Gazzetta n. 286 del 6 dicembre 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 12 novembre 2002
Approvazione dei modelli AA7/7 e AA9/7 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attivita', variazione dati o cessazione attivita' ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Approvazione dei modelli da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attivita', variazione dati o cessazione attivita' ai fini IVA.

1.1. Sono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni:
a) Modello AA7/7: domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attivita', variazione dati o cessazione attivita' che i soggetti diversi dalle persone fisiche devono utilizzare per presentare le dichiarazioni previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) Modello AA9/7: dichiarazione di inizio attivita', variazione dati o cessazione attivita' che le persone fisiche devono utilizzare per presentare le dichiarazioni previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1.2. Al fine di consentire la predisposizione da parte degli operatori interessati delle connesse procedure informatiche, i modelli di cui al punto 1.1 sono utilizzati a decorrere dal 1 gennaio 2003.

2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa
2.1. I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.it e dal sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A).
2.2. I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche di cui all'allegato A) e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
2.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A). A tale fine i modelli sono resi disponibili nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.

3. Modalita' per la presentazione telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle entrate.
3.1. I soggetti che presentano le dichiarazioni di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, devono trasmettere i dati contenuti nelle predette dichiarazioni secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3.2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

4. Dichiarazioni di inizio, variazione dati e cessazione attivita' presentate all'ufficio del registro delle imprese.
4.1. Le dichiarazioni di inizio, variazione dati e cessazione attivita' che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) possono presentare all'ufficio del registro delle imprese ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono redatte su modelli approvati con decreto dirigenziale del Ministero delle attivita' produttive, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, contenenti, oltre agli elementi richiesti dagli articoli 11, 14 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, anche tutti gli elementi richiesti nei modelli di cui al punto 1.
4.2. Nel medesimo decreto di cui al punto 4.1, saranno disciplinate le modalita' di presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 35 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, presso l'ufficio del registro delle imprese, la reperibilita' dei predetti modelli, nonche' le modalita' per la presentazione in via telematica delle stesse nei casi in cui tale modalita' e' prevista, fermi restando i termini di presentazione e le modalita' di conservazione delle predette dichiarazioni come previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Saranno altresi' definite le specifiche tecniche riguardanti i dati da trasmettere all'Agenzia delle entrate nonche' i dati che l'Agenzia stessa deve fornire all'ufficio del registro delle imprese ai fini del rilascio della certificazione prevista dal comma 8 dell'articolo 35.

Motivazioni.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, ha sostituito l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nella nuova formulazione disciplina in modo completo e sistematico gli adempimenti richiesti ai contribuenti in materia di presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati e cessazione attivita' ai fini IVA, prevedendo peraltro nuove modalita' di presentazione delle predette dichiarazioni, con particolare riguardo all'utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate.
Pertanto, al fine di adeguare la struttura e il contenuto dei modelli da utilizzare per la presentazione delle dichiarazioni previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, approvati da ultimo con decreto del Ministero delle finanze 16 dicembre 1994, pubblicato nel S.O. n. 165 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 1994, alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione, il presente provvedimento approva i modelli AA7/7 e AA9/7, con le relative istruzioni, che saranno utilizzabili a decorrere dal 1 gennaio 2003 in considerazione dei tempi tecnici necessari per la predisposizione delle connesse procedure informatiche da parte di tutti gli operatori interessati e dell'Amministrazione finanziaria.
Con il presente provvedimento si fa rinvio ad un successivo atto del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'approvazione delle specifiche tecniche necessarie per l'invio dei dati delle dichiarazioni che verranno presentate in via telematica.
Viene, inoltre, disciplinata la reperibilita' dei predetti modelli di dichiarazione e ne viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.
Il provvedimento fa inoltre rinvio ad un successivo decreto dirigenziale per la trasmissione dei dati nell'ipotesi di presentazione delle dichiarazioni medesime all'ufficio del registro delle imprese, sulla base di modelli che saranno approvati con provvedimento del Ministero delle attivita' produttive, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e comprensivi dei dati contenuti nei modelli AA7/7 e AA9/7 di cui al presente provvedimento.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605: disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
Decreto ministeriale 23 dicembre 1976, come sostituito dal Decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 539: modalita' per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581: regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;
Decreto ministeriale 16 dicembre 1994, pubblicato nel S.O. n. 165 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 1994, concernente l'approvazione dei modelli per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, del relativo duplicato e per le dichiarazioni di inizio attivita', variazione dati e cessazione attivita', in materia di imposta sul valore aggiunto (modelli AA7/6 e AA9/6);
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404: regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;
Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni: disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441: regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto;
Decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191: attuazione della direttiva 2000/65/CE relativa alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto e conseguenti modifiche alla disciplina transitoria delle operazioni intracomunitarie.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 novembre 2002
Il direttore: Ferrara
 
Allegato A
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli
I modelli di cui al presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine, in duplice copia, di cui un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente.
E' anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura "All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento".
E' altresi' consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
I modelli devono avere conformita' di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
Sul bordo laterale sinistro dei modelli di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento. Caratteristiche della carta dei modelli
La carta utilizzata per i modelli deve essere di colore bianco con opacita' compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq. Caratteristiche grafiche dei modelli e delle relative istruzioni
I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro). Colori
Per la stampa tipografica dei modelli di cui al presente provvedimento devono essere utilizzati i seguenti colori:
Modello AA/7: colore nero e per i fondini colore bleu (PANTONE 072 U) sia per la stampa del modello che delle relative istruzioni.
Modello AA/9: colore nero e per i fondini colore rosso (PANTONE 186 U) sia per la stampa del modello che delle relative istruzioni.
E' altresi' consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero in caso di riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser, o di altre stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli stessi nel tempo.
 
----> vedere Modelli da pag. 8 a pag. 41 del S.O. <----
 
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