Gazzetta n. 296 del 18 dicembre 2002 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2002
Designazioni dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2 del decreto legislativo n. 210/2001.

IL GOVERNATORE
della Banca d'Italia

Vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli;
Visto l'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 che prevede che la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, designa i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero 2) dello stesso decreto e che con le medesime modalita' possono essere revocate le designazioni dei sistemi indicati in allegato al medesimo decreto;
Considerata l'evoluzione in atto nell'attivita' di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari tesa a introdurre la funzione di controparte centrale anche nelle negoziazioni a pronti;
Vista la disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari emanata in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2 e 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;

Dispone:

E' revocata la designazione del seguente sistema:
"Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati gestite dalla Cassa di compensazione e garanzia".
E' designato il seguente sistema:
"Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari gestite dalla Cassa di compensazione e garanzia".
Roma, 10 dicembre 2002
Il Governatore: Fazio
 
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