Gazzetta n. 298 del 20 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 2 dicembre 2002, n. 276
Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visti i decreti legislativi 3 maggio 2001, n. 201, e 28 dicembre 2001, n. 477, recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
Visti gli articoli 3, commi 3 e 4, 31, commi 3 e 4, e l'articolo 46, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, ai sensi dei quali il Ministro dell'interno, con proprio regolamento, individua le eventuali forme di preselezione per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici, le prove di esame, scritte ed orali, le modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, nonche' le modalita' di determinazione dei posti disponibili per i concorsi interni nel rispetto del limite del venti per cento;
Visto l'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, ai sensi del quale il Ministro dell'interno, con proprio regolamento, individua le prove di esame, scritte ed orali, le modalita' di svolgimento del concorso interno per titoli di servizio ed esame per l'accesso al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, le modalita' di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, nonche' le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse;
Visto l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 334 del 2000, ai sensi del quale, con il medesimo regolamento, si provvede ad individuare le modalita' di espletamento dei concorsi, per titoli ed esame, per l'accesso al ruolo direttivo speciale nella fase transitoria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse;
Visto l'articolo 41, comma 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000, ai sensi del quale, con il medesimo regolamento, si provvede, altresi', ad individuare le modalita' di espletamento del concorso per titoli ed esame per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;
Considerato che per rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici si ravvisa l'opportunita' di emanare un unico regolamento, anche per la stretta analogia delle procedure concorsuali, pur nella diversificazione dei ruoli e delle funzioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 luglio 2002;
Ritenuto di non poter condividere il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento alla composizione della commissione incaricata degli accertamenti attitudinali ed, in particolare, alla nomina di due membri esterni, in considerazione del fatto che l'accertamento dell'attitudine ai servizi di polizia e' opportuno venga effettuato da appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato specificamente selezionati, la cui competenza professionale, compiutamente consolidata dalla diuturna pratica d'ufficio, assicura la necessaria esperienza nello specifico settore;
Ritenuto di non poter altresi' condividere il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento alla necessita' che la commissione d'esame, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, provveda comunque alla correzione del secondo elaborato, in considerazione delle esigenze di economicita' dell'azione amministrativa che non rendono opportuna tale ulteriore fase concorsuale, posto che il voto di insufficiente attribuito al primo elaborato non puo' essere modificato in relazione alla valutazione del secondo per quanto positiva essa possa essere;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge, n. 400 del 1988, con nota n. 333.A/9802.A.98 del 26 novembre 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Determinazione dei posti disponibili per i concorsi
1. Il numero dei posti da mettere a concorso per le qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato sono stabiliti con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Ai sensi degli articoli 3, comma 4, 31, comma 4 e 46 comma 2-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, il medesimo decreto determina, nel rispetto del limite del venti per cento dei posti complessivamente determinati per ciascun ruolo, il numero dei posti da riservare ai corrispondenti concorsi interni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78, e' il seguente:
"Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della
Polizia di Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o piu'
decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del
personale dei ruoli di cui alla legge 1 aprile 1981, n.
121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e
dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o
istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo
la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con
consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e
all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente
rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto
avente funzioni di Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la
sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della legge
1 aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione
funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni,
provvedendo anche alla revisione delle modalita' di
accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente
con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento,
prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative
funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una
specifica qualificazione;
b) integrazione delle disposizioni relative
all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di
Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo
dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e
comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze,
mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al
personale, in possesso del diploma di laurea
rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei
direttori tecnici e dei sanitari e conseguente
determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato
possano essere temporaneamente collocati, entro limiti
determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione
organica, e per particolari esigenze di servizio, in
posizione di disponibilita', anche per incarichi
particolari o a tempo determinato assicurando comunque la
possibilita', per l'Amministrazione, di provvedere al
conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di
funzione non coperti;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta'
pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in vigore
per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto,
relativamente all'eta' pensionabile, delle disposizioni in
vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle
Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668;
f) previsione delle occorrenti disposizioni
transitorie.".
- Il testo dell'art. 3, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
"Art. 3 (Accesso alla carriera dei funzionari di
polizia).
1. - 2. (Omissis).
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di
preselezione per la partecipazione al concorso di cui al
comma 1, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in
numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento dei
concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e
di formazione delle graduatorie.
4. Nel limite del venti per cento dei posti
disponibili, determinati con le modalita' stabilite dal
regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso
interno, per titoli e per esami, consistenti nelle prove
previste per il concorso di cui al comma 1, al quale e'
ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato
in possesso del prescritto diploma di laurea e dei
requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia
riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione
disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave
ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio
complessivo non inferiore a "buono . Per il personale con
qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica
corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di
almeno tre anni alla data del bando che indice il
concorso.".
- Il testo dell'art. 31, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
"Art. 31 (Accesso ai ruoli dei direttivi tecnici).
1. - 2. (Omissis).
3. Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono
previste le eventuali forme di preselezione per la
partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di
esame sulle materie attinenti ai profili professionali,
scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, le
modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione
delle commissioni esaminatrici e di formazione delle
graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di
esse.
4. Nel limite del venti per cento dei posti
disponibili, determinati con le modalita' stabilite dal
regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica
iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante
concorso interno, per titoli e per esami, consistenti nelle
prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale
e' ammesso a partecipare il personale della Polizia di
Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli
altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale
non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione
disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave
ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio
complessivo non inferiore a "buono . Per il personale con
qualifica inferiore a quella di vice perito o qualifica
corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di
almeno tre anni alla data del bando che indice il
concorso.".
- Il testo dell'art. 46, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
"Art. 46 (Accesso al ruolo dei direttivi medici).
1. (Omissis).
2. Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono
previste le eventuali forme di preselezione per la
partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed
orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita'
di svolgimento del concorso, di composizione della
commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria,
le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il
punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
2-bis. Nel limite del venti per cento dei posti
disponibili, determinati con le modalita' stabilite dal
regolamento di cui al comma 2, l'accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante
concorso interno, per titoli e per esami, consistenti nelle
prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale
e' ammesso a partecipare il personale della Polizia di
Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli
altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale
non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione
disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave
ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio
complessivo non inferiore a "buono . Per il personale con
qualifica inferiore a quella di vice ispettore o
corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di
almeno tre anni alla data del bando che indice il
concorso.".
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
"Art. 16 (Accesso al ruolo direttivo speciale). - 1.
Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si
accede, nei limiti dei posti disponibili nella relativa
dotazione organica e, salvo quanto previsto dall'art. 24,
mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esame,
consistente in due prove scritte e in un colloquio. Il
concorso e' riservato al personale del ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di
ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza, in possesso del titolo di studio di scuola media
superiore o equivalente.
2. Non e' ammesso al concorso il personale che alla
data del relativo bando abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo
inferiore a "distinto";
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare
della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare
della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio.
3. Le prove di esame, scritte e orali, le modalita' di
svolgimento del concorso, di composizione della commissione
esaminatrice e di formazione della graduatoria sono
stabilite con regolamento del Ministro dell'interno da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo
regolamento sono individuate le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione, tra le quali assume particolare
rilevanza l'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo
degli ispettori e i punteggi massimi da attribuire a
ciascuna di esse.
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al
comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24
della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
5. Durante il periodo di frequenza del corso il
personale interessato e' collocato in aspettativa ai sensi
dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.".
- Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
"Art. 25 (Disposizioni transitorie per l'accesso al
ruolo direttivo speciale). - 1. In sede di prima attuazione
del presente decreto, alla qualifica di vice commissario
del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso,
per titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in
un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori
della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in
possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi
sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al
2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi
dell'art. 24.
2. Ai concorsi puo' partecipare il suddetto personale
in possesso del titolo di studio di scuola media superiore
o equivalente, appartenente al ruolo degli ispettori al
31 agosto 1995, che al 1 gennaio di ciascuno degli anni
indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di
effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni nella
qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non
si trovi nelle condizioni ostative previste dall'art. 16,
comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni
di cui all'art. 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti
sono nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale
e frequentano un corso di formazione di nove mesi presso
l'Istituto Superiore di Polizia, comprensivo di un
tirocinio operativo della durata di tre mesi presso
strutture della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano
le disposizioni di cui all'art. 16, comma 5. Si applicano
le disposizioni di cui all'art. 18, ma i periodi massimi di
assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo
articolo, e quelli di cui all'art. 5, comma 2, sono ridotti
della meta'.
4. I vice commissari che hanno concluso con profitto il
corso di formazione sono confermati nel ruolo direttivo
speciale con la qualifica di commissario del ruolo
direttivo speciale, secondo l'ordine della graduatoria di
fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui
all'art. 17, commi 5, 6, 7 e 8.
5. Le modalita' di espletamento dei concorsi, la
composizione delle commissioni esaminatrici, le materie
oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
categoria di titoli, nonche' le modalita' di svolgimento
del corso di formazione, del tirocinio operativo, di
valutazione finale del profitto ed i criteri per la
formazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti,
rispettivamente, con il regolamento di cui all'art. 16,
comma 3 e con quello di cui all'art. 17, comma 4.".
- Il testo dell'art. 41 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
"Art. 41 (Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei
direttori tecnici). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo
speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono,
mediante concorso, per titoli ed esame, consistente in una
prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo
dei periti tecnici in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, in possesso del titolo di
studio di scuola media superiore o equivalente, che
rivestono la qualifica di perito tecnico superiore.
2. I concorsi sono indetti, a partire dal 2001, nei
contingenti fissati per ciascun profilo professionale con
il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 4
dell'art. 40.
3. Non e' ammesso al concorso il personale che alla
data del relativo bando abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo
inferiore a "distinto";
b) nell'anno precedente la sanzione disciplinare
della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare
della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio.
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma
1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della
legge 1 febbraio 1989, n. 53.
5. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono
nominati vice direttori tecnici del ruolo speciale ad
esaurimento e frequentano un corso di formazione di nove
mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di
tre mesi presso strutture della Polizia di Stato, in uno
degli istituti di istruzione di cui all'art. 60 della legge
1 aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo gli stessi sono
collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 28 della legge
10 ottobre 1986, n. 668.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18,
salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma
1, lettera e), del medesimo articolo e quelli di cui
all'art. 5, comma 2, che sono ridotti della meta'.
7. I vice direttori tecnici del ruolo speciale ad
esaurimento che hanno concluso con profitto il corso di
formazione sono confermati nel ruolo con la qualifica di
direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si
applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 6, 7 e
8.
8. Le modalita' di espletamento dei concorsi, la
composizione delle commissioni esaminatrici, le materie
oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
categoria di titoli, nonche' le modalita' di svolgimento
del corso di formazione, del tirocinio operativo, di
valutazione finale del profitto ed i criteri per la
formazione della graduatoria finale, sono stabiliti,
rispettivamente, con il regolamento di cui all'art. 16,
comma 3 e con quello di cui all'art. 17, comma 4.".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sott'ordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 3, comma 4, dell'art. 31,
comma 4 e dell'art. 46, comma 2-bis del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alle premesse.



