Gazzetta n. 215 del 13 settembre 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 198
Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Vista la deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, ed in particolare la sintesi del piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Obiettivi

1. Il presente decreto legislativo detta principi fondamentali in materia di installazione e modifica delle categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, al fine di: a) agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni,
consentendo a tutti gli operatori di installare proprie
infrastrutture celermente, creando cosi' un mercato effettivamente
concorrenziale; b) consentire la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione
e l'adeguamento di quelle esistenti idonee a soddisfare le
esigenze connesse con lo sviluppo tecnologico; c) razionalizzare le procedure autorizzatorie per l'installazione di
impianti di telecomunicazioni sul territorio nazionale, secondo
principi di efficienza, pubblicita', concentrazione e speditezza; d) assicurare che la realizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni sia coerente con la tutela dell'ambiente e della
salute per quanto attiene ai limiti di esposizione, ai valori di
attenzione ed agli obiettivi di qualita', relativamente alle
emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.
36, e relativi provvedimenti di attuazione; e) dare certezza ai termini per la conclusione dei relativi
procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo
omogeneo a livello nazionale anche per quanto attiene ai livelli
delle emissioni elettromagnetiche degli impianti radioelettrici; f) favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualita'
relativamente alle predette emissioni elettromagnetiche nelle aree
a tal fine determinate a livello locale nel rispetto delle
competenze regionali di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36; g) assicurare condizioni che consentano agli operatori di offrire, in
regime di libero mercato, servizi innovativi ai cittadini ed agli
utenti, incentivando cosi' il perseguimento degli obiettivi di
qualita' da parte degli operatori del settore; h) assicurare l'osservanza dei principi di concorrenza e non
discriminazione con riferimento alle attivita' di installazione
delle infrastrutture di telecomunicazioni ed all'espletamento del
relativo servizio al pubblico; i) favorire una adeguata diffusione delle infrastrutture di
telecomunicazione sull'intero territorio nazionale; j) facilitare la realizzazione delle reti radio per le comunicazioni
relative alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile di
cui, rispettivamente, al decreto del Ministro della sanita' in
data 6 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257
del 3 novembre 1998, ed al decreto del Ministro delle
comunicazioni in data 22 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amininistrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive" e' il seguente:
"2. Il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma l e comunque nel rispetto del disposto dell'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonche' alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per l'approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e per l'approvazione del progetto definitivo, la cui durata non puo' superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilita' patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'art. l della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale e' distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e' qualificato per specifici connotati di capacita' organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la liberta' di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio; previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilita' di costituire una societa' di progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento; previsione della possibilita' di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditivita' potenziale della stessa, della possibilita' di corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonche' della possibilita' di fissare la durata della concessione anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo.".
- Si riporta l'allegato 5 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, relativo al piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni:

----> vedere allegato a pag. 12 della G.U. <----
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.". Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per iI rilancio delle attivita' produttive" e' il seguente:
"1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione e' operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri competenti, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. In sede di prima applicazione della presente legge il programma e' approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.".
- La legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante: "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2001, n. 55.
- Il decreto interministeriale 6 ottobre 1998 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1998, n. 257.
- Il decreto ministeriale 22 dicembre 1998 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1998, n. 312.



 
Art. 2
Definizioni

1. La terminologia tecnica utilizzata nel presente decreto legislativo deve intendersi nel significato suo proprio desumibile dalla normativa di riferimento ed, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1999, nonche' dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e successive modificazioni.



Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", e' pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 113 del 3 maggio 1973.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", e' pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997.
- Per la legge 22 febbraio 2001, n. 36, si vedano note all'art. 1.



 
Art. 3
Infrastrutture di telecomunicazioni

1. Le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure definite dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Le infrastrutture di cui all'articolo 4, ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.
3. Le infrastrutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001 e' riportato nella nota all'art. 1.
- L'art. 8, comma 1, lettera c) della legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante "legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", cosi' recita:
"1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' nonche' dei criteri e delle modalita' fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorita' indipendenti:
a) - b) (Omissis);
c) le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformita' a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti.".
- L'art. 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)" cosi' recita:
"7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.".



 
Art. 4
Infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ed, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di telecomunicazione, di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonche' per reti radio a larga banda puntomultipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte delle ARPA ovvero dall'organismo indicato dalla regione, della compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490, nonche' le disposizioni a tutela delle servitu' militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.



Note all'art. 4:
- Per la legge n. 36/2001 si veda nota all'art. 1.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 - Supplemento ordinario n. 229.
- La legge 24 dicembre 1976, n. 898, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 1977.



 
Art. 5
Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture
di telecomunicazioni per impianti radioelettrici

1. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui all'articolo 4 e' presentata all'ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
2. L'istanza, conforme al modello di cui all'allegato A, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e' sufficiente la denuncia di inizio attivita', conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello di cui all'allegato B.
3. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'ARPA, che si pronuncia entro venti giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
4. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
5. Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli enti locali interessati, nonche' dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
6. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni.
7. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Note all'art. 5:
- L'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante "legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" cosi' recita:
"Art. 14 (Controlli). - 1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attivita' istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco e' disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le Forze armate e di Polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, puo' accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformita' alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.".
- Gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" riguardano la semplificazione dell'azione amministrativa.



