Gazzetta n. 207 del 4 settembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2002
Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici, ed in particolare l'art. 11;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante istituzione del servizio civile nazionale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutturein cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;
Visti i precedenti propri decreti emanati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi all'ordinamento delle strutture del Segretariato generale e all'organizzazione dei Dipartimenti istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2000, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la sentenza 22 maggio 2001, n. 221, con la quale la Corte costituzionale, pronunciandosi in merito al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto tra il Governo e la Corte dei conti relativamente all'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha ritenuto prevalenti le ragioni addotte dalla Corte dei conti ed ha annullato il primo periodo del citato art. 9, comma 7;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, ed in particolare l'art. 12;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2002, in corso di registrazione;
Ritenuto necessario emanare un provvedimento di disciplina delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in osservanza della procedura individuata dalla citata sentenza della Corte costituzionale;
Ritenuto opportuno procedere alla ricognizione ed alla ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto, altresi', l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui alla individuazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza ed alla determinazione della loro composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle autorita' politiche interessate;
Tenuto conto che il presente decreto non riguarda le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate ad essere trasferite ad altre amministrazioni o a costituirsi in agenzie, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per le quali, in attesa della data prevista per il trasferimento, ovvero della costituzione dell'agenzia, resta intanto ferma l'attuale organizzazione;
Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:
Art. 1.

Denominazioni

1. Nel presente decreto sono denominati:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
c) presidente, vice presidente e Presidenza: rispettivamente, il presidente, il vice presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) sottosegretario alla presidenza: il Sottosegretario di Stato con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri;
e) Segretariato generale, segretario generale, vice segretario generale:
rispettivamente, il Segretariato generale, il segretario generale ed il vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale): i Dipartimenti della Presidenza e gli uffici autonomi ad essi equiparati, ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte di altra struttura, comprese le strutture generali affidate a Ministri o Sottosegretari, in ogni caso denominate dipartimenti se affidate a Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di dipartimento di una struttura generale non discendono in modo automatico conseguenze in materia di trattamento economico del dirigente preposto;
g) uffici: strutture, anchesse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i dipartimenti;
h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.
 
Art. 2.

Strutture della Presidenza

1. Costituiscono strutture generali della Presidenza:
a) le strutture preposte in maniera organica ed integrata alle aree funzionali omogenee di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo:
1) l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;
2) il dipartimento per i rapporti con il Parlamento;
3) il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
4) il dipartimento per gli affari regionali;
5) il dipartimento per l'informazione e l'editoria;
6) il dipartimento della funzione pubblica;
7) il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
8) il dipartimento per le pari opportunita';
9) il dipartimento per le riforme istituzionali;
10) il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
11) il dipartimento per il coordinamento amministrativo;
12) il dipartimento per gli affari economici;
13) il dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;
14) l'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
15) l'ufficio di segreteria della conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
16) il dipartimento per la protezione civile;
17) l'ufficio nazionale per il servizio civile;
b) le strutture di missione istituite, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo, per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi:
1) il dipartimento nazionale per le politiche antidroga.
2. Costituiscono altresi' strutture generali della Presidenza, adibite a compiti di organizzazione, gestione delle risorse, controllo e monitoraggio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo:
a) l'ufficio del segretario generale;
b) il dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione;
c) il dipartimento per le risorse strumentali;
d) il dipartimento del cerimoniale di Stato;
e) l'ufficio bilancio e ragioneria;
f) l'ufficio per il controllo interno;
g) ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.
3. Costituiscono strutture equiparate a quelle generali i seguenti uffici:
a) l'ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare;
b) l'ufficio stampa e del portavoce del presidente;
c) l'ufficio del consigliere diplomatico;
d) l'ufficio del consigliere militare.
4. Le strutture di cui al comma 3 costituiscono uffici di diretta collaborazione del presidente, fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo.
5. Per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla cui responsabilita' non siano affidate strutture generali, possono essere istituite, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo, apposite strutture di missione. La stessa disposizione si applica anche per il supporto organizzativo ai Sottosegretari alle cui dirette dipendenze non sia stata posta alcuna struttura.
6. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso la presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non costituiscono uffici dirigenziali e che fanno capo al dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione.
7. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi, costituiscono strutture dirigenziali non generali della presidenza le strutture di supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 11 della legge.
8. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate sono individuati come datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e sono responsabili, secondo le disposizioni del presente decreto, della funzionalita' dell'ufficio e della utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato.
 
Art. 3.

