Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 10 gennaio 2003, n. 1
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 gennaio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli



LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3381):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro della giustizia (Castelli) il
13 novembre 2002.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 18 novembre 2002 con il parere del Comitato
per la legislazione e delle commissioni I, V, VIII, XI e
XIV.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il
26, 27 e 28 novembre 2002.
Esaminato in aula il 2 e 3 dicembre 2002 e approvato il
4 dicembre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1876):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
referente, il 6 dicembre 2002 con il parere delle
commissioni 1a, 5a e 13a, della Giunta per gli affari delle
Comunita' europee e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 10 dicembre 2002.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, il
10, 11 e 12 dicembre 2002.
Esaminato in aula il 12, 19 dicembre 2002 ed approvato
con modificazioni il 21 dicembre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3381-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 22 dicembre 2002 con parere del Comitato per
la legislazione.
Esaminato dalla II commissione il 22 dicembre 2002.
Esaminato in aula il 22 ed approvato il 23 dicembre
2002.

Avvertenza:
Il decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
265 del 12 novembre 2002.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 21.



 
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE I1 NOVEMBRE 2002, N. 251

Il Capo I e' soppresso.

All'articolo 5:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attivita' del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' elevato da 50 a 62 unita' fino al 30 giugno 2004"

La rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni in tema di magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura".

All'articolo 6: al comma 1, capoverso 3-ter, lettera f, le parole: "decreto di rinvio" sono sostituite dalle seguenti: "ordinanza di rinvio"; dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, le parole: "e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: ", 3-bis e 3-ter".

L'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del presente decreto, valutati in 103.433 euro per l'anno 2002 ed in 827.464 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. 11 Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni".

L'Allegato A e' soppresso.
 
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