 
Art. 6
Esiti e conseguenze

1. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attivita' di cui all'articolo 5, nonche' quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti gia' esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui all'articolo 5, comma 7, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.
2. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
 
Art. 7
Opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico

1. Qualora l'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello di cui all'allegato C, all'ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica e/o integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento puo' convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonche' la concessione del suolo e/o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il comune puo' mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine e' ridotto a trenta giorni.



Nota all'art. 7:
- Per gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano note all'art. 5.



 
Art. 8
Condivisione dello scavo e coubicazione
dei cavi per telecomunicazioni

1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori di telecomunicazione interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero delle comunicazioni, o ad altro ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposto archivio telematico, affinche' sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di telecomunicazioni conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7.
2. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 1, gli operatori di telecomunicazione interessati alla condivisione dello scavo e/o alla coubicazione dei cavi per telecomunicazioni, possono concordare, con l'operatore che ha gia' presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorita' delle domande.
3. Nei casi di cui al presente articolo si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 7.
 
Art. 9
Reti dorsali

1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni interessi aree di proprieta' di piu' enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato D, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa puo' essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza puo' essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.
2. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10, nessuna altra indennita' e' dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di telecomunicazioni.
5. Le figure giuridiche soggettive alle quali e' affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, al fine di consentire ai titolari delle licenze individuali una corretta pianificazione delle rispettive attivita' strumentali ed, in specie, delle attivita' di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero delle comunicazioni, ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalita' di cui all'articolo 8, comma 1, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari delle licenze individuali.
6. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attivita' istituzionali.



Note all'art. 9:
- Gli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'" riguardano le disposizioni sul procedimento per la dichiarazione di pubblica utilita'.
- Per gli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 si vedano note all'art. 5.



 
Art. 10
Oneri connessi alle attivita' di installazione,
scavo ed occupazione di suolo pubblico

1. Gli operatori di telecomunicazioni hanno l'obbligo di tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabilitidall'ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale puo' essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al presente decreto, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.



Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e' il seguente:
"Art. 4 (Reti e servizi di telecomunicazioni). - 1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via cavo o che utilizzano frequenze terrestri e' subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di licenza da parte dell'Autorita'. A decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze e autorizzazioni da parte dell'Autorita'. L'installazione di stazioni terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle procedure previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorita'.
2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici e' subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorita' emana un regolamento che disciplina in linea generale le modalita' ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validita' si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali, cosi' come definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorita', e' soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorita'. I provvedimenti di cui al presente comma, nonche' le concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria e' indetta, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della proprieta' e al diritto di servitu'. Sono comunque fatte salve le competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
4. Le societa' che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni sono obbligati, nel termine previsto dal regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, a tenere separata contabilita' delle attivita' riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti nonche' delle attivita' riguardanti la fornitura dei servizi. Le societa' titolari di licenze di telecomunicazioni sono altresi' obbligate a tenere separata contabilita' delle attivita' svolte in ordine alla fornitura del servizio universale. La contabilita' tenuta ai sensi del presente comma e' soggetta a controllo da parte di una societa' di revisione scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora superi l'ammontare di fatturato determinato dall'Autorita', alla quale compete anche di definire i criteri per la separazione contabile dell'attivita' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione contabile dell'attivita' radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a costituire societa' separate per la gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso.
6. Le societa' titolari di servizi di pubblica utilita' che hanno realizzato, per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono tenute a costituire societa' separata per lo svolgimento di qualunque attivita' nel settore delle telecomunicazioni. La societa' concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non puo' assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso societa' controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle societa' titolari di servizi di pubblica utilita' che hanno realizzato le predette reti, ne' acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti.
7. L'Autorita' conferma alle societa' concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga banda da parte della societa' concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni e' soggetta alla concessione di cui al comma 3. L'installazione, l'esercizio e la fornitura della rete nonche' la fornitura dei servizi di telecomunicazioni da parte delle societa' di cui ai commi 5 e 6 sono subordinati al rilascio dei provvedimenti di cui ai commi l, 2 e 3 del presente articolo, nonche' al rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione.
8. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi di telecomunicazioni. Fino al 1 gennaio 1998 la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusivita' per l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilita' di sperimentazione da parte dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta all'Autorita', ottenendone autorizzazione. Fino alla stessa data le societa' destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare produzioni radiotelevisive. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non puo' essere destinataria direttamente o indirettamente di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro ne' fornire programmi o servizi ne' raccogliere pubblicita' per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali su frequenze terrestri in chiaro.
9. L'offerta del servizio di telefonia vocale e' soggetta dal 1 gennaio 1998 a regime di prezzo. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' soggetta per il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento ai costi. L'Autorita' esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza.".
- Il Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale", concerne la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- L'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali", e' il seguente:
"Art. 63 (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). - 1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone puo' essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri:
a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lettera b), dell'entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilita' dell'area nonche' del sacrificio imposto alla collettivita', con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attivita' esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalita' dell'occupazione;
d) indicazione delle modalita' e termini di pagamento del canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalita' politiche ed istituzionali;
f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita' strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:
1) per le occupazioni del territorio comunale il canone e' commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non puo' essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali ai pubblici servizi;
4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
5) il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone e' versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e' effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalita' diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennita' pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), ne' superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e puo' essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.".
- Il testo dell'art. 47, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' il seguente:
"4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non puo' superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.".



