Gazzetta n. 286 del 6 dicembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002
Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia ed altre misure di protezione civile. (Ordinanza n. 3253).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, riguardante l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche al territorio della provincia di Foggia;
Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile";
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del predetto decreto-legge, con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalita' degli interventi di emergenza ad ordinanze di protezione civile;
Considerato che l'evento sismico del 31 ottobre 2002 ha provocato gravi danni, diffusi in tutta l'area territoriale ricompresa nelle citate dichiarazioni di stato di emergenza, interessando numerosi comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno subito gravi lesioni per la notevole intensita' del fenomeno tellurico;
Considerato inoltre, che, a causa del continuo succedersi di scosse sismiche di assestamento e del conseguente danneggiamento delle private abitazioni, con pericolo di ulteriori crolli, si e' reso necessario disporre l'immediata evacuazione dell'intera popolazione del comune di San Giuliano di Puglia;
Considerato che l'evento sismico ha gravemente danneggiato edifici pubblici e privati, inciso gravemente sulle strutture viarie, sulle infrastrutture nonche' sulle attivita' economiche e sulla regolarita' dei servizi pubblici essenziali;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto e propedeutici all'emanazione di successive ordinanze di protezione civile;
Considerata la necessita' di assicurare tempestivi ed urgenti interventi di protezione civile su tutto il territorio nazionale, a tal fine utilizzando i velivoli comunque impegnati dal Dipartimento della protezione civile per il piu' proficuo perseguimento delle finalita' di prevenzione, di soccorso e di superamento delle emergenze;
D'intesa con le regioni Molise e Puglia;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il capo del Dipartimento della protezione civile, commissario delegato ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, in relazione alla fase di emergenza, esercita le proprie competenze, anche con riferimento alle previsioni di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, nei territori delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dalla sequenza sismica iniziata il 31 ottobre 2002.
2. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano ai comuni delle province di Campobasso e di Foggia colpiti dalla predetta sequenza sismica in cui siano state riscontrate situazioni di danneggiamento degli immobili, e costituiscono i primi interventi per il superamento della situazione emergenziale.
3. Il commissario delegato ed i sindaci provvedono ad assicurare le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi, altresi' provvedendo, ove necessario, alla realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili su beni pubblici al fine di assicurarne la funzionalita'.
4. Il commissario delegato ed i sindaci, in presenza di riscontrate compromissioni totali o parziali degli immobili, sono autorizzati ad individuare spazi da adibire a sedi di attivita' scolastiche, di uffici comunali e di altre attivita' di interesse pubblico, provvedendo ad ogni ulteriore iniziativa volta al relativo attrezzamento, anche ai fini della sistemazione di strutture prefabbricate o di tensostrutture.
5. Il commissario delegato ed i presidenti delle regioni Molise e Puglia provvedono, per quanto di rispettiva competenza, ad assicurare il funzionamento dei servizi pubblici di trasporto, con particolare riguardo al trasporto scolastico, anche con riferimento ai necessari collegamenti con gli altri servizi pubblici essenziali, mediante procedure convenzionali, e, ove necessario, attraverso l'adozione di misure di carattere autoritativo ed urgente.
 
Art. 2.
1. I sindaci sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, i sindaci sono autorizzati ad erogare i contributi anche in misura diversa, comunque nel limite massimo di Euro 500,00.
2. Il commissario delegato ed i sindaci sono autorizzati, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.
3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
4. I sindaci, in raccordo con i presidenti delle regioni Molise e Puglia, sono altresi' autorizzati a concedere un contributo in favore dei proprietari degli immobili la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti danneggiata a seguito degli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di Euro 10.000,00, per gli interventi di riparazione finalizzati a restituire la necessaria funzionalita' agli immobili stessi, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovra' essere considerato un'anticipazione. Fino al completamento di detti interventi, in favore dei nuclei familiari dei citati proprietari continuano a trovare applicazione i benefici di cui al presente articolo.
5. I sindaci e le amministrazioni provinciali di Campobasso e di Foggia, per quanto di rispettiva competenza, provvedono, in raccordo con i presidenti delle regioni Molise e Puglia e sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, agli interventi di riparazione non strutturali degli edifici ad uso scolastico danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, necessari a garantirne la funzionalita', nel limite massimo di spesa, per ogni struttura, di Euro 35.000,00, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovra' essere considerato un'anticipazione.
6. I sindaci, d'intesa con i presidenti delle regioni Molise e Puglia e sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, provvedono, altresi', per la riparazione dei fabbricati rurali destinati al ricovero degli animali, ovvero per l'allestimento di apposite strutture temporanee da destinare a tali finalita', nel limite massimo di spesa, per ogni intervento, di Euro 4.000,00, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovra' essere considerato un'anticipazione.
 