Disposizioni di carattere generale

1. Fanno parte del Segretariato generale tutte le strutture non affidate alla responsabilita' di Ministri o poste alle dirette dipendenze di Sottosegretari. Il segretario generale sovrintende all'organizzazione ed alla gestione amministrativa del Segretariato generale. Egli e' altresi' responsabile dell'approvvigionamento delle risorse umane della Presidenza, nonche' dei profili gestori per i quali sia prevista, in sede di bilancio della Presidenza, una gestione accentrata. Il segretario generale risponde al Presidente dell'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'art. 19 della legge non attribuite ad un Ministro o sottosegretario, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni al personale dirigenziale diverso da quello di cui all'art. 18 della legge.
2. Il segretario generale predispone il progetto di bilancio annuale e pluriennale di previsione e il conto consuntivo della presidenza e li sottopone all'approvazione del Presidente, con le modalita' stabilite dall'apposito decreto che disciplina l'autonomia finanziaria della presidenza e gli adempimenti in materia contabile. Sul progetto di bilancio, il presidente acquisisce l'avviso dei Ministri e dei Sottosegretari delegati.
3. Nei casi in cui una struttura della presidenza sia affidata, ai sensi dell'art. 21, comma 6, della legge, alla responsabilita' di un Ministro o posta alle dirette dipendenze di un sottosegretario, il rapporto tra organo di indirizzo politico e poteri gestionali della dirigenza si uniforma alla disciplina dettata dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le strutture del Segretariato, il segretario generale impartisce le direttive generali per l'azione amministrativa di cui al suddetto art. 14 e determina gli obiettivi gestionali tenendo conto delle caratteristiche peculiari dell'attivita' da svolgere, nonche', per le strutture generali individuate come uffici di diretta collaborazione, del carattere fiduciario del rapporto intrattenuto con il presidente.
4. I capi ed i reggenti delle strutture generali, investiti, anche per delega, di responsabilita' gestionali, possono delegare a dirigenti parte dei propri poteri.
5. Nei casi di cui all'art. 18, comma 3, della legge, i capi delle strutture generali o i loro reggenti conservano, secondo la prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro, nonche' le attribuzioni esercitate in via di ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del segretario generale e comunque per non piu' di quarantacinque giorni dalla data di giuramento del nuovo Governo.
6. Quando l'affidamento di una struttura generale alla responsabilita' di un Ministro o sottosegretario viene a cessare per causa diversa da quella di cui al comma 5, il segretario generale propone al presidente, entro trenta giorni, la conferma o la sostituzione del capo della struttura. Restano ferme, sino a diversa disposizione del segretario generale, le deleghe attribuite al capo della struttura e da questo ai dirigenti.
 
Art. 4.

Organizzazione degli uffici

1. Nei limiti determinati dal presente decreto, l'organizzazione interna delle strutture che compongono il Segretariato generale, ivi comprese quelle che abbiano cessato di essere affidate a Ministri o Sottosegretari, puo' essere modificata con provvedimento del segretario generale. Entro i limiti stessi, alle modifiche dell'organizzazione interna delle strutture affidate alla responsabilita' di Ministri o Sottosegretari provvedono, parimenti, i Ministri o Sottosegretari interessati.
2. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di piu' strutture, il segretario generale puo' istituire, sentiti i capi delle strutture generali interessate e previo assenso delle autorita' politiche, ove si tratti di strutture affidate alla responsabilita' di Ministri o poste alle dipendenze di Sottosegretari, strutture di coordinamento interdipartimentali. Il provvedimento del segretario generale indica il coordinatore della struttura, il livello dell'incarico, anche ai fini della graduazione delle inerenti responsabilita'.
 
Art. 5.

Poteri gestionali

1. Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale ed esercita le funzioni da questo a lui delegate. Nel caso di piu' vice segretari generali, uno di essi e' delegato dal segretario generale a svolgerne le funzioni in caso di assenza o impedimento. In assenza di vice segretari generali, il segretario generale puo' attribuire funzioni vicarie ad uno o piu' dirigenti di prima fascia o equiparati.
2. I capi dei dipartimenti della presidenza sono nominati ai sensi dell'art. 18 della legge. Alla preposizione di dirigenti agli uffici autonomi equiparati a dipartimenti, agli uffici o servizi si provvede, sulla base dei criteri generali eventualmente fissati dal presidente, per le strutture affidate alla responsabilita' di Ministri o Sottosegretari ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per le strutture generali che compongono il Segretariato generale, con provvedimenti del segretario generale. Il segretario generale puo' delegare ai capi delle strutture generali l'assegnazione di funzioni dirigenziali di livello non generale e l'attribuzione agli stessi di poteri gestionali. Con le modalita' suindicate, i Ministri e Sottosegretari delegati, nonche', per quanto di competenza, il segretario generale provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per attivita' di studio e consulenza, o comunque diverse dalla direzione di uffici. Alla assegnazione alle strutture della presidenza del personale non dirigenziale provvede il segretario generale.
3. Nelle strutture generali della presidenza, le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite con provvedimento del Ministro o sottosegretario competente, ovvero del segretario generale, su proposta del capo delle strutture stesse. In mancanza di tale provvedimento, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica tra quelli in servizio presso la struttura interessata.
4. Per l'esame di particolari questioni, i capi delle strutture generali possono affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.
5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, ivi comprese quelle vicarie di cui all'art. 12, comma 9, del decreto legislativo, di coordinamento, di indirizzo, di studio, ricerca, verifica e controllo. Ferme restando la struttura e la composizione dell'Ispettorato per la funzione pubblica, e' stabilito in dieci ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in quattordici ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia utilizzabili dalla presidenza, presso le strutture di volta in volta individuate dal presidente, per funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, a norma dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ove, per far fronte a specifiche esigenze si renda necessario assegnare funzioni di studio e di ricerca a dirigenti di prima e seconda fascia in numero eccedente i limiti rispettivamente di 10 e 14 unita', sara' reso indisponibile un pari numero di incarichi di funzione dirigenziale di direzione per i quali sia prevista una retribuzione equivalente o superiore. Resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, del decreto del presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520.
 
Art. 6.

Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari

1. I Ministri senza portafoglio, il sottosegretario alla presidenza e i Sottosegretari presso la presidenza si avvalgono di uffici di diretta collaborazione. La composizione di detti uffici e' disciplinata dal presente articolo. All'adozione di una composizione diversa da quest'ultima si provvede, nei limiti delle risorse di bilancio, con decreti del presidente, su proposta del Ministro o sottosegretario interessato, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo. Detti decreti cessano di avere efficacia con la cessazione dell'incarico di Governo.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio hanno la seguente composizione:
a) ufficio di gabinetto;
b) settore legislativo;
c) segreteria particolare;
d) ufficio stampa.
3. Il Capo di gabinetto coordina il complesso degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed e' nominato dal Ministro stesso tra i magistrati, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo o fuori ruolo in servizio, ovvero tra esperti, appartenenti ad altre categorie o anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalita'. Il Ministro puo' avvalersi di tre consiglieri giuridici, uno dei quali preposto al settore legislativo, scelti tra persone di elevata professionalita'. L'ufficio di gabinetto si avvale di tre dipendenti appartenenti all'area funzionale C, o livello equiparato, e da cinque dipendenti appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo del personale puo' essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.
4. Il settore legislativo opera in collegamento funzionale con il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della presidenza. Al settore e' preposto un consigliere giuridico, designato dal Ministro. Il settore legislativo si avvale di due dipendenti appartenenti all'area funzionale C, o livello equiparato, e quattro dipendenti appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate al comma 3. Un terzo del personale puo' essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.
5. Alla segreteria particolare e' preposto il segretario particolare. La segreteria si avvale di sei dipendenti appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo del personale puo' essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.
6. All'ufficio stampa puo' essere preposto un estraneo iscritto all'albo dei giornalisti. Gli uffici stampa dei Ministri senza portafoglio operano in collegamento funzionale con l'ufficio stampa e del portavoce del presidente.
7. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli uffici di diretta collaborazione del sottosegretario alla presidenza e dei Sottosegretari presso la presidenza con delega di funzioni da parte del presidente consistono nella segreteria particolare, organizzata secondo modalita' analoghe a quelle di cui al comma 5, e nella segreteria tecnica, coordinata da un dirigente di prima o seconda fascia, o equiparato, ed alla quale sono addetti quattro dipendenti dell'area B, o livello equiparato. Un terzo del personale puo' essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione. Il sottosegretario puo' attribuire al capo della segreteria particolare o al capo della segreteria tecnica il compito di coordinare il complesso degli uffici di diretta collaborazione.
8. I Sottosegretari presso la presidenza con delega da parte di Ministri senza portafoglio si avvalgono di una segreteria particolare.
 
Art. 7.

Conferenza dei capi delle strutture generali
1. Il segretario generale convoca e presiede la conferenza dei capi delle strutture generali, ai fini del parere sul progetto di bilancio della presidenza, secondo le indicazioni del decreto sull'ordinamento finanziario e contabile, nonche' per l'esame di problematiche di carattere generale, a fini di coordinamento.
 
Art. 8.

Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri

1. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri costituisce la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa alla direzione ed ai rapporti con l'organo collegiale di Governo ed e' posto alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla presidenza-segretario del Consiglio dei Ministri, l'ufficio cura la predisposizione dei decreti relativi alla formazione del Governo, nonche' gli adempimenti preordinati alla convocazione e all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri e alla relativa documentazione; cura altresi' gli adempimenti consequenziali alle deliberazioni collegiali adottate ed alla predisposizione dei verbali, nonche' quelli relativi alla promulgazione delle leggi ed alla emanazione degli atti normativi deliberati dal Consiglio dei Ministri, assicurandone anche la tempestiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. L'ufficio si articola in non piu' di due servizi.
3. Il capo dell'ufficio informa il segretario generale sulle questioni in trattazione, sui lavori del Consiglio dei Ministri e sulle deliberazioni adottate.
 
Art. 9.

Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

1. Il dipartimento per i rapporti con il Parlamento e' la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il Parlamento. Esso cura gli adempimenti riguardanti: l'informazione sull'andamento dei lavori parlamentari; l'azione di coordinamento circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione di emendamenti governativi, l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, nonche' sull'assegnazione di progetti di legge alla sede legislativa; i rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere; gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria circa gli atti di sindacato ispettivi rivolti al presidente o al Governo nel suo complesso; la verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di otto servizi.
 
Art. 10.

Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie

1. Il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e' la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni europee e della quale il presidente si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo, per l'attivita' inerente all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea e per le azioni di coordinamento nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea. Il dipartimento, in particolare, cura e segue la predisposizione, l'iter parlamentare e l'attuazione della legge comunitaria annuale; vigila sull'attuazione delle norme comunitarie; assicura, durante il procedimento normativo comunitario, il monitoraggio del processo decisionale; segue il contenzioso comunitario, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sull'attivita' dell'Unione europea e coordina, in materia, le iniziative di formazione.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e non piu' di tredici servizi. Dipende funzionalmente dal dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie.
 
Art. 11.

Dipartimento per gli affari regionali

1. Il dipartimento per gli affari regionali e' la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e della quale il presidente si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, per la promozione, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista e con la collaborazione degli uffici di segreteria della Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome nonche' della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. Il dipartimento provvede, in particolare, anche agli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra presidente e commissari del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale ed i profili generali del contenzioso Stato-regioni; i rapporti inerenti all'attivita' delle regioni all'estero; l'attuazione degli statuti delle regioni e province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; la promozione ed il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone montane.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di undici servizi.
 
Art. 12.

