Gazzetta n. 259 del 5 novembre 2002 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 22 ottobre 2002
Disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari emanata in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

IL GOVERNATORE
della Banca d'Italia
Visti gli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e le successive norme attuative;
Visti il provvedimento Banca d'Italia 16 giugno 1999 in materia di fondo di garanzia della liquidazione, ex art. 69, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il provvedimento Banca d'Italia 8 settembre 2000 in materia di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati, ex art. 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e il provvedimento Banca d'Italia 8 settembre 2000 in materia di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Considerato che le negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati possono essere eseguite, previo accordo tra le parti interessate, anche attraverso l'interposizione tra gli intermediari di una controparte centrale che assume in proprio le posizioni contrattuali da regolare e determina la posizione netta nei propri confronti di ciascun partecipante diretto al sistema;
Considerata l'opportunita' di disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, anche attraverso l'istituzione di fondi di garanzia costituiti da versamenti effettuati dai partecipanti ai sistemi;
Considerato che l'introduzione di regole per la rilevazione delle posizioni dei committenti potra' attuarsi alla luce del processo di armonizzazione internazionale della disciplina dei sistemi di compensazione e garanzia;
Considerata la necessita', al fine di tutelare la stabilita' complessiva del sistema nonche' l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, di acquisire dalle controparti centrali dati e notizie concernenti l'attivita' da queste svolta su strumenti finanziari negoziati sui mercati italiani;
D'intesa con la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (CONSOB);
Dispone:
Art. 1.
Definizioni
1. Nelle presenti disposizioni si intendono per:
a) "committenti": i soggetti che danno mandato a un partecipante a un sistema di garanzia di negoziare e/o regolare operazioni;
b) "controparte centrale": il soggetto che, senza assumere rapporti contrattuali con i committenti, si interpone tra i partecipanti diretti a un sistema di cui alle lettere i) e k) numero 2) e funge da controparte esclusiva di detti partecipanti riguardo ai loro ordini di trasferimento;
c) "fondi di garanzia dei contratti e della liquidazione": rispettivamente i sistemi di cui alle lettere k) numero 1) e j);
d) "margini": i versamenti effettuati alle societa' di gestione dei sistemi di cui alle lettere i) e k) numero 2) dai singoli partecipanti diretti a garanzia dell'esecuzione delle posizioni contrattuali registrate nei propri conti;
e) "operazioni": i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari;
f) "partecipanti": i soggetti che, relativamente alle posizioni assunte per proprio conto ovvero per conto dei propri committenti, aderiscono ai sistemi di garanzia direttamente o indirettamente per il tramite di altri partecipanti diretti;
g) "posizione contrattuale": gli obblighi e i diritti originati da operazioni;
h) "servizi di liquidazione": il servizio di compensazione e liquidazione, nonche' il servizio di liquidazione su base lorda delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, di cui all'art. 69, comma 1, del T.U.F.;
i) "sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati": i sistemi previsti dall'art. 70 del T.U.F.;
j) "sistemi di garanzia della compensazione e della liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati": i sistemi previsti dall'art. 69, comma 2, T.U.F.;
k) "sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari non derivati": i sistemi, previsti dall'art. 68, comma 1, T.U.F., finalizzati a garantire il buon fine:
1. delle operazioni concluse tra i partecipanti ai sistemi mediante la costituzione di fondi di garanzia;
2. degli ordini di trasferimento relativi ad operazioni tra partecipanti per i quali, previo accordo tra le parti, una controparte centrale assume in proprio le posizioni contrattuali da regolare;
l) "ordine di trasferimento": ogni istruzione impartita da un partecipante a una controparte centrale, secondo quanto previsto dall'art. 1, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n 210;
m) "societa' di gestione dei sistemi di garanzia": le controparti centrali e le societa' di gestione dei sistemi di cui alle lettere j) e k), numero 1;
n) "sistemi di garanzia basati su controparte centrale": i sistemi di cui alle lettere i) e k), numero 2;
o) "T.U.F." (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
 