Art. 3.
1. I sindaci sono altresi' autorizzati ad erogare:
a) un contributo a favore dei titolari di attivita' commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche i cui locali siano stati sgomberati. L'ammontare del contributo e' correlato alla durata della sospensione dell'attivita' e quantificato nella misura dei redditi prodotti dall'attivita' nell'anno 2001, quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2002, in ragione del periodo di tempo interessato. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza corredata da autocertificazione attestante i danni subiti e il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attivita' sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per importi superiori ad Euro 15.000, ovvero per attivita' avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata;
b) un contributo a favore dei soggetti di cui alla lettera a), i cui locali non siano stati sgomberati per i quali venga accertata la sospensione delle attivita' a causa degli eventi in questione. Il predetto contributo e' pari all'ammontare dei mancati introiti, per un periodo massimo di due mesi, parametrato sulla base dei redditi prodotti nell'anno 2001 quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2002. A tal fine gli interessati allegano alla domanda di contributo copia della predetta dichiarazione, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per attivita' avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata, redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata;
c) un contributo a favore dei titolari degli esercizi commerciali pari al 70% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi sismici e non utilizzate, ne' piu' utilizzabili. A tal fine gli interessati allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale risulti la tipologia, la quantita' ed il prezzo di acquisto delle merci in questione, accompagnata dalle fatture aventi ad oggetto, sia pure in parte, le merci stesse;
d) un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attivita' lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di Euro 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa;
e) un contributo a favore dei proprietari di beni mobili registrati e di quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di detti beni pari al 40% del valore del danno subito, al netto degli eventuali indennizzi assicurativi, accertato con apposita perizia giurata; per i danni fino a Euro 2.500,00 si provvede sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Ove del caso, nei limiti di cui sopra, puo' essere ammesso a contributo l'importo del premio assicurativo pagato.
2. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 
Art. 4.
1. Al fine di soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari rimasti senza tetto e per altre esigenze di carattere pubblico, i sindaci sono autorizzati ad acquisire, anche adottando misure di occupazione d'urgenza, e ad urbanizzare apposite aree per gli insediamenti di strutture abitative in legno e di altre strutture prefabbricate, per la creazione di insediamenti di edilizia residenziale pubblica o per altre finalita' di pubblico interesse, nonche' per le relative pertinenze, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17.
2. Il commissario delegato, in deroga alle norme indicate all'art. 17 in materia di appalti pubblici di forniture, per l'acquisizione di strutture abitative in legno di altre strutture prefabbricate e di tensostrutture, puo' procedere anche a trattativa privata, se del caso, con affidamento diretto, al fine di ottenere, nel piu' breve tempo possibile, la disponibilita' di idonee strutture atte a fronteggiare il grave disagio abitativo determinatosi in conseguenza dell'evento sismico.
 
Art. 5.
1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale, i sindaci dei comuni in cui sia stata rilevata una intensita' pari o superiore al sesto grado della scala MCS, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono autorizzati ad assumere personale, con contratto a tempo determinato, anche attingendo, ove possibile, dalle liste dei lavoratori socialmente utili, nel limite di due unita' da adibire anche ad attivita' amministrative, nonche' a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attivita' di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. I relativi contratti tipo sono approvati dai presidenti delle regioni Molise e Puglia. I medesimi sindaci possono, altresi', avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite di due unita' che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita'. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in deroga alle norme di cui all'art. 17.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i sindaci dei comuni in cui sia stata rilevata una intensita' inferiore al sesto della scala MCS e siano state riscontrate situazioni di danneggiamento degli immobili nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono autorizzati ad assumere personale, con contratto a tempo determinato, anche attingendo, ove possibile, dalle liste dei lavoratori socialmente utili, nel limite di una unita' da adibire anche ad attivita' amministrative, nonche' a stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attivita' di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. I relativi contratti tipo sono approvati dai presidenti delle regioni Molise e Puglia. I medesimi sindaci possono, altresi', avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite di una unita' che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, con le modalita' di cui al comma 1.
3. Alfine di avviare la fase di rientro nell'ordinario, i presidenti delle regioni Molise e Puglia, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono autorizzati ad assumere personale tecnico amministrativo, con contratto a tempo determinato, nel limite rispettivamente di venti e dieci unita', nonche' a stipulare rispettivamente fino a cinque e tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attivita' di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. I medesimi presidenti delle regioni Molise e Puglia possono inoltre avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite rispettivamente di cinque e tre unita', che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, con le modalita' di cui al comma 1.
4. Le amministrazioni provinciali di Campobasso e di Foggia nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono, altresi', autorizzate ad assumere personale tecnico amministrativo, con contratto a tempo determinato, nel limite di tre unita', nonche' a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attivita' di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. I relativi contratti tipo sono approvati dai presidenti delle regioni Molise e Puglia. Le citate amministrazioni provinciali possono, inoltre, avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite di due unita', che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, con le modalita' di cui al comma 1.
5. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche in sede locale, delle attivita' di emergenza, il Dipartimento medesimo e' autorizzato a stipulare cinque contratti di lavoro a tempo determinato, ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 ed all'art. 19 del CCNL del comparto Ministeri, nonche' ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, secondo le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 8, dell'ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002.
 
