Gazzetta n. 298 del 20 dicembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2002
Modalita' di alienazione delle azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Societa' per lo sviluppo dei fondi pensione S.p.a. - Mefop S.p.a.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in societa' per azioni puo' avvenire mediante offerta pubblica di vendita o trattativa diretta con i potenziali acquirenti o mediante il ricorso ad entrambe le procedure e che la scelta delle modalita' di alienazione e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive);
Visto l'art. 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che, al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (infra Fondi pensione) attraverso attivita' di promozione e formazione nonche' attraverso l'individuazione e la costruzione di modelli di riferimento per la valutazione finanziaria e il monitoraggio dei portafogli dei fondi, dispone lo stanziamento di 3,5 miliardi di lire per il finanziamento di una apposita Convenzione da stipularsi col Mediocredito Centrale S.p.a. nella quale "saranno definite, anche attraverso il concorso delle fonti istitutive dei fondi, previste dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, le forme organizzative adeguate al conseguimento dei fini di cui al presente comma anche attraverso la costituzione di apposita societa' di capitali;
Visto l'art. 69, comma 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che i fondi pensione possono acquisire a titolo gratuito partecipazioni della societa' per azioni costituita ai sensi dall'art. 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Viste le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 59, comma 31 della legge n. 449/1997 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (infra il Tesoro) ed il Mediocredito Centrale S.p.a. e precisamente la Convenzione del 16 settembre 1998, l'atto del 21 ottobre 1999, recante le relative modifi-cazioni ed integrazioni e la nuova Convenzione del 9 marzo 2001;
Considerato che a norma dell'art. 59, comma 31, della legge n. 449/1997 ed in attuazione della Convenzione del 16 settembre 1999 e' stata costituita dal Mediocredito Centrale S.p.a. in data 8 marzo 1999 la "Societa' per lo sviluppo dei fondi pensione S.p.a." in sigla - Mefop S.p.a., con sede in Roma, iscritta in data 19 aprile 1999 nel registro delle imprese di Roma;
Considerato che il Mediocredito Centrale S.p.a. ha detenuto la partecipazione nella Mefop S.p.a. per conto del Tesoro sino al perfezionamento del primo collocamento a titolo gratuito delle azioni ai fondi pensione ai sensi della legge n. 388/2000.
Ritenuto che l'acquisto della partecipazione nella Mefop S.p.a. da parte dei fondi pensione e' strumentale rispetto al compito istituzionale della societa' di favorire lo sviluppo delle forme di previdenza complementare e che detto compito viene assicurato mediante la fornitura di servizi di consulenza ed assistenza da parte della societa' ai fondi medesimi;
Considerato che in attuazione della citata legge n. 388/2000 e della Convenzione del 9 marzo 2001 il Mediocredito Centrale S.p.a., per conto del Tesoro, ha proceduto al trasferimento a titolo gratuito di azioni della Mefop S.p.a. in favore dei fondi pensione interessati all'acquisto;
Considerato che, in attuazione della citata convenzione, per i fondi pensione richiedenti, tra quelli non ancora autorizzati dalla Commissione di vigilanza dei fondi pensione (infra Covip) e non ancora iscritti nel relativo Albo, e' stato costituito l'usufrutto temporaneo a titolo gratuito su azioni della Mefop S.p.a. al fine di consentire anche agli stessi di avvalersi dei servizi della societa' ed al tempo stesso l'esercizio dei diritti sociali in modo analogo ai fondi pensione autorizzati ed iscritti;
Considerato che nell'atto di costituzione dell'usufrutto si attribuisce in favore del fondo pensione, qualora venga autorizzato ed iscritto all'Albo Covip ed intenda profittare della stipulazione in suo favore, il diritto di acquistare a titolo gratuito la piena titolarita' delle azioni della Mefop S.p.a. gia' concesse in usufrutto per assicurare senza soluzione di continuita' la prosecuzione del rapporto tra il fondo pensione iscritto e la societa';
Considerato che a norma della menzionata Convenzione del 9 marzo 2001 il perfezionamento del trasferimento di azioni o la costituzione dell'usufrutto e' subordinato alla stipula tra il fondo pensione e la Mefop S.p.a. di un contratto di prestazione di servizi che vengono erogati al fondo pensione a condizioni economiche piu' favorevoli rispetto a quelle normalmente praticate dalla societa' nei confronti dei terzi non azionisti della Mefop S.p.a.;
Considerato che il carattere strumentale della partecipazione nella Mefop S.p.a. da parte dei fondi pensione e la gratuita' dello stesso hanno reso necessario subordinare il trasferimento alla stipula tra il fondo pensione azionista ed il Tesoro di un patto che, ad integrazione del regime di circolazione delle azioni contenuto nello statuto sociale, dispone che in caso di mancato rinnovo del contratto di prestazione di servizi con la Mefop S.p.a. il fondo pensione e' obbligato, tra l'altro, a trasferire a titolo gratuito al Dicastero dell'economia e delle finanze le azioni della Mefop S.p.a.;
Considerato che in attuazione della ripetuta Convenzione del 9 marzo 2001 il Mediocredito Centrale ha trasferito a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze una partecipazione nella Mefop S.p.a. che, alla data del 31 dicembre 2001, ammontava a 140.880 azioni del valore nominale di Euro 0,52 corrispondente al 70,923 % del capitale sociale;
Ritenuto opportuno continuare ad assicurare ai fondi pensione la possibilita' di partecipare al capitale sociale della Mefop S.p.a. attraverso l'acquisto a titolo gratuito di azioni della societa' in conformita' alla previsione di cui alla legge n. 338/2000;
Ritenuto pertanto di procedere alla alienazione (eventualmente con previa costituzione di usufrutto) a titolo gratuito di azioni della Mefop S.p.a. detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze in favore dei fondi pensione richiedenti sulla base di criteri che assicurino parita' di trattamento tra fondi pensione azionisti in considerazione della loro appartenenza alla tipologia dei fondi negoziali ovvero a quella dei fondi aperti e del numero degli aderenti, nonche' consentano la piu' ampia diffusione delle partecipazioni azionarie presso i soggetti considerati;
Ritenuto che l'alienazione debba avvenire consentendo al Ministero dell'economia e delle finanze di mantenere almeno in una prima fase il controllo della societa' ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile, al fine di garantire il perseguimento della funzione di promozione dello sviluppo della previdenza complementare da parte della societa' medesima;
Ritenuto che l'alienazione a titolo gratuito dovra' essere preceduta dalla stipula tra il fondo pensione aderente e la Mefop S.p.a. di un contratto di prestazione di servizi, che verranno erogati al fondo pensione a condizioni economiche piu' favorevoli rispetto a quelle normalmente praticate dalla societa' nei confronti dei terzi non azionisti della Mefop S.p.a.;
Ritenuto che il trasferimento della piena titolarita' delle azioni a titolo gratuito dovra' essere preceduta dalla stipula tra il fondo pensione aderente ed il Dicastero dell'economia e delle finanze di un patto che integra il regime statutario di circolazione delle azioni ed, in particolare, dispone il trasferimento a titolo gratuito delle azioni al Dicastero dell'economia e delle finanze in caso di mancato rinnovo del contratto di erogazione di servizi posto in essere con la Mefop S.p.a.;
Considerato che per i fondi pensione non ancora autorizzati ed iscritti nell'albo Covip e' opportuno addivenire alla stipula di un contratto di costituzione di usufrutto a titolo gratuito su azioni della Mefop S.p.a. duraturo sino all'avvenuta autorizzazione ed iscrizione all'albo tenuto dalla Covip;
Considerato che l'alienazione dovra' avvenire a titolo gratuito e che, tenuto conto delle finalita' di cui alle richiamate leggi e dei criteri enunciati nel presente atto, appare opportuno procedere alle alienazioni mediante trattativa diretta;
Ritenuto opportuno avvalersi a titolo gratuito nelle trattative della cooperazione della Mefop S.p.a. in considerazione dell'oggetto sociale della stessa e dei rapporti che la stessa intrattiene con i fondi pensione;
Ritenuta l'opportunita' di informare il Ministero delle attivita' produttive in merito alle alienazioni perfezionate ed alla composizione della compagine azionaria;
Visti gli schemi dei contratti di alienazione (con eventuale previa costituzione di usufrutto), del contratto di erogazione di servizi e del patto col Dicastero dell'economia e delle finanze recante norme sulla circolazione delle azioni della Mefop S.p.a.;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;