Dipartimento per gli affari economici

1. Il dipartimento per gli affari economici e' la struttura di supporto che opera in materia di:
a) analisi macroeconomiche, con riferimento anche alla finanza pubblica ed al mercato del lavoro; provvedimenti economico-finanziari di carattere generale;
b) attivita' di concertazione del Governo con le parti sociali; monitoraggio e valutazione del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati e degli andamenti economici generali; occupazione, in riferimento anche all'attuazione e all'aggiornamento degli accordi con le parti sociali; interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata; rapporti con le parti sociali e le amministrazioni pubbliche interessate.
2. Nell'ambito del dipartimento opera il comitato per l'emersione del lavoro non regolare.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici e in non piu' di cinque servizi.
 
Art. 13.

Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali

1. Il dipartimento e' la struttura di supporto che cura in maniera specifica le tematiche relative all'attuazione ed aggiornamento del protocollo sulle politiche dei redditi e dell'occupazione. Provvede all'organizzazione ed alla cura delle attivita' preparatorie delle riunioni sulla concertazione con le parti sociali e cura le relazioni con le organizzazioni di categoria e le amministrazioni interessate. Il dipartimento opera altresi' in materia di conoscenza e coordinamento delle situazioni economiche ed occupazionali a livello locale e di interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziata. Nell'ambito di tali materie, il dipartimento cura i rapporti con le parti sociali e le amministrazioni pubbliche interessate.
2. Nell'ambito del dipartimento operano il comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione e l'Osservatorio per la piccola e media impresa.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici e in non piu' di sei servizi.
 
Art. 14.

Ufficio del consigliere diplomatico

1. L'ufficio del consigliere diplomatico assiste il presidente nella sua attivita' in materia di relazioni internazionali in Italia e all'estero e, in generale, negli atti che attengono alla politica estera.
 
Art. 15.

Ufficio del consigliere militare

1. L'ufficio del consigliere militare assiste il presidente nella sua attivita' per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale e cura altresi' gli affari di interesse della presidenza relativi agli aspetti militari connessi all'appartenenza dell'Italia all'ONU, all'Alleanza atlantica, all'UEO e alla OSCE.
2. Nell'ambito dell'ufficio del consigliere militare opera, in posizione di autonomia, il servizio per il coordinamento della produzione di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. Al servizio e' preposto il capo dell'ufficio.
 
Art. 16.

Ufficio stampa e del portavoce del Presidente

1. L'ufficio stampa e del portavoce del presidente cura l'informazione inerente all'attivita' del presidente e del Consiglio dei Ministri ed i rapporti con gli organi di informazione. Operano in raccordo funzionale con l'ufficio gli uffici stampa dei Ministri senza portafoglio e le analoghe strutture eventualmente operanti presso i Sottosegretari della presidenza. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento interno del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del presidente in data 10 novembre 1993.
 
Art. 17.

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

1. Il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e' la struttura che, nell'ambito del Segretariato generale, fornisce supporto all'attivita' di coordinamento del presidente ed assiste il sottosegretario alla presidenza e il segretario generale in materia di attivita' normativa. Il dipartimento assicura altresi' alla presidenza la consulenza giuridica di carattere generale. Esso in particolare:
a) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa del Governo, verificandone, sulla base delle indicazioni del dipartimento per i rapporti con il Parlamento, la coerenza con il programma dei lavori parlamentari;
b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai Ministri competenti e in coordinamento con il dipartimento per i rapporti con il Parlamento, all'istruttoria degli emendamenti, governativi o parlamentari, relativi ai disegni di legge;
c) cura, nell'ambito del coordinamento di cui alla lettera a), la qualita' dei testi normativi e degli emendamenti del Governo, anche con riferimento all'omogeneita' e alla chiarezza della formulazione, all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti;
d) verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza;
e) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle necessarie competenze tecniche, le relazioni e le analisi appositamente previste e predisposte a corredo delle iniziative legislative del Governo, curando che esse indichino il quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento, gli eventuali precedenti della Corte costituzionale, gli obiettivi perseguiti e la congruita' dei mezzi previsti, gli oneri che le nuove disposizioni impongono ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese;
f) cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), coordina e sovrintende all'applicazione delle direttive del presidente del Consiglio dei Ministri in materia di AIR, alla introduzione delle relative procedure nelle pubbliche amministrazioni ed alla formazione del relativo personale;
h) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su richiesta degli organi parlamentari;
i) coordina e promuove l'istruttoria relativa all'iniziativa regolamentare del Governo;
l) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi e redige regole tecniche di redazione degli stessi; compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento legislativo esistente;
m) esprime pareri giuridici e sovrintende al contenzioso curato dalla presidenza; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalita' e i relativi rapporti con gli uffici della Corte costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato;
n) cura i rapporti con le autorita' amministrative indipendenti relativamente alle questioni riguardanti la normazione;
o) cura, in collegamento con il dipartimento per gli affari regionali e le segreterie delle Conferenze Stato-regioni e Stato-citta', gli adempimenti preliminari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo;
p) cura, in collaborazione con gli altri organi costituzionali e con i competenti uffici informatici della presidenza, la predisposizione e la diffusione mediante sistemi informatici della documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini;
q) svolge le attivita' di ricerca e documentazione giuridica ed ogni altra attivita' che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal presidente, dal sottosegretario alla presidenza o dal segretario generale.
2. Il dipartimento, ai sensi e con le modalita' dell'art. 9 del decreto del presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366:
a) assiste il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive comunitarie, nonche' nelle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea;
b) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme comunitarie sull'assetto interno.
3. Operano in raccordo funzionale con il dipartimento, relativamente alle materie di rispettiva competenza, i settori legislativi dei dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio, che integrano il dipartimento stesso ove l'affidamento venga a cessare.
4. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di nove servizi.
5. Il dipartimento, altresi', si avvale di non piu' di otto unita' nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
 
Art. 18.

