Gazzetta n. 215 del 13 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 1 agosto 2002, n. 199
Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, cosi' come modificato dalla legge 28 febbraio 2001, n. 53;
Considerato che ai sensi dell'articolo 24-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, inserito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 53 del 2001, occorre individuare con apposito regolamento le modalita' di svolgimento del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso;
Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto teste' richiamato;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 333.A/9806.E.2.3 del 3 luglio 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.
Bando di concorso
1. Il concorso di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso e le sedi disponibili a livello provinciale;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sul l'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 24-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' il
seguente:
"Art. 24-quater (Immissione nel ruolo dei
sovrintendenti). 1. L'accesso alla qualifica iniziale del
ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso
interno per titoli e superamento di un successivo corso di
formazione professionale, della durata non inferiore a tre
mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla
predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a
quella compresa entro il doppio dei posti riservati per
tale concorso;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente
in risposte ad un questionario, articolato su domande
tendenti ad accertare prevalentemente il grado di
preparazione professionale, e successivo corso di
formazione professionale, della durata non inferiore a tre
mesi, riservato al personale del ruolo degli agenti e
assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo
servizio.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso il
personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla
data di scadenza dei termini per la presentazione delle
domande:
a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio
complessivo non inferiore a buono;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione
professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di
punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per
la formazione della graduatoria del concorso di cui al
comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono,
nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica,
l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione
del concorso di cui al comma 1, lettera a) e vincitori
anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma,
indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di
quest'ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di
inizio del relativo corso di formazione professionale, ai
partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a),
risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione
professionale di cui all'art. 1, lettera a), sono devoluti,
fino alla data di inizio del relativo corso di formazione,
agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a
ciascuna di esse, la composizione della commissione
d'esami, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di
cui al comma 1 e i criteri per la formazione delle
graduatorie di fine corso.
7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al
comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale,
conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine
determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso,
con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo
a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con
decorrenza economica dal giorno successivo alla data di
conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di
cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori
del concorso di cui alla successiva lettera b)".
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione dei decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 24-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si veda
in note alla premessa.



 
Art. 2.
Esclusione dal concorso
1. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. Per il personale di cui all'articolo 24-quater, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nei cui confronti sia intervenuto l'annullamento del provvedimento disciplinare che ha determinato l'esclusione dal concorso, trova applicazione la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 94 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' il seguente:
"Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato
prosciolto da addebiti disciplinari). - 1. L'impiegato
escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni
addebito disciplinare o punito con la censura e' ammesso al
primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in
virtu' della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta
nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di
questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e'
promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con
decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle
competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale
sarebbe stata conferita la promozione in base al detto
esame.
2. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente
comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da
consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia
conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi
di uno dei successivi esami, viene iscritto nella
graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed
e' promosso con la medesima anzianita' degli altri
impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.".



 
Art. 3.
Presentazione delle domande
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, ovvero su apposito modulo predisposto per la lettura ottica dall'Amministrazione, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
 
Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso e' composta da un presidente scelto tra i funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica di vice questore aggiunto.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
 
Art. 5.
Titoli
1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;
b) qualita' delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta, fino a punti 8;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;
d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 4;
e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;
f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;
g) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 10.
2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
3. Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia del foglio matricolare nonche' le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.
4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
 
Art. 6.
Formazione ed approvazione della graduatoria
1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato e' dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
2. A parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
 
Art. 7.
Bando di concorso
1. Il concorso di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso e le sedi disponibili a livello provinciale;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) la data di svolgimento dell'esame scritto e le materie oggetto del questionario costituente la prova d'esame;
f) la votazione minima da conseguire nella prova scritta;
g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.



Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 24-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si veda
in note alla premessa.



 
Art. 8.
Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso
1. E' ammesso al concorso il personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto al 31 dicembre di ogni anno quattro anni di effettivo servizio.
2. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Per il personale di cui all'articolo 24-quater, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nei cui confronti sia intervenuto l'annullamento del provvedimento disciplinare che ha determinato l'esclusione dal concorso, trova applicazione la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.



Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 94 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda in nota
all'art. 2.



 
Art. 9.
Domande di partecipazione e diario della prova scritta
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte, su carta libera, ovvero su apposito modulo predisposto per la lettura ottica dall'Amministrazione, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.
2. Nel bando di concorso viene data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento della prova scritta ovvero della data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sara' pubblicato il diario di detta prova.
3. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta e' escluso dal concorso.
 
Art. 10.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso e' composta da un presidente scelto tra i funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica di vice questore aggiunto.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
 
Art. 11.
Prova scritta
1. La prova scritta consiste in risposte ad un questionario somministrabile dall'Amministrazione mediante supporti informatici e/o audiovisivi, articolato su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale dei candidati.
2. Il questionario puo' essere articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, vertenti per il venti per cento su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali.
3. Le materie che possono formare oggetto del questionario sono italiano, storia d'Italia a partire dal 1815, geografia fisica, politica ed economica dell'Italia, educazione civica, diritto penale, procedura penale, legislazione di pubblica sicurezza e leggi speciali, ordinamento e regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
4. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60 punti. La votazione massima attribuibile alla prova scritta e' di 100 punti.
5. La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
 
Art. 12.
Titoli
1. Le categorie di titolo di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabilite come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;
b) qualita' delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta, fino a punti 8;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;
d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 4;
e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;
f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;
g) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 10.
2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
3. Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia del foglio matricolare aggiornato, nonche' le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.
4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
5. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta.
 