Decreta:
L'alienazione delle azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze nella "Societa' per lo sviluppo dei fondi pensione S.p.a." in sigla - Mefop S.p.a., e effettuata a titolo gratuito mediante trattativa diretta con i fondi pensione potenziali acquirenti. Il Ministero dell'economia e della finanze informa il Dicastero delle attivita' produttive in merito alle alienazioni effettuate e ad ogni variazione della compagine sociale per le opportune valutazioni. Per i fondi pensione non ancora autorizzati ed iscritti nell'Albo Covip interessati all'acquisto, l'acquisto di azioni della Mefop S.p.a. potra' essere preceduto dalla costituzione di usufrutto gratuito su dette azioni. L'alienazione e' subordinata alla stipula tra il fondo pensione aderente e la Mefop S.p.a. di un contratto di erogazione di servizi. Il trasferimento della piena titolarita' a titolo gratuito delle azioni della Mefop S.p.a. dovra' essere preceduto dalla stipula tra il fondo pensione aderente ed il Dicastero dell'economia e delle finanze di un patto integrativo del regime statutario di circolazione delle azioni e, in particolare, regolante il trasferimento a titolo gratuito delle azioni al Dicastero dell'economia e delle finanze in caso di mancato rinnovo del contratto di prestazione di servizi con la Mefop S.p.a.
L'alienazione delle azioni della Mefop S.p.a. dovra' avvenire in modo tale da mantenere comunque il controllo della societa', ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Ministero dell'economia e delle finanze si avvarra' per le trattative della cooperazione prestata a titolo gratuito della Mefop S.p.a., con sede in Roma.
La competenza per la gestione delle partecipazioni della Mefop S.p.a. e' attribuita al Dipartimento del tesoro - Direzione IV.
Roma, 10 dicembre 2002

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro
delle attivita' produttive
Marzano
 
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