Dipartimento per il coordinamento amministrativo

1. Il dipartimento per il coordinamento amministrativo e' la struttura di supporto che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tale fine, il dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento e indirizzo, nonche' di monitoraggio, in vista anche della verifica di fattibilita' delle iniziative legislative, ed esercita ogni altra attivita' attinente al coordinamento amministrativo demandata alla presidenza. Cura gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal presidente.
2. Il dipartimento fornisce supporto all'attivita' della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario raccordo con le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo e con i commissari straordinari istituiti dal Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge, per fare fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici e non piu' di cinque servizi.
 
Art. 19.

Dipartimento per le pari opportunita'

1. Il dipartimento per le pari opportunita' e' la struttura di supporto che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche di pari opportunita' e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni. Della struttura stessa il presidente si avvale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo, per promuovere e coordinare le azioni di Governo nell'area funzionale suindicata e quelle volte a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei. Il dipartimento, in particolare, provvede anche agli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la promozione e il coordinamento delle attivita' conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione nelle materie della parita' e delle pari opportunita'; alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti all'Italia e all'estero nelle materie stesse; all'adozione delle iniziative necessarie, in materia, per assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali e internazionali.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici e non piu' di cinque servizi. Presso il dipartimento opera la segreteria della commissione per le pari opportunita'.
 
Art. 20.

Dipartimento per l'informazione e l'editoria

1. Il dipartimento per l'informazione e l'editoria e' la struttura di supporto del presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attivita' di comunicazione istituzionale e delle politiche relative all'editoria e ai prodotti editoriali. Il dipartimento, in particolare svolge compiti in materia di attivita' di informazione, pubblicita' e documentazione istituzionale. Esso cura altresi' gli affari relativi all'editoria e alla stampa.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di nove servizi.
 
Art. 21.

Dipartimento della funzione pubblica

1. Il dipartimento della funzione pubblica e' struttura di supporto per il coordinamento e la verifica delle attivita' in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicita', nonche' per il coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Il dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di: analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico e trattamento economico del personale, anche dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni; gestione stralcio del ruolo unico dei dirigenti sino alla costituzione dei ruoli delle amministrazioni dello Stato; cura della banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; formazione concernente le pubbliche amministrazioni; cura dei rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene al personale contrattualizzato e cura delle relazioni sindacali per quanto attiene al personale delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico; assistenza, monitoraggio e verifica relativamente all'attuazione delle riforme concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni. Il dipartimento esercita altresi' compiti ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'ottimale utilizzazione del personale pubblico.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di sei uffici e non piu' di ventisei servizi. Presso il dipartimento opera, inoltre, l'ispettorato per la funzione pubblica, articolato in due ulteriori servizi.
3. Nell'ambito del dipartimento, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica, opera, altresi', l'ufficio per l'attivita' normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure con il compito di coadiuvare il Ministro nell'espletamento di tale attivita'. L'ufficio si articola in un ulteriore servizio.
4. Il dipartimento continua ad avvalersi degli esperti e del personale di cui agli articoli 2, commi primo, secondo e terzo, 3, 16, 17 e 18 del decreto del presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, ed al quadro A allegato allo stesso decreto.
5. Il dipartimento, altresi', si avvale di non piu' di dieci unita' nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
 
Art. 22.

Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie

1. Il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e' struttura di supporto ai fini del coordinamento delle politiche di promozione dello sviluppo della societa' dell'informazione, nonche' delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese. In particolare il dipartimento cura il supporto per: la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che si traduca in piani di azione e progetti coordinati; l'elaborazione, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei piani d'azione volti, attraverso il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' delle pubbliche amministrazioni, a riorientare i servizi resi ai cittadini e alle imprese utenti, a sperimentare l'uso avanzato delle nuove tecnologie; l'elaborazione, la promozione, l'aggiornamento, il monitoraggio e la verifica del piano d'azione "governo elettronico"; l'impulso, l'indirizzo e il coordinamento dei progetti innovativi che, attraverso l'interoperabilita' dei sistemi informativi, riguardano le attivita' di piu' amministrazioni; l'assistenza alle singole amministrazioni per la progettazione e la realizzazione di progetti di informatizzazione dell'attivita' e di fornitura di servizi di rete agli utenti; l'utilizzo e l'accelerazione della diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei settori della vita economica e sociale del Paese, nonche' il coordinamento della ricerca applicata nelle medesime tecnologie; le attivita' del comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione, nonche' l'attuazione delle relative decisioni; le attivita' di concertazione del Governo con le parti sociali, per gli aspetti di competenza; salve le competenze attribuite al dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, l'attuazione delle decisioni degli organismi comunitari ed internazionali e l'elaborazione delle proposte governative nelle sedi comunitarie ed internazionali.
2. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie si avvale, inoltre, del Centro tecnico di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonche', ai sensi dell'art. 29, comma 7, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, delle strutture dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, e adotta le opportune direttive ai fini del coordinamento dell'attivita' del Centro tecnico e dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione con quella del dipartimento, anche attraverso l'avvalimento di uffici e delle relative risorse umane e strumentali.
3. Il dipartimento cura altresi' il supporto al funzionamento e all'attivita' dei comitati dei Ministri per la societa' dell'informazione e per le iniziative di cooperazione sulla navigazione satellitare.
4. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e in non piu' di dodici servizi.
 
Art. 23.

Dipartimento per le riforme istituzionali

1. Il dipartimento per le riforme istituzionali assicura al presidente il supporto in materia di coordinamento finalizzato alla elaborazione delle riforme istituzionali, relative in particolare agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale, alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo, al sistema delle autonomie, allo studio e confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, alla verifica della coerenza delle iniziative normative con gli indirizzi del Parlamento e con quelli di riforma del programma di Governo.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di un ufficio e non piu' di tre servizi.
 
Art. 24.

Ufficio del Segretario generale

1. L'ufficio del segretario generale fornisce a quest'ultimo il supporto per l'attivita' di coordinamento e di raccordo organizzativo e funzionale tra le diverse strutture, nonche' per la predisposizione delle iniziative di carattere normativo riguardanti l'organizzazione e il funzionamento della presidenza. L'ufficio opera nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo generale. Svolge funzioni di verifica e monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo, in base alle direttive del Ministro a cio' delegato, ove nominato, in particolare l'ufficio:
a) cura l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito della Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali; il monitoraggio degli adempimenti normativi ed amministrativi in coerenza con gli obiettivi delineati dal programma di Governo ed il supporto tecnico per il suo aggiornamento;
b) cura la ricerca e lo studio degli elementi conoscitivi funzionali all'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, anche con riferimento alle tematiche di raccordo tra i diversi livelli di governo;
c) cura, per il tramite della biblioteca di Palazzo Chigi, la documentazione economica e tecnica necessaria alla funzionalita' degli uffici della presidenza;
d) assicura il supporto al segretario generale per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 5;
e) assiste il segretario generale, in raccordo con le altre strutture della presidenza, nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e supporto all'attivita' del presidente nei rapporti con le autorita' amministrative indipendenti, con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni ed enti, assicurando il quadro conoscitivo e l'istruttoria funzionali allo studio delle varie problematiche inerenti alle relazioni in questione;
f) provvede all'esame degli atti e dei documenti sottoposti al segretario generale, e predispone ricerche e analisi di carattere giuridico-amministrativo su questioni specifiche;
g) assiste il segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato, in attuazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
h) assicura il servizio di segreteria della conferenza di cui al comma 5;
i) coordina le attivita' di accettazione e di smistamento della corrispondenza e del settore delle fotocopie;
l) provvede, in collaborazione con gli uffici interessati, alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale e cura la gestione del protocollo informatico integrato della presidenza.
2. Nell'ambito dell'ufficio operano la segreteria del segretario generale e il Centro comunicazioni classificate, deputato alla trattazione di informazioni classificate per mezzo di apparati elettronici.
3. E' un servizio dell'ufficio la Segreteria speciale per le attivita' di cui al comma 1, lettera g).
4. Nell'ambito dell'ufficio opera, a livello di ufficio dirigenziale generale e in raccordo funzionale con il Capo dell'ufficio, l'ufficio studi e rapporti istituzionali articolato in non piu' di tre servizi. Tale ufficio assiste il segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al presidente del Consiglio in materia di rapporti tra Governo e confessioni religiose, di rapporti con le istituzioni internazionali e comunitarie in raccordo con le altre strutture della presidenza, nonche' nello svolgimento delle funzioni di coordinamento e raccordo organizzativo delle attivita' di organismi e commissioni facenti capo al Segretariato generale, in materie di particolare impatto strategico anche sotto il profilo etico e umanitario. Cura altresi' gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature amministrativa e contabile e con l'Avvocatura dello Stato.
5. L'ufficio assicura il supporto organizzativo per la conferenza dei Capi di Gabinetto dei Ministri, convocata e presieduta dal segretario generale per l'esame preparatorio delle problematiche inerenti a profili istituzionali di ordine generale e coinvolgenti piu' amministrazioni. La conferenza puo' essere convocata, per l'esame di questioni di competenza, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, ove nominato, che la presiede anche tramite un suo delegato.
6. L'ufficio si articola in non piu' di cinque servizi e si avvale di tre dirigenti con compiti di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5, nonche' di esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo.
 
Art. 25.

Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione

1. Il dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione provvede all'acquisizione, alla formazione ed alla gestione del personale della presidenza; alle attivita' di carattere generale, di studio, di analisi e di verifica delle funzioni organizzative della presidenza; al supporto organizzativo degli organi collegiali che operano presso la presidenza.
Il dipartimento cura la gestione del contenzioso del personale ed assume direttamente la difesa dell'amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro in primo grado. Cura le relazioni sindacali.
2. Nell'ambito del dipartimento opera l'ufficio del medico competente che assicura la sorveglianza sanitaria e il pronto soccorso, in attuazione degli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni. All'ufficio fanno capo, secondo le direttive impartite dal segretario generale, eventuali strutture mediche istituite presso la presidenza.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e non piu' di dodici servizi.
 
Art. 26.