Art. 13.
Formazione ed approvazione della graduatoria
1. La valutazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli.
2. A parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
3. Gli assistenti capo vincitori del concorso interno per titoli ed esame scritto, gia' vincitori del concorso interno per titoli, indetto lo stesso anno, ed ammessi alla frequenza del corso di formazione professionale, sono esclusi dalla graduatoria del concorso per titoli ed esame scritto.
4. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
 
Art. 14.
Durata e finalita'
1. Il corso di formazione professionale di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ha carattere teorico-pratico ed ha durata di quattro mesi; esso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed in particolare a quelle connesse all'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.



Nota all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 24-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si veda
in note alla premessa.



 
Art. 15.
Aree di formazione
1. I contenuti didattici del corso sono ripartiti in aree di formazione giuridica, professionale e tecnico-operativa.
2. I programmi, l'individuazione delle prove e delle materie degli esami finali - fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento - sono definiti con provvedimento adottato dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore centrale per gli istituti di istruzione.
 
Art. 16.
A s s e n z e
1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso si computano le giornate di effettiva attivita' didattica.
2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attivita' previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
3. Non sono computate nel limite massimo di assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza innanzi all'Autorita' giudiziaria.
 
Art. 17.
Verifiche intermedie
1. Durante il corso i frequentatori possono essere sottoposti a verifiche didattiche nelle aree di formazione mediante prove orali, prove pratiche, nonche' risposte a quesiti scritti relativi al programma svolto, anche attraverso test a controllo computerizzato.
2. Al fine di garantire l'omogeneita' delle procedure di verifica di cui al comma 1, la tipologia delle prove, i quesiti ed i criteri di correzione sono predisposti dalla Direzione della scuola ove si svolge il corso, sulla base di direttive impartite in materia dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione.
 
Art. 18.
Esame finale
1. Al termine del corso i frequentatori sostengono un esame consistente in:
a) una verifica scritta, che puo' articolarsi su piu' prove, relativa alle materie delle aree giuridica e professionale;
b) una verifica, che puo' articolarsi su piu' prove orali e pratiche, relativa ad altre materie previste dal programma di studi.
2. La commissione d'esame di cui all'articolo 19 provvede a stabilire il contenuto ed il metodo per la valutazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione del rendimento ottenuto durante il corso, anche sulla base delle verifiche di cui all'articolo 17, nonche' i criteri per l'attribuzione del giudizio finale.
3. L'esame si intende superato se il frequentatore riporta un giudizio finale complessivo di: "profitto", "segnalato profitto", "ottimo profitto". Il frequentatore che consegue la valutazione di "insufficiente profitto" nel giudizio finale complessivo non supera il corso.
4. Il frequentatore che, senza giustificato motivo, non si presenti ad una prova d'esame viene considerato rinunciatario e dimesso dal corso.
5. Il frequentatore che, per malattia o per altro giustificato grave motivo valutato dalla Commissione d'esame, non ha potuto partecipare all'esame finale, e' ammesso a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'esame finale.
6. Le prove gia' sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.
 
Art. 19.
Commissione d'esame finale
1. La Commissione d'esame e' nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. La Commissione e' composta:
a) dal direttore dell'Istituto d'istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente;
b) da un numero di membri non inferiori a quattro scelti, di norma, tra i docenti del corso;
c) da un segretario con qualifica non inferiore ad ispettore superiore della Polizia di Stato, od equiparata.
3. La Commissione puo' avvalersi, per l'espletamento delle prove di carattere tecnico-specialistico, di personale qualificato nelle specifiche materie.
4. La Commissione esaminatrice puo' essere articolata, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in piu' sottocommissioni costituite da non meno di tre componenti.
5. Con lo stesso decreto di nomina vengono designati uno o piu' componenti supplenti.
 
Art. 20.
Comitato di vigilanza
1. Per lo svolgimento dell'esame finale, con provvedimento del Direttore dell'istituto d'istruzione ove si svolge il corso, e' nominato un comitato di vigilanza. Qualora l'esame abbia luogo in piu' sedi sono nominati piu' comitati secondo le specifiche esigenze.
 
Art. 21.
Graduatoria finale
1. Ai fini della nomina alla qualifica di vice sovrintendente e della determinazione del posto in ruolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24-quater, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, la graduatoria finale e' formata in base al giudizio di cui all'articolo 18, comma 3, dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di: "ottimo profitto", "segnalato profitto", "profitto". A parita' di valutazione precede il frequentatore che si e' collocato prima nella graduatoria del concorso.



Nota all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 24-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si veda
in note alla premessa.



 
Art. 22.
Rinvio
1. Per quanto non previsto nel capo I e II del presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1 agosto 2002
Il Ministro: Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 267
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone