Gazzetta n. 296 del 18 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 dicembre 2002
Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco - Misure per il 3o quadrimestre dell'anno 2002 - Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il 1o quadrimestre dell'anno 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'autotrasporto di persone e cose

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000;
Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 16 dicembre 1994;
Visto il regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 come modificato dal regolamento (CE) n. 1524/96 riguardante il sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;
Visto il regolamento (CE) n. 609/2000 della Commissione del 21 marzo 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 2012/2000 della Commissione del 21 settembre 2000;
Visto il decreto dirigenziale 16 novembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto dirigenziale 16 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2000, il decreto dirigenziale 12 luglio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2000, il decreto dirigenziale 20 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000; il decreto dirigenziale 29 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2001, il decreto dirigenziale 18 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2001, il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001; il decreto dirigenziale 12 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2001; il decreto dirigenziale 28 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001; il decreto dirigenziale 12 aprile 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2002, il decreto dirigenziale 29 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2002;
Considerato il sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali;
Considerata l'esigenza di ampliare il numero delle imprese che usufruiscono di un'assegnazione di ecopunti per il transito attraverso il territorio austriaco;
Considerato opportuno prevedere che le "nuove" imprese abbiano effettuato attivita' meritevole di considerazione quali il trasporto combinato accompagnato o che abbiano, comunque, effettuato attivita' con Paesi per i quali il transito attraverso il territorio austriaco e' connaturale;
Considerata l'opportunita' di assicurare alle imprese gia' titolari di ecopunti nell'anno 2002 un'assegnazione minima di 50 ecopunti al fine di garantire loro un'attivita' di trasporto attraverso il territorio austriaco che non sia meramente marginale;
Considerata l'opportunita' di incoraggiare l'utilizzo del trasporto ferroviario combinato accompagnato per il transito attraverso il territorio austriaco;
Considerata la necessita' di ottimizzare al massimo il consumo del contingente 2002 di ecopunti;
Decreta:

Istituzione Fondo nazionale ecopunti conto terzi anno 2002
Art. 1.

1. E' costituito un fondo nazionale ecopunti conto terzi per l'anno 2002 cui affluiscono:
a) 98.371 ecopunti facenti parte della riserva comunitaria per l'anno 2002 ed attribuiti all'Italia dalla commissione;
b) gli ecopunti facenti parte del contingente 2002 che al 13 dicembre p.v. non sono stati distribuiti alle singole imprese;
c) gli ecopunti facenti parte del contingente 2002 assegnati ad imprese che non hanno effettuato, al 13 dicembre p.v., alcun transito attraverso il territorio austriaco registrato al sistema elettronico di rilevazione.
 
Art. 2.

1. A partire dal 14 dicembre p.v. accedono al fondo nazionale ecopunti conto terzi:
a) le imprese che al 13 dicembre p.v. hanno terminato la propria assegnazione di ecopunti;
b) le imprese che terminano gli ecopunti loro assegnati nel periodo di vigenza del fondo;
c) le imprese di cui al punto c) del precedente art. 1.
 
Art. 3.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo l paragrafo 1, lettera c), le imprese che al 13 dicembre hanno ancora degli ecopunti possono continuare ad utilizzarli fino ad esaurimento.
2. A partire dal 14 dicembre p.v., salvo che per quanto previsto dall'art. 13 del decreto dirigenziale 29 luglio 2002 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2002 (trasporti eccezionali), nessuna assegnazione di ecopunti, relativa al contingente 2002, verra' effettuata a favore di singole imprese.

Ripartizione contingente ecopunti 1o quadrimestre 2003
 
Art. 4.

1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italiane interessate al transito attraverso il territorio austriaco e', per il 1o quadrimestre 2003, pari a 1.025.363.
2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che, nel corso dell'anno 2002, hanno ottenuto, a qualsiasi titolo, un'assegnazione di ecopunti, e' riservata, per il 1o quadrimestre 2003, una quota pari a 976.228 ecopunti (95,21% dell'assegnazione quadrimestrale). Di tale quota 1.600 ecopunti sono destinati alle imprese di cui al successivo art. 5, comma 5.
3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio e' riservata, per il 1o quadrimestre 2003, una quota pari a 29.735 ecopunti (2,90% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.
4. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che nel corso dell'anno 2002 non hanno ottenuto alcuna assegnazione di ecopunti, e' riservata, per il 1o quadrimestre 2003, una quota pari a 8.650 ecopunti (0,84% dell'assegnazione quadrimestrale).
5. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che durante il periodo settembre - dicembre 2002 hanno utilizzato, per transitare attraverso il territorio austriaco, il sistema del trasporto ferroviario combinato accompagnato e' riservata, per il 1o quadrimestre 2003 una quota pari a 10.250 ecopunti (1% dell'assegnazione quadrimestrale).
6. Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali e' riservata, per il 1o quadrimestre 2003, una quota pari a 500 ecopunti (0,05% dell'assegnazione quadrimestrale).

Autotrasporto di merci in conto terzi (C.D. Imprese vecchie)
 
Art. 5.
Criteri di calcolo dell'assegnazione

1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi indicate all'art. 4 comma 2 del presente decreto, viene determinata, a favore di ciascuna impresa, per il quadrimestre dell'anno 2003, calcolando il numero medio dei transiti effettuati dall'impresa interessata nel 1o quadrimestre dell'anno 2001 e dell'anno 2002; la cifra cosi' ottenuta viene moltiplicata per 6,02. Condizione indispensabile per aver titolo all'assegnazione e' che l'impresa interessata abbia effettuato almeno un viaggio di transito attraverso il territorio austriaco registrato al sistema elettronico di rilevazione dei transiti nel corso del 1o quadrimestre 2002.
2. Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini di quanto previsto dal precedente comma l verranno considerati tutti i viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei periodi indicati con esclusione:
a) dei viaggi dichiarati di transito effettuati senza il versamento, per intero, degli ecopunti dovuti (c.d. transiti "in nero");
b) dei viaggi dichiarati di transito per i quali risulta che il posto di frontiera di entrata e il posto di frontiera di uscita si trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali);
3. La cifra determinata tenendo conto dei criteri indicati ai precedenti commi viene ridotta di una quota pari alla media degli ecopunti corrispondenti ai transiti "in nero" effettuati dall'impresa nel 1o quadrimestre dell'anno 2001 e nel 1o quadrimestre dell'anno 2002. La riduzione non potra', comunque, essere superiore al 50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. I dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel 1o quadrimestre dell'anno 2001 e nel 1o quadrimestre dell'anno 2002 sono quelli registrati nel sistema elettronico di rilevazione dei transiti.
5. Le imprese che hanno ottenuto una quota di 50 ecopunti ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto direttoriale 12 aprile 2002 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2002 e degli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto direttoriale 29 luglio 2002 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2002 (c.d. imprese nuove 2002) otterranno per il 1o quadrimestre 2003, a titolo forfettario, 50 ecopunti, nell'ambito della quota indicata al comma 2 del precedente art. 4.
6. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo al fine di assumere eventuali provvedimenti in caso di scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.
 
Art. 6.
Criteri di correzione dell'assegnazione

1. Nell'eventualita' che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese indicate all'art. 4 comma 2 del presente decreto superi, per il 1o quadrimestre dell'anno 2003, il numero totale degli ecopunti ad esse riservati, la quota di ecopunti spettante a ciascuna impresa per il 1o quadrimestre dell'anno 2003, calcolata in base ai criteri esposti nel precedente art. 5, viene ridotta di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni delle singole imprese e il numero degli ecopunti ad esse riservati.
2. Alle imprese, che in base ai criteri esposti nell'art. 5 e nel comma 1 del presente articolo dovessero aver titolo ad una quota inferiore a 50 ecopunti, verra' attribuita, secondo le modalita' di rilascio indicate nel presente decreto, una quota di ecopunti, per il 1o quadrimestre 2003 pari a 50,nei seguenti casi:
a) il parco veicolare, registrato al sistema elettronico di rilevazione dei transiti, comprende esclusivamente veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;
b) la domanda di rinnovo, redatta ai sensi del successivo art. 7, contiene un'autorizzazione esplicita alla cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione dei transiti di tutti i veicoli registrati a nome dell'impresa stessa aventi un Cop-dokument attestante un consumo superiore a 6 ecopunti;
c) successivamente alla comunicazione dell'assegnazione e, avendo omesso di farlo nella domanda di rinnovo, l'impresa interessata presenta, secondo l'allegato 7 al presente decreto, una richiesta di cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione dei transiti di tutti i veicoli registrati a proprio nome aventi un Cop-dokument attestante un consumo superiore a 6 ecopunti.
 
Art. 7.
Modalita' di richiesta

1. Le imprese indicate all'art. 4, comma 2 e all'art. 5, comma 5 del presente decreto interessate ad ottenere l'assegnazione della quota di ecopunti loro spettante per il 1o quadrimestre 2003, secondo le modalita' indicate al successivo art. 8, debbono, a tal fine, presentare apposita domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La domanda di cui al comma precedente, redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto e corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul conto corrente postale n. 4028 (imposta di bollo) deve essere presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci, n. 36 - 00157 Roma.
3. Le imprese che presentano domanda, secondo le modalita' previste dai precedenti commi, tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale vedranno ridotta la propria assegnazione per il 1o quadrimestre 2003 di una quota pari al 30%.
4. Le imprese che presentano domanda, secondo le modalita' previste dai comma 1 e 2 del presente articolo, tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale vedranno ridotta la propria assegnazione per il 1o quadrimestre 2003 di una quota pari al 60%.
5. Le imprese che presentano domanda oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale si vedranno rifiutata l'assegnazione degli ecopunti per il 1o quadrimestre 2003.
 
Art. 8.
Modalita' di rilascio

1. Alle imprese che usufruiscono del fondo nazionale ecopunti conto terzi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto verra' assegnata la quota di ecopunti loro spettante per il 1o quadrimestre 2003, sulla base della domanda di rinnovo di cui al precedente art. 7, a partire dal momento in cui la dotazione del fondo scende sotto la quota di 20.000 ecopunti e, comunque, non oltre il 27 gennaio 2003.
2. L'assegnazione della quota per il 1o quadrimestre 2003 alle imprese di cui al comma precedente, secondo le modalita' riportate al successivo comma 4, avverra' in base allo stesso ordine cronologico con cui le imprese stesse sono entrate nel fondo.
3. L'assegnazione della quota per il 1o quadrimestre 2003 alle imprese che non usufruiscono del fondo nazionale ecopunti durante il periodo della sua vigenza avverra', sulla base della domanda di rinnovo di cui al precedente art. 7 e secondo le modalita' del successivo comma 4, al momento dell'esaurimento degli ecopunti in loro disponibilita' e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2003.
4. La quota di ecopunti, calcolata in base ai criteri contenuti negli articoli 5 e 6 del presente decreto, attribuita per il quadrimestre 2003 alle imprese che presentano domanda di rinnovo ai sensi del precedente art. 7, sara' rilasciata in due parti, la prima, per una quantita' pari al 40% dell'assegnazione spettante, secondo quanto indicato ai precedenti commi del presente articolo, la seconda, a saldo, al momento del raggiungimento di una percentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti gia' assegnati per l'anno 2003 e, comunque, nell'ambito dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione dell'operazione di assegnazione.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma, l'assegnazione della quota spettante per il 1o quadrimestre 2003 avverra' in un'unica soluzione per quelle imprese che si vedranno attribuire una quantita' di ecopunti pari o inferiore a 250.
3. L'effettuazione delle operazioni di attribuzione indicate ai commi precedenti verra' resa nota a ciascuna impresa mediante apposita comunicazione.
 
