Gazzetta n. 234 del 5 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta per il "Radicchio Rosso di Chioggia"

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, ricevuta l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione "Radicchio Rosso di Chioggia" presentata ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, come Indicazione Geografica Protetta dal Comitato promotore I.G.P. Radicchio Rosso di Chioggia, con sede in Chioggia (Venezia), Calletta Renier, 1260 ritenendo che la stessa soddisfi i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente proposta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o, se pervenute, dopo la loro opportuna valutazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, la predetta proposta sara' notificata per la registrazione, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, alla Commissione europea.
Disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta
"Radicchio Rosso di Chioggia"
Art. 1.
Denominazione
L'Indicazione Geografica Protetta "Radicchio Rosso di Chioggia", sia nella tipologia "precoce" che in quella "tardiva", e' riservata al radicchio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 
Art. 2.
Caratteristiche del prodotto
Il Radicchio Rosso di Chioggia e' una pianta con lamine fogliari rotondeggianti, strettamente embricate tra loro che formano un grumolo di forma sferica; tali foglie hanno colore rosso piu' o meno intenso con nervature centrali bianche.
Le colture destinate alla produzione della Indicazione Geografica Protetta "Radicchio Rosso di Chioggia" nelle due tipologie "precoce" e "tardiva", devono essere costituite da piante della famiglia delle Asteraceae - genere Cichorium - specie intybus - varieta' silvestre.
All'atto dell'immissione al consumo, il "Radicchio Rosso di Chioggia" deve presentare le seguenti caratteristiche: A) Radicchio Rosso di Chioggia I.G.P. - tipologia Precoce.
a) Aspetto: grumolo di pezzatura medio-piccola, ben chiuso, corredato da modesta porzione di radice tagliata in maniera netta sotto il livello del colletto;
b) Colore: foglie caratterizzate da una nervatura principale di colore unicamente bianco che si dirama in molte piccole penninervie nel lembo fogliare notevolmente sviluppato di colore caratteristico dal cremisi all'amaranto;
c) Sapore: foglie di sapore dolce o leggermente amarognolo e di consistenza croccante;
d) Calibro: peso del grumolo da 180 a 400 grammi. B) Radicchio Rosso di Chioggia I.G.P. - tipologia Tardivo.
a) Aspetto: grumolo di pezzatura medio-grande, molto compatto, corredato da modesta porzione di radice recisa in maniera netta sotto il livello del colletto;
b) Colore: foglie caratterizzate da una nervatura principale di colore unicamente bianco perla che si dirama in molte piccole penninervie nel lembo fogliare notevolmente sviluppato colore amaranto carico;
c) Sapore: foglie di sapore amarognolo e di consistenza mediamente croccante;
d) Calibro: peso del grumolo da 200 a 450 grammi.
 
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione del "Radicchio Rosso di Chioggia", tipologia "tardivo", comprende nell'ambito delle provincie di Venezia, Padova, Rovigo, l'intero territorio dei seguenti comuni:
provincia di Venezia: Chioggia, Cona e Cavarzere;
provincia di Padova: Codevigo, Correzzola;
provincia di Rovigo: Rosolina, Ariano Polesine, Taglio di Po, Porto Viro, Loreo.
Il "Radicchio Rosso di Chioggia", tipologia "precoce", viene prodotto all'interno dei comuni litoranei di Chioggia (Venezia) e Rosolina (Rovigo) dove le particolari condizioni pedoclimatiche consentono di esaltare le peculiari caratteristiche della tipologia precoce.
 
Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine
Sul quaderno mensile dell'Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie, del marzo 1923, si riscontra che il radicchio era stato inserito nella rotazione agraria insieme ad altri ortaggi.
Ulteriore conferma e' data dal "cenni di economia orticola" di Pagani-Gallimberti dove viene indicata la tecnica colturale del radicchio ottenuto negli orti lagunari. In uno studio del 1935, gli "orti sperimentali di Chioggia", si riscontrano studi sulle nuove varieta' di ortaggi e cicorie con particolare riferimento al radicchio. Successivamente l'inserimento del radicchio nella normale rotazione agraria e' documentato dall'"Orticoltura litoranea e lagunare nella zona di Chioggia".
La maggiore disponibilita' di materiale da riproduzione e la scelta massale nei periodi piu' idonei, nonche' l'anticipazione delle semine di due/tre giorni all'anno (con seme proveniente dalla produzione di testa), hanno permesso di ottenere delle popolazioni sempre piu' precoci e di migliorare la colorazione anche delle specie tardive.
L'origine del prodotto e' oggi comprovata, dall'iscrizione dei produttori e confezionatori in apposito elenco tenuto dalla struttura di controllo di cui all'art. 7 sulla base dei numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori ed i confezionatori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.
I fondamenti di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilita' del prodotto in ogni fase della filiera, sono costituiti dall'applicazione dei requisiti descritti in seguito.
I produttori i cui terreni ricadono nella zona di produzione definita all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, possono accedere alla I.G.P. "Radicchio Rosso di Chioggia" iscrivendo, per ciascuna campagna produttiva, i terreni coltivati a "Radicchio Rosso di Chioggia" nell'elenco depositato presso la sede dell'organismo di controllo. In tale elenco andranno indicati gli estremi catastali dei terreni coltivati a "Radicchio Rosso di Chioggia" e per ciascuna particella catastale: la ditta proprietaria, la ditta produttrice, la localita', la superficie coltivata a "Radicchio Rosso di Chioggia" distinta per "precoce" e per "tardivo".
I produttori e i confezionatori con i terreni iscritti all'elenco suddetto sono tenuti a dichiarare annualmente all'organismo di controllo la quantita' di "Radicchio Rosso di Chioggia" a I.G.P. effettivamente prodotta e che intendono esitare sul mercato che viene quindi annotata in appositi registri.
 
