Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2002 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 25 luglio 2002
Schema di accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varieta' di vite.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 19 del Regolamento n. 1493/1999/CE del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che prescrive che gli Stati membri compilino una classificazione delle varieta' di viti per la produzione di vino;
Visto l'art. 20 del Regolamento n. 1227/200/CE della commissione che stabilisce modalita' di applicazione del Regolamento n. 1493/1999/CE del Consiglio in particolare in ordine al potenziale produttivo;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 4, prevede che il Governo, regioni e province autonome possono concludere in sede di questa Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, trasmesso il 12 luglio 2002, in materia di classificazione delle varieta' di vite;
Considerati gli esiti dell'incontro tecnico del 16 luglio 2002, nel corso del quale i rappresentanti delle regioni, hanno avanzato richieste di modifiche in merito al provvedimento in esame, unitamente alla proposta di modificare in accordo il testo in esame, peraltro, accettate, dal rappresentante del Ministero proponente;
Tenuto conto che nel corso della seduta del 18 luglio 2002 del comitato tecnico di coordinamento in materia di agricoltura, gli assessori regionali hanno confermato le richieste avanzate in sede tecnica unitamente alla proposta di una ulteriore modifica, recepita dal Ministro delle politiche agricole e forestali e di seguito riportata:
al punto 4 aggiungere il seguente comma: "Qualora le regioni e le province autonome abbiano delle sperimentazioni terminate entro l'anno di pubblicazione del presente accordo, queste sono da ritenersi valide se condotte secondo norme e prassi precedentemente adottate";
Vista la nuova stesura dello schema di accordo contenente le modifiche concordate, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota del 23 luglio 2002 alla segreteria di questa Conferenza;
Acquisito in corso di seduta l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome;
Sancisce il seguente accordo, nei termini sottoindicati, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:
Visto l'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che prescrive che gli Stati membri compilino una classificazione delle varieta' di viti per la produzione di vino;
Visto l'art. 20 del Regolamento (CE) n. 1227/00 della Commissione che stabilisce modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio in particolare in ordine al potenziale produttivo;
Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, contenente norme di attuazione dei regolamenti sopra riportati, che dispone che la classificazione delle varieta' di viti di uva da vino avvenga secondo le procedure vigenti in attesa dell'emanazione di ulteriori disposizioni e linee guida generali;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2001 che costituisce il Comitato nazionale per la classificazione delle varieta' di viti che, tra l'altro deve provvedere agli adempimenti della normativa ricordata;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Acquisito il parere del Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue: 1. Finalita'.
1. La classificazione delle varieta' di viti per uva da vino viene effettuata dalla regioni e province autonome sulla base delle linee guida generali contenute nel presente provvedimento. 2. Criteri di classificazione.
1. Le varieta' di viti per uve da vino sono classificate, ai fini della coltivazione, per unita' amministrativa o per zona di produzione. Per unita' amministrativa si intende il territorio della regione o delle singole province o della provincia, n. 1164. Nella classificazione le varieta' sono indicate con il nome, i sinonimi, gli omonimi e, se autonoma. Per zona di produzione si intende il territorio di una zona o bacino viticolo omogenei delimitati, ai fini del presente provvedimento, dalle regioni o province autonome.
2. Sono ammesse alla classificazione soltanto le varieta' che appartengono alla specie Vitis Vinifera o provengono da un incrocio tra questa specie e altra specie del genere Vitis. La classificazione non puo' applicarsi alle varieta' seguenti: Noah, Othello Isabella, Jacquez, Clinton, Herbemont.
3. Sono classificate solo le varieta' di uve da vino iscritte al registro nazionale delle varieta' di viti istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 de1 caso gli eventuali altri usi di cui al comma 4.
4. Per ogni varieta' classificata come varieta' per la produzione di vino nell'unita' amministrativa nella zona di produzione si indicano anche i seguenti eventuali altri usi consentiti nell'unita' amministrativa o nella zona di produzione considerata:
a) varieta' per uva da tavola;
b) varieta' per la produzione di acquavite da vino;
c) varieta' per la produzione di uve destinate all'essiccamento;
d) varieta' per la produzione di vino da uve stramature;
e) altri usi. 3. Classificazione delle varieta' di viti.
1. Per ciascuna unita' amministrativa o zona di produzione, le varieta' di viti per uve da vino sono assegnate ad una delle classi seguenti:
a) varieta' idonee alla coltivazione.
Dette varieta' possono essere coltivate nell'unita' amministrativa o nella zona di produzione di riferimento fornendo vini di buona qualita'. Nella classe delle varieta' idonee alla coltivazione sono incluse esclusivamente le varieta' di viti appartenenti alla specie Vitis Vinifera. Le regioni e le province autonome, possono, sulla base di parametri tecnici e/o delle poltiche di sviluppo del settore, suddividere queste in varieta' consigliate in varieta' ammesse per il raggiungimento di particolari obiettivi di politica vitivinicola.
Le varieta' sono eliminate dalla classificazione quando la loro attitudine alla coltura si e' rilevata insoddisfacente nell'unita' amministrativa o nella zona di produzione, definite dall'art. 2, comma 1 del medesimo.
b) varieta' in osservazione.