 
Art. 2.
Requisiti di partecipazione ed esclusione dai concorsi
1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, oltre ai requisiti di cui al comma 1, sono previsti i seguenti:
a) limite di eta' stabilito dal decreto del Ministro dell'interno 6 aprile 1999, n. 115, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
b) titolo di studio indicato nel decreto interministeriale previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia.
3. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, oltre ai requisiti di cui al comma 1, sono previsti i seguenti:
a) titolo di studio indicato nel decreto interministeriale previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative;
b) abilitazione all'esercizio professionale ove prevista dal decreto di cui alla lettera a);
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale all'espletamento dei compiti professionali.
4. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, oltre ai requisiti di cui al comma 1, sono previsti i seguenti:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) abilitazione all'esercizio della professione medica ed iscrizione al relativo albo professionale;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale all'espletamento dei compiti professionali.
5. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
6. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
7. Costituisce, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai concorsi l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nel ruolo per il quale si concorre.
8. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
9. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto motivato del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 35, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
"Art. 35 (Reclutamento del personale).
1. - 5. (Omissis).
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria,
amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello
Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della
legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed
integrazioni.".
- Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e' il seguente:
"Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni
sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi).
1. - 5. (Omissis).
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione.".
- Il testo dell'art. 3., comma 2, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
"Art. 3 (Accesso alla carriera dei funzionari di
polizia).
1. (Omissis).
2. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono
indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad
indirizzo giuridico ed economico il cui superamento
costituisce condizione per la partecipazione al concorso.
Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in
scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento
didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
e delle sue disposizioni attuative.".
- Il testo dell'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente:
"Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
smaltimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con
esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli
atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
capo II del titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.".
- Il testo dell'art. 127, comma primo, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' il
seguente:
"Art. 127 (Decadenza). - 1. Oltre che nel caso previsto
dall'art. 63 l'impiegato incorre nella decadenza
dall'impiego:
a) quando perda la cittadinanza italiana;
b) quando accetti una missione o altro incarico da
una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro
competente;
c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o
non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero
rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a
quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle
singole amministrazioni non stabiliscano un termine piu'
breve;
d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile.
La decadenza di cui alle lettere c) e d) e' disposta
sentito il consiglio di amministrazione.".



 
Art. 3.
Bando di concorso
1. I concorsi sono indetti su base nazionale, con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso;
b) il numero dei posti riservati dalla legge a favore di determinate categorie;
c) i requisiti per la partecipazione al concorso;
d) i documenti prescritti;
e) il termine e le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera d);
f) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, ovvero la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sara' pubblicato il diario delle prove. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
g) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire;
h) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
i) titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonche' i termini e le modalita' della loro presentazione;
l) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
2. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, il bando di concorso, oltre a quanto previsto dal comma 1, deve indicare:
a) il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, con la ripartizione tra i profili professionali;
b) le categorie di titoli valutabili, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, le modalita' ed i termini di presentazione della relativa documentazione.
3. Nei concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, il bando di concorso, oltre a quanto previsto dal comma 1, deve indicare le categorie di titoli valutabili, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, le modalita' ed i termini di presentazione della relativa documentazione.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 5, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' il
seguente:
"Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze).
1. - 3 (Omissis).
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli
sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di
preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma.".



