Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002
Utilizzazione dei fondi per l'anno 2002. (Deliberazione n. 41/02).

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE
DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO
L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, con la quale e' stato istituito, presso la Direzione Generale della M.C.T.C., l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
Visto l'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, che dispone che alle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'Albo degli autotraspartori e a quelle da sostenere per i comitati provinciali provvede, il comitato centrale utilizzando le quote annue al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'Albo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme sul sistema delle spesederivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
Vista la normativa contabile di attuazione, di cui all'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994, approvata, d'intesa con la Direzione generale della M.C.T.C. dal comitato centrale con delibera n. 5/96 del 17 aprile 1996 e registrata dalla Corte dei conti con registro n. 1, foglio n. 269, in data 6 giugno 1996, cosi' come modificata con delibera del comitato centrale 6/00 del 18 maggio 2000;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, che assegna al comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'uso delle infrastrutture;
Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che a decorrere dall'anno 2000 rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative teste' citate, destinando alle stesse la somma di euro 46.481.121,00 annui;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2000, n. 167, convertito nella legge 10 agosto 2000, n. 229, con il quale la somma di euro 46.481.121,00 sopra indicata e' stata elevata a euro 67.139.397,00 annui;
Visto l'art. 15 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale la somma di euro 67.139.397,00 e' stata incrementata di euro 10.329.138,00;
Considerato che le risorse disponibili per i succitati interventi ammontano per l'anno 2002 a euro 77.468.535,00;
Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 marzo 2002, con la quale sono state adottate, fra l'altro, le seguenti disposizioni:
1) il Comitato centrale utilizzera' il 90% delle risorse ad esso assegnate per l'anno 2002 con la legge 10 agosto 2000, n. 229, come incrementate ai sensi dell'art. 15 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari ad euro 77.468.535,00, per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2002 differenziata per classi di veicoli commerciali e per fatturato globale realizzato sulla rete autostradale dalle imprese che effettuano autotrasporto di cose, ivi comprese quelle aventi sede nell'Unione europea;
2) la predetta riduzione compensata si applica ai veicoli individuati nelle classi B, 3, 4, 5, previste nel sistema di classificazione assi sagoma applicato per la determinazione dei pedaggi dalle societa' concessionariedi autostrade, secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato globale registrato nell'anno 2002, espresso in euro e di seguito elencati:
da 51.646 a 206.583 - 10%;
da 206.583 a 516.457 - 15%;
da 516.457 a 1.032.914 - 20%;
da 1.032.914 a 2.582.284 - 25%;
oltre 2.582.284 - 30%.
Per le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi relativamente a passaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22 ed entro le ore 2, ovvero in uscita dopo le ore 2 e prima delle ore 6, la riduzione compensata e' incrementata del 10%. Tale incremento e' applicato allo sconto spettante alla singola impresa, tenuto conto della eventuale appartenenza a forme associate;
3) il comitato centrale e' autorizzata ad utilizzare le predette somme assegnate anche per la definizione di eventuali contenziosi connessi alle procedure di erogazione dei rimborsi;
4) il comitato centrale utilizzera' il rimanente 10% delle risorse ad esso assegnate per le ulteriori finalita' gia' indicate all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40;
Ritenuto, pertanto, di dover dare tempestiva applicazione alla suddetta direttiva;
Ritenuto che le modalita' di assegnazione e di utilizzo dettate dalla sopracitata direttiva del 13 marzo 2002, debbano essere osservate dal comitato centrale per l'utilizzo dell'intero fondo complessivamente assegnato di euro 77.468.535,00;
Considerato, pertanto, che ai sensi della predetta direttiva, possono essere destinati fondi per euro 69.721.681,50, ai fini della riduzione dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2002;
Considerato che, in tal senso, il comitato centrale ha gia' avviato trattative per la stipula di apposite con le Societa' che gestiscono la rete autostradale, il cui onere sara' posto a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - capitolo n. 2449 (ex 1236) "Somma assegnata al comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le attivita' propedeutiche alla riforma organica del settore, nonche' per interventi per la sicurezza della circolazione";
Considerato che, ai sensi della stessa direttiva il residuo importo di euro 7.746.853,50 deve essere utilizzato per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della protezione ambientale ed al miglioramento della sicurezza della circolazione, tendenzialmente volti ad incentivare lo spostamento del traffico pesante dalle strade ordinarie e dai centri abitati sulle infrastrutture autostradali;
Ritenuto altresi' che la parte di risorse eventualmente non utilizzate per la realizzazione degli ulteriori interventi ai fini dell'incremento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione, vada utilizzata per integrare i fondi destinati alla riduzione dei pedaggi autostradali effettuati nell'anno 2002;
Considerato che anche i suddetti oneri, inerenti alla suindicata quota del 10% delle risorse assegnate, risultano riferibili a carico del capitolo 2449 (ex 1236) "Somma assegnata al comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le attivita' propedeutiche alla riforma organica del settore, nonche' per interventi per la sicurezza della circolazione";
Delibera:
1. Di utilizzare il 90% dell'importo di euro 77.468.535,00 di cui alla legge n. 229/2000 come incrementato ai sensi dell'art. 15 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per realizzare riduzioni dei pedaggi autostradali a favore delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le societa' che gestiscono le infrastrutture autostradali.
2. Di utilizzare le somme di cui al predetto punto 1), anche per la definizione di eventuali contenziosi connessi alle procedure di erogazione dei rimborsi autostradali.
3. Di utilizzare il residuo importo di euro 7.746.853,50, pari al 10% della somma di cui al precedente punto 1, per la realizzazione degli interventi volti a favorire il miglioramento della protezione ambientale ed al miglioramento della sicurezza della circolazione, anche attraverso interventi tesi ad incentivare la realizzazione di apposite aree di sosta.
4. Di utilizzare per le finalita' di cui al punto 1, anche le eventuali risorse residuate, in quanto non impegnate, per le finalita' di cui al punto 3.
5. Con successive delibere il comitato centrale provvedera' a stabilire criteri, termini e modalita', per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 3 e 4;
6. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2002
Il presidente: De Lipsis
 
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