simulazione   del  sistema  terra  ad  alta  risoluzione,  includendo l'atmosfera,  l'oceano, i ghiacci marini, la biosfera terrestre e gli ecosistemi  marini,  accoppiato ad un modello ad alta risoluzione del Mar Mediterraneo, suscettibile di essere utilizzato per la produzione di  scenari  del clima futuro e per la simulazione della variabilita' del clima a scale interannuali e decadali;
 2)  la produzione di simulazioni climatiche di lungo periodo e di ensembles di qualita' controllata;
 3)  lo  sviluppo  ed  il  mantenimento di una suite di modelli di simulazione dell'impatto socioeconomico dei cambiamenti climatici;
 4)  sostegno  alle  attivita'  di  ricerca di utenti nazionali ed internazionali qualificati e realizzazione di iniziative, strutture e attivita'  formative tese a facilitare l'utilizzo dei modelli e delle risorse del centro da parte di utenti esterni nei diversi campi dello studio dei cambiamenti climatici.
 2. Fermo restando il raggiungimento dei risultati previsti al comma 1, le proposte dovranno evidenziare altresi' i seguenti elementi:
 a) soggetto responsabile della realizzazione;
 b) soggetti partecipanti all'iniziativa e relativo ruolo;
 c) descrizione dettagliata della "Infrastruttura";
 d)   fattibilita'   sotto   il   profilo   tecnico-scientifico  e finanziario   degli  obiettivi  e  dei  risultati  che  si  intendono conseguire  con  la  realizzazione  del "Centro euro mediterraneo sui cambiamenti climatici";
 e)  indicazione  delle  risorse  finanziarie, umane e strumentali necessarie;
 f)  costi  complessivi  della  realizzazione, ivi compresi quelli relativi alla gestione;
 g) tempi di realizzazione e messa in funzione del "Centro".
 3.  Dovra'  altresi',  essere  evidenziata  la  localizzazione  del "Centro"   con  l'indicazione  delle  relative  strutture  ospitanti, nonche'  le  modalita'  attraverso  le  quali  il  proponente intende assicurare i costi a regime della gestione del "Centro" stesso.
 4. La selezione delle proposte progettuali viene effettuata secondo i seguenti parametri:
 a)  coerenza  delle  attivita'  e  dei  risultati  attesi  con le priorita' indicate al comma 1 del presente articolo;
 b)   validita'   ed  originalita'  dei  contenuti  scientifici  e tecnologici delle proposte e/o innovativita' delle metodologie;
 c)  eccellenza scientifica dei soggetti proponenti e partecipanti e  loro  grado  di  collegamento  con  reti  di  ricerca nazionale ed internazionale nonche' con studiosi di chiara forma internazionale;
 d)   capacita'   del   soggetto   proponente,   anche  sul  piano organizzativo e manageriale, di assicurare efficienza ed efficacia al complesso   delle  attivita'  previste,  e  la  corretta  gestione  e valorizzazione del "Centro";
 e) grado di integrazione tra la componente pubblica e privata;
 f)  saranno  tenute in particolare considerazione le proposte che indicano  rilevanti finanziamenti aggiuntivi e/o messa a disposizione di infrastrutture sia nella fase di realizzazione del centro, sia per il   mantenimento   e   la  gestione  della  struttura  dopo  la  sua realizzazione.
 |  |  |  | Art. 4. Procedure per l'istruttoria e la valutazione
 A.  L'istruttoria  delle  proposte  e'  curata  da  una commissione interministeriale  istituita  con  decreto  del  MIUR  e  composta da rappresentanti  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della  ricerca,  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, e dai rappresentanti   del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio.
 B.   Per   la   valutazione   tecnico-scientifica   delle  proposte progettuali,  la  predetta  commissione  si  avvale  di  un gruppo di esperti  con  comprovata  esperienza  nel  settore scientifico per la realizzazione  del  gia'  citato  centro,  da identificarsi nell'albo degli esperti della ricerca scientifica di cui all'art. 7 del decreto legislativo  n. 297/1999, istituito con decreto direttoriale 2 agosto 2002 prot. n. 1176/2002 e/o da altri esperti, comunque indicati dalle amministrazioni  compartecipanti  al  finanziamento,  e  nominati con apposito decreto del MIUR.
 L'onere  relativo alle spese di funzionamento di detti organismi di istruttoria  e valutazione grava sulla disponibilita' del Fondo cosi' come individuato all'art. 1, comma 1 del presente bando.
 Acquisita  la  valutazione  della  commissione  il MIUR sottoscrive l'accordo  con  il  soggetto  proponente  la  cui  proposta  e' stata ritenuta   meritevole   del  finanziamento.  L'accordo  definisce  le modalita'   di   realizzazione   delle  attivita',  le  modalita'  di erogazione dell'agevolazione, nonche' le modalita' di controllo delle attivita' realizzate e dei risultati conseguiti.
 Al  termine  della  realizzazione  del progetto si provvedera' alla valutazione  finale anche per l'accertamento dei risultati conseguiti sotto il profilo tecnico-scientifico e socio-economico.
 I  soggetti  beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, per la relativa  approvazione,  ogni  modifica  che  dovesse intervenire nel corso della attuazione del progetto stesso.
 |  |  |  | Art. 5. Costi ammissibili
 Sono   considerati  ammissibili  i  costi  indicati  nella  tabella allegata al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 6. Modalita' di presentazione delle domande
 Le  proposte  redatte,  a  pena  di inammissibilita', devono essere inoltrate  dal legale rappresentante o suo delegato, dell'istituzione proponente  al  MIUR,  servizio  per  lo  sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca, ufficio II, piazzale Kennedy n. 20 - 00144 Roma,  entro  e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del  presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. La data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
 Il  frontespizio  della  busta  deve indicare la dicitura "Progetti FISR 2001", "Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici".
 Unitamente  ad  una  copia cartacea, devono essere trasmessi cinque floppy  disk  o  cd-rom  contenenti  i progetti stessi redatti con le modalita' sopraindicate.
 Il presente decreto sara' inviato all'ufficio centrale del bilancio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 dicembre 2002
 
