Gazzetta n. 208 del 5 settembre 2002 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 30 luglio 2002
Istruzioni per la redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato delle banche e delle societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari.

IL GOVERNATORE

Visto l'art. 5, primo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'art. 157 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti degli enti creditizi e finanziari destinate al pubblico;
Visto l'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'art. 157 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che conferisce alla Banca d'Italia il potere di modificare, integrare e aggiornare le forme tecniche stabilite dal medesimo decreto n. 87/92 nonche' di adeguare la disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari;
Considerata l'esigenza di integrare la disciplina delle forme tecniche dei bilanci bancari per tenere conto dell'evoluzione intervenuta nella operativita' degli intermediari e per migliorare l'efficacia rappresentativa dei bilanci e il loro grado di comparabilita';

Dispone:

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato delle banche e delle societA' finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del decreto legislativo del lo settembre 1993, n. 385) sono redatti secondo le istruzioni allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che sostituiscono totalmente le istruzioni emanate con precedenti provvedimenti del 16 gennaio 1995 e del 7 agosto 1998.
Decorrenza:
Le modifiche concernenti l'adeguamento dello schema di nota integrativa in materia di commissioni attive e passive si applicano a partire dal bilancio dell'impresa e dal bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2001 o in corso a tale data.
Le altre modifiche apportate al testo della disciplina - in quanto recepiscono istruzioni e chiarimenti interpretativi a suo tempo forniti agli intermediari - sono gia' state applicate nei bilanci relativi agli esercizi precedenti il 2001.
Roma, 30 luglio 2002
Il Governatore: Fazio
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 3 a 91 <----
----> Vedere Allegato da pag. 92 a 165 <----
----> Vedere Allegato da pag. 166 a 250 <----
 
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