Art. 9.
Certificati di registrazione

1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di Euro 5,16 sul conto corrente postale 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.
2. La registrazione al sistema elettronico di rilevazione dei transiti li veicoli in propria disponibilita' da parte delle imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 4, comma 2, del presente decreto, e' possibile per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 5 ecopunti.
3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 6 e' condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 6.
4. Le imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 4, comma 2, del presente decreto, che per il 1o quadrimestre dell'anno 2003 hanno titolo ad ottenere una quota di ecopunti non superiore a 250, possono essere titolari di un massimo di tre certificati di registrazione.
5. E' consentita, per le imprese di cui al comma precedente, che al momento della domanda risultano essere titolari di tre certificati di registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente inizializzati.
6. E' consentita, per le imprese di cui al comma 4 del presente articolo, che al momento della domanda risultano essere titolari di piu' di tre certificati di registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dai sistema informativo di un numero doppio di veicoli in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente inizializzati.
7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.
8. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verra' comunicata all'impresa interessata.

Autotrasporto di merci in conto proprio
 
Art. 10.
Modalita' di richiesta e di rilascio

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco nel corso dell'anno 2003 possono presentare domanda, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e senza alcun termine temporale, per accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio
2. La domanda di cui al comma precedente redatta secondo l'allegato 2 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul conto corrente postale n. 4028 (imposta di bollo) deve essere presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.
3. Le imprese che presentano domanda ai sensi dei precedenti commi del presente articolo riceveranno una comunicazione contenente l'autorizzazione ad utilizzare il fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2003, entro i limiti di consistenza del fondo indicati, per quanto riguarda il 1o quadrimestre 2003, all'art. 4 comma 3 del presente decreto.
4. Le imprese che non sono registrate nel sistema elettronico di rilevazione dei transiti devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 2, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta ai sensi del successivo art. 11 comma 1. I veicoli per i quali si richiede il certificato di registrazione non possono avere un Cop-dokument che attesta un consumo di ecopunti superiore a 6.
 
Art. 11.
Certificati di registrazione

1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto. corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di Euro 5.16 sul conto corrente postale 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.
2. La registrazione al sistema sistema elettronico di rilevazione dei transiti di veicoli in propria disponibilita' da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio e' possibile per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 5 ecopunti.
3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 6 e' condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 6.
4. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.
5. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verra' comunicata all'impresa interessata.

Autotrasporto di merci in conto terzi (C.D. Imprese nuove)
 
Art. 12.
Modalita' di richiesta e requisiti

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che rientrano tra quelle indicate all'art. 4 comma 4 del presente decreto e che sono interessate ad ottenere una quota di ecopunti per il 1o quadrimestre 2003 debbono presentare apposita domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I requisiti che l'impresa interessata deve possedere sono:
a) licenza comunitaria;
b) possesso alla data di pubblicazione del presente decreto di almeno un veicolo avente un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6;
c) aver effettuato nel corso del periodo luglio - novembre dell'anno 2002 viaggi, mediante autorizzazioni, per trasporti da/per o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.
3. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo, redatta secondo l'allegato 3 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul conto corrente postale n. 4028 (imposta di bollo) deve essere presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.
4. L'impresa interessata, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 3, deve presentare una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di Euro 5.16 sul conto corrente postale 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda potra' riguardare un massimo di due veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6.
 
Art. 13.
Criteri di attribuzione degli ecopunti

1. Le imprese che hanno presentato le domande indicate ai commi 3 e 4 del precedente art. 12 e che sono in possesso dei requisiti indicati al comma 2 dello stesso articolo otterranno per il 1o quadrimestre 2003 una quota di ecopunti pari a 50.
2. Qualora la quota di ecopunti indicata art. 4 comma 4 del presente decreto non fosse sufficiente per tutte le imprese richiedenti, si procedera' all'assegnazione degli ecopunti previsti dal comma precedente secondo l'ordine di protocollazione delle domande fino all'esaurimento della quota riservata.
3. Verranno respinte e archiviate le domande la cui collocazione nell'ordine di protocollazione non consente di beneficiare, causa l'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, dell'assegnazione degli ecopunti.
 
Art. 14.
Modalita' di rilascio

1. La quota di ecopunti determinata ai sensi del precedente art. 13 spettante alle imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 12 verra' rilasciata in un unica soluzione e sara' disponibile a partire dal 1 febbraio 2003.
2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti verra' inviata alle imprese interessate insieme ai certificati di registrazione dei veicoli per i quali e' stata presentata domanda ai sensi dell'art. 12 comma 4 del presente decreto.
 
Art. 15.
Certificati di registrazione

1. Le imprese che ottengono una quota di ecopunti ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del presente decreto non possono essere titolari di piu' di due certificati di registrazione.
2. E' consentita per le imprese di cui al comma precedente, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument pari o inferiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente inizializzati

Misura di promozione del trasporto ferroviario combinato accompagnato
 
Art. 16.
Modalita' di calcolo dell'assegnazione

1. Alle imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto terzi che nel periodo 1 settembre-31 dicembre 2002 hanno utilizzato per transitare attraverso il territorio austriaco il sistema del trasporto ferroviario combinato accompagnato, riceveranno, nei limiti della quota riservata a questo scopo, secondo le modalita' indicate ai successivi articoli, 5 ecopunti per ogni viaggio.
 
Art. 17.
Modalita' di richiesta e di attribuzione

1. Le imprese interessate dovranno presentare, per l'ottenimento degli ecopunti di cui al precedente articolo, apposita richiesta redatta secondo l'allegato 5 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo). La domanda dovra' essere presentata, inderogabilmente, nel periodo dal 1o al 28 febbraio 2003, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.
2. Alla domanda di cui al comma precedente dovra' essere allegata la documentazione (copia delle lettere di vettura ferroviarie debitamente timbrate dal gestore del servizio) attestante l'effettuazione, nel periodo indicato al precedente comma, dei viaggi su ferrovia, per l'attraversamento del territorio austriaco, mediante il sistema del trasporto combinato accompagnato.
3. Ciascuna impresa non potra' presentare piu' di una richiesta per l'ottenimento degli ecopunti di cui all'art. 16 del presente decreto.
4. Verranno prese in considerazione unicamente le richieste che si riferiscono all'effettuazione di un minimo di 10 viaggi.
5. Verranno premiati, secondo le modalita' di calcolo del precedente art. 16, un massimo di 50 viaggi.
6. Le imprese che non sono registrate nel sistema elettronico di rilevazione dei transiti devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 1, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di Euro 5,16 sul conto corrente postale 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. I veicoli per i quali si richiede il certificato di registrazione, massimo due, non possono avere un Cop-dokument che attesta un consumo di ecopunti superiore a 6.
7. Le imprese richiedenti otterrano un'assegnazione di ecopunti calcolata secondo i criteri indicati al precedente art. 16 e nei limiti di quanto riportato ai commi 4 e 5 del presente articolo.
8. Qualora la quota di ecopunti indicata all'art. 4, comma 5, del presente decreto non fosse sufficiente per tutte le imprese richiedenti, si procedera' all'assegnazione degli ecopunti secondo l'ordine di protocollazione delle domande fino all'esaurimento della quota riservata.
9. Verranno respinte e archiviate le domande la cui collocazione nell'ordine di protocollazione non consente di beneficiare, causa l'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, dell' assegnazione degli ecopunti.
 
Art. 18.
Modalita' di rilascio

1. La quota di ecopunti spettante alle imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 17, verra' rilasciata in un'unica soluzione e sara' disponibile a partire dal 1 marzo 2003.
2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti verra' inviata alle imprese interessate.
3. Le imprese di cui al comma 6 dei precedente articolo riceveranno, oltre alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione di ecopunti anche i certificati di registrazione richiesti.

Trasporti eccezionali
 
Art. 19.

1. Le imprese che hanno necessita' di effettuare trasporti eccezionali attraverso il territorio austriaco e che non hanno ottenuto una quota di ecopunti per il 1o quadrimestre 2003 o che, avendola ottenuta, l'hanno esaurita, debbono presentare una domanda, redatta secondo l'allegato 6 al presente decreto.
2. La domanda, contenente l'indicazione della data di entrata in territorio austriaco del veicolo che effettua il trasporto eccezionale, corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul conto corrente postale n. 4028 (imposta di bollo), deve essere presentata, inderogabilmente, almeno 10 giorni prima della data di effettuazione del transito, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.
3. Le domande che non siano presentate almeno entro il decimo giorno precedente la data prevista per l'effettuazione del trasporto eccezionale verranno respinte.
4. Nel caso in cui il trasporto eccezionale sia effettuato con un veicolo non registrato al sistema elettronico di rilevazione, l'impresa interessata dovra' provvedere, contemporaneamente alla domanda di cui al precedente comma, ad inviare una domanda per il rilascio del certificato di registrazione necessario per l'installazione dell'ecopiastrina, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di Euro 5,16 sul conto corrente postale 9001 (diritti).
5. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, l'ufficio competente dell'ex unita' operativa APC3 provvedera' all'assegnazione sul sistema elettronico di rilevazione del numero di ecopunti necessario per l'effettuazione del transito attraverso il territorio austriaco, limitatamente alla tratta che viene effettuata con il carico. Gli ecopunti assegnati all'impresa per l'effettuazione del transito rimangono a disposizione per i tre giorni successivi alla data indicata nella richiesta, dopo di che verranno tolti, se non utilizzati. L'impresa interessata ricevera' comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti ed, eventualmente, avendo presentato domanda ai sensi del precedente comma 4, il certificato di registrazione del veicolo.
6. L'impresa che usufruisce degli ecopunti per l'effettuazione del trasporto eccezionale deve inviare, entro quindici giorni dall'effettuazione del transito, all'ufficio competente dell'unita' operativa APC3, al fine di comprovare l'effettivo svolgimento del trasporto eccezionale, una copia dell'autorizzazione al trasporto eccezionale o dell'attestazione di transito timbrata dal concessionario autostradale con la data di esecuzione del viaggio.
7. Nel caso non venga prodotta la documentazione richiesta dal precedente comma, l'impresa in questione si vedra' rifiutata ogni altra successiva richiesta di assegnazione di ecopunti per l'effettuazione di trasporti eccezionali in transito sul territorio austriaco.
8. Nel corso del 1o quadrimestre 2003, nell'ambito della quota riservata prevista all'art. 4, comma 6, del presente decreto, non potranno essere rilasciati ecopunti ad una stessa impressa per piu' di 10 trasporti eccezionali.

Ulteriori provvedimenti
 
Art. 20.
Cancellazione imprese dal sistema elettronico di rilevazione

1. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica verranno cancellate dal sistema elettronico di rilevazione dei transiti attraverso il territorio austriaco le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi che:
a) nel corso dell'anno 2002 non hanno presentato alcuna domanda di rinnovo dell'assegnazione di ecopunti;
b) avendo presentato domanda di rinnovo dell'assegnazione di ecopunti non ne hanno ricevuti, non avendone titolo.

Norme generali
 
Art. 21.
Infrazioni

1. Reiterati transiti effettuati senza versamento di ecopunti costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione dell'autotrasporto internazionale di merci che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 22 novembre 1999 n. 521. La recidiva potra' comportare anche il ritiro di tutte o di una parte delle copie certificate conformi della licenza comunitaria in possesso dell'impresa che ha effettuato i transiti irregolari.
 