Art. 2.
Forma giuridica e risorse finanziarie
1. I sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettere i), j) e k) sono organizzati e gestiti da societa' per azioni.
2. Le societa' di gestione dei sistemi di garanzia devono possedere risorse patrimoniali e finanziarie adeguate all'attivita' svolta.
3. Il capitale minimo versato ed esistente delle societa' di gestione dei fondi di garanzia dei contratti e della liquidazione e' di 12,5 milioni di euro.
4. Il capitale minimo versato ed esistente delle controparti centrali e' di 25 milioni di euro.
5. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' richiedere in qualunque momento alle societa' di gestione dei sistemi di garanzia un incremento del capitale, al fine di garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.
 
Art. 3.
Regolamento dei sistemi
1. Le societa' di gestione dei sistemi di garanzia disciplinano con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi da esse gestiti e i rapporti con e tra i partecipanti. Dette societa' informano la propria attivita' a principi di sana e prudente gestione; pongono in essere misure volte ad assicurare la stabilita' e l'efficienza del sistema gestito; tengono conto degli standard e delle migliori pratiche conosciute in ambito internazionale. Onde assicurare l'efficienza e l'adeguatezza dei servizi offerti e il loro sviluppo, prevedono adeguate forme di consultazione con gli utenti dei servizi medesimi, informando dei relativi esiti la Banca d'Italia e la CONSOB.
2. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, approva il regolamento di cui al comma precedente nonche' le eventuali successive modifiche dopo avere verificato che le societa' di gestione di sistemi di garanzia abbiano i requisiti previsti all'art. 2, che siano idonee a garantire un sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi e che il regolamento stesso sia conforme alla vigente normativa.
3. Ai fini dell'approvazione di cui al comma precedente le societa' di gestione dei sistemi di garanzia allegano al regolamento di cui al comma 1 una relazione sull'adeguatezza delle risorse patrimoniali e finanziarie disponibili e della struttura tecnico - organizzativa, nonche' sull'affidabilita' del proprio sistema di controlli interni.
4. Le societa' di gestione dei sistemi di garanzia di cui all'art. 1, comma 1, lettera k), allegano altresi' al regolamento di cui al comma 1 una relazione sui costi e sui benefici per i mercati, per gli intermediari e per la relativa clientela del sistema di garanzia adottato.
 
Art. 4.
Controllo dei rischi
1. Le societa' di gestione dei sistemi di garanzia si dotano di strutture e metodologie idonee a misurare, gestire e controllare adeguatamente i rischi, al fine di garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.
2. Le societa' che gestiscono, oltre ai sistemi di garanzia delle operazioni concluse sui mercati regolamentati, anche sistemi di garanzia delle operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati adottano apposite misure di controllo dei rischi connessi a quest'ultima attivita', comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
3. Le societa' di gestione dei sistemi di garanzia che aderiscono come partecipanti ad altri sistemi di garanzia, italiani o esteri, adottano apposite misure di controllo dei rischi, comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
4. Le controparti centrali possono stipulare accordi concernenti la garanzia delle operazioni con soggetti che gestiscono altri sistemi di garanzia su strumenti finanziari. Tali accordi devono essere sottoposti all'approvazione della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, illustrando le metodologie specificamente seguite nella determinazione dei margini e le misure di controllo dei rischi.
5. Le societa' di gestione dei sistemi di garanzia provvedono alla separazione contabile e organizzativa delle attivita' diverse da quella di garanzia delle operazioni e adottano apposite misure di controllo dei rischi, comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
6. Le societa' di gestione dei sistemi di garanzia sottopongono a verifica le strutture organizzative, tecnologiche e informatiche dei sistemi da esse gestiti; tali verifiche possono essere effettuate da soggetti esterni alla societa' ovvero da sue strutture interne, purche' diverse e indipendenti da quelle produttive. Almeno una volta all'anno, i risultati di queste verifiche sono comunicati alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
7. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' richiedere in qualunque momento alle societa' di gestione di sistemi di garanzia l'adozione di specifiche misure idonee a garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.
 
