Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 ottobre 2002
Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunita' europee 2002/34/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999 e 17 agosto 2000 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000 con i quali si e' provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione delle Comunita' europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE e 2000/11/CE;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;
Ritenuta la necessita' di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione della direttiva 2002/34/CE, adottata dalla Commissione delle Comunita' europee in data 15 aprile 2002;
Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' con la nota prot. n. 23268 TOC A2-CHF datato 26 giugno 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dagli articoli seguenti.
 
Art. 2.
L'allegato II, contenente l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 17 agosto 2000, e' modificato come segue:
1. La voce corrispondente al numero d'ordine 293 e la relativa nota a pie' di pagina n. 1 sono sostituite dal testo seguente:
"293. Sostanze radioattive, quali definite dalla direttiva 96/29/Euratom1) che stabilisce le norme fon
1) Gazzetta Ufficiale L 159 del 29 giugno 1996, pag. 1. damentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti".
2. Le voci corrispondenti ai numeri d'ordine da 426 a 454 vengono aggiunte come specificato qui di seguito:
"426. Olio essenziale di radice di enula (Inula helenium) [97676-35-2], se impiegato come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
427. Cianuro di benzile [140-29-4], se impiegato come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
428. Ciclaminalcol (3-p-cumenil-2-metilpropionalcol) [4756-19-8], se impiegato come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
429. Maleato di dietile [141-05-9], se impiegato come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
430. Diidrocumarina [119-84-6], se impiegata come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
431. 2,4-Diidrossi-3-metil-benzaldeide [6248-20-0], se impiegata come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
432. 3,7-Dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo) [40607-48-5], se impiegato come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
433. 4,6-Dimetil-8-terz-butil-cumarina [17874-34-9], se impiegata come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
434. Citraconato di dimetile [617-54-9], se impiegato come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
435. 7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one [26651-96-7], se impiegato come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
436. 6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one [141-10-6], se impiegato come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
437. Difenilammina [122-39-4], se impiegata come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
438. Etilacrilato [140-88-5], se impiegato come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
439. Assoluta di foglia di fico (Ficus carica) [68916-52-9], se impiegata come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
440. Trans-2-eptenale [18829-55-5], se impiegato come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
441. Trans-2-esenale-dietilacetale [67746-30-9], se impiegato come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
442. Trans-2-esenale-dimetilacetale [18318-83-7], se impiegato come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
443. Alcol idroabietilico [13393-93-6], se impiegato come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
444. 6-Isopropyl-2-decaidronaftalenolo [34131-99-2], se impiegato come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
445. 7-Metossicumarina [531-59-9], se impiegata come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
446. 4-(4-Metossifenil)-3-butene-2-one [94388-4], se impiegato come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
447. 1-(4-Metossifenil)-1-penten-3-one [10427-8], se impiegato come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
448. Metil-trans-2-butenoato [623-43-8], se impiegato come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
449. 7-Metilcumarina [2445-83-2], se impiegata come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
450. 5-Metil-2,3-esandione [13706-86-0], se impiegato come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
451. 2-Pentilider.cicloesanone [25677-40-1], se impiegato come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
452. 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one [1117-41-5], se impiegato come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
453. Essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth.) [8024-12-2], se impiegata come ingrediente per le sue proprieta' odorose;
454. Metileugenolo [93-15-2], eccettuati i quantitativi contenuti nelle essenze naturali impiegate e purche' la concentrazione non superi i valori seguenti:
a) 0,01% nei profumi;
b) 0,004% in eau de toilette;
c) 0,002% nelle creme profumanti;
d) 0,001% in prodotti da eliminare con il risciacquo;
e) 0,0002% in altri prodotti destinati a rimanere a contatto con la pelle e nei prodotti per l'igiene orale.".
 
Art. 3.
L'allegato III, parte prima, da ultimo modificato con decreto ministeriale 17 agosto 2000, e' modificato come segue:
1. La voce corrispondente al numero d'ordine 8, colonna b, e' sostituita dalla seguente:
"m- e p-fenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro sali; derivati delle o-fenilendiammine1) per sostituzione dell'azoto, ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato.

1) Queste sostanze possono venir impiegate separatamente o in combinazione purche' la somma dei rapporti tra il livello di ciascuna di esse nel prodotto cosmetico ed il livello massimo autorizzato per tale sostanza non superi 1.
2. Le voci corrispondenti ai numeri d'ordine 15b e 15c sono sostituite dalle seguenti:

----> Vedere tabella di pag. 23 <----

3. La voce corrispondente al numero d'ordine 16 e' modificato nel modo seguente:

----> Vedere tabella di pag. 24 <----

4. La voce corrispondente al numero d'ordine 68 viene aggiunta come illustrato dalla sottostante tabella:

----> Vedere tabella di pag. 24 <----
 
Art. 4.
Nell'allegato III, parte seconda, le voci corrispondenti ai numeri d'ordine da 1 a 61 vengono aggiunte come illustrato dalla sottostante tabella:

----> Vedere tabelle da pag. 24 a pag. 33 <----
 
Art. 5.
Nell'allegato V, sezione seconda, parte prima, da ultimo modificato con decreto ministeriale 17 agosto 2000, le voci corrispondenti ai numeri d'ordine 26 e 27 vengono aggiunte come illustrato dalla sottostante tabella:

----> Vedere tabella di pag. 34 <----
 
Art. 6.
I prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni previste dal presente decreto non possono essere messi in commercio da produttori e importatori a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non possono essere venduti ne' ceduti al consumatore finale a decorrere dal 15 aprile 2004.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2002
Il Ministro della salute: Sirchia
Il Ministro delle attivita' produttive: Marzano Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 346
 
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