Art. 22.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' disponibile anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo: www.trasportinavigazione.it Sullo stesso sito e' disponibile anche la circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose riguardante i certificati di registrazione.
Roma, 4 dicembre 2002
Il direttore generale: Ricozzi
 
Allegato 1

IMPRESA CONTO TERZI

Allegare fotocopia del documento di identita' in corso di validita' del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

Al Dipartimento trasporti terrestri
- Direzione generale autotrasporto
di persone e cose - Autotrasporto
internazionale di merci (ex APC3) -
Via Caraci n. 36 - 00157 Roma

Numero albo trasportatori ..... codice Austria ....
La sottoscritta impresa ..... sede legale in ..... chiede l'assegnazione degli ecopunti spettanti per l'anno 2003.
Ai fini dell'eventuale elevazione alla quota di 50 ecopunti dell'assegnazione per il 1o quadrimestre 2003, prevista per le imprese che avrebbero titolo ad una quantita' inferiore di ecopunti, l'impresa sottoscritta autorizza/non autorizza (eliminare la voce che non interessa) la cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli aventi un Cop-dokument superiore a 6 che risultano in disponibilita' dell'impresa stessa.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.
Firma .....(del titolare o del legale rappresentante)
Il sottoscritto .....ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .....che accetta.
Firma .....(per accettazione)
Firma .....(del titolare o del legale rappresentante)
 
Allegato 2

IMPRESA CONTO PROPRIO

Allegare fotocopia del documento di identita' in corso di validita' del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

Al Dipartimento trasporti terrestri
- Direzione generale autotrasporto
di persone e cose - Autotrasporto
internazionale di merci (ex APC3) -
Via Caraci n. 36 - 00157 Roma

Numero albo trasportatori .....codice Austria ....
La sottoscritta impresa .....sede legale in .....chiede l'autorizzazione all'utilizzo del Fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2003.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.
Firma .....(del titolare o del legale rappresentante)
Il sottoscritto .....ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .....che accetta.
Firma .....(per accettazione)
Firma .....(del titolare o del legale rappresentante)
 
Allegato 3

NUOVA IMPRESA

Allegare fotocopia del documento di identita' in corso di validita' del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

Al Dipartimento trasporti terrestri
- Direzione generale autotrasporto
di persone e cose - Autotrasporto
internazionale di merci (ex APC3) -
Via Caraci n. 36 - 00157 Roma

Numero albo trasportatori ........
Il sottoscritto .....quale legale rappresentante dell'impresa .....sede legale in .....chiede l'assegnazione di una quota di ecopunti per il 1o quadrimestre dell'anno 2003. A tal fine dichiara:
a) di essere in possesso di licenza comunitaria;
b) di essere in possesso di veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;
c) di aver effettuato nel periodo luglio-novembre 2002 viaggi, mediante autorizzazioni rilasciate da .....(indicare l'ufficio/i del dipartimento dei trasporti terrestri), per trasporti verso o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.
Firma .....(del titolare o del legale rappresentante)
Il sottoscritto .....ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .....che accetta.
Firma .....(per accettazione)
Firma .....(del titolare o del legale rappresentante)
 
Allegato 4

CERTIFICATI DI REGISTRAZIONE

Al Dipartimento trasporti terrestri
- Direzione generale autotrasporto
di persone e cose - Autotrasporto
internazionale di merci (ex APC3) -
Via Caraci n. 36 - 00157 Roma

Numero albo trasportatori .....codice Austria .....(se impresa gia' registrata)
La sottoscritta impresa .....sede legale in .....chiede il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'inizializzazione delle ecopiastrine per i seguenti veicoli: (1) (2)
Targa .....Targa .....
Targa .....Targa .....
Targa .....Targa .....
Targa .....Targa .....
Targa .....Targa .....
Targa .....Targa .....
Firma .....(del titolare o del legale rappresentante)
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell' emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il sottoscritto .....ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .....che accetta.
Firma .....(per accettazione)
Firma .....(del titolare o del legale rappresentante)
(1) Il veicolo deve essere in possesso di Cop-dokument da richiedersi presso l'ex ufficio provinciale della M.C.T.C. competente per territorio.
(2) Allegare alla pratica copia della carta provvisoria di circolazione del veicolo ove questo fosse ancora sprovvisto di carta di circolazione definitiva.
 
Allegato 5

PROMOZIONE TRASPORTO COMBINATO ACCOMPAGNATO

Allegare fotocopia del documento di identita' in corso di validita' del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

Al Dipartimento trasporti terrestri
- Direzione generale autotrasporto
di persone e cose - Autotrasporto
internazionale di merci (ex APC3) -
Via Caraci n. 36 - 00157 Roma

Numero albo trasportatori .....codice Austria .....(se impresa gia' registrata)
La sottoscritta impresa .....sede legale in .....chiede il rilascio degli ecopunti spettanti in relazione all'effettuazione, per l'attraversamento del territorio austriaco, nel periodo 1 settembre - 31 dicembre 2002 di n. ... trasporti ferroviari secondo il sistema del trasporto combinato accompagnato (come da documentazione allegata).
A tal fine dichiara:
a) di essere in possesso di licenza comunitaria;
b) di essere in possesso di veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti; (se impresa non registrata).
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.
Firma .....(del titolare o del legale rappresentante)
Il sottoscritto .....ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .....che accetta.
Firma .....(per accettazione)
Firma .....(del titolare o del legale rappresentante)
 
Allegato 6

TRASPORTI ECCEZIONALI

Allegare fotocopia del documento di identita' in corso di validita' del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

Al Dipartimento trasporti terrestri
- Direzione generale autotrasporto
di persone e cose - Autotrasporto
internazionale di merci (ex APC3) -
Via Caraci n. 36 - 00157 Roma

Numero albo trasportatori .....codice Austria .....(se impresa gia' registrata)
La sottoscritta impresa .....sede legale in .....chiede l'assegnazione degli ecopunti necessari per l'effettuazione di un trasporto eccezionale in transito attraverso il territorio austriaco.
A tal fine dichiara:
a) che la targa del veicolo con cui verra' effettuato il trasporto e' la seguente: .....;
b) che la data di entrata in territorio austriaco sara' la seguente: .....;
c) di essere a conoscenza e di accettare il fatto che l'amministrazione provvedera' a conservare gli ecopunti attribuiti per i 3 (tre) giorni successivi alla data dichiarata al punto b) dopo di che, se non utilizzati, verranno tolti dalla disponibilita' dell'impresa al sistema elettronico di rilevazione dei transiti.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.
Firma .....(del titolare o del legale rappresentante)
Il sottoscritto .....ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .....che accetta.
Firma .....(per accettazione)
Firma .....(del titolare o del legale rappresentante)
 
Allegato 7

CANCELLAZIONE CERTIFICATI

Allegare fotocopia del documento di identita' in corso di validita' del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

Al Dipartimento trasporti terrestri
- Direzione generale autotrasporto
di persone e cose - Autotrasporto
internazionale di merci (ex APC3) -
Via Caraci n. 36 - 00157 Roma

Numero albo trasportatori .....codice Austria .....
La sottoscritta impresa .....sede legale in .....autorizza, ai fini dell'eventuale elevazione alla quota di 50 ecopunti dell'assegnazione per il 1o quadrimestre 2003, prevista per le imprese che avrebbero titolo ad una quantita' inferiore di ecopunti, la cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli aventi un Cop-dokument superiore a 6 che risultano in disponibilita' dell'impresa stessa.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.
Firma .....(del titolare o del legale rappresentante)
Il sottoscritto .....ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .....che accetta.
Firma .....(per accettazione)
Firma .....(del titolare o del legale rappresentante)
 
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