Art. 5.
Funzionamento dei sistemi di garanzia basati
su controparte centrale
1. I sistemi di garanzia basati su controparte centrale sono finalizzati a compensare e garantire, inclusa la fase di regolamento come disciplinata dalle regole del servizio di liquidazione utilizzato, le posizioni contrattuali dei partecipanti al sistema stesso derivanti da:
a) operazioni concluse su un mercato regolamentato con il quale la societa' di gestione dei sistemi di garanzia abbia stipulato apposite convenzioni;
b) operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati, previa definizione di apposite convenzioni.
2. Le controparti centrali, per regolare le operazioni attraverso i servizi di liquidazione, devono partecipare ai servizi stessi.
3. Il regolamento di cui all'art. 3 stabilisce tra l'altro:
a) le fasi in cui si articola il processo di compensazione e garanzia delle operazioni;
b) i soggetti che possono assumere la qualifica di partecipanti diretti e indiretti, sulla base di requisiti oggettivi, non discriminatori e tali da consentire un adeguato governo dei rischi per le controparti centrali;
c) le modalita' di verifica della permanenza dei requisiti di cui al punto b);
d) il momento e le modalita' di assunzione in proprio da parte delle controparti centrali delle posizioni contrattuali derivanti dalle operazioni concluse dai partecipanti, in modo da non pregiudicare il sicuro, ordinato e continuo funzionamento degli scambi;
e) le modalita' di registrazione delle posizioni contrattuali, nel rispetto del principio della separatezza tra quelle derivanti da operazioni concluse dal partecipante per conto proprio e quelle derivanti da operazioni concluse per conto dei propri committenti;
f) la possibilita' che i margini, nel rispetto dei principi di efficienza e stabilita', siano costituiti, oltre che in contante, anche dagli strumenti finanziari di primo livello indicati dalla Banca centrale europea ovvero da garanzie autonome a prima richiesta emesse da imprese di assicurazione o da banche, che non appartengano allo stesso gruppo del partecipante diretto garantito, ovvero dalle attivita' sottostanti lo strumento finanziario derivato ovvero da strumenti finanziari oggetto delle operazioni;
g) la tipologia, la modalita' di versamento e i criteri di quantificazione dei margini in modo da garantire l'adeguata copertura delle perdite potenziali; l'ammontare dei margini e' determinato dalle controparti centrali almeno quotidianamente;
h) i casi in cui le controparti centrali possono richiedere il versamento di margini aggiuntivi;
i) le condizioni e le modalita' con cui consentire ai partecipanti diretti che lo richiedano di effettuare per singoli committenti il versamento dei margini a garanzia delle perdite potenziali derivanti dal saldo ottenuto dalla compensazione delle posizioni contrattuali dei committenti medesimi (marginazione lorda per singolo committente);
j) le misure di controllo, gestione e copertura dei rischi, ulteriori rispetto a quelle previste al punto g), che le controparti centrali ritengono necessario adottare al fine di garantire la stabilita' e il continuo funzionamento del sistema di garanzia basato su controparte centrale; le disponibilita' rinvenienti dall'adozione di queste misure vengono utilizzate dalle controparti centrali in caso di inadempimento di uno o piu' partecipanti diretti.
4. I sistemi di cui al presente capo stabiliscono il momento di immissione dell'ordine di trasferimento nel sistema ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, secondo le prescrizioni dettate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.
5. Nei casi in cui il regolamento del mercato preveda che il committente possa designare, per la compensazione e la garanzia delle operazioni, un partecipante diretto diverso dal soggetto che ha concluso l'operazione sul mercato, l'operazione si considera a tutti gli effetti come originariamente conclusa, per conto del committente, dal partecipante diretto designato alla compensazione e garanzia.
6. La Banca d'Italia puo' partecipare ai sistemi come partecipante diretto.
 
Art. 6.
M a r g i n i
1. Le controparti centrali regolano con i partecipanti diretti i margini in euro sui conti della banca centrale e i margini in strumenti finanziari sui conti presso gli organismi di deposito accentrato. Per il regolamento dei margini in valute diverse dall'euro, le controparti centrali si avvalgono di primarie banche.
2. Le disponibilita' in contante rivenienti dalla raccolta dei margini e dall'eventuale adozione delle ulteriori misure di controllo, gestione e copertura dei rischi di cui all'art. 5, comma 3, lettera j), possono essere investite in strumenti di mercato monetario o finanziario prontamente liquidabili e di emittenti provvisti di elevato merito di credito; le controparti centrali mantengono in ogni caso, depositata presso la banca centrale o primarie banche, la liquidita' necessaria per assicurare il continuo funzionamento del sistema.
 
Art. 7.
Procedura in caso di inadempimento
1. Al fine di assicurare la stabilita' e l'efficienza del sistema gestito, il regolamento di cui all'art. 3 disciplina la procedura da adottare qualora un partecipante non adempia, nei termini e nelle modalita' previste dal regolamento stesso, agli obblighi di versamento dei margini o delle ulteriori disponibilita' di cui all'art. 5, comma 3, lettera j), ovvero agli obblighi di liquidazione delle operazioni; il regolamento disciplina altresi' la procedura da seguire qualora un partecipante sia dichiarato insolvente per cause diverse dalle precedenti.
2. Nell'ambito della procedura di cui al comma precedente, il regolamento di cui all'art. 3 individua, tra l'altro, le misure volte a rendere residuale il ricorso alla realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali nei casi di cui all'art. 5, comma 3, lettera i).
 
Art. 8.
Comunicazione di dati e notizie
1. I partecipanti hanno l'obbligo di comunicare alle controparti centrali ogni dato da esse richiesto per il sicuro, ordinato e continuo funzionamento del sistema di garanzia basato su controparte centrale.
2. Le controparti centrali possono comunicare ai partecipanti tutti i dati, concernenti altri partecipanti o i loro committenti, necessari al trasferimento delle posizioni di cui all'art. 7, comma 2.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB, al fine di garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento del sistema, possono richiedere:
a) alle controparti centrali dati e notizie sull'attivita' svolta dai partecipanti;
b) ai partecipanti dati e notizie sull'attivita' svolta per conto proprio e per conto dei propri committenti.
4. Le controparti centrali comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB ogni notizia ritenuta utile al fine di assicurare il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.
5. I gestori esteri di sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni su strumenti finanziari concluse sui mercati italiani o regolate tramite i servizi di liquidazione forniscono alla Banca d'Italia e alla CONSOB dati e informazioni sull'organizzazione dei servizi e sull'attivita' svolta nel quadro di accordi con l'autorita' di vigilanza del paese d'origine.
 
Art. 9.
Fondi di garanzia dei contratti
1. I Fondi di garanzia dei contratti, destinati a garantire il buon fine delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati effettuate nei mercati di cui all'art. 61 del T.U.F., possono essere istituiti dalle societa' di gestione dei medesimi mercati che ne affidano la gestione a societa' di cui all'art. 2, comma 1.
 
