Gazzetta n. 213 del 11 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 agosto 2002
Riconoscimento alla sig.ra Serrano Savignone Marisol del Pilar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista l'istanza della sig.ra Serrano Savignone Marisol del Pilar, nata a Temuco (Cile) il 15 gennaio 1965, cittadina cilena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale, di cui e' in possesso, conseguito in Cile ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di Licenciado en psicologia conseguito presso l'"Universidad de la Frontiera de Temuco" in data 19 marzo 1998;
Considerato che la richiedente e' iscritta al "Colegio de psicologos de Chile" come attestato in data maggio 2001;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 maggio 2002;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'esercizio della professione e dell'iscrizione alla sezione A, dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Roma in data 30 gennaio 2002 con scadenza in data 30 novembre 2002, per motivi di studio;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Serrano Savignone Marisol del Pilar, nata a Temuco (Cile) il 15 gennaio 1965, cittadina cilena, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998.
Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovra' pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 - l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
Roma, 27 agosto 2002
Il vice capo del Dipartimento: Neri
 
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