Art. 5.
Tecniche di produzione e raccolta
Un aspetto caratteristico della coltura e' rappresentato dalla produzione del seme, fase tipicamente eseguita dai singoli produttori i cui terreni ricadono nella zona di produzione definita all'art 3. La costante attivita' di miglioramento genetico, effettuata a partire dagli anni 30, ha consentito la selezione e la diffusione di due tipologie di radicchio, la precoce e la tardiva, le quali, caratterizzate da un diverso periodo di maturazione, permettono di coprire il mercato per quasi l'intero arco dell'anno.
Le tecniche di produzione delle due tipologie di "Radicchio Rosso di Chioggia" si differenziano per alcuni aspetti caratteristici, come schematizzato nella seguente tabella:

=====================================================================
Fase | Tipologia precoce | Tipologia tardiva =====================================================================
|Dal 1° dicembre al 30 |Dal 20 giugno al 15
|aprile in semenzaio; |agosto in semenzaio.
|Dai primi di marzo |Dal 30 giugno al 15
|direttamente sul |agosto direttamente sul
Periodo semina |campo. |campo. ---------------------------------------------------------------------
|Dopo circa 30 gg dalla|Dopo circa 30 gg dalla
|semina in semenzaio. |semina in semenzaio.
|Per questa tipologia |Per questa tipologia la
|la tecnica del |tecnica del trapianto e
|trapianto e' |della semina diretta
|prevalente rispetto |sono impiegate in
Trapianto |alla semina diretta. |uguale misura. ---------------------------------------------------------------------
Densita' colturale | 8 - 10 piante/mq | 7 - 10 piante/mq ---------------------------------------------------------------------
|Eventuale uso di |
|protezioni in teli |
|sostenuti da archi che|
|formano serre o tunnel|
|di maggiore cubatura |
|per i trapianti piu' |
|precoci, oppure |
|pacciamatura soffice |
|per i trapianti |
|successivi; le |
|protezioni vengono |
|gradualmente rimosse, |
Altre tecniche |previa acclimatazione |
peculiari |delle piante. | ---------------------------------------------------------------------
Periodo raccolta | 1 aprile-15 luglio | 1 settembre-31 marzo ---------------------------------------------------------------------
Quantita' | |
massima/ettaro, dopo | |
toelettatura | 18 ton | 28 ton

Per entrambe le tipologie, l'intervento di raccolta si pratica recidendo la radice sotto l'inserzione delle foglie basali del grumolo, in genere 2 - 3 centimetri appena sotto la superficie del terreno, quando le foglie si sono embricate in modo da formare un grumolo piu' o meno compatto a seconda della tipologia.
Subito dopo la raccolta le piante possono essere toelettate direttamente in campo asportando le foglie piu' esterne di colore verde o anche rosso non uniforme, le quali, in ogni caso, non vanno a costituire la parte commerciabile. In altri casi invece, le piante intere, possono essere trasferite al centro aziendale purche' situato nell'intero areale definito all'art. 3, dove si provvede alla toelettatura. Ancora oggi nei campi, la toelettatura viene effettuata quasi sempre con coltellini tradizionali ricurvi, detti "roncole".
Le operazioni di confezionamento possono essere eseguite anche in idonee strutture ubicate fuori dal territorio di tutela; in questo caso il conferimento del prodotto presso il magazzino di lavorazione, deve avvenire dopo la positiva verifica dell'organismo di controllo.
 
