| 
| Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2003 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2002 |  | Approvazione  del  nuovo  modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Vista  la  legge  25 gennaio  1994,  n.  70, recante norme per la semplificazione  degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di  sicurezza  pubblica,  nonche'  per  l'attuazione  del  sistema di ecogestione e di audit ambientale, ed in particolare:
 l'art.  1, comma 2, che prevede che il Presidente del Consiglio dei  Ministri  adotta,  con  proprio  decreto,  il  modello  unico di dichiarazione   sostitutiva   degli  obblighi  di  dichiarazione,  di comunicazione,  di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria  e  di  sicurezza  pubblica da individuarsi con decreto del Presidente  della  Repubblica  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge  23 agosto  1988,  n. 400;       l'art. 6, secondo il quale, in sede  di  prima  attuazione,  tale  modello unico di dichiarazione e' adottato  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con riferimento  agli  obblighi  di  dichiarazione,  di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative  norme  di  attuazione  di  cui alla tabella A allegata alla medesima legge;
 l'art.  2,  in  base  al  quale  il  predetto  modello unico di dichiarazione  e'  presentato  alla  camera  di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  competente per territorio che provvede a trasmetterlo  alle diverse amministrazioni per le parti di rispettiva competenza;
 Vista   la   legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  concernente  il riordinamento  delle  camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura,   nonche'   le   disposizioni  del  decreto  legislativo 12 febbraio   1993,   n.   39,  in  materia  di  sistemi  informativi automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche  ed, in particolare, l'art.  2 di detto decreto concernente la previsione secondo la quale gli  atti  amministrativi sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi   automatizzati   e   la   determinazione  delle  cautele necessarie  per la validita' delle connesse operazioni di immissione, riproduzione   e   trasmissione   di   dati   e   documenti,  nonche' l'individuazione delle relative responsabilita';
 Visto  il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22, e sue successive    modifiche   ed   integrazioni,   nonche'   i   relativi provvedimenti   di  attuazione,  concernenti  i  rifiuti,  i  rifiuti pericolosi, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggi;
 Vista  la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale;
 Vista  la  decisione  della  Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L   226   del   6 settembre  2000,  e  sue  successive  modifiche  ed integrazioni,  recante  i  codici  del  nuovo  catalogo  europeo  dei rifiuti;
 Vista  la  direttiva  9 aprile  2002,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale  n.  108  del  10 maggio  2002,  supplemento ordinario, del Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio d'intesa con i Ministri  delle  attivita' produttive, della salute e delle politiche agricole  e  forestali,  recante  indicazioni per la corretta e piena applicazione   del   regolamento   comunitario   n.  2557/2001  sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;
 Visto  il  decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n. 372, recante l'attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento ed, in particolare:
 l'art.  10,  comma  1, che prevede l'invio da parte dei gestori degli  impianti  in  esercizio  di  cui  all'allegato  I dello stesso decreto  legislativo n. 372/1999 di una comunicazione inerente i dati caratteristici  relativi  alle  emissioni  in aria, acqua e suolo, ai fini  della costituzione dell'inventario delle principali emissioni e loro  fonti;        l'art.  10,  comma 2, che prevede che i dati e il formato  della  medesima comunicazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
 Visto  il  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  in  data  23 novembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  13 febbraio  2002,  n.  37,  supplemento  ordinario,  come modificato  dal  decreto  26 aprile  2002,  con  il  quale sono stati definiti i dati, il formato e le modalita' della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 372/1999;
 Visti  in particolare l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n.  372/1999,  e  l'art. 6, comma 1, del decreto 23 novembre 2001, in base  ai  quali  le  procedure di comunicazione e di trasmissione dei dati di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 372/1999  sono stabilite anche al fine di una successiva integrazione delle stesse al modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
 Visto  l'art.  15,  comma  2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e relative norme di attuazione;
 Visto l'art. 7, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa;
 Visto   il   decreto  legislativo  23 gennaio  2002,  n.  10,  di attuazione della direttiva 1999/93/CE per la firma elettronica;
 Visto  il proprio decreto in data 31 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  14 aprile  1999,  n.  86, supplemento ordinario, recante  approvazione  del  modello unico di dichiarazione in materia ambientale,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1999, n. 86;
 Considerata  l'esigenza  di  aggiornare  ai  sensi delle suddette norme  il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
 Valutata  l'esigenza  di  semplificare  gli adempimenti derivanti dagli obblighi di dichiarazione;
 Considerata,  altresi',  l'esigenza  di  chiarire le modalita' di assolvimento  degli  obblighi  di  dichiarazione  e  di comunicazione annuale  in  materia di rifiuti prodotti e gestiti in presenza di una normativa  di riferimento mutata nel corso degli ultimi anni, nonche' le  modalita'  di  assolvimento  degli obblighi di dichiarazione e di comunicazione annuale in materia di emissioni;
 
 Decreta:
 Art. 1.
 
 1.  Il  modello  di dichiarazione allegato al proprio decreto del 31 marzo  1999, con le relative istruzioni, e' sostituito dal modello e dalle istruzioni allegate al presente decreto.
 2.  Il  modello adottato con il presente decreto sara' utilizzato per  le  dichiarazioni  da  presentare,  entro il 30 aprile 2003, con riferimento all'anno 2002, da parte dei soggetti interessati.
 3.  La  trasmissione  del  modello  di  cui  al  comma 1 comporta l'adempimento  dell'obbligo di trasmissione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
 |  |  |  | Art. 2. 
 L'accesso   alle   informazioni   e'   disciplinato  dal  decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
 
 Roma, 24 dicembre 2002
 
 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta
 |  |  |  | ---->   Vedere allegato  <---- |  |  |  |  |