Art. 6.
1. Presso ciascuno dei comuni di cui all'art. 1 possono essere costituiti gruppi di rilevamento per censire gli edifici pubblici e privati risultati totalmente o parzialmente inagibili, ovvero, da demolire perche' non piu' recuperabili.
2. I sindaci dei predetti comuni provvedono, sulla base delle indicazioni dei gruppi di rilevamento, ad emettere ordinanze di demolizione.
3. Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e' autorizzato ad effettuare demolizioni di strutture pericolanti e non piu' ripristinabili anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
 
Art. 7.
1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonche' di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra.
2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverra' mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa.
3. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi oggetto della presente ordinanza, e' corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, con decorrenza dalla data degli eventi sismici e comunque non oltre il 30 giugno 2003, un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonche' l'assegno per il nucleo familiare ove spettante.
4. L'indennita' di cui al comma 3 e' riconosciuta anche a favore dei lavoratori, residenti nei comuni di cui al comma 1, che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Tale indennita' e' proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
5. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati a seguito degli eventi oggetto della presente ordinanza, e' sospesa fino al 30 giugno 2003, ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 3. Le relative indennita' sono erogate a richiesta del lavoratore, dall'I.N.P.S.
6. Le indennita' di cui ai commi 3 e 4 vengono corrisposte dall'I.N.P.S. secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilita' di quest'ultimo, dal lavoratore interessato. Per i periodi di paga gia' scaduti la richiesta dovra' essere prodotta entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Per i datori di lavoro privati, operanti nei territori dei comuni di cui comma 1, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.
8. Le istanze di cassa integrazione straordinaria conseguenti agli effetti prodotti dagli eventi oggetto della presente ordinanza, presentate in base alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e debitamente motivate in relazione agli eventi stessi, non sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e possono beneficiare di specifici criteri di ammissibilita'.
9. I lavoratori residenti nei comuni di cui al comma 1, iscritti nelle liste di mobilita' di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991 e all'art. 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 30 giugno 2003.
10. I competenti istituti previdenziali sono autorizzati a corrispondere una indennita' pari all'80% delle retribuzioni in godimento, ai lavoratori residenti nei comuni di cui al comma 1, legittimati a beneficiare dei congedi di cui all'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
11. I sindaci dei comuni di cui al comma 1 possono richiedere con decorrenza dalla data degli eventi sismici l'esenzione, per un periodo massimo di sessanta giorni, dal rendere prestazioni lavorative presso i propri datori di lavoro e possono, altresi', disporre affinche' gli amministratori locali, cosi' come individuati dall'art. 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano parimenti esentati, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 81. Ai predetti sindaci ed amministratori locali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
12. Ai sindaci dei comuni di cui al comma 1 possono essere, altresi', concessi, su richiesta, fino al 31 dicembre 2002 permessi aggiuntivi retribuiti, in deroga all'art. 4, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, per un massimo di 72 ore lavorative mensili. Le richieste sono indirizzate al commissario delegato, che provvede a rimborsare ai comuni le relative spese.
13. I benefici di cui ai commi 3, 4 e 10, non sono cumulabili tra loro, ne' con quelli disposti con provvedimenti del commissario delegato.
 
