Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta "Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte"

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione "Sant'Andrea Piemonte" come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal "Consorzio di tutela del riso S. Andrea Piemonte" con sede in Santhia' (Vercelli), via Svizzera n. 28, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentare e la tutela del consumatore - Divisione QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
"SANT'ANDREA PIEMONTE"
Art. 1.
Denominazione del prodotto
La denominazione di origine protetta "Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte" e' riservata esclusivamente al riso rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
2.1. Si definisce "S. Andrea Piemonte" il riso ottenuto dalle coltivazioni di risone della specie japonica della varieta' S. Andrea, ottenute nel rispetto del presente disciplinare di produzione. Caratteristiche fisiche.
Per essere immesso sul mercato con la denominazione riso S. Andrea Piemonte, la granella di riso lavorato dovra' avere le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche colore del pericarpo |bianco forma |semi affusolato perla |centro laterale poco estesa lunghezza |lungo grossezza |grosso dente |regolare striscia |breve sezione |tondeggiante testa |regolare

Per la valutazione della granella in tutti i suoi vari stadi, la stessa verra' portata allo stadio di lavorato 2o grado.
Per le impurita' varietali il limite massimo consentito e' del 3%, per le disformita' naturali e' del 5%. 2.2. Caratteristiche chimiche e nutrizionali.
Valori medi indicativi:
contenuto in acqua: 13%;
amilosio: 21,9%.
I parametri indicati possono variare dallo 0,5% al 2,5% in piu' o in meno dei valori medi sopraindicati in conseguenza di valori eliofanici discostanti dai normali andamenti climatici.
Art. 3.
Delimitazione dell'area di produzione
Il risone destinato alla produzione del riso dalla denominazione di origine protetta S. Andrea Piemonte deve essere coltivato, trasformato ed elaborato entro i territori amministrativi dei comuni di seguito elencati: Albano, Arborio, Balocco, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Collobiano, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Lenta, Oldenico, Roasio, Rovasenda, San Giacomo Vercellese, Santhia', Villarboit, siti nella provincia di Vercelli, e nei comuni di Brusnengo, Castelletto Cervo, Cavaglia', Gifflenga, Massazza, Masserano, Mottalciata, Salussola, Villanova Biellese siti nella provincia di Biella.
Art. 4.
Origine del prodotto
Il riso S. Andrea Piemonte e' una varieta' cui quasi la totalita' della produzione (98%) e' localizzata in una zona ben specificata e compresa nella zona di produzione citata all'art. 3.
Tale affermazione viene suffragata da molteplici pubblicazioni riportanti valori e tabelle ben esplicative.
I primi dati riguardanti il S. Andrea risalgono al 1961 (Tinarelli 73) in cui la cultivar si estendeva su 15 ettari. Da questo momento in avanti l'estensione del S. Andrea e' in continuo aumento fino ad arrivare al picco massimo del 1990 con un'estensione di 11469 ettari di cui ben il 96% circa coltivata nella zona DOP.
Tali dati sono suffragati dalle serie storiche pubblicate dall'Ente Nazionale Risi.
Il connubio tra il riso S. Andrea e la Baraggia nasce da subito grazie alle caratteristiche peculiari del S. Andrea stesso:
1) tolleranza al freddo: elevata sia in fase di plantula che in fioritura (da scheda tecnica Ente Nazionale risi sul S. Andrea);
2) adattabilita' a zone fredde della Baraggia;
3) discreta produttivita' in ambienti climatici non favorevoli;
4) adatta ad essere coltivata in ambienti freddi per sortumi.
Tutto questo indicato nel "Prontuario delle varieta' di riso coltivate in Italia" realizzato da Antonio Tinarelli e Gianlorenzo Mezza.
Che la Baraggia risponda storicamente quindi ai requisiti necessari per la coltivazione del S. Andrea si puo' evincere dalle pubblicazioni:
1) del 1930 "Il Giornale di risicoltura" dove la Baraggia viene definita come "Terreni argillosi mediocremente fertili";
2) "Il riso del 1973" intitolato "Condizioni climatiche del Vercellese e loro effetti sulla coltura del riso nell'annata 1971" pubblicato nel 1973 in cui ritroviamo utili informazioni sulla coltivazione in Baraggia; in particolare si sottolinea come le condizioni climatiche non siano analoghe a quelle delle restanti zone risicole ma siano decisamente piu' sfavorevoli.
Tutto cio' ha fatto si' che il S. Andrea trovasse qui la sua zona di elezione.
L'organismo di controllo terra' un elenco dei produttori del riso S. Andrea DOP corredato dalle superfici interessate alla DOP facendo riferimento ai dati catastali.
Tutti i risicoltori sono inoltre obbligati, a semine ultimate, a procedere, entro il 31 maggio di ogni anno, a comunicare all'organismo di controllo le superfici investite a riso S. Andrea Piemonte ed i relativi dati catastali.
Entro il 30 novembre di ogni anno e comunque prima dell'inizio della commercializzazione, i produttori dovranno comunicare all'organismo di controllo, i quantitativi stimati di prodotto ottenuto delle diverse partite di risone S. Andrea Piemonte e richiederne il campionamento.
Tutti i trasformatori ed elaboratori nonche' i condizionatori e i confezionatori, dovranno iscriversi all'apposito elenco.
Art. 5.
Metodo di ottenimento 5.1. Modalita' di produzione ed essiccazione.
La coltivazione del risone dal quale si produce il riso S. Andrea Piemonte deve avvenire su terreni irrigabili e con adeguate tecniche agricole:
le aziende produttrici devono far ricorso alla rotazione colturale;
nel caso di riso dopo riso, utilizzando almeno una delle tecniche colturali seguenti:
aratura autunnale ed erpicatura primaverile;
sovescio autunnale ed aratura primaverile;
e' obbligatorio l'uso di semente certificata;
le concimazioni dovranno prevedere l'impiego di concimi di origine organica per almeno il 30% delle necessita' nutrizionali totali della pianta, avendo comunque come obiettivo primario la qualita' della granella (sana, matura, omogenea), rispetto alla quantita' prodotta per unita' di superficie;
l'essiccazione deve avvenire in modo graduale, cioe' con l'ausilio di essiccatoi in grado di diminuire uniformemente e progressivamente l'umidita' delle granelle di risone; tale umidita' non potra' essere inferiore all'11% e non potra' superare il valore del 13%, sia per lo stoccaggio che per la lavorazione.
Sono ammessi solo essiccatoi con fuoco indiretto, fatta eccezione per quelli alimentati a metano, gasolio agricolo o g.p.l, che potranno anche essere a fuoco diretto. 5.2. Trasformazione ed elaborazione del riso.
La trasformazione e l'elaborazione del riso S. Andrea Piemonte, devono avvenire all'interno della zona di produzione indicata all'art. 3.
Le lavorazioni ammesse sono quelle qui di seguito elencate:
sbramatura;
sbiancatura;
lavorazioni secondarie: possono essere usate a completamento e/o integrazione della sbiancatura.
La lavorazione deve essere di tipo artigianale in ottemperanza delle seguenti procedure.
1. La massima produzione oraria per linea di lavorazione dev'essere:
A) 20 quintali/ora di riso raffinato 2o grado leggero;
B) 30 quintali/ora di riso sbramato.
2. Il chicco di riso in lavorazione non dovra' subire shock termici.
3. Capacita' di uniformare le partite di riso provenienti da diversi stocks mediante la lavorazione piu' appropriata, garantendo quindi, alla fine del ciclo di trasformazione, l'uniformita' e il rispetto delle caratteristiche varietali.
Utilizzo di macchine particolari: e' possibile usare solo ed esclusivamente macchine sbiancatrici "tipo Amburgo" aventi telarini (griglie) alcuni con fessure allungate, posizionate con la loro dimensione massima nel senso di rotazione dello smeriglio, altri con fessure aventi la dimensione massima nel senso perpendicolare alla rotazione dello smeriglio. E' consentito solo l'uso di freni in gomma.
Sono indispensabili un numero minimo di 5 sbiancatrici del tipo Amburgo, da usarsi simultaneamente e in serie, in modo tale da costituire un'unica linea di lavorazione.
Rispettare i periodi di riposo del prodotto:
1) il prodotto deve sostare entro un deposito prima di passare da una macchina all'altra;
2) tali depositi dovranno avere una capacita' minima idonea allo scopo e dovranno inoltre avere un sistema di aspirazione per evitare condensa.
Essere di 2o grado leggero.