Art. 6.
Legame con l'ambiente geografico
La zona di produzione e' caratterizzata da terreni argillosi e sciolti. Le precipitazioni medie annue si collocano attorno ai 700 mm con punte massime di 1000 e minime di 430 mm. Il clima e' fortemente influenzato dalla vicinanza del mare, che consente una ridotta escursione termica giornaliera, e raramente, durante l'anno, la temperatura massima supera 31o-32oC e la minima scende sotto 0o gradi.
La presenza di brezze e venti dominanti, in particolare la "bora", contribuisce a rimescolare i bassi strati dell'atmosfera e quindi ad evitare ristagni di umidita' che influirebbero negativamente sullo stato fitosanitario della coltura.
Tale clima e' particolarmente adatto al radicchio tardivo che si e' diffuso in tutta la zona prevista nell'art. 3; esso infatti favorisce la coltivazione di questa tipologia sulla quale temperature troppo elevate non permetterebbero la chiusura del cespo e indurrebbero una fioritura precoce.
La coltivazione della tipologia precoce e' possibile solo nei comuni litoranei di Chioggia e Rosolina, grazie alle particolari caratteristiche pedoclimatiche: terreno sabbioso, maggiore vicinanza al mare che determina una differenza di temperatura media di qualche grado superiore rispetto all'entroterra, maggiore ventilazione, costanza di disponibilita' idrica grazie ad una falda freatica molto superficiale di acqua dolce, che storicamente veniva prelevata scavando le tipiche "buse".
Tale tipologia viene ottenuta mediante l'utilizzazione di una tecnica di produzione definita attraverso una sperimentazione ventennale, la quale ha consentito di ampliare il tradizionale periodo di coltivazione autunno-vernino, tipico della coltura tardiva.
La tecnica della produzione precoce si basa sull'impiego di specifiche selezioni di seme ottenuto sull'intero territorio delimitato all'art. 3, di apprestamenti protettivi di varia cubatura e sulla rigorosa programmazione del ciclo di coltivazione.
Studi dimostrano che e' fondamentale per il "Radicchio Rosso di Chioggia", impedire il verificarsi di stress di varia natura ascrivibili prevalentemente alle forti escursioni termiche e/o a drastiche variazioni del contenuto di umidita' del terreno.
La tessitura sabbiosa della fascia litoranea ricadente nei comuni di Chioggia e Rosolina, unitamente alle peculiari caratteristiche climatiche di questi areali, sono risultati ottimali per garantire la condizione ideale per l'ottenimento di questo prodotto. In dette situazioni, infatti, non si evidenziano stress tali da pregiudicare la qualita' dello stesso.
Studi effettuati dimostrano che qualsiasi altro ambiente si sono rilevate gravi perdite di produzione riconducibili a percentuali di prefioritura che hanno talora raggiunto livelli superiori al 50 - 60%, associate ad una drastica riduzione di colorazione del cespo che perde le caratteristiche dell'ideotipo.
 
Art. 7.
Riferimenti relativi alle strutture di controllo
Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92.
 
Art. 8.
Modalita' di confezionamento ed etichettatura
Il trasferimento del prodotto, verificato conforme, ai locali di confezionamento o per la movimentazione commercializzazione dei contenitori predisposti per la vendita unitaria al dettaglio, puo' avvenire utilizzando imballaggi di legno, plastica, cartone o altro materiale idoneo, avente dimensioni di base consentite dalle vigenti normative in materia.
Per l'immissione al consumo i radicchi che si fregiano della denominazione "Radicchio Rosso di Chioggia" devono essere confezionati in modo che l'apertura dell'involucro determini la rottura dei sigilli, usando le seguenti disposizioni:
a) i contenitori dovranno osservare le dimensioni esterne di base di cm 30x50, 30x40 o 40x60 ed essere di legno, plastica, polistirolo, cartone o di altri materiali per alimenti per una capienza compresa tra 1 e 5 kg di prodotto disposto in un solo strato;
b) le confezioni inferiori a 1 kg dovranno utilizzare contenitori di legno, plastica, polistirolo o cartone.
Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo ed includere soltanto radicchi dello stesso tipo, categoria e calibro. La parte visibile dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.
Il confezionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.
Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.
Sui contenitori deve essere apposta l'etichetta con il logo indicante, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture "Radicchio Rosso di Chioggia", con specifico riferimento alla tipologia precoce o tardivo confezionata.
Tale logo e' formato da uno scudo accartocciato con fondo bianco, bordatura gialla, fianco marrone e profilo nero, contenente il leone di colore rosso di epoca medioevale recante l'iscrizione cerchiata, in caratteri maiuscoli di colore rosso "RADICCHIO ROSSO di CHIOGGIA" I.G.P.
Tipo di carattere: "Garamond".
Campo dimensione carattere: massimo "50" - minimo "10".
Campo diametro della cerchiatura: massimo "15" - minimo "3".
Colore logo:
Rosso = Magenta 95% - Yellow 80%;
Giallo = Magenta 7% - Yellow 85%;
Marrone = Cyan 12% - Magenta 60% - Yellow 95%;
Nero = black 100%.
Il logo "Radicchio Rosso di Chioggia", gia' apposto sui contenitori, non potra' essere riutilizzato.
Sui medesimi contenitori devono essere altresi' riportati gli elementi atti ad individuare:
nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato e del confezionatore;
peso netto all'origine e la categoria; nonche' eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.
In ogni caso le indicazioni diverse da "Radicchio Rosso di Chioggia" dovranno avere dimensioni significativamente inferiori a quelle utilizzate per la predetta indicazione geografica.

----> Vedere marchio di pag. 30 <----
 
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