Art. 8.
1. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza il capo del Dipartimento della protezione civile - commissario delegato, utilizza anche le risorse derivanti da contratti di donazione in favore del Dipartimento della protezione civile, coerentemente con le relative finalizzazioni, se esistenti.
2. L'utilizzo delle risorse derivanti da ulteriori donazioni in favore delle regioni Molise e Puglia e degli altri enti locali sara' disciplinato con successive ordinanze.
 
Art. 9.
1. In favore del personale degli uffici territoriali di Governo di Campobasso e Foggia, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, nel limite massimo di trenta unita', e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite per il mese di novembre e di 20 ore mensili pro-capite per i mesi successivi, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Alla liquidazione dei predetti compensi provvedono i competenti uffici territoriali di Governo.
2. I comandanti provinciali dei Vigili del fuoco di Campobasso e Foggia, in relazione alla situazione emergenziale in atto, provvedono al potenziamento delle attivita' di servizio; a tal fine possono autorizzare il personale impiegato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Per il personale dirigente, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, puo' essere autorizzata la corresponsione di una retribuzione aggiuntiva pari al 10% delle retribuzioni di posizione in godimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.
3. In favore del personale delle Forze di polizia, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, puo' essere autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico dei pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Al personale appartenente alle Forze armate direttamente impegnato nell'attivita' di emergenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
5. Al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, e che comunque presta lavoro straordinario presso il Dipartimento medesimo ai sensi di precedenti ordinanze di protezione civile, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle attivita' di emergenza di cui alla presente ordinanza, e' riconosciuta fino al 31 gennaio 2003 una speciale indennita' operativa mensile, forfetariamente commisurata a 40 ore di straordinario festivo e notturno, nonche' compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Al predetto personale, inviato nei territori di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, e' riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco una speciale indennita' operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente pararnetrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
6. Al personale dei comuni in cui sia stata rilevata una intensita' pari o superiore al quinto grado della scala MCS, delle amministrazioni provinciali di Campobasso e Foggia e delle regioni Molise e Puglia, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 80 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
7. I sub-commissari nominati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 245 del 2002 si avvalgono, per lo svolgimento dei propri compiti, delle strutture attivate dal Dipartimento della protezione civile sul territorio.
8. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla corresponsione dell'indennita' di missione ed alla liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese, nel limite di 50 ore mensili pro-capite, dal personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali utilizzato, sotto il coordinamento della struttura commissariale, per le verifiche sui beni interessati dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza.
9. In favore dei dipendenti pubblici, attivati dal Dipartimento della protezione civile per le esigenze connesse con gli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, e' autorizzata la liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese, nel limite di 50 ore mensili pro-capite. Il Dipartimento della protezione civile provvede, altresi', al rimborso degli oneri di missione anticipati dagli enti di appartenenza.
 
Art. 10.
1. In applicazione dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, i cittadini soggetti agli obblighi di leva, residenti nei territori di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, possono chiedere la sospensione dal servizio di leva al competente distretto militare, ovvero all'Ufficio nazionale per il servizio civile, che la concedono entro sette giorni.
2. I soggetti residenti nei territori di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002 alla data degli eventi sismici citati in premessa, possono, qualora gia' arruolati, previa presentazione di apposita richiesta, essere impiegati, ove cio' risulti assolutamente necessario, per l'intera durata dello stato di emergenza alle dipendenze degli enti locali territoriali interessati dagli eventi calamitosi, per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza. Le istanze sono presentate ai rispettivi comandi di Corpo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'assegnazione viene concessa entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza. Per coloro che non sono ancora incorporati le domande di utilizzo presso gli enti locali territoriali sono presentate, prima della chiamata alle armi ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari sulla base delle esigenze rappresentate dalle regioni, provvedono all'assegnazione tenendo conto delle professionalita' e delle attitudini individuali.
 
Art. 11.
1. L'Agenzia dei segretari comunali e' autorizzata a porre a disposizione delle amministrazioni comunali di cui all'art. 1, in cui non risulti assegnato permanentemente un segretario comunale, i segretari comunali non titolari di sede per l'intera durata dello stato di emergenza. L'assegnazione e' disposta, previa presentazione di apposita istanza ad opera delle competenti amministrazioni comunali, entro quindici giorni dalla richiesta attingendo prioritariamente alla sezione della regione Molise e, in caso di indisponibilita', attingendo alle altre sezioni regionali in deroga agli articoli 98 e 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
Art. 12.
1. Per i comuni di cui all'art. 1, in deroga a quanto disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini in materia di programmazione e bilancio sono differiti di tre mesi.
 