Art. 10.
Funzionamento dei Fondi di garanzia dei contratti
1. I Fondi di garanzia dei contratti sono costituiti dai versamenti effettuati dai partecipanti.
2. Sulla base di criteri oggettivi volti a garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi, il regolamento di cui all'art. 3 determina le categorie dei soggetti partecipanti ai Fondi di garanzia dei contratti, nonche' le modalita':
a) di adesione ai Fondi;
b) di calcolo e di costituzione dei versamenti, compresi i relativi termini;
c) di intervento dei Fondi nei casi di insolvenza di un partecipante;
d) di recupero delle eventuali perdite subite dai Fondi;
e) di reintegro dei Fondi da parte dei partecipanti.
3. Qualora uno dei soggetti partecipanti non adempia, nei termini stabiliti, ai propri obblighi verso i Fondi, le societa' che li gestiscono ne danno tempestiva notizia alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alle societa' di gestione dei mercati.
4. Le attivita' di pertinenza dei Fondi possono essere investite in strumenti di mercato monetario o finanziario prontamente liquidabili e di emittenti provvisti di elevato merito di credito. Le societa' di gestione di cui all'art. 9 mantengono in ogni caso, depositato presso la banca centrale o primarie banche, la liquidita' necessaria per assicurare il continuo funzionamento dei sistemi.
 
Art. 11.
Fondi di garanzia della liquidazione
1. I Fondi di garanzia della liquidazione, destinati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, possono essere istituiti dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB che ne disciplinano l'affidamento in gestione a societa' di cui all'art. 2, comma 1.
 
Art. 12.
Funzionamento dei Fondi di garanzia della liquidazione
1. I Fondi di garanzia della liquidazione sono costituiti dai versamenti effettuati dai partecipanti.
2. Sulla base di criteri oggettivi volti a garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi, il regolamento di cui all'art. 3 determina le categorie dei soggetti partecipanti ai Fondi di garanzia della liquidazione, nonche' le modalita':
a) di adesione ai Fondi;
b) di calcolo e di costituzione dei versamenti, compresi i relativi termini;
c) di intervento dei Fondi nei casi di inadempimento degli obblighi di copertura dei saldi finali debitori da parte di un partecipante;
d) di recupero delle eventuali perdite subite dai Fondi;
e) di reintegro dei Fondi da parte dei partecipanti.
3. Qualora uno dei soggetti partecipanti non adempia, nei termini stabiliti, ai propri obblighi verso i Fondi, le societa' che li gestiscono ne danno tempestiva notizia alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alla societa' di gestione del mercato.
4. Le attivita' di pertinenza dei Fondi possono essere investite in strumenti di mercato monetario o finanziario prontamente liquidabili e di emittenti provvisti di elevato merito di credito. Le societa' di gestione di cui all'art. 11 mantengono in ogni caso, depositato presso la banca centrale o primarie banche, la liquidita' necessaria per assicurare il continuo funzionamento del sistema.
 
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente provvedimento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 14. Disposizioni concernenti la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.a.
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.a., per continuare a svolgere l'attivita' di compensazione e garanzia su strumenti finanziari derivati e quella di gestione del Fondo di garanzia dei contratti, deve trasmettere, ai fini dell'approvazione, alla Banca d'Italia e alla CONSOB il regolamento previsto all'art. 3, che entrera' in vigore secondo quanto disposto dal provvedimento di approvazione.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, la Cassa di compensazione e garanzia continua a gestire i sistemi di garanzia di cui all'art. 1, comma 1, lettere i) e k), numero 1 in base alla previgente disciplina. Alla stessa data sono abrogati il provvedimento Banca d'Italia 8 settembre 2000 relativo alla compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati, ex art. 70 del T.U.F. e il relativo regolamento della Cassa di compensazione e garanzia emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del predetto provvedimento e approvato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.
3. Tenuto conto che il passaggio al servizio di compensazione e liquidazione su base netta gestito dalla societa' di cui all'art. 69, comma 1, del T.U.F. avverra' con gradualita', il provvedimento Banca d'Italia 16 giugno 1999 concernente la disciplina del Fondo di garanzia della liquidazione e il relativo regolamento della Cassa di compensazione e garanzia rimangono in vigore fino a quando tutti gli strumenti finanziari garantiti dal Fondo stesso non saranno liquidati presso il servizio di compensazione e liquidazione gestito dalla societa' di cui all'art. 69, comma 1, del T.U.F.
Roma, 22 ottobre 2002
Il Governatore: Fazio
 
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