Gazzetta n. 288 del 9 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 7 agosto 2002
Istituzione del Parco sommerso ubicato nelle acque di Baia nel Golfo di Pozzuoli.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con I MINISTRI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI, DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e d'intesa
con LA REGIONE CAMPANIA
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, in particolare, l'art. 114, comma 10, il quale prevede, al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalita' sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, l'istituzione del Parco sommerso ubicato nelle acque di Baia nel Golfo di Pozzuoli;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la segreteria tecnica per le aree protette marine;
Ritenuto pertanto di avvalersi per l'istruttoria istitutiva del Parco sommerso in argomento della predetta Segreteria tecnica, alla luce della particolare competenza in materia di specificazione di siti marini d'interesse ambientale e apposizione di misure di tutela;
Vista l'istruttoria preliminare per l'istituzione del Parco sommerso di Baia svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del 14 marzo 2001;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Vista l'istruttoria per l'istituzione del Museo sommerso di Baia svolta dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta riportata nella relazione del 20 marzo 2001 (prot. n. 8342); e la nota integrativa, in data 13 aprile 2001 (prot. n. 10700), relativa alla vincolistica delle aree in esame;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto il decreto n. 506/2/2001 del 31 dicembre 2001 relativo all'impegno sul cap. 3961 E.F. 2001 della somma di L. 2.000.000.000 pari ad Euro 1.032.913,80 in favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali, Direzione generale per i beni archeologici;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'istituzione del Parco sommerso di Baia;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituito, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e d'intesa con la regione Campania, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Parco sommerso di Baia.
 
Art. 2.
1. Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, il Parco sommerso di Baia interessa il tratto di mare compreso tra la testata del molo di limite meridionale del porto di Baia ed il punto in testata del molo del Lido di Augusto, delimitanti la zona definita come "Baia romana sommersa", cosi' come individuato dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

=====================================================================
Punto | Latitudine | Longitudine =====================================================================
A 1 | 40° 49'.91 N | 014° 05'.94 E
B | 40° 49'.60 N | 014° 05'.94 E
I 1 | 40° 49'.07 N | 014° 04'.61 E

2. I provvedimenti relativi all'utilizzazione e all'amministrazione del demanio marittimo, ricompreso all'interno del Parco sommerso di Baia, sono adottati dall'amministrazione competente sentito l'ente preposta alla gestione del medesimo Parco, individuato ai sensi dell'art. 5 del presente decreto.
 
Art. 3.
1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Parco sommerso di Baia, in particolare, persegue:
a) la tutela ambientale e archeologica dell'area interessata;
b) la valorizzazione, anche per finalita' sociali e occupazionali, delle risorse ambientali, storiche, archeologiche e culturali della zona;
c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri e del patrimonio archeologico sommerso dell'area;
d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia, della biologia marina e dell'archeologia;
e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina, della tutela ambientale e dell'archeologia al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con le rilevanze storico-naturalistico-paesaggistiche dell'area, anche privilegiando attivita' tradizionali locali gia' presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalita', la disciplina delle attivita' relative alla canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi, potra' prevedere che le predette attivita' vengano svolte prioritariamente dai cittadini residenti e da imprese avente sede nei comuni ricadenti nell'area.
 
Art. 4.
1. All'interno del Parco sommerso di Baia, come individuato e delimitato all'art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente consentito dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attivita' che modifichino lo stato dei luoghi e che possano compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente e/o dei beni archeologici oggetto della protezione, nonche' le finalita' istitutive del Parco medesimo, ai sensi dell'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In particolare, sono vietate:
a) l'asportazione, la manomissione ed il danneggiamento anche parziale dei reperti archeologici e di formazioni geologiche e minerali;
b) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
c) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino e/o dei reperti archeologici sommersi;
d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
e) le attivita' che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da attuarsi nell'area.
2. Nell'ambito del Parco sommerso di Baia, individuato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, la zona A di riserva integrale comprende il tratto di mare antistante punta Epitaffio, cosi' come riportato nella cartografia allegata al presente decreto e delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

=====================================================================
Punto | Latitudine | Longitudine =====================================================================
E 1 | 40° 49'.49 N | 014° 04'.70 E
F | 40° 49'.24 N | 014° 05'.05 E
G | 40° 49'.20 N | 014° 04'.60 E
H 1 | 40° 49'.40 N | 014° 04'.53 E