 
Art. 11
Limitazioni legali alla proprieta' privata

1. Al fine di accelerare l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni, all'articolo 232 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio puo' agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.".



Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 232 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato e' il seguente:
"Art. 232 (Limitazioni legali). - Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprieta' pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
Il proprietario o il condominio non puo' opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprieta' occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
Il proprietario e' tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprieta' del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessita' di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non e' dovuta alcuna indennita'.
L'operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio puo' agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed all'installazione delle infrastrutture.".



 
Art. 12
Disposizioni finali

1. I diversi titoli gia' rilasciati per l'installazione delle infrastrutture di cui al presente decreto si intendono ad ogni effetto considerati quali autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente decreto.
2. Le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto in tutto il territorio nazionale in relazione agli impianti di cui all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, conformi alle prescrizioni ivi indicate, valgono come denuncia di inizio attivita'.
3. I gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica provvedono ad inviare ai comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni la descrizione di ciascun impianto installato prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sulla base dei modelli A e B allegati al presente decreto, al fine di realizzare il catasto di tali infrastrutture. Inviano altresi' i modelli relativi alle successive installazioni. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 7, 8 e 9 trasmettono al Ministero delle comunicazioni copie dei modelli C e D. Il Ministero delle comunicazioni puo' delegare ad altro ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli.
4. E' abrogato l'articolo 2-bis della legge 1 luglio 1997, n. 189.



Nota all'art. 12:
- La legge 1 luglio 1997, n. 189, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali.".



 
Art. 13
Legislazione regionale

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di cui al presente decreto, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo quanto disposto dai singoli ordinamenti.
 
Art. 14
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 settembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Sirchia, Ministro della salute
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Allegato A
(previsto dall'art. 5, comma 1)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
Il sottoscritto ................................................. nato a................................... il ........................ residente a .................. via ......................... n. ..... nella sua qualita' di ................... della Societa' ............ con sede in ....................... via ................... n. ......

Chiede il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformita' ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.
Posizionamento degli apparati.
Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilita' da parte del personale incaricato. La posizione dovra' essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonche' dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.
Descrizione del terreno circostante.
Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:
edifici posti in vicinanza del sito;
conformazione e morfologia del terreno circostante;
eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.
(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione piu' dettagliata).
Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.
Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguita' tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.
(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione piu' dettagliata).
Stime del campo generato.
Presentare i risultati ottenuti con le modalita' di simulazione numerica specificate nel punto 2.1. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti:
volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformita' ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10].
Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticita' per le stesse soglie.
Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:
evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);
effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (e' possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz", con riferimento all'esposizione umana).
La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI gia' citata. In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.
Modalita' di simulazione numerica.
Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovra' essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonche' la versione e la configurazione utilizzata.
Indicare la conformita' del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.
Allega alla presente istanza
Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.
Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne gia' in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sara' soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.
Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.
Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.
In caso di piu' frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.
Mappe del territorio circostante all'impianto.
Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonche' dei luoghi di pubblico accesso);
Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;
Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.
Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,
Rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta': "l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, e' conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualita' di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36".
A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identita'.
Firma.
 
Allegato B
(previsto dall'art. 5, comma 2)

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'
(per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt)

Il sottoscritto ................................................. nato a................................... il ........................ residente a .................. via ......................... n. ..... nella sua qualita' di ................... della Societa' ............ con sede in ....................... via ................... n. ......

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.
Posizionamento degli apparati.
Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilita' da parte del personale incaricato. La posizione dovra' essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonche' dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.
Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.
Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguita' tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.
Allega alla presente istanza
Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0o a 360o, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.
 
Allegato C
(previsto dall'art. 7, comma 1)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO IN AREE URBANE

Il sottoscritto ................................................. nato a................................... il ........................ residente a .................. via ......................... n. ..... nella sua qualita' di ................... della Societa' ............ con sede in ....................... via ................... n. ......

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:
Descrizione dell'impianto.
Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:
dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprieta/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.
Allega alla presente istanza
Planimetria dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:
tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;
particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;
sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa;
Dichiara di aver comunicato il progetto in formato elettronico.
Data. Firma.
 
Allegato D
(previsto dall'art. 9, comma 1)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO IN AREE EXTRAURBANE
Il sottoscritto ................................................. nato a................................... il ........................ residente a .................. via ......................... n. ..... nella sua qualita' di ................... della Societa' ............ con sede in ....................... via ................... n. ......

Chiede il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:
Descrizione dell'impianto.
Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:
dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprieta/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.
Allega alla presente istanza
Per impianti extraurbani:
stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000 con indicazione del tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza dello stesso;
planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:
tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
manufatti previsti lungo l'impianto;
sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa
Data.
 
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