Gazzetta n. 210 del 7 settembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 agosto 2002
Interventi urgenti conseguenti alla dichiarazione di "grande evento" nel territorio della citta' di Palermo in occasione dell'incontro internazionale per la pace del 1o, 2 e 3 settembre 2002. (Ordinanza n. 3241).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, concernente la dichiarazione di "grande evento" nel territorio della citta' di Palermo in occasione dell'"Incontro internazionale per la pace - religioni e culture tra conflitto e dialogo", che si terra' nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2002, che si articola in convegni e manifestazioni religiose cui parteciperanno numerosi ed autorevoli rappresentanti di tutte le confessioni religiose del mondo nonche' migliaia di fedeli provenienti da tutte le parti d'Italia e dall'estero;
Ravvisata la necessita' di avvalersi di ordinanze ai sensi dell'art. 5, comma 2 della predetta legge n. 225 del 1992, per il compimento di tutte le urgenti attivita' finalizzate ad assicurare adeguata ospitalita' ai soggetti che interverranno all'incontro, ed alle connesse manifestazioni, altresi' garantendo la funzionale mobilita', l'accoglienza e l'assistenza sanitaria, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza;
Visto che l'imminenza e la complessita' del "grande evento" comportano l'inderogabile necessita' di reperimento urgente di idonei beni, forniture, servizi e strutture da impiegare per il perseguimento delle finalita' in questione;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il prefetto di Palermo e' nominato commissario delegato per la definizione e l'attuazione delle iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture, servizi e strutture, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dell'incontro internazionale in premessa assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilita' ai partecipanti al convegno ed alle connesse manifestazioni che si terranno nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2002, nonche' per gli aspetti inerenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, anche con riferimento ai profili concernenti l'informazione e la segnaletica di sicurezza.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato, per le finalita' di cui all'art. 1, ricorre, ove necessario, alla trattativa privata, anche avvalendosi delle deroghe di cui al successivo comma 2. Il commissario delegato di cui all'art. 1, puo' altresi' avvalersi delle deroghe in materia urbanistica, nei limiti strettamente indispensabili e con obbligo di ripristino dei luoghi.
2. Nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 1, e' autorizzata la deroga alle disposizioni di seguito indicate:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettera b) e c), commi 2, 3, 4;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 7, commi 1 e 9, 11, 12 comma 5, 38, 45, comma 6, 103, 159, 200, 201, 215.
 
Art. 3.
1. Gli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza graveranno sulle disponibilita' del comitato organizzatore del convegno, eventualmente integrate da risorse finanziarie appositamente stanziate.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 agosto 2002
Il Presidente: Berlusconi
 
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