3. Nella zona A, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, e' vietato:
a) la balneazione;
b) le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettere a) e b);
c) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettere a) e c);
d) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettera a);
e) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettera a);
f) la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettera d);
g) la pesca subacquea.
4. Nella zona A e', invece consentito:
a) la navigazione e la sosta alle unita' navali di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalita' e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'ente gestore;
b) le visite guidate subacquee autorizzate, contingentate e disciplinate dall'ente gestore di cui al successivo art. 5, compatibilmente con le esigenze di tutela dei fondali e dei reperti archeologici;
c) le visite a mezzo di unita' navali aventi un pescaggio non superiore a 2,50 mt, specificamente autorizzate, contingentate e disciplinate dall'ente gestore, di cui all'art. 5 del presente decreto;
d) la pesca sportiva con lenza o canna da terra riservata ai residenti nei comuni ricadenti nel Parco sommerso, autorizzata, contingentata e disciplinata, anche nei modi e nei luoghi, dall'ente gestore di cui all'art. 5 del presente decreto.
5. Nell'ambito del Parco sommerso di Baia, individuato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, la zona B di riserva generale comprende il tratto di mare antistante la costa compresa tra il molo del lido di Augusto e il pennello a terra di Lido Montenuovo, cosi' come riportato nella cartografia allegata al presente decreto e delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

=====================================================================
Punto | Latitudine | Longitudine =====================================================================
A 1 | 40° 49'.91 N | 014° 05'.94 E
B | 40° 49'.60 N | 014° 05'.94 E
C | 40° 49'.60 N | 014° 05'.62 E
D 1 | 40° 49'.91 N | 014° 05'.62 E

6. Nella zona B, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati:
a) la navigazione libera, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera a), e dal successivo comma 7, lettere b) e c);
b) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera a);
c) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera a);
d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, lettera d), del presente articolo;
e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, e successivo comma 7, lettera e) del presente articolo;
f) la pesca subacquea.
7. Nella zona B, oltre a quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo, sono invece, consentiti:
a) la balneazione e le immersioni in apnea;
b) la navigazione a motore ai natanti e imbarcazioni, come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, autorizzata e disciplinata dall'ente gestore, di cui al successivo art. 5, comunque a velocita' non superiore a cinque nodi, nonche' la navigazione a remi;
c) la navigazione a motore per le visite e il trasporto collettivi, autorizzata e disciplinata dall'ente gestore di cui al successivo art. 5;
d) l'esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore, di cui al successivo art. 5, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 1995, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nel Parco sommerso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
e) la pesca sportiva con lenze e canna riservata ai residenti nei comuni ricadenti nel Parco sommerso, autorizzata, contingentata e disciplinata, anche nei modi e nei luoghi, dall'ente gestore di cui al successivo art. 5.
8. Nell'ambito del Parco sommerso di Baia, individuato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, la zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro del Parco sommerso, riportato nella cartografia allegata al presente decreto, come delimitato al precedente art. 2.
9. Nella zona C, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati:
a) la navigazione libera, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 4 e 7 del presente articolo;
b) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera a), e dal successivo comma 10, lettera a);
c) l'ormeggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera a), e dal successivo comma 10, lettera b);
d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 7, lettera d), del presente articolo;
e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 4 lettera d) e 7 lettera e) del presente articolo;
f) la pesca subacquea.
10. Nella zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7 del presente articolo, sono consentiti:
a) l'ancoraggio come disciplinato dall'ente gestore di cui al successivo art. 5, in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;
b) l'ormeggio come disciplinato dall'ente gestore di cui al successivo art. 5, in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi predisposti.
 
Art. 5.
1. La gestione del Parco sommerso di Baia e' affidata, ai sensi dell'art. 114 della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Sino all'affidamento in gestione di cui al precedente comma 1, il Parco sommerso di Baia e' affidato provvisoriamente in gestione alla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta, che si avvale per la sorveglianza della Capitaneria di porto di Napoli e dai Carabinieri del nucleo per la tutela dei beni archeologici.
 
Art. 6.
1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione del Parco sommerso di Baia, in particolare per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione del Parco sommerso e della sua ripartizione, nonche' di quanto possa promuovere la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri e del patrimonio archeologico dell'area, anche per finalita' sociali e occupazionali, si fara' fronte, con la somma di L. 1.000.000.000 pari a Euro 516.456,90, impegnata sul capitolo 3961 dell'U.P.B. 8.1.2.1 "Difesa del mare" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'esercizio finanziario 2001, di cui al citato decreto n. 506/2/2001 del 31 dicembre 2001 e con la somma di Euro 516.457 da imputare sul capitolo 2760 dell'U.P.B. 5.1.2.1 "Difesa del mare" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'esercizio finanziario 2002.
 
Art. 7.
1. La sorveglianza nel Parco sommerso di Baia, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata dalla Capitaneria di porto competente e dai Carabinieri del nucleo per la tutela dei beni archeologici.
 
Art. 8.
1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle misure indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche, di tutela e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico, volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.
 
Art. 9.
1. Alle violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Roma, 7 agosto 2002
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
Urbani
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002 Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4 Ambiente e tutela del territorio, foglio n. 154
 
Allegato

----> Vedere allegato di pag. 25 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone