Gazzetta n. 237 del 9 ottobre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 ottobre 2002
Primi interventi di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa al dissesto idrogeologico verificatosi nel territorio del comune di Firenzuola, localita' Monte Beni, in provincia di Firenze. (Ordinanza n. 3245).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di un dissesto idrogeologico verificatosi nel territorio del comune di Firenzuola, localita' Monte Beni, in provincia di Firenze;
Considerato che tale dissesto idrogeologico ha provocato in data 13 aprile 2002 un movimento franoso con distacchi di blocchi di roccia per fenomeni di crollo dal fronte dall'omonima cava, che ha reso necessaria l'interruzione del traffico nel tratto della ex strada statale n. 65 della Futa, sottostante il versante di frana, che riveste un ruolo particolarmente importante per l'economia della zona e per i collegamenti viari interregionali e nazionali;
Considerato inoltre che il predetto movimento franoso coinvolge anche alcune abitazioni per le quali a titolo precauzionale il sindaco di Firenzuola ha disposto il relativo sgombero;
Considerato altresi', che a causa del continuo movimento a cui e' ancora sottoposto il fronte di frana, l'amministrazione comunale di Firenzuola, d'intesa con la provincia di Firenze e con gli uffici regionali, ha convenuto sulla necessita' ed urgenza di installare un sistema di monitoraggio ed allertamento di tipo permanente, supportato da un adeguato studio geologico, che consenta la previsione di eventuali cedimenti del fronte di frana in tempo utile per l'adozione delle misure di prevenzione finalizzate a garantire adeguate condizioni di sicurezza;
Ravvisata l'urgenza di ripristinare la viabilita' della strada regionale n. 65, di collegamento tra i versanti appenninici emiliano e toscano e di consentire condizioni di sicurezza agli abitanti degli immobili sgomberati;
Ritenuto, conseguentemente, necessario procedere immediatamente alla adozione di una prima ordinanza riservandosi di definire successivamente il quadro complessivo degli interventi e la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie;
Acquisita l'intesa del Presidente della regione Toscana;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Comune di Firenzuola definisce e realizza gli interventi necessari per superare l'emergenza in atto nel comune medesimo, a seguito del movimento di frana in localita' Monte Beni, ed in particolare per consentire il ripristino della viabilita' dell'ex strada statale 65 della Futa e il rientro dei nuclei familiari evacuati nelle proprie abitazioni.
2. Gli interventi di cui al comma precedente sono dichiarati urgenti ed indifferibili ai fini delle procedure connesse agli espropri per causa di pubblica utilita'.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi sono autorizzate, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e in quanto necessarie per il conseguimento delle esigenze fissate dalla presente ordinanza, le deroghe alle seguenti disposizioni di legge:
legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 4, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 e 34, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' disposizioni connesse del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;
art. 71, legge 25 giugno 1865, n. 2359;
art. 3, legge 3 gennaio 1978, n. 1;
articoli 10, 11, 12, 13, legge 22 ottobre 1971, n. 865;
2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, all'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e gli articoli 10, 11, 12, 13 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.
 
Art. 3.
1. Agli oneri relativi all'attuazione dei primi interventi di cui alla presente ordinanza si provvede con i fondi della regione Toscana.
La presente ordinanza verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 ottobre 2002
Il Presidente: Berlusconi
 
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