Art. 13.
1. Gli uffici territoriali del Governo di Campobasso e Foggia provvedono ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi sismici, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettuate.
 
Art. 14.
1. Gli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, nonche' di cui agli interventi ed all'acquisizione di beni e servizi, anche mediante affidamenti diretti a trattativa privata ed in deroga alla normativa indicata all'art. 17, dagli uffici del Dipartimento della protezione civile e dalle strutture costituite in loco sotto la direzione del Dipartimento stesso, nonche' dai sindaci, per fronteggiare l'emergenza, sono a carico dei fondi di cui all'art. 16.
2. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare convenzioni con universita', enti o istituti specializzati per l'avvio di collaborazioni finalizzate a fornire assistenza psico-sociologica sul territorio alle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza.
3. Le regioni Molise e Puglia, anche attraverso l'opera dei comuni e delle amministrazioni provinciali di Campobasso e Foggia, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe alla normativa indicata all'art. 17, provvedono per le attivita' di studio inerenti all'avvio della fase di ricostruzione, con oneri a carico delle apposite provviste per le attivita' di ricostruzione.
 
Art. 15.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore dei liberi professionisti, iscritti ai relativi albi e collegi, che svolgano operazioni tecnico-scientifiche in osservanza di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente al concorso alle attivita' di protezione civile degli ordini e dei collegi professionali.
2. Ai predetti professionisti impiegati nell'attivita' emergenziale e' riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all'area C del comparto Ministeri.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', ai professionisti dipendenti dalle regioni e dagli altri enti e amministrazioni pubbliche impiegati nelle attivita' di protezione civile.
 
Art. 16.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente previsto in via specifica nelle singole disposizioni, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile, nonche' utilizzando le ulteriori provviste che saranno definite nelle successive ordinanze di protezione civile, anche relative alla fase della ricostruzione.
 
Art. 17.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa:
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f, art. 378;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modifiche ed integrazioni;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche, articoli 218, 244 e 345;
legge 13 marzo 1958, n. 296;
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;
decreto del Ministro della sanita' del 5 luglio 1975;
legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 2, 3, commi 1 e 4, ed articoli 17 e 18 per quanto applicabili;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
legge 27 dicembre 1985, n. 816, art. 4, comma 3;
legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 cosi' come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis e 21-ter, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies e 37-sexies, nonche' delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;
legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33, 41 e 45;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, articoli 26 e 27;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001, art. 14;
contratto collettivo di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 5 ottobre 2001;
decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 81, 98, 99 e 151;
legge 9 dicembre 1998, n. 431, articoli 2 e 3;
leggi regionali strettamente connesse all'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza.
 
Art. 18.
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza, nonche' i benefici recati dalla stessa, trovano applicazione limitatamente al periodo di vigenza della dichiarazione di stato di emergenza di cui in premessa.
 
Art. 19.
1. E' fatta salva, anche successivamente alla data di emanazione della presente ordinanza, l'efficacia dei provvedimenti gia' adottati dal commissario delegato e dalle autorita' locali.
 
Art. 20.
1. Il commissario delegato definisce procedure operative finalizzate al conseguimento di un compiuto monitoraggio da parte delle forze dell'ordine delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, e della presente ordinanza, disponendo per la tempestiva comunicazione alle stesse forze dell'ordine di elementi informativi significativi. A tale scopo, secondo dette procedure operative, e' fatto carico ai soggetti committenti di comunicare la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonche' le generalita' complete di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati.
 
Art. 21.
1. In considerazione delle maggiori ed ineludibili esigenze operative, derivanti dalle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale, ivi comprese quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa, gli aeromobili ad ala fissa e ad ala rotante comunque impegnati dal Dipartimento della protezione civile, sono equiparati a tutti gli effetti agli aeromobili di Stato, in deroga all'art. 746 del codice della navigazione, con conseguente obbligo dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo S.p.a. e dell'Ente nazionale aviazione civile S.p.a. di assicurare ai predetti aeromobili, nello svolgimento delle citate attivita', ogni priorita' determinata dalle medesime esigenze. All'impiego dei predetti aeromobili si applica il regime giuridico previsto per il lavoro aereo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il termine di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3175/2002 e' prorogato al 30 giugno 2003.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2002
Il Presidente: Berlusconi
 
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