Dipartimento per le risorse strumentali

1. Il dipartimento per le risorse strumentali provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale coerente con le esigenze di funzionamento della presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento di beni e servizi, ivi compresi quelli di natura informatica nonche' all'ottimale gestione degli immobili in uso alla presidenza. Il dipartimento provvede, altresi', alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti e al coordinamento degli interventi strutturali ai fini del-l'applicazione della normativa concernente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il dipartimento, inoltre, predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e riservatezza.
Il dipartimento cura la gestione dell'autoparco e la sicurezza del servizio di trasporto. Coordina le attivita' di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli uffici e i dipartimenti della presidenza, nonche' l'interconnessione al sistema statistico nazionale. Il dipartimento predispone, altresi', progetti pilota di outsourcing anche attraverso l'eventuale costituzione di societa' miste per la gestione dei servizi generali di supporto.
2. Il dipartimento, per lo svolgimento dei propri compiti, provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche di natura informatica nonche' all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della presidenza. Il dipartimento provvede altresi' al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Nell'ambito di tutte le attivita' di competenza, il dipartimento cura la gestione delle procedure contabili, ivi compresi la liquidazione delle spese e i pagamenti in contanti tramite cassiere.
3. Al dipartimento fanno capo i consegnatari del segretariato generale e il centralino telefonico. Presso il dipartimento e' collocato il servizio prevenzione e protezione che supporta il responsabile, a livello centrale, della prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
4. Il dipartimento si articola in tre uffici:
a) ufficio per la fornitura di beni e servizi;
b) ufficio per le infrastrutture;
c) ufficio per l'informatica e la telematica.
5. I capi degli altri dipartimenti, su richiesta del segretario generale, del capo del dipartimento o del coordinatore dell'ufficio per l'informatica e la telematica, designano un responsabile per l'informatica e le telecomunicazioni, con il compito di interfaccia tra le strutture interne e il dipartimento.
6. Nel limite delle spese gestite dal segretariato generale, il coordinatore dell'ufficio per l'informatica e la telematica e' il responsabile dei sistemi informativi automatizzati nonche' della sicurezza informatica e delle telecomunicazioni della presidenza.
7. Il dipartimento si articola in non piu' di 12 servizi e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5.
 
Art. 27.

Ufficio bilancio e ragioneria

1. L'ufficio bilancio e ragioneria predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto finanziario della gestione.
2. L'ufficio svolge inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attivita' connessa al controllo della regolarita' amministrativa e contabile sui provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dai centri di responsabilita' e di spesa della presidenza. Provvede, altresi', alla registrazione dei relativi impegni nonche' alla validazione dei titoli di spesa.
3. L'ufficio esercita, inoltre, la vigilanza sui cassieri.
4. All'ufficio sono trasmessi per l'annotazione tutti gli atti di organizzazione e gestione. Esso riferisce al segretario generale eventuali osservazioni. Cura, altresi', i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle variazioni di bilancio ed agli accrediti a favore della presidenza, nonche' i rapporti con la Corte dei conti, relativamente ai provvedimenti di competenza soggetti al controllo.
5. L'ufficio si articola in non piu' di quattro servizi.
 
Art. 28.

Dipartimento del cerimoniale di Stato

1. Il dipartimento cura il cerimoniale di Stato e assiste il presidente nell'attivita' di rappresentanza ufficiale, assicurando il coordinamento delle attivita' di cerimoniale svolte dalle prefetture; coordina le adesioni, i patronati e i patrocinii governativi; collabora all'organizzazione delle visite all'estero del presidente; cura l'istruttoria relativa alle onorificenze e all'araldica.
2. Nell'ambito del dipartimento operano l'ufficio del cerimoniale e l'ufficio onorificenze e araldica.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro servizi.
 
Art. 29.

Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

1. L'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del presidente della conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'ufficio in particolare provvede:
a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte;
b) all'attivita' istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
c) alle attivita' strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome;
d) agli adempimenti strumentali all'attivita' dei gruppi di lavoro o comitati istituiti nell'ambito della conferenza, a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
e) all'attivita' istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il responsabile dell'ufficio, ovvero il responsabile dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, puo' essere incaricato, con decreto del presidente, di svolgere le funzioni di segretario della Conferenza unificata e di coordinare l'attivita' istruttoria e di supporto posta in essere dagli Uffici stessi ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. L'ufficio si articola in non piu' di sei servizi ed una segreteria tecnica e si avvale di ulteriori dirigenti fino ad un massimo di cinque.
 
Art. 30.

Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali

1. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali espleta l'attivita' funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della conferenza stessa, in particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; all'attivita' istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato e delle autonomie locali; alle attivita' strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni dello Stato e le autonomie locali. L'ufficio cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza Stato-regioni, a norma dell'art. 29, comma 3, l'attivita' istruttoria e di supporto per il funzionamento della conferenza unificata.
2. L'ufficio si articola in non piu' di due servizi.
 
Art. 31.

Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari

1. L'ufficio per i voli di Stato e umanitari elabora le predisposizioni di ordine normativo, amministrativo, tecnico e finanziario necessarie per assicurare le condizioni di svolgimento del trasporto aereo di Stato in ogni circostanza di luogo e di tempo, fornisce gli elementi per la valutazione delle esigenze di trasporto, coordina continuamente l'impiego degli aeromobili di Stato, programma e dirige le operazioni aeree in occasione di eventi nazionali di particolare rilevanza, cura la negoziazione di accordi, anche in campo internazionale, con amministrazioni e con enti aventi competenza in materia di traffico aereo al fine di assicurare la priorita' degli spostamenti degli aeromobili di Stato e propone l'attribuzione della qualifica di volo di Stato ad aeromobili, anche privati, impiegati per il conseguimento di finalita' istituzionali. L'ufficio si articola in non piu' di un servizio.
 
Art. 32.