 
Art. 4.
Domande di partecipazione ai concorsi
1. Le domande di partecipazione ai concorsi, compilate su modelli cartacei o telematici predisposti a cura dell'Amministrazione, devono essere presentate, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, alla questura della provincia ove il candidato risiede o agli altri enti indicati nel bando di concorso, secondo le modalita' stabilite nel bando stesso.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine previsto dal comma 1, per le domande trasmesse a mezzo posta fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, per quelle trasmesse con le altre modalita' stabilite nel bando, il bando medesimo indica gli strumenti idonei a comprovarne la data di trasmissione.
3. I candidati devono dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;
e) l'immunita' da condanne penali o, eventualmente, le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti;
f) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) la lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso, sulla quale intendono sostenere la prova orale;
i) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;
l) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso.
4. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, i candidati, oltre a quanto previsto dal comma 3, devono indicare nella domanda:
a) il settore ed il profilo per il quale concorrono. La partecipazione al concorso e' limitata al settore ed al profilo indicato;
b) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, ove richiesto;
c) i titoli valutabili.
5. Nei concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, i candidati, oltre a quanto previsto dal comma 3, devono indicare nella domanda:
a) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
b) l'ordine professionale al quale sono iscritti e la data di iscrizione all'albo;
c) i titoli valutabili.
6. Le domande devono inoltre contenere l'indicazione del recapito al quale inviare le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di comunicare le eventuali, successive variazioni.
7. I candidati, che intendono concorrere ai posti riservati previsti dall'articolo 5, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando il titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresi', nell'ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le prove.
8. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'Amministrazione stessa.



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 5, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda
in nota all'art. 3.



 
Art. 5.
Riserve di posti e preferenze
1. Ai concorsi si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali sulle riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini. Le riserve non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
2. Si applica, altresi', la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
3. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove.
4. A parita' di merito si applicano i titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, ed alle altre disposizioni speciali di legge. I titoli devono essere indicati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti entro la data di scadenza dei termini previsti nel bando di concorso.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' il seguente:
"Art. 4. - 1. La presidenza di ciascuna commissione e'
assunta, con alternanza per sessione d'esame, da un
commissario di madre lingua italiana e da un commissario di
madre lingua tedesca.
2. Per superare l'esame il candidato deve ottenere la
maggioranza dei voti dei componenti della commissione.
3. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza
delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti
per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche
funzionali o categorie comunque denominate e cioe':
1) licenza di scuola elementare;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di
primo grado;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado;
4) diploma di laurea.
4. Il candidato, indipendentemente dal possesso del
corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per
il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due
lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1)
e 2) del precedente comma dopo il compimento del
quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento
dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai
numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno
di eta'.
5. Gli attestati hanno validita' di sei anni.
6. La destinazione ad una funzione superiore comunque
denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un
titolo di studio superiore e' subordinata al possesso
dell'attestato di conoscenza delle due lingue
corrispondente al predetto titolo di studio.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente,
il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue
italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o
superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso
dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si
aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi
interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a
qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del
Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire
a tale titolo e' pari al quindici per cento del punteggio
attribuibile complessivamente.".
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' il seguente:
"Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - Nei
pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al
successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini, non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che
appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o
equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
profili professionali o categorie nella percentuale del
15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi della legge 24 dicembre
1986, n. 958, a favore dei militari in ferma di leva
prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze
armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma contrattuale nel limite del 5%, qualora si tratti
di concorsi per impiegati o del 10% nei concorsi per
operai, delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
3) riserva del 2% dei posti destinati a ciascun
concorso, ai sensi della legge 20 settembre 1980, n. 574,
per gli ufficiali di complemento, della Marina e
dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la
ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli
sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di
preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta'.".



 
Art. 6.
Prova preselettiva
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione siano superiori a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e non siano inferiori a cinquemila, viene effettuata una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle successive prove scritte. Il test preselettivo e' articolato in quesiti a risposta a scelta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie come di seguito stabilito:
a) per l'accesso al ruolo dei commissari: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale e diritto amministrativo;
b) per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici: discipline d'esame indicate per ciascun settore nella tabella 1 allegata al presente regolamento;
c) per l'accesso al ruolo dei direttivi medici: patologia speciale medica, patologia speciale chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica, elementi di medicina del lavoro e protezione antinfortunistica.
2. La prova, il cui superamento costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso, puo' essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o piu' sedi ed in giorni diversi.
3. Sulla base dei risultati della prova preselettiva e' ammesso a sostenere le prove scritte del concorso un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, nonche', in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
 
Art. 7. Modalita' di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei
relativi punteggi
1. Nell'archivio informatico, previsto dal successivo articolo, viene inserito un numero di quesiti vertenti nelle materie sulle quali si svolge la preselezione, in ragione di 1000 per ciascuna delle discipline indicate all'articolo 6, comma 1, punti a) e c). Per le materie d'esame indicate all'articolo 6, comma 1, punto b), viene inserito un numero di quesiti in ragione, complessivamente, di 5000 per ciascun settore specificato nella tabella 1 allegata al presente regolamento e per il settore polizia scientifica in ragione, complessivamente, di 5000 per ciascuno dei profili professionali ivi specificati.
2. La formulazione dei quesiti e' curata dal Ministero dell'interno per il tramite dell'Istituto Superiore di Polizia, avvalendosi di societa' specializzate e di istituti di ricerca, operanti nel settore della selezione e della formazione del personale.
3. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda seguita da cinque risposte, delle quali solo una e' esatta. Le risposte sono numerate da uno a cinque. La posizione della risposta esatta e' determinata dal sistema automatizzato. I quesiti sono formulati come domande dirette, cui deve corrispondere una, e una sola delle cinque risposte, e sono suddivisi per materia e per grado di difficolta'. La classificazione dei quesiti e il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero di domande di pari difficolta'.
4. I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3 in relazione alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di difficolta' media e difficile. Il grado di difficolta' e la relativa numerazione vengono attribuiti in sede di formazione dell'archivio, di cui all'art. 8, dagli organi ad esso preposti. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e' differenziata in relazione al grado di difficolta' della domanda.
 
Art. 8.
Archivio informatico dei quesiti
1. Lo svolgimento della preselezione e' informato a criteri di imparzialita' e trasparenza. A tal fine e' istituito presso il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, un archivio informatico nel quale vengono inseriti i quesiti di cui all'articolo precedente. I quesiti vengono pubblicati quarantacinque giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva. Fatta eccezione per la pubblicazione dei quesiti, e' garantita la piu' rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie della procedura concorsuale.
2. Per la realizzazione degli scopi di cui al precedente comma 1, e' istituita con decreto ministeriale una commissione presieduta dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza e composta dal direttore centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale, dai responsabili del Servizio del controllo interno e dell'Ufficio centrale ispettivo presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. La commissione dura in carica per un triennio ed e' rinnovabile per un periodo di eguale durata.
4. Oltre ai compiti indicati al comma 1, la commissione di cui al comma 2 vigila sullo svolgimento di tutte le fasi connesse con la predisposizione dei quesiti e sul loro inserimento nell'archivio, e provvede, d'intesa con l'Istituto superiore di polizia, all'aggiornamento dei quesiti, verificandone l'attualita' all'esito dello svolgimento di ogni prova concorsuale.
 
