Gazzetta n. 272 del 20 novembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2002
Scioglimento del consiglio comunale di Frattamaggiore e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data 7 maggio 2002, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Frattamaggiore (Napoli) e' stato sciolto a causa delle dimissioni presentate dalla maggioranza dei consiglieri;
Visto che il predetto comune e' gestito da un commissario straordinario nominato con il citato decreto;
Constatato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra ex componenti del consesso e la criminalita' organizzata locale;
Constatato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della comunita' amministrata limitandone il libero esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Frattamaggiore, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, mirato al ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2002;
Decreta:
Art. 1.
La gestione del comune di Frattamaggiore (Napoli), il cui consiglio e' stato sciolto con il citato decreto, e' affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:
dott. Alfonzo Noce, prefetto;
dott. Sante Frantellizzi, vice prefetto;
dott. Raffaele Barbato, funzionario amministrativo contabile.
 
Art. 2.
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 5 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 12 Interno, foglio n. 232
 
Allegato
Al Presidente della Repubblica
Il consiglio comunale di Frattamaggiore (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, e' stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2002 ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri.
Anteriormente alle dimissioni che hanno determinato lo scioglimento, il prefetto di Napoli, a seguito di rilevate interferenze nella vita amministrativa dell'ente da parte della criminalita' organizzata, ha disposto, in data 22 dicembre 2001, l'accesso ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli accertamenti di rito. Il relativo incarico e' stato prorogato con successivi provvedimenti prefettizi del 4 aprile e del 7 giugno 2002.
Gli accertamenti svolti tanto dalle competenti autorita' investigative quanto dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva dell'accesso, cui si rinvia integralmente, avvalorano la sussistenza di forme di condizionamento della criminalita' organizzata nell'azione amministrativa dell'ente locale e pongono in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.
Da atti giudiziari emessi nel 1999, sfociati nell'adozione di misure di custodia cautelare, relativamente alle indagini condotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, emergono qualificanti elementi indiziari del rilevato condizionamento, risalenti alla fase preelettorale, durante la quale si sarebbero consolidati i legami con esponenti della locale criminalita'.
Una fitta ed intricata rete di parentele, affinita', amicizie e frequentazioni e' stato il contesto nel quale taluni amministratori si sono legati ad esponenti vicini alle organizzazioni criminali locali, i quali, in tal modo, si sono inseriti negli affari dell'ente, strumentalizzandone le scelte e sottomettendole ai propri interessi.
Come ampiamente esposto nella relazione commissariale, i settori in cui emerge segnatamente l'utilizzo della pubblica amministrazione per personali tornaconti affaristici sono quelli relativi ad appalti di opere pubbliche e di pubblici servizi, le cui procedure sono state caratterizzate da profili di illegittimita' che denotano il condizionamento e l'ingerenza della criminalita' organizzata nelle scelte dell'ente locale.
In particolare, l'appalto relativo all'affidamento dei lavori di manutenzione delle strade e piazze e' stato affidato ad una ditta le cui quote societarie risultano di proprieta' di soggetti con precedenti per associazione a delinquere di tipo mafioso e collegati ad un importante clan della zona. Il procedimento di affidamento appare, inoltre, caratterizzato da diverse anomalie che concernono sia la certificazione del possesso dei requisiti antimafia presentata dalla stessa ditta, sia le condizioni stabilite nel contratto, che appaiono elusive del termine di durata fissato all'atto di indizione della gara.
Il comune ha, inoltre, affidato diversi lavori di manutenzione ad una ditta, il cui titolare e' risultato coinvolto in una vicenda giudiziaria dalla quale e' emerso il suo collegamento con esponenti apicali di un importante clan camorrista, avendo posto in essere azioni delinquenziali finalizzate all'accaparramento degli appalti pubblici mediante la contraffazione di certificazioni, La commissione ha evidenziato che ogni procedura espletata dall'amministrazione all'epoca in carica e' risultata caratterizzata da irregolarita' strumentalmente indirizzate a precostituire situazioni di vantaggio a favore della medesima ditta, come la corresponsione alla stessa di un importo pari a quello posto a base di gara, senza la decurtazione del ribasso di gara, in violazione del principio della par condicio dei partecipanti alla gara informale. L'organo ispettivo ha, inoltre, rilevato come l'affidamento tramite trattativa privata, che ha caratterizzato la maggior parte degli appalti aggiudicati alla predetta ditta, sia in contrasto con la normativa vigente in materia di attivita' negoziale della pubblica amministrazione in quanto priva dei presupposti di imprevedibilita' giustificativi delle procedure di urgenza. Ancora, per un altro appalto, la gara informale propedeutica all'aggiudicazione con trattativa privata e' stata arbitrariamente limitata alle sole ditte che avevano gia' impegni con il comune con contratti di manutenzione, in contrasto con il principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Tale limitazione e' stata ritenuta sintomatica di possibili intese tra le ditte convocate volte a mantenere in essere equilibri consolidati nella spartizione degli appalti. Altre irregolarita' emergono dalle procedure di affidamento dei lavori di demolizione di opere edilizie abusive, sempre a favore della ditta predetta. Anche in un'altra occasione risultano eluse la normativa in materia di appalti e le prescrizioni del vigente regolamento comunale dei contratti, sia riguardo alla procedura di pubblicita' del bando che in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa nei confronti delle ditte partecipanti alla gara, con conseguente vantaggio per la ditta in questione.
Pertanto, il prefetto di Napoli, con relazione del 22 luglio 2002, che qui s'intende integralmente richiamata, valutata la situazione riscontrata sia in ordine al contesto ambientale nel quale e' notoria la diffusione del fenomeno criminale, sia in relazione allo stato di disfunzionalita' dell'ente, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La descritta condizione di assoggettamento alle scelte delle locali organizzazioni criminali che pervade il comune di Frattamaggiore - la cui gestione provvisoria, a seguito del decreto di scioglimento intervenuto in applicazione dell'ordinaria ipotesi dissolutoria delle dimissioni di almeno la meta' piu' uno dei consiglieri e' attualmente affidata ad un commissario straordinario - impone da parte dello Stato un ben piu' incisivo intervento, adeguatamente mirato a sostenere il ripristino della legalita' mediante il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.
Rilevato che per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo puo' intervenire finanche quando sia gia' stato disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Frattamaggiore (Napoli) con conseguente affidamento per la durata di diciotto mesi della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtu' dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire nel tempo la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettivita'.
Roma, 30 ottobre 2002
Il Ministro dell'interno: Pisanu
 
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