Gazzetta n. 273 del 21 novembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 novembre 2002
Riconoscimento alla sig.ra Mukamitsindo Marie Terese di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista l'istanza della sig.ra Mukamitsindo Marie Terese, nata a Nyarugenge (Ruanda) il 14 aprile 1954, cittadina ruandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico-professionale "Assistent sociale" conseguito presso "Insitut Superieur de Formation Sociale-Enseignement Superieur Social de plein exercice et de type court" di Bruxelles (Belgio) come attestato in data 24 settembre 1982;
Preso atto che la richiedente risulta essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione belga per l'esercizio della professione di assistente sociale, come attestato dal Consolato d'Italia a Bruxelles in data 22 novembre 2001;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 1 luglio 2002;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che la richiedente, abbia una formazione accademica-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B - per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Visto il provvedimento dell'8 gennaio 1998 della "Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato" che ha concesso al richiedente lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722 e del relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
Considerato che la sig.ra Mukamitsindo possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Latina in data 9 dicembre 1997, rinnovato il 13 febbraio 2002 fino al 19 gennaio 2004 per concessione asilo;
Decreta:
Alla sig.ra Mukamitsindo Marie Terese, nata a Nyarugenge il 14 aprile 1954, cittadina ruandese, e' riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistente sociale - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 7 novembre 2002
Il direttore generale: Mele
 
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