Art. 9.
Svolgimento della prova preselettiva
1. Il calendario di svolgimento della prova preliminare, nonche' le sedi in cui essa avra' luogo, sono indicati nella Gazzetta Ufficiale cosi' come specificato nel bando di concorso.
2. La prova preselettiva e' effettuata per gruppi di candidati secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, in base al calendario che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. Dopo l'ingresso dei candidati nei locali dove si svolge la prova, la commissione giudicatrice provvede alla distribuzione dei questionari dopo averne disposto la selezione automatica tra quelli contenuti nell'archivio di cui all'articolo 8. I questionari sono contenuti in confezioni individualmente sigillati, la cui apertura contestuale da parte dei candidati e' autorizzata dalla commissione.
4. Per le prove preselettive per l'accesso al ruolo dei commissari ed al ruolo dei direttivi medici, a ciascun candidato sono assegnati n. 40 quesiti per ciascuna delle discipline indicate nell'articolo 6 rispettivamente al punto a) ed al punto c), con tempo massimo complessivo per la risposta di 210 minuti. Per la prova preselettiva per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici a ciascun candidato sono assegnati n. 200 quesiti sulle materie d'esame indicate nella tabella 1, con tempo massimo complessivo per la risposta di 210 minuti. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati mediante procedura automatizzata tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda. A tal fine le domande facili costituiscono il 30% del totale, quelle di media difficolta' il 50%, e quelle difficili il 20%. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, di raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
 
Art. 10.
Formazione della graduatoria
1. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema automatizzato, la commissione giudicatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale, che ha valore di notifica a tutti gli effetti.
 
Art. 11.
Accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono sottoposti, prima delle prove scritte, all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti per l'accesso al ruolo per il quale si concorre. In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione puo' effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo dopo la prova scritta o, anche, dopo la prova orale. La convocazione puo' avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti nella Gazzetta Ufficiale della data fissata dal bando di concorso.
2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove strumentali di laboratorio.
3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione nominata con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un primo dirigente medico, che la presiede, da due direttivi medici della Polizia di Stato e da due componenti scelti tra i docenti universitari ovvero tra i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.
4. I candidati che superano la visita psico-fisica sono sottoposti a prove attitudinali da parte di una commissione di selettori, nominata con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.
5. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' di polizia. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore la commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo e' ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneita'.
6. Con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono approvati i test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, differenziati in relazione alle funzioni dei ruoli per i quali il candidato concorre.
7. Qualora il numero dei candidati superi le mille unita', le commissioni di cui ai commi precedenti possono essere suddivise in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.
8. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
9. Il giudizio di non idoneita', espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso da disporsi con decreto motivato del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. I candidati idonei sono ammessi a sostenere le prove d'esame.
 
Art. 12.
Presentazione dei documenti
1. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
2. La documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'Amministrazione ne sia gia' in possesso o la possa acquisire d'ufficio.
 
Art. 13.
Formazione ed approvazione della graduatoria
1. Nei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari la votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale.
2. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici e dei direttivi medici la votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.
3. Con proprio decreto il capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori dei concorsi.
4. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, con le medesime modalita' di cui al comma 3 sono approvate le graduatorie di merito per i singoli ruoli e dichiarati i vincitori dei concorsi medesimi.
5. I decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. I vincitori dei concorsi conseguono la nomina alla qualifica iniziale del ruolo per il quale hanno concorso.
 
Art. 14.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, nominata con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto, ed e' composta da:
a) due funzionari dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;
b) due docenti universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
3. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto nelle lingue straniere e un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.
5. Per gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice si applicano gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.



Nota all'art. 14:
- Il testo degli articoli 11 e 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e' il
seguente:
"Art. 11. - 1. Prima dell'inizio delle prove
concorsuali la commissione, considerato il numero dei
concorrenti, stabilisce il termine del procedimento
concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa
visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la
dichiarazione che non sussistono situazioni di
incompatibilita' tra essi e i concorrenti, ai sensi degli
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
2. La commissione prepara le tracce per ciascuna prova
scritta, se gli esami hanno luogo in una sede, ed una sola
traccia quando gli esami hanno luogo in piu' sedi. Le
tracce sono segrete e ne e' vietata la divulgazione.
3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi
suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura
dai componenti della commissione e dal segretario.
4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve
essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa
procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo
accertamento della loro identita' personale, li fa
collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi
fa constatare l'integrita' della chiusura dei tre pieghi o
del piego contenente i temi, e nel primo caso fa
sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.
5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro
sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o,
se trattasi di concorsi per titoli, dalla data di prima
convocazione. L'inosservanza di tale termine dovra' essere
giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice
con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto
all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al
Dipartimento della funzione pubblica.".
"Art. 12. - 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima
riunione, stabiliscono i criteri e le modalita' di
valutazione delle prove concorsuali, da formulare nei
relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima
dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti
da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie
d'esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato
previa estrazione a sorte.
2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della
valutazione dei titoli deve essere reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.
3. I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto
di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi
degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con le modalita' ivi
previste.".



 
Art. 15.
Prove d'esame
1. Il concorso per l'accesso al ruolo dei commissari consiste in due prove scritte ed una orale. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
b) diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale.
2. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti:
a) diritto civile;
b) diritto del lavoro;
c) diritto della navigazione;
d) ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
e) nozioni di medicina legale;
f) nozioni di diritto internazionale;
g) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso;
h) informatica.
3. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo ed in una conversazione.
4. La prova orale di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro.
6. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno trenta giorni prima della data in cui dovra' sostenere il colloquio stesso.
7. La prova orale e' superata se il candidato riporta la votazione di almeno diciotto trentesimi.
 
Art. 16.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, nominata con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un consigliere di Stato o da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto, ed e' composta da:
a) due dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
b) due docenti universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
3. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto nelle lingue straniere e, ove non sia gia' componente ai sensi del comma 1, da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.
5. Per gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice si applicano gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.



Nota all'art. 16:
- Per il testo degli articoli 11 e 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda
in nota all'art. 14.



 
Art. 17.
Prove d'esame
1. Il concorso per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato consiste in due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, ed una orale. Le materie relative ad ogni profilo professionale sono indicate nella tabella 1.
2. La prova orale, oltre a vertere sulle materie indicate nella tabella 1, prevede anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso, e dell'informatica.
3. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo ed in una conversazione.
4. La prova orale di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli di settori diversi da quello della telematica, di un livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro.
6. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovra' sostenere la prova stessa.
7. La prova orale e' superata se il candidato riporta la votazione di almeno diciotto trentesimi.
 
Art. 18.
Titoli valutabili
1. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:
A) titoli di cultura, ulteriori a quelli richiesti per l'ammissione al concorso, fino a punti 9:
1) diploma di laurea relativo a materie attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre;
2) diploma di laurea relativo a materie diverse da quelle attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre;
3) diplomi di specializzazione, di abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni;
4) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale.
B) titoli professionali, fino a punti 15:
1) l'espletamento di incarichi e di servizi presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti con provvedimento dei competenti organi;
2) lo svolgimento a carattere volontario di attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio in genere risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato.
C) titoli vari, fino a punti 6: sono presi in considerazione quelli attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre e che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscono elementi di merito pur non rientrando nelle altre categorie.
2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione stessa.
 
Art. 19.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un consigliere di Stato o da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto, ed e' composta da:
a) due appartenenti al ruolo dei dirigenti medici della Polizia di Stato;
b) due docenti universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
3. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.
5. Per gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice si applicano gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.



Nota all'art. 19:
- Per il testo degli articoli 11 e 12 del decreto del
presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda
in nota all'art. 14.



 
Art. 20.
Prove d'esame
1. Il concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici consiste in due prove scritte ed una orale. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
a) patologia speciale medica;
b) patologia speciale chirurgica.
2. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti:
a) semeiotica e clinica medica;
b) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;
c) elementi di medicina legale e di antropologia criminale;
d) elementi di medicina del lavoro e protezione antinfortunistica;
e) elementi di igiene;
f) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso;
g) informatica.
3. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione (senza ausilio del vocabolario) di un testo ed in una conversazione.
4. La prova orale in informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione media non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna prova. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro.
6. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovra' sostenere la prova stessa. Con tale comunicazione i candidati sono invitati ad inviare, entro il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili.
7. La prova orale non s'intende superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno diciotto trentesimi.
 