 Il capo del Dipartimento del tesoro
 del Ministero dell'economia e delle finanze
 Siniscalco
 
 Il capo del Dipartimento per la programmazione
 il coordinamento e gli affari economici
 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
 D'Addona
 
 Il direttore generale
 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
 Clini
 |  |  |  | Allegato A 
 Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca
 FISR
 
 CRITERI PER LA RENDICONTAZIONE
 DEI COSTI
 
 CRITERI GENERALI
 
 1)  I  costi  dovranno  risultare  dalla documentazione probatoria relativa,  richiesta a norma di legge o dalla prassi contabile ovvero specificatamente  dal  MIUR;  comunque  dovranno  essere rispettati i criteri di documentazione indicati piu' avanti.
 2)  In linea generale per ogni obiettivo i costi sono riconosciuti solo  se  effettivamente  sostenuti  e  liquidati all'atto della loro presentazione al MIUR; vale cioe' per essi il criterio di "cassa".
 3)  Qualora  un  bene  venga  acquisito  utilizzando  la forma del "leasing",  sara'  riconosciuta  soltanto  la  quota  capitale  delle singole  rate  pagate,  con  esclusione della quota interessi e delle spese accessorie.
 4) Non sono riconosciuti i costi relativi a mobili ed arredi.
 5) Tutti i costi devono intendersi al netto dell'IVA, salvo quanto di seguito indicato.
 Nel  caso  in  cui  la  rendicontazione  dei  costi  imputabili al progetto  sia  presentata  da  un  soggetto  che non puo' recuperare, parzialmente  o  totalmente,  l'eventuale  IVA sui suddetti costi, la quota  dell'IVA  non  recuperata  puo'  essere considerata come costo ammissibile.
 A corredo delle certificazioni dei costi ammissibili dovra' essere rilasciata  apposita dichiarazione, nella forma richiesta nell'art. 7 del decreto di affidamento.
 