Dette varieta' sono quelle sulle quali si stanno effettuando le prove di attitudine alla coltivazione nell'unita' amministrativa o nella zona di produzione. Le varieta' in osservazione possono essere destinate alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola anche con l'impiego della menzione "indicazione geografica tipica". 4. Nuove varieta'.
1. L'inserimento di una varieta' di uva da vino che non figura nella classificazione per l'unita' amministrativa o la zona di produzione ha luogo sulla base delle prove attitudinali alla coltura di durata tale da interessare almeno tre vendemmie effettuate in conformita' con l'allegato tecnico.
2. In deroga al primo comma del presente articolo, per i due anni successivi all'entrata in vigore del presente provvedimento, e' ammessa la classificazione in un'unita' amministrativa o zona di produzione, senza l'obbligo di effettuare le previste prove di attitudine alla coltura, la classificazione definita ai sensi dell'art. 2, comma 2, per i seguenti casi:
a) varieta' di uve da vino che sono classificate come varieta' idonee alla coltivazione nell'unita' amministrativa o zona di produzione finitima;
b) varieta' che figurano nel registro nazionale delle varieta' di viti come provvisoriamente autorizzate nella relativa unita' amministrativa o zona di produzione alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
3. Qualora le regioni e le province autonome abbiano delle sperimentazioni terminate entro l'anno di pubblicazione del presente accordo, queste sono da ritenersi valide se condotte secondo norme e prassi precedentemente adottate; 5. Varieta' utilizzabili per la produzione di vino.
1. Soltanto le varieta' di viti per uva da vino da commercializzare menzionate nella classificazione come varieta' idonee alla coltivazione o come varieta' in osservazione possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino fermo restando che tali disposizioni non si applicano alle viti utilizzate a scopo di ricerca e di sperimentazione.
2. Le superfici piantate con varieta' di viti per la produzione di vino non menzionate nella classificazione come varieta' idonee alla coltivazione o come varieta' in osservazione devono essere estirpate, con esclusione dei casi in cui la produzione e' destinata interamente al consumo familiare dei viticoltori. 6. Varieta' idonee alla coltivazione e varieta' in osservazione.
1. Le varieta' precedentemente classificate come varieta' raccomandate o varieta' autorizzate sono assegnate alla classe varieta' idonee alla coltivazione: le varieta' precedentemente classificate come varieta' provvisoriamente autorizzate sono assegnate alla classe varieta' in osservazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 4, comma 2, lettera b) del presente provvedimento. 7. Provvedimenti regionali.
1. Le regioni e province autonome adottano i provvedimenti di competenza dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento in ordine alla classificazione delle varieta' di viti.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato tecnico.
1. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalita' relative all'organizzazione della prova ed alla raccolta dei dati in modo da permettere una idonea valutazione dell'attitudine alla coltura della varieta' interessata.
2. L'esame consiste nello studio dell'attitudine alla coltura della varieta' di vite di cui trattasi, effettuato in condizioni colturali considerate normali nella regione o provincia autonoma. Una o piu' varieta' che figurano nella classificazione delle varieta' di vite vengono coltivate in condizioni identiche ed osservate come varieta' di riferimento ai fini comparativi. Possono essere prese in considerazione ai fini comparativi soltanto varieta' di viti relativamente diffuse nella regione considerata.
3. Il terreno destinato all'esecuzione della prova deve essere idoneo alla viticoltura ed essere scelto in modo che, per clima, esposizione e suolo, possa considerarsi rappresentativo dell'area viticola di cui trattasi. Le sue dimensioni devono essere tali che in annate normali la varieta' da esaminare cosi' come una o piu' varieta' di riferimento possano produrre almeno trecento litri di vino.
4. I dati tecnici relativi alle prove di attitudine alla coltivazione riguardano almeno tre annate di vinificazione consecutive. Durante tali prove per la varieta' di vite sottoposta alle prove e per la o le varieta' di riferimento si valutano i seguenti parametri:
a) vegetativi:
epoca di germogliamento;
epoca di fioritura;
epoca di invaiatura;
epoca di maturazione;
b) produttivi:
sul mosto alla maturazione:
grado rifrattometrico (Babo) (mg/kg);
acidita' totale (g di acido tartarico/l);
ph;
peso medio del grappolo;
produzione media espressa in kg uva per ceppo per ettaro;
sul mosto alla raccolta dell'uva:
grado rifrattometrico (Babo) (mg/kg);
acidita' totale (grammi di acido tartarico/l);
ph;
sul vino bianco:
acidita' totale (g di acido tartarico/l);
acido tartarico(g/l);
alcool (g/l);
acido malico (g/l);
estratto netto (g/l);
su altri vini:
acidita' totale (g di acido tartarico/l);
acido-tartarico (g/l);
alcool (g/l);
acido malico (g/l);
estratto netto(g/l);
flavonoidi (mg/l);
antociani (mg/l);
polifenoli totali (mg/l).
5. Deve essere inoltre effettuata, per ogni vinificazione, una valutazione su assaggio anonimo del vino, ottenuto dalla varieta' in esame, in base al metodo dell'analisi sensoriale.
6. Aggiungere anche eventuali indicazioni sulla coltura della varieta' di vite in esame (ad es. resistenza alla siccita', a malattie, vigoria etc.).
Roma, 25 luglio 2002
Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 
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