Art. 21
Titoli valutabili

1. Nei concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: a) laurea in medicina e chirurgia:
da 91 a 110 ......................... punti 0,25 per ogni punto;
110 con lode ........................ punti 6,00 per ogni punto; b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo in
relazione al punteggio conseguito:
da 80/110 a 95/110 ................. punti 0,90 per ogni punto;
da 95,01/110 a 110/110 ................ punti 3 per ogni punto; c) incarichi e servizi prestati presso Amministrazioni pubbliche
(Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico),
sino ad un massimo di punti 1,50; d) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 4,50; e) specializzazioni conseguite con punteggio rapportato in centesimi,
sino ad un massimo di punti 4,50; f) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a
punti 1,60; g) corsi di aggiornamento e di qualificazione fino a punti 1,90; h) pubblicazioni, fino a punti 7.
2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio si applicano i seguenti criteri: a) i servizi della stessa natura ai fini del punteggio si sommano tra
loro, purche' non siano contemporanei; b) le frazioni di un anno sono valutate al semestre compiuto,
escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre; c) tra due o piu' servizi contemporanei verra' valutato soltanto
quello piu' favorevole al candidato.
4. Non e' assegnato alcun punteggio: a) ai servizi e titoli anteriori alla laurea e per l'espletamento o
il conseguimento dei quali non sia necessariamente richiesta la
laurea; b) alle attestazioni di buon servizio; c) alle attivita' svolte in istituti sanitari non dipendenti da enti
pubblici ed a quelle inerenti all'esercizio della libera
professione; d) ai titoli attestanti il conferimento di incarichi quando non
risulti che siano stati effettivamente disimpegnati.
5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.
6. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero di votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione stessa.
 
Art. 22.
Bando di concorso interno
1. I concorsi interni sono indetti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso;
b) i requisiti per la partecipazione al concorso;
c) i termini e le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, ovvero la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sara' pubblicato il diario delle prove;
f) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire;
g) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;
h) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne nel rapporto di lavoro;
i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, il bando di concorso, oltre a quanto previsto dal comma 1, deve indicare il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo professionale.



Nota all'art. 22:
Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Per provvedere alle esigenze di cui al
precedente articolo le amministrazioni menzionate al
secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non
locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il
criterio di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto
di autonomia, per la copertura dei posti vacanti nei
concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di
qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque
strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di
posti per candidati in possesso dell'attestato di cui
all'art. 4.
2. I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al
comma precedente vengono assegnati, come prima sede di
servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che
comunque abbiano competenza su detta provincia.
3. Il detto personale non puo' essere trasferito se non
abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio
negli uffici di cui al comma precedente.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri vigila sul
rispetto delle norme di cui sopra.".



 
Art. 23.
Requisiti di partecipazione ai concorsi interni
1. Per difetto dei requisiti previsti dagli articoli 3, comma 4, 31, comma 4 e 46 comma 2-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, e' disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.



Note all'art. 23:
- Per il testo dell'art. 3, comma 4, dell'art. 31,
comma 4 e dell'art. 46, comma 2-bis del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alle premesse;
- Il testo degli articoli 93 e 94 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' il
seguente:
"Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). -
1. L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e'
escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.
2. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio
della commissione di disciplina, il Ministro, anche se non
ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il
consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato
dall'esame o dallo scrutinio.".
"Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato
prosciolto da addebiti disciplinari). - 1. L'impiegato
escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni
addebito disciplinare o punito con la censura e' ammesso al
primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in
virtu' della quale sarebbe stato promuovibile se ottenuta
nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di
questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e'
promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con
decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle
competenze gia' maturate, dalla stesa data con la quale
sarebbe stata conferita la promozione in base al detto
esame.
2. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente
comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da
consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia
conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi
di uno dei successivi esami, viene iscritto nella
graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed
e' promosso con la medesima anzianita' degli altri
impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.".



 
Art. 24.
Domande di partecipazione ai concorsi interni ammissione
alle prove d'esame e graduatorie
1. Le domande di partecipazione ai concorsi interni, redatte su carta libera o su modello predisposto dall'Amministrazione e dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza, ovvero agli uffici o reparti presso i quali i candidati risultino aggregati o in missione, purche' il periodo di aggregazione o di missione copra per intero il periodo utile per la presentazione delle domande.
2. Nelle domande i candidati devono dichiarare il titolo di studio richiesto e l'universita' che lo ha rilasciato, ed indicare la lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso, sulla quale intendono sostenere la prova orale. Ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici e dei direttivi medici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5.
3. I candidati che chiedono di avvalersi della riserva dei posti di cui all'articolo 5, comma 2, devono indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le previste prove di esame.
4. I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti sono convocati per gli accertamenti attitudinali previsti dall'articolo 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e, se giudicati idonei, vengono ammessi a sostenere le prove d'esame del concorso.
5. La convocazione puo' avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti di cui al comma 4 sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nella data fissata dal bando di concorso.
6. In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione puo' far precedere la prova scritta o, anche, la prova orale agli accertamenti di cui al presente articolo.
7. Per la formazione e l'approvazione delle graduatorie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2, 3, 4, 5 e 6.



Nota all'art. 24:
- Il testo dell'art. 24 della legge 1 febbraio 1989, n.
53, e' il seguente:
"Art. 24. - 1. L'appartenente ai ruoli della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a
concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il
passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della Polizia di
Stato non e' sottoposto alla ripetizione degli accertamenti
psico-attitudinali per la parte gia' effettuata all'atto
dell'ingresso in carriera, ne' agli accertamenti medici
previsti dai regolamenti approvati con i decreti del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, numeri 903
e 904.
2. Devono in ogni caso essere effettuati gli
accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente
previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il
conseguimento di particolari abilitazioni professionali o
di servizio e per impieghi speciali.".



 
Art. 25.
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi interni di cui al presente titolo sono composte secondo le modalita' rispettivamente previste dagli articoli 14, 16 e 19.
 
Art. 26.
Prove d'esame
1. Per le prove d'esame dei concorsi interni di cui al presente titolo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 20.
 
Art. 27.
Titoli valutabili
1. Nei concorsi interni per l'accesso al ruolo dei commissari le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
A) titoli di cultura, fino a punti 5:
1) diploma di laurea diverso da quello necessario per l'ammissione al concorso;
2) diplomi di specializzazione universitaria;
3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni;
B) titoli di servizio, fino a punti 25:
1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12;
2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 2;
3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 2;
4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2;
5) speciali riconoscimenti, fino a punti 2;
6) anzianita' di effettivo servizio, fino a punti 5.
2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresi', in modo omogeneo, i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.
4. La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare dei candidati e le domande di partecipazione, corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli e da ogni altra indicazione utile. Il foglio notizie e' redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dagli interessati.
5. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
6. Le somme dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice.
 
Art. 28.
Titoli valutabili
1. Nei concorsi interni per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
A) titoli di cultura, fino a punti 5:
1) diploma di laurea relativo a materie diverse da quelle attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre;
2) diplomi di specializzazione universitaria;
3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni;
4) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;
5) attivita' di ricerca, di sperimentazione e di studio in genere, risultante da certificazioni rilasciate da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato;
B) titoli di servizio, fino a punti 25:
1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12;
2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, o incarichi e servizi presso altre amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico, purche' riguardanti il settore tecnico per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;
3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 2;
4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2;
5) speciali riconoscimenti, fino a punti 2;
6) anzianita' di effettivo servizio, fino a punti 5.
2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. Per le modalita' di determinazione dei titoli valutabili e dei relativi criteri di valutazione, di invio alla commissione esaminatrice dell'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, di valutazione degli stessi e di attribuzione del punteggio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6.
 
Art. 29.
Titoli valutabili
1. Nei concorsi interni per l'accesso al ruolo dei direttivi medici le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
A) titoli attinenti al settore medico-sanitario, fino a punti 5:
1) specializzazioni conseguite;
2) pubblicazioni scientifiche;
3) incarichi di docenza di livello universitario;
4) corsi di aggiornamento e di qualificazione nel settore medico-sanitario, rilasciati da enti pubblici; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;
B) titoli di servizio, fino a punti 25:
1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12;
2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, o incarichi e servizi presso altre amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico, fino a punti 2;
3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 2;
4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2;
5) speciali riconoscimenti, fino a punti 2;
6) anzianita' di effettivo servizio, fino a punti 5.
2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. Per le modalita' di determinazione dei titoli valutabili e dei relativi criteri di valutazione, di invio alla commissione esaminatrice dell'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, di valutazione degli stessi e di attribuzione del punteggio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6.
 
Art. 30.
Requisiti di partecipazione ed esclusione dai concorsi
1. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici e' richiesto il possesso dei requisiti indicati negli articoli 16 e 41 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. Costituisce causa ostativa alla partecipazione ai concorsi l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nel ruolo per il quale si concorre.
4. Sono esclusi dal concorso coloro che hanno riportato:
a) nei tre anni precedenti la data del bando, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
b) nell'anno precedente la data del bando, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
5. E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
6. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
7. Ai partecipanti ai concorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.



Note all'art. 30:
- Per il testo degli articoli 16 e 41 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alle
premesse.
- Per il testo degli articoli 93 e 94 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
in note all'art. 23.
- Per il testo dell'art. 24 della legge 1 febbraio
1989, n. 53 si veda in nota all'art. 24.



 
Art. 31.
Bando di concorso
1. I concorsi sono indetti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso e le sedi di servizio disponibili;
b) i requisiti per la partecipazione al concorso;
c) i termini e le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, ovvero la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sara' pubblicato il diario delle prove;
f) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire;
g) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;
h) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne nel rapporto di lavoro;
i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
2. Nei concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, il bando di concorso, oltre a quanto previsto dal comma 1, deve indicare il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo professionale.



Nota all'art. 31:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si veda in nota
all'art. 22.



 
Art. 32.
Domande di partecipazione ai concorsi
1. Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte su carta libera o su modello predisposto dall'Amministrazione e dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza.
2. Nelle domande i candidati devono indicare se intendono sostenere una o entrambe le prove facoltative nelle seguenti materie:
informatica;
una delle lingue straniere previste nel bando di concorso.
3. I candidati che chiedono di avvalersi della riserva dei posti di cui all'articolo 31, comma 1, lettera g), devono indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le previste prove di esame.
4. Nei concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, nelle domande i candidati, oltre a quanto previsto al comma 2, devono, altresi', indicare il settore ed il profilo professionale per il quale concorrono ed al quale e' limitata la partecipazione al concorso.
 
Art. 33.
Ammissione alle prove d'esame
1. I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti sono convocati per gli accertamenti previsti dall'articolo 30, comma 7, e, se giudicati idonei, vengono ammessi a sostenere le prove d'esame del concorso.
2. La convocazione puo' avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti di cui al comma 1 sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nella data fissata dal bando di concorso.
3. In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione puo' far precedere la prova scritta o, anche, la prova orale agli accertamenti di cui al presente articolo.
 
Art. 34.
Prove facoltative
1. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso e con una prova facoltativa in informatica.
2. La prova facoltativa nella lingua straniera prescelta dal candidato consiste in una traduzione di testi (senza l'ausilio del dizionario) ed in una conversazione volta a riscontrare il possesso di un'adeguata conoscenza degli strumenti linguistici.
3. La prova facoltativa in informatica consiste in una verifica del grado di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
4. Per i candidati che concorrono per il profilo professionale di direttore tecnico fisico del ruolo speciale ad esaurimento, la prova facoltativa in informatica consiste in un colloquio approfondito su tale materia, con particolare riferimento ai seguenti argomenti: normalizzazione di una base di dati, algoritmi fondamentali a supporto della programmazione, valutazione tecnico-economica dei progetti di sviluppo software, sicurezza fisica e logica dei sistemi informatici, informatica giuridica.
5. Ai candidati che superano le prove facoltative e' attribuito un punteggio sino ad un massimo di due trentesimi, per ciascuna prova, che va ad aggiungersi a quello ottenuto nel colloquio.
 
Art. 35.
Formazione ed approvazione della graduatoria
1. La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, ovvero del voto dell'unica prova scritta, con il voto ottenuto nel colloquio e con il punteggio acquisito per i titoli.
2. A parita' di punteggio e' presa in considerazione la precedenza in ruolo.
3. Con proprio decreto il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori dei concorsi.
4. Nei concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici vengono compilate distinte graduatorie per i singoli profili professionali previsti dal bando di concorso. Con le medesime modalita' di cui al comma 3 sono, quindi, approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori dei concorsi medesimi e formata un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato ed in relazione a quanto stabilito dal comma 2.
5. I decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
6. I vincitori del concorso conseguono la nomina alla qualifica iniziale del ruolo per il quale hanno concorso.
 
Art. 36.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto, ed e' composta da:
a) due funzionari dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;
b) due docenti universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
3. Per le prove facoltative la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da esperti nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.
5. Per gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice si applicano gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.



Nota all'art. 36:
- Per il testo degli articoli 11 e 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda
in nota all'art. 14.



 
Art. 37.
Prove d'esame
1. Il concorso per l'accesso al ruolo direttivo speciale consiste in due prove scritte e un colloquio. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
a) diritto penale;
b) diritto processuale penale.
2. Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti:
a) diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
b) diritto costituzionale;
c) nozioni di diritto del lavoro.
3. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La commissione qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro.
4. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovra' sostenere tale prova d'esame.
5. Il colloquio non s'intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno diciotto trentesimi.
 
Art. 38.
Titoli valutabili
1. Nei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
A) titoli di cultura, fino a punti 5:
1) diploma di laurea;
2) diplomi di specializzazione universitaria;
3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni;
B) titoli di servizio, fino a punti 40:
1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12;
2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 2;
3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 4;
4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2;
5) speciali riconoscimenti, fino a punti 5;
6) anzianita' di effettivo servizio, fino a punti 15.
2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresi', in modo omogeneo, i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.
4. La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare dei candidati e le domande di partecipazione, corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli e da ogni altra indicazione utile. Il foglio notizie e' redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dagli interessati.
5. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
6. Le somme dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice.
 
Art. 39.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto, ed e' composta da:
a) un funzionario dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;
b) due docenti universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame;
c) un dirigente tecnico della Polizia di Stato, per ciascun settore per il quale e' bandito il concorso, esperto nel settore medesimo e, per il settore sanitario, da un dirigente medico della Polizia di Stato.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
3. Per le prove facoltative la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da esperti nelle lingue straniere, nonche', ove non sia gia' componente, da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.
5. Per gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice si applicano gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.