Ufficio per il controllo interno

1. L'ufficio per il controllo interno, per il perseguimento degli obiettivi e nelle forme indicate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, esercita l'attivita' di valutazione e controllo strategico al fine di verificare l'effettiva attuazione degli obiettivi contenuti nelle direttive e in altri atti di indirizzo politico-amministrativo della presidenza e ne riferisce al segretario generale, per quanto attiene al funzionamento delle strutture che compongono il Segretariato generale e ai Ministri e Sottosegretari per le strutture affidate alla responsabilita' dei medesimi.
2. L'ufficio svolge la funzione di supporto per la valutazione dei dirigenti secondo previsioni normative e contrattuali, in conformita' dei criteri adottati con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2002. Cura il coordinamento e l'indirizzo metodologico delle attivita' di controllo di gestione. L'ufficio opera in posizione di autonomia funzionale.
3. Alla direzione dell'ufficio e' preposto un collegio composto da tre membri, scelti dal presidente del Consiglio con proprio decreto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati, docenti universitari, esperti esterni di comprovata professionalita'. Con il medesimo decreto e' nominato il presidente del collegio, che e' il capo della struttura ai sensi dell'art. 18 della legge e dell'art. 2, comma 8.
4. L'ufficio coordina le strutture istituite, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, dai dipartimenti ed uffici affidati alla responsabilita' di Ministri senza portafoglio e di Sottosegretari di Stato, al fine di assicurare l'omogeneita' dei criteri e delle metodologie in uso nella presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. L'ufficio si articola in non piu' di tre servizi e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5, per lo sviluppo di interventi di ottimizzazione dei processi gestionali, per l'aggiornamento delle metodologie, per la realizzazione di progetti di sperimentazione.
 
Art. 33.

Comitato tecnico-scientifico per la valutazione e il controllo
strategico nelle amministrazioni dello Stato

1. Il comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si avvale di un ufficio di livello dirigenziale generale per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato. Tale ufficio svolge altresi' compiti di supporto in ordine alla metodologia dei sistemi di valutazione, al coordinamento dei controlli di tipo strategico, alla valutazione della funzionalita' dei sistemi di controllo interno delle pubbliche amministrazioni. Nell'ambito dell'ufficio operano l'osservatorio dei controlli interni, di cui al comma 3 del citato art. 7, nonche' la banca dati di cui al comma 1 dell'articolo stesso.
2. L'ufficio si articola in non piu' di tre servizi.
 
Art. 34.

Dipartimento per la protezione civile

1. Il dipartimento per la protezione civile, nell'ambito degli indirizzi dettati dal presidente ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato, esercita le funzioni allo stesso dipartimento attribuite dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e dalla normativa in materia di protezione civile.
2. Il dipartimento provvede inoltre a:
a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attivita' gia' di competenza del Servizio sismico nazionale;
b) garantire il supporto alle attivita' della commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del comitato operativo della protezione civile nonche' del comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
c) curare le attivita' concernenti il volontariato di protezione civile;
d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di otto uffici e non piu' di quarantatre servizi. Presso il dipartimento e' nominato un vice capo dipartimento. Il dipartimento si avvale di due consulenti, dirigenti generali di prima fascia, per lo svolgimento di attivita' di studio e di un consigliere giuridico che operano alle dirette dipendenze del capo del dipartimento.
 
Art. 35.

Ufficio nazionale per il servizio civile

1. L'ufficio svolge i compiti previsti dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, ed in particolare, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonche' la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale.
2. L'ufficio si articola cosi' come stabilito dal decreto del presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352.
 
Art. 36.

Dipartimento nazionale per le politiche antidroga

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri opera la struttura di missione denominata "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga", di cui ai decreti del presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2001 e 15 febbraio 2002, con il compito di assicurare il necessario supporto amministrativo alla funzione di indirizzo e coordinamento del comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e in particolare del presidente, il quale lo presiede. La struttura, ferme restando le competenze attribuite alle altre amministrazioni statali in materia di contrasto alla droga e di recupero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ha il compito di effettuare le attivita' istruttorie necessarie ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento del Governo; di predisporre, in applicazione degli indirizzi generali del Governo, un piano triennale di contrasto alla diffusione del fenomeno della droga, nonche' ulteriori proposte e piani operativi; di acquisire, per il tramite delle amministrazioni competenti, ed elaborare adeguate statistiche su tutti gli aspetti del fenomeno della tossicodipendenza; di predisporre proposte di revisione della vigente legislazione in materia da sottoporre al comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga; di verificare il rispetto, da parte dei Ministeri interessati e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, delle linee-guida e degli obiettivi previsti dal Piano nonche' da ogni ulteriore provvedimento del Governo in materia di recupero dei tossicodipendenti, sia per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, sia per l'attuazione degli interventi.
2. Alla struttura di missione, che e' posta funzionalmente a supporto del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle politiche antidroga, puo' essere preposto un responsabile ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 18 della legge.
3. La struttura di missione si avvale di quattro unita' di personale con qualifica dirigenziale con funzioni di consulenza, collaborazione e studio, nonche' di esperti nominati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo.
 
Art. 37.

Disposizioni finali

1. Entro il 31 dicembre 2002 sono emanati i decreti di organizzazione interna di cui all'art. 4, comma 1.
2. Sono abrogati il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, e gli altri decreti del presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo concernenti le strutture generali di cui al presente decreto. L'attuale organizzazione delle stesse strutture generali resta comunque ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2002
p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2002

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 72
 
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