Garantire la freschezza del prodotto: l'intervallo di tempo intercorrente tra la lavorazione del prodotto e la sua consegna, dovra' garantire il mantenimento delle caratteristiche peculiari del prodotto stesso.
Garantire la conservazione del prodotto senza alterarne le caratteristiche intrinseche allo scopo di evitare che il riso perda le sue caratteristiche peculiari, durante le varie fasi di trasformazione ed elaborazione, necessarie per renderlo edibile.
Per la conservazione del risone e del riso lavorato (in tutte le fasi), non e' ammesso alcun trattamento insetticida e/o fumigante, con prodotti di sintesi o naturali fatto salvo l'impiego di atmosfera modificata autogenerata (max 18% CO2) con esclusione quindi di anidride carbonica pura (CO2) e di azoto puro (N2), anche come miscele derivanti dall'unione dei due gas puri.
E' vietata la refrigerazione a temperatura inferiore a 8o C.
E' vietata la sovrappressione, superiore a 10 atmosfere. 5.3. Confezionamento.
Il confezionatore dovra' sottostare al controllo dell'organismo di controllo di cui all'art. 7.
Art. 6.
Legame con l'ambiente
Il riso S. Andrea Piemonte presenta un profondo legame con l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione.
L'area di produzione e' costituita dalla zona descritta all'art. 3.
La si puo' considerare costituita da un unico corpo caratterizzato da una componente chimico-fisica dei terreni omogenea e da una componente climatica particolarmente fredda che ostacola l'impiego di altre varieta' non resistenti come il riso S. Andrea Piemonte.
Le caratteristiche chimico-fisiche di questi terreni, in molti casi, rendono difficile l'impiego di varieta' coltivate con successo in altre zone, ma costituiscono l'ambiente piu' adatto per la coltivazione del S. Andrea Piemonte.
Un altro elemento che contraddistingue il legame con l'ambiente di questa varieta' e' il forte adattamento della coltura in presenza di acque fredde e, questa zona, situata ai piedi delle Alpi, e' la prima ad essere irrigata dai torrenti di montagna.
Non trascurabile, inoltre, la difficolta' di livellamento dei terreni per la particolare struttura argilloso-ferrosa; la coltivazione del riso S. Andrea Piemonte si adatta particolarmente alle disparate condizioni di sommersione che si possono trovare in questa zona di coltivazione. Un'altra importante considerazione e' costituita dal fatto che, le condizioni pedo-climatiche dell'ambiente, caratterizzano mesi estivi piuttosto freschi e l'adattabilita' del riso S. Andrea Piemonte nella fase di fecondazione-fioritura e' molto alta con grande capacita' di portare a termine il ciclo produttivo in modo positivo sia per quantita' di produzione che per qualita' merceologica.
Come macchinari e' esclusivamente consentito l'uso delle sbiancatrici tipo Amburgo (macchinari di antica tradizione) e come lavorazione il "2o grado leggero" che consente il mantenimento delle caratteristiche peculiari della varieta', sia chimico-fisiche che organolettiche.
Art. 7.
Organismi di controllo
La denominazione di origine protetta Sant'Andrea Piemonte sara' controllata da un organismo di controllo, cosi' come previsto dall'art. 10 del Regolamento CEE 2081/92, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura
Sono previste diverse modalita' di confezionamento a seconda del mercato di destinazione.
Scatole: in diversi formati a seconda del quantitativo contenuto; possono essere completamente chiuse o fornite di spioncino atto a verificarne visivamente il contenuto.
Sacchi e sacchetti: in diversi formati a seconda del quantitativo contenuto; possono essere costituiti da materiali compatibili con le normative di igiene agroalimentare.
Films per confezioni.
Oltre alle predette confezioni possono essere previste forme particolari in base alla destinazione ed al periodo di consumo; es. confezioni natalizie, di regalo, di promozione, ecc.
All'interno della confezione il prodotto verra' contenuto in apposito involucro atto a proteggere il prodotto dall'esterno e che consenta il mantenimento delle sue caratteristiche peculiari e di fragranza. La conservazione del prodotto sigillato prevede l'uso della tecnica del sottovuoto o dell'atmosfera modificata.
E' consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici.
Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente.