Nota all'art. 39:
- Per il testo degli articoli 11 e 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda
in nota all'art. 14.



 
Art. 40.
Prove d'esame
1. Il concorso per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici consiste di una prova scritta, della durata massima di otto ore, e di un colloquio. Le materie relative ad ogni profilo professionale sono indicate nella tabella 2.
2. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
3. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovra' sostenere il colloquio stesso.
4. Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno diciotto trentesimi.
 
Art. 41.
Titoli valutabili
1. Nei concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
A) titoli di cultura, fino a punti 2:
1) diploma di laurea;
2) diplomi di specializzazione universitaria;
3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni;
4) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;
5) attivita' di ricerca, di sperimentazione e di studio in genere, risultante da certificazioni rilasciate da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato;
B) titoli di servizio, fino a punti 28:
1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12;
2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, o incarichi e servizi presso altre amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico, purche' riguardanti il settore tecnico per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;
3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 2;
4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2;
5) speciali riconoscimenti, fino a punti 2;
6) anzianita' di effettivo servizio, fino a punti 8.
2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato la prova scritta e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. Per le modalita' di determinazione dei titoli valutabili e dei relativi criteri di valutazione, di invio alla commissione esaminatrice dell'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, di valutazione degli stessi e di attribuzione del punteggio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3, 4, 5 e 6.
 
Art. 42.
Disposizioni sulla trasparenza amministrativa
1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro e i candidati non sussistono le situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.
2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.
3. Sono, altresi', predeterminati, prima dell'inizio della prova orale, i quesiti da porre ai candidati. I quesiti sono rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, che garantiscono l'imparzialita' delle prove.
4. I candidati hanno facolta' di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, e successive modificazioni.



Nota all'art. 42:
- Il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile
e' il seguente:
- Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha
l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al
quarto grado legato da vincoli di affiliazione, o e'
convivente o commensale abituale di una delle parti o di
alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una
delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o
datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e'
amministratore o gerente di un ente, di un'associazione
anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o
stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro
caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il
giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio
(autorizzazione ad astenersi); quando l'astensione riguarda
il capo dell'ufficio (autorizzazione e' chiesta al capo
dell'ufficio superiore).".



 
Art. 43. Cessazione dall'incarico di componente della commissione esaminatrice, supplenze e costituzione di sottocommissioni e comitati
di vigilanza
1. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma disposta con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
2. La commissione esaminatrice, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille unita', puo' essere suddivisa in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di componenti pari, per numero e per qualifiche, a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.
3. In caso di eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti della commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, puo' essere disposta la nomina di uno o piu' componenti supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione e delle sottocommissioni.
4. Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si provvede alla costituzione, per ciascuna sede, di un comitato di vigilanza presieduto da un componente della commissione esaminatrice stessa, ovvero da un funzionario dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto. Il presidente, i componenti ed il segretario dei comitati di vigilanza sono individuati con ordinanza del Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. Per l'incarico di presidente delle commissioni esaminatrici possono essere nominati anche funzionari dell'Amministrazione dell'interno collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.
 
Art. 44.
Adempimenti preliminari all'effettuazione delle prove scritte
1. La commissione prepara tre argomenti per ciascuna prova scritta, se gli esami si svolgono in una sede, ed un solo argomento quando questi si svolgono in piu' sedi. Gli argomenti sono segreti e ne e' vietata la divulgazione.
2. Gli argomenti, appena formulati, sono chiusi in altrettante buste suggellate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della commissione e dal segretario. Le buste sono conservate dal presidente della commissione e dai presidenti dei comitati di vigilanza se le prove si svolgono in piu' sedi.
3. All'ora stabilita per ciascuna prova scritta, uguale per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, accerta l'identita' personale dei concorrenti e la loro idonea collocazione nell'aula, ai fini di un regolare svolgimento delle prove scritte. Successivamente invita uno dei candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti gli argomenti. Nel caso in cui e' prevista la preparazione di tre argomenti, il medesimo candidato estrae a sorte la busta contenente l'argomento che dovra' formare oggetto della prova.
 
Art. 45.
Adempimenti durante lo svolgimento delle prove scritte
1. Nel corso delle prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita', esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere, nonche' apparecchiature elettroniche, compresi i telefoni portatili. Possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.
4. Il concorrente che viola le disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
 
Art. 46.
Adempimenti al termine delle prove scritte
1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore e non trasparenti: una grande munita di linguetta ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
2. Il candidato, ultimata la stesura dell'elaborato, senza apporvi a pena di nullita' sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino, apponendovi la propria firma in calce, e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci. Questi appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.
3. Al termine di ogni giorno di esame e' assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame, e comunque non oltre le ventiquattro ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver tolto la linguetta numerata. L'operazione e' effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa, nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unita', potranno assistere alle operazioni.
5. Tutte le buste vengono raccolte in plichi, che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.
6. I plichi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.
7. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione della valutazione di tutti gli elaborati dei concorrenti.
8. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali, sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi al presidente della commissione, al termine delle prove scritte.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi per i quali e' prevista un'unica prova scritta.
 
Art. 47.
Svolgimento delle prove orali
1. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione.
2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.
 
Art. 48.
Processo verbale delle operazioni di esame
1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni della commissione esaminatrice, si redige un processo verbale giornaliero sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti della commissione, oltre che dal segretario.
2. I comitati di vigilanza redigono giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, che, sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, viene trasmesso alla commissione esaminatrice al termine delle prove scritte.
 
Art. 49.
Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove
1. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preselettiva ove prevista, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte o la prova orale, comporta la sua esclusione di diritto dal concorso.
2. I candidati che per gravi e documentati motivi sono impossibilitati a sostenere la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerla in una seduta appositamente prevista dalla commissione esaminatrice, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.
 
Art. 50.
Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale
1. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modificazioni, e' richiesto il possesso dei requisiti indicati nel comma 2 dello stesso articolo.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni degli articoli 37 e 38 del presente regolamento, fatta eccezione per quanto stabilito dai seguenti commi.
3. La prova scritta, della durata massima di otto ore, consiste in un elaborato in materia di diritto penale o di diritto processuale penale.
4. Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, verte sulle seguenti:
a) diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
b) diritto costituzionale;
c) nozioni di diritto del lavoro.



Nota all'art. 50:
- Per il testo dell'art. 25 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334 si veda in note alle premesse.