 Criteri per le singole voci di spesa
 
 Nell'ambito  dei "criteri generali" sopraelencati sono ammissibili le  voci  di spesa sottoindicate, fatto salvo comunque il diritto del MIUR  di  valutarne  la  congruita'  e  la  pertinenza  in  base alla documentazione presentata.
 
 A) Personale
 
 a.1 - Personale dipendente -
 
 Questa  voce  comprende  il  personale  in  organico  e quello con contratto a tempo determinato direttamente o indirettamente impegnato nelle    attivita'    tecnico-scientifiche    (ricerca,   formazione, progettazione,  studi  di fattibilita', ecc.) e in quelle di gestione tecnico-scientifica-amministrativa.
 Il  costo  relativo  sara' determinato in base alla percentuale di ore lavorative dedicate al progetto ed attestate nella certificazione di spesa trasmessa, e sara' valorizzato come appresso indicato:
 
 - per  ogni  persona impiegata nel progetto (1) sara' preso come base
 il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda,
 con  esclusione  dei  compensi  per  lavoro straordinario e diarie,
 maggiorata  di  contributi  di  legge  o  contrattuali  e  di oneri
 differiti); - il  costo  da imputare al progetto sara' computato moltiplicando il
 costo  effettivo  annuo  lordo per la percentuale di ore lavorative
 dedicate  al  progetto  ed  attestate nella certificazione di spesa
 trasmessa;   tale  attestazione  dovra'  trovare  riscontro  in  un
 apposito   prospetto   sottoscritto  dal  direttore  amministrativo
 dell'Ente o societa'.
 
 a.2 - Personale non dipendente -
 
 Questa  voce  comprendera'  il  personale  con  contratto  a tempo determinato  (inclusi  dottorati,  assegni  di  ricerca e le borse di studio)  impegnato  in  attivita'  analoghe  a  quelle  del personale dipendente  di  cui  al punto a.1, a condizione che svolga la propria attivita'  presso le strutture delle unita' operative. Il contratto a tempo   determinato   dovra'  contenere  l'indicazione  della  durata dell'incarico,    della   remunerazione   oraria   e   di   eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attivita' da svolgere e delle modalita'  di  esecuzione,  nonche'  l'impegno per il collaboratore a prestare  la propria opera presso le strutture delle unita' operative stesse. Il costo riconosciuto sara' quello di fattura, ove richiesta, al  netto  di  IVA  con l'esclusione di eventuali diarie e spese, che rientrano nel forfait delle spese generali di cui al successivo punto B. Tale costo sara' determinato in base alle ore dedicate al progetto presso  la  struttura  della  unita'  operativa  valorizzate al costo orario  previsto  nel  contratto. Per gli assegni di ricerca il costo riconosciuto   sara'   quello   relativo   all'importo   dell'assegno maggiorato degli oneri di legge, con l'esclusione di eventuali diarie e spese che rientrano nel forfait di cui al successivo punto B.
 Dall'1  gennaio  2001  i  contratti di collaborazione coordinata e continuativa  sono fiscalmente equiparati ai contratti dei lavoratori dipendenti.
 Il  contratto  di  collaborazione  dovra'  contenere l'indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico, della remunerazione, delle attivita' da svolgere e delle modalita' di esecuzione.
 I costi per le attivita' svolte fuori dalla struttura delle unita' operative rientrano invece tra le consulenze.
 
 B) Spese Generali
 
 L'importo  della  voce in oggetto sara' calcolato forfettariamente nella  misura  del  60% (sessanta per cento) dell'ammontare dei costi per  il  personale  ma comunque non eccedente il 20% del costo totale ammissibile  del  progetto.  Detto  forfait si intendera' riferito ai seguenti costi necessari per l'attivita' di ricerca:
 
 - personale  indiretto  (es.  fattorini,  magazzinieri,  segretarie e
 simili); - funzionalita'  ambientale  (es.  vigilanza, pulizia, riscaldamento,
 energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari ecc.); - funzionalita'  operativa  (es.  posta,  telefono, telex; telegrafo,
 cancelleria,   fotoriproduzioni,   abbonamenti,  materiali  minuti,
 biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca ecc); - assistenza   al   personale   (es.  infermeria,  mensa,  trasporti,
 previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa ecc); - funzionalita'    organizzativa    (es.    attivita'    direzionale,
 contabilita' generale, e industriale, acquisti ecc.); - missioni      e      viaggi     (costo     del     personale     in
 viaggio/missione/attivita/  fuori sede, costi per trasporto, vitto,
 alloggio,  diarie,  ecc.)  ad  eccezione  dei costi per "missioni e
 viaggi"  di  durata  superiore a 5 (cinque) giorni per attivita' di
 ricerca in senso stretto (ricerca e/o sperimentazione), per i quali
 verranno  riconosciuti,  come  imputazione diretta, i soli costi di
 personale;  pertanto  rientrano  nel forfait delle spese generali i
 costi  completi  di  "missioni  e  viaggi"  sia  per  attivita' non
 classificabili come attivita' di ricerca in senso stretto (incontri
 con  clienti,  fornitori,  enti  di  normalizzazione, ecc), sia per
 attivita'  di  ricerca/sperimentazione  che  comportano  viaggi,  o
 spostamenti dal laboratorio, di durata non superiore a 5 giorni; - corsi,  congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante,
 costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.); - costi   generali   inerenti   ad   immobili  ed  impianti  generali
 (ammortamenti,     manutenzione    ordinaria    e    straordinaria,
 assicurazioni,   ecc),   nonche'  alla  manutenzione  (ordinaria  e
 straordinaria)   della   strumentazione  e  delle  attrezzature  di
 ricerca. .of,
 
 Resta  inteso  che  in sede di rendiconto dei costi non occorrera'
 predisporre per tale voce una apposita documentazione.
 
 C) Attrezzature e Strumentazioni
 
 In   questa   voce   verranno   incluse   le   attrezzature  e  le
 strumentazioni (di nuovo acquisto) acquistate sul mercato. Il costo
 sara'  commisurato  all'importo di fattura (al netto dell'IVA) piu'
 dazi  doganali,  trasporto,  imballo  ed  eventuale  montaggio, con
 esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.
 I  criteri  che  saranno applicati per la determinazione del costo
 delle attrezzature e delle strumentazioni sono le seguenti:
 
 - le   attrezzature  e  le  strumentazioni  esistenti  alla  data  di
 decorrenza  dell'ammissibilita'  dei  costi non sono compatibili ai
 fini  del  finanziamento, ne' potranno essere considerate quote del
 loro ammortamento; - il  costo  delle  attrezzature  e  delle  strumentazioni  di  nuovo
 acquisto   da  utilizzare  esclusivamente  per  il  progetto  sara'
 determinato in base alla fattura al netto di IVA ivi inclusi i dazi
 doganali,  il  trasporto,  l'imballo  e  l'eventuale montaggio, con
 esclusione  invece  di  qualsiasi  ricarico  per spese generali. Il
 costo  puo'  essere  imputato  totalmente  o applicando un criterio
 massimo  di  ammortamento,  cosi'  come indicato successivamente in
 bilancio,  pari  a  5  anni  (3  anni nel caso di strumentazioni ed
 attrezzature   per  elaborazioni  e  processo  dati  con  un  costo
 inferiore ai 25.000 euro); - per  le  attrezzature e le strumentazioni di nuovo acquisto, il cui
 uso  sia  necessario  ma  non  esclusivo  per il progetto, il costo
 relativo  (da  calcolare  come  indicato ai punto precedente) sara'
 ammesso  al  finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo
 per il progetto stesso.
 