Oltre a quelle previste, sulla confezione devono comparire le seguenti indicazioni:
1) "S. Andrea Piemonte", come sotto riportato e con le specifiche contenute nel manuale grafico allegato;
2) D.O.P. - Denominazione di origine protetta;
3) logo della D.O.P., ai sensi del Reg. CEE 1726/98: tale logo puo' essere inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione e deve essere conforme alle specifiche contenute nel manuale grafico allegato;
4) figurare sulle confezioni e sulle etichette in caratteri chiari, indelebili, in modo tale da essere distinguibile dal complesso delle indicazioni che compaiono sulla confezione e sull'etichetta;
5) comparire almeno su di un fronte dominante, per dimensioni, su cui sono riportati nomi, ragioni sociali, marchi privati. Rispetto a questo il logo deve avere dimensioni maggiori;
6) eventuali informazioni a garanzia del consumatore e/o informazioni nutrizionali.
La confezione e l 'etichetta dovranno riportare numerazioni identificative.
Art. 9.
L o g o
1. Descrizione del logo.
Il logo che rappresenta il riso "S. Andrea Piemonte" e' costituito, come base, dall'immagine grafica della cariosside dopo la lavorazione e in formato tridimensionale per accentuare visivamente le caratteristiche di forma e lucentezza. I colori della cariosside sono costituiti da diverse sfumature di grigio.
La scritta S. Andrea Piemonte e' formata da caratteri tridimensionali di color oro e incastonati nella cariosside.
La dicitura D.O.P. e' posta al di sopra del "dente" della cariosside, nella parte esterna dell'immagine, in alto a sinistra e anch'essa di color oro e in caratteri tridimensionali.
L'intero logo e' graficamente illuminato da fonti di luce provenienti dai lati, dal basso e dall'osservatore.
I caratteri della dicitura devono avere un aspetto metallico e riflettere la luce circostante. 2. Utilizzazione generale del logo.
Per l'utilizzo del logo, sulle confezioni e sulle etichette, la preferenza dovra' essere data all'utilizzo di quadricromia.
In caso di utilizzo del logo sulle confezioni o etichette in cui i colori che compongono il logo vadano a trovarsi direttamente in contatto con il colore di fondo, per evitare una associazione che mancherebbe di contrasto, si dovra' utilizzare un colore di fondo differente e contrastante.
Nel caso in cui si debba utilizzare il logo in monocolore o a gradazione di grigi, se la confezione/etichetta e' di colore chiaro, il logo andra' utilizzato in colore "positivo", applicando il colore piu' scuro alla confezione/etichetta stessa. 3. Posizionamento del logo sulla confezione o sulle etichette.
Il logo deve essere immediatamente riconoscibile per il consumatore, percio' dovra' essere apposto in posizione preponderante e in primo piano sulle scatole e sulle etichette in abbinamento al marchio aziendale.
Su imballi o su sacchi, il logo dovra' essere posizionato sulle testate.
L'uso di monocolore o gradazione di grigi e' consentito solo nel caso in cui esistano problemi tecnici che ne impediscano l'applicazione. 4. Utilizzi particolari.
Per le azioni pubblicitarie (campagne stampa, affissioni, spot, brochure, ecc.) che mirano a far conoscere il prodotto, dovra' essere privilegiata la stampa del logo a colori e in quadricromia.
Nel caso di utilizzo su vetrine, veicoli, ecc. i riferimenti dovranno essere il piu' vicino possibile ai riferimenti ufficiali.

MANUALE GRAFICO
Immagine del logo.

----> Vedere logo a pag. 60 della G.U. <----

Dimensioni: le dimensioni possono variare in funzione del tipo di confezione utilizzata con l'obbligo di mantenere il rapporto larghezza/altezza compreso tra 2,80 e 2,90.
Colori: scritta S. Andrea Piemonte D.O.P.:
rosso: 120;
verde: 110;
blu: 90;
luminosita': da 20 a 200;
tonalita': da 20 a 30;
saturazione: da 30 a 60.
I parametri suddetti sono relativi al sistema RGB per la riproduzione del color oro con diverse sfumature; utilizzando altri sistemi grafici di riferimento per il colore, sono accettabili parametri diversi ma che comunque rispecchino graficamente, come risultato finale della scritta, il colore oro.
Immagine grafica della cariosside:
gradazione di grigi con rapporto rosso/verde/blu = 1/1/1;
luminosita': da 0 a 240;
tonalita': da 100 a 160;
saturazione: 0.
 
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