 
Art. 51.
Disposizioni finali e di rinvio
1. Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici di cui al titolo I, fino alla sospensione del servizio obbligatorio di leva prevista dalle disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 novembre 2000, n. 331, per i candidati soggetti alla leva nati entro il 1985, continua a costituire requisito di partecipazione al concorso l'essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.
2. I candidati di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso del requisito previsto dalla medesima disposizione.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'aggiornamento triennale delle discipline che costituiscono oggetto delle prove d'esame previste dal presente regolamento, sulla base anche dell'evoluzione delle discipline stesse a livello scientifico-universitario.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 dicembre 2002
Il Ministro: Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 327



Note all'art. 51:
- Il testo dell'art. 3 della legge 14 novembre 2000, n.
331 e' il seguente:
"Art. 3 (Trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta
giorni dalla data di assegnazione del relativo schema,
corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto
legislativo per disciplinare la graduale sostituzione,
entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in
servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con
personale civile del Ministero della difesa. Il decreto
legislativo sara' informato ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila
unita' dell'organico complessivo delle Forze armate,
secondo un andamento della consistenza del personale in
servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla
tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di
finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il
periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma,
in modo da:
1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalita'
di cui all'art. 1;
2) prevedere un rapporto percentuale rispondente
alle esigenze ordinativo funzionali di ciascuna Forza
armata tra le seguenti categorie di personale:
2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490;
2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
2.3) volontari di truppa, parte in servizio
permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire
l'immissione anche in deroga all'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle
Forze armate, nel periodo di sette anni di cui all'alinea
del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla
leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva
riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai
sensi della lettera a);
c) disciplinare il progressivo raggiungimento
dell'entita' dell'organico delle singole categorie indicate
alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale
in esubero rispetto all'organico delle Forze armate nei
ruoli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze,
ai profili di impiego e alla programmazione delle
assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso
di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con
meno di cinque anni dai limiti di eta' previsti per
ciascuna categoria di personale;
d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione
di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento,
anche decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea
del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze
armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia
di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento
in congedo;
e) nell'ambito del progressivo incremento
dell'entita' dell'organico dei volontari, assicurare per il
triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma
prefissata nella misura massima di 30.506 unita' e
l'immissione in servizio permanente di non piu' di 10.450
volontari ad incremento della consistenza massima fissata
dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
f) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma
prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei
carabinieri. In particolare il decreto legislativo:
1) prevede il reclutamento di volontari in ferma
prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia
sul territorio nazionale sia all'estero, modificando in
funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonche' la
possibilita' di differenziare le modalita' di reclutamento
in relazione alla durata della ferma contratta, di
alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari
in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in
servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive
rafferme biennali;
2) prevede modalita' per consentire, al termine di
una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari
in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio
permanente, in relazione alle esigenze organiche da
soddisfare annualmente;
3) prevede che per l'accesso alla ferma prefissata
di cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito
nei ruoli dei volontari in servizio permanente,
costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza
demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e
specializzazioni acquisite durante tale periodo;
4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma
prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilita' di
accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al
ruolo dei marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma dei
carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste
dall'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, siano incrementate in relazione alla disponibilita' di
personale con i requisiti fissati nel medesimo art. 11 ed
in relazione alle carenze organiche;
5) disciplina le modalita' per favorire
l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente
rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi della
lettera a), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio previsti per gli interventi indicati al presente
numero:
5.1) prevedendo iniziative per il sostegno, la
formazione professionale, il completamento di cicli di
studio ed il collocamento preferenziale sul mercato del
lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni
tra il Ministero della difesa e le associazioni delle
imprese private e l'attivazione di agevolazioni anche
finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle
imprese;
5.2) determinando il numero di posti da riservare
ai militari volontari che cessano dal servizio senza
demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri,
della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza,
del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei
Corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del
Ministero della difesa;
5.3) rideterminando la percentuale della riserva
obbligatoria per l'assunzione presso le amministrazioni
civili dello Stato, di cui all'art. 30 della legge
31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958;
5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i
volontari nei concorsi per l'assunzione agli impieghi
civili di cui al numero 5.3) e per l'accesso ai ruoli
iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare,
integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazione
di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi
dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione
ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla
graduatoria degli idonei;
6) disciplina il trattamento giuridico ed economico
dei volontari in ferma prefissata quinquennale ed in
rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari in
servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di
prestazione del servizio volontario;
7) prevede che a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore sia modificata la disciplina di cui ai
commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'art. 2 del decreto-legge
21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle
previsioni da esso recate;
8) dette norme transitorie e di raccordo volte
anche a tutelare la posizione del personale in servizio o
in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore
della presente legge e ad armonizzare le previsioni del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
g) prevedere, al fine di salvaguardare
prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di
truppa, il progressivo affidamento di incarichi
amministrativi e logistici a personale civile del Ministero
della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e
garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche
previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265,
avvalendosi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di
attivita' di natura logistica attualmente svolte da
personale militare e non connesse al soddisfacimento di
esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;
h) adeguare la normativa che regola il servizio
militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto per
le modalita' di chiamata alla leva o alle armi, nonche' per
le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:
1) consentire una gestione unitaria dei giovani
disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo
quanto disposto sulla formazione dei contingenti e sulla
disponibilita' dall'art. 1 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 504;
2) indicare espressamente le norme abrogate in
materia di servizio militare obbligatorio, coordinando le
restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione
della presente legge;
3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il
personale da assegnare ad enti o reparti dislocati entro
cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che
risponde per indice di idoneita' somatico-funzionale o
titolo di studio o precedente occupazione ai profili di
incarico delle Forze armate, prevedendo altresi' che il
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione e sentite le regioni
interessate, assuma iniziative volte ad agevolare la
fruizione dei mezzi di trasporto per i militari di leva,
con particolare riguardo per coloro che non possono essere
impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza,
a causa della dislocazione delle unita' e delle strutture
militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne
il rientro periodico al luogo di residenza;
i) coordinare le norme vigenti in materia di
reclutamento del personale militare femminile;
l) prevedere che, ferme restando le disposizioni
vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi
comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal
1 gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di
cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa
stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i
Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, i
contingenti autorizzati a prestare servizio di leva
nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel
Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo di polizia
penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
tenendo conto della progressiva contrazione del contingente
di giovani da chiamare alle armi.
2) Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari
di truppa in ferma prefissata e favorire l'iniziale
sostituzione del personale di leva, il Ministero della
difesa e' autorizzato per l'anno 2000 a immettere in
servizio permanente, a valere sul contingente aggiuntivo di
cui alla lettera e) del comma 1 del presente art. 2531
volontari ad incremento della consistenza massima fissata
dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
3) Al fine di promuovere la formazione culturale e
sociale e la qualita' della vita del personale di truppa
delle Forze armate, con particolare riferimento al
personale di leva, il Ministro della difesa emana direttive
volte a:
a) assicurare che siano fornite informazioni sulle
principali norme di legge e regolamentari afferenti al
servizio militare con specifica indicazione dei relativi
diritti e doveri, nonche' sui contenuti fondamentali della
Costituzione, ricorrendo a tale scopo a lezioni di
educazione civica;
b) assicurare il miglioramento degli standard di
addestramento e di formazione tecnica e culturale del
personale delle Forze armate per adeguarli alle esigenze
inerenti alla partecipazione a missioni internazionali;
c) verificare l'adeguamento delle infrastrutture a
standard abitativi rispondenti alle normative sull'igiene,
la sicurezza e la prevenzione degli infortuni;
d) garantire l'attuazione delle previsioni di cui
all'art. 30 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
promuovendo inoltre, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, la
stipula di convenzioni con le associazioni di categoria
interessate per agevolazioni nel settore dei servizi di
ristorazione e alberghieri, compreso l'eventuale utilizzo
di buoni pasto;
e) prevedere che, ad integrazione di quanto gia'
previsto dal comma 2 dell'art. 29 della legge 24 dicembre
1986, n. 958, gli organi di base della rappresentanza, con
particolare riferimento alla componente di truppa,
coadiuvino i comandi responsabili anche nella elaborazione
dei programmi per l'utilizzo delle infrastrutture per
l'attivita' ricreativa, culturale e per il tempo libero.
4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto
legislativo, nel rispetto delle modalita' e dei principi e
criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1".
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda in note alle premesse.



 
----> Vedere tabelle da pag. 23 a pag. 33 del S.O. <----
 
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