 D) Materiali
 
 In   questa   voce   ricadono   le   materie   prime,  componenti, semilavorati,  materiali  commerciali, materiali da consumo specifico (per  esempio  reagenti),  spese  per colture ed allevamento (es. per ricerche  di  interesse agrario), software, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota.
 Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto gia' compresi nel  forfait  delle  spese  generali,  i  costi  dei materiali minuti necessari  per  la funzionalita' operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria  metallica  ed  elettrica,  articoli  per la protezione del personale  (guanti,  occhiali,  ecc.),  floppy  disc, CD e simili per computer  e  carta  per  stampanti,  vetreria di ordinaria dotazione, mangimi,  lettiere  e  gabbie  per  il  mantenimento degli animali da laboratorio ecc..
 I  relativi  costi saranno determinati sulla base degli importi di fattura,  che  dovra'  fare  chiaro riferimento al costo unitario del bene  fornito,  piu'  eventuali  dazi doganali, trasporto ed imballo, senza  alcun  ricarico  per  spese generali (compensate a parte). Nel caso  di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sara' quello  di  inventario  di  magazzino,  con  esclusione  di qualsiasi ricarico per spese generali.
 
 E) Commesse esterne
 
 In questa voce rientrano le attivita' di ricerca e/o di formazione commissionate  dall'attuatore  e  svolte  da qualificati soggetti con personalita'  giuridica,  privati  o pubblici, sulla base di apposito atto  d'impegno giuridicamente valido, sottoscritto dal fornitore del servizio.
 
 F) Consulenze
 
 Devono  far riferimento a prestazioni a carattere scientifico rese da professionisti (ovvero da persone fisiche), e regolate da apposito atto  d'impegno  giuridicamente valido, sottoscritto dal consulente o formatore.
 Il  loro  costo sara' determinato in base alta fattura al netto di IVA.
 
 F) Missioni e viaggi
 
 In  questa  voce  rientrano  tutte le spese sostenute per missioni superiori ai 5 giorni.
 I  costi  sostenuti  possono essere riconosciuti se la missione e' stata autorizzata dal coordinatore del progetto e formalizzata in una lettera  d'incarico  in  cui  viene identificata la persona che va in missione,  il  periodo di missione ed i motivi scientifici che devono essere legati alle sole attivita' previste nel progetto esecutivo.
 
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 QUADRO GENERALE FINANZIARIO DELLE RISORSE ============================================================
 DESCRIZIONE                       COSTI ------------------------------------------------------------ PERSONALE:
 
 personale dipendente
 ----------------------     ----------------
 personale non dipendente
 
 SPESE GENERALI ------------------------------------------------------------ ATTREZZATURE e STRUMENTAZIONI ------------------------------------------------------------ MATERIALI ------------------------------------------------------------ COMMESSE ESTERNE ------------------------------------------------------------ CONSULENZE ------------------------------------------------------------ MISSIONI E VIAGGI ------------------------------------------------------------ TOTALE ------------------------------------------------------------
 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 23 a pag. 26 della G.U.  <----
 
 
 
 (1)  le  qualifiche  del  personale sono stabilite secondo i seguenti criteri: -  Ricercatore  qualificato  e'  il  laureato,  ovvero  la persona di cultura  pratica  equivalente,  che  sia  responsabile  di  almeno un capitolo o una fase dalla ricerca; -  Ricercatore  e'  il  laureato o il diplomato, ovvero la persona di cultura  pratica equivalente, in grado di svolgere un lavoro autonomo di ricerca o di progetto; -  Tecnico  e'  il  diplomato,  ovvero  la persona di cultura pratica equivalente,  in  grado  di  eseguire  esperimenti, prove, controlli, disegni con una certa autonomia; -  Ausiliare e' la persona che svolge attivita' esecutive riguardanti prove, controlli, esperimenti o costruisce parti prototipiche; - Gestore e' la persona che cura il coordinamento delle attivita' tra i  partecipanti,  la  verifica  dell'avanzamento  del  progetto ed il raggiungimento  degli  obiettivi,  la  stesura  della  documentazione tecnica di progetto.
 
 
 
 
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