Gazzetta n. 288 del 9 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 17 ottobre 2002
Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Urszula Ewa Diziejuch, di titolo di formazione, acquisito in Polonia, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);
Vista l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti in Polonia dalla cittadina italiana sotto indicata, nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;
Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli;
Rilevato che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 394);
Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attivita' comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;
Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 29 luglio 2002, indetta per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 e l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 115:
che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;
che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attivita' che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli; la durata della formazione professionale attestata e l'esperienza professionale posseduta integrano un itinerario formativo-professionale di livello non inferiore a quello prescritto dalla legislazione vigente;
che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;
Decreta:
1. I seguenti titoli:
diploma di istruzione superiore; "Dyplom Ukonczenia Studiow Wyzszych - filologia angielska" rilasciato il 13 aprile 1999 dalla "Uniwersytet Warszawski";
titolo di abilitazione all'insegnamento: "Zaswiadczenie o Przygotowaniu Pedagogicznym" rilasciato il 10 aprile 1999 dalla "Uniwersytet Warszawski";
posseduti da:
cognome: Dziejuch;
nome: Ewa Urszula;
nata a: Varsavia (Polonia);
il: 1 gennaio 1975;
cittadinanza: italiana; comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione della Polonia che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
45/A "Lingua straniera" - inglese;
46/A "Lingue e civilta' straniere" - inglese.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 17 ottobre 2002
Il direttore generale: Criscuoli
 
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