Gazzetta n. 300 del 23 dicembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2002, n. 280
Regolamento recante modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, per la parificazione delle quote di iscrizione all'Albo a carico dei giornalisti professionisti e pubblicisti in pensione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, recante regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;
Vista la deliberazione del 18 aprile 2002, con la quale il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti propone la modifica del citato articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965;
Visto lo statuto adottato dall'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza per i giornalisti italiani "G. Amendola", approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 24 luglio 1995, pubblicato, sottoforma di comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995;
Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 2002;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono soppresse le parole: ", a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 317



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e' riportato in
nota all'art. 1.
Note alla premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
e) (lettera abrogata).".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115
(Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963,
n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista),
come modificato dal regolamento qui pubblicato:
"Art. 28. (Quote annuali - Riduzione) - . Le quote
annuali dovute, a norma degli articoli 11, lettera h), e 20
lettera f) della legge, al Consiglio regionale o
interregionale e al Consiglio nazionale dell'ordine sono
ridotte alla meta' per gli iscritti che fruiscono di
pensione di vecchiaia o invalidita' con decorrenza
dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il
diritto alla pensione intera.".



 
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