Gazzetta n. 201 del 28 agosto 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 1 agosto 2002
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di continuita' del servizio di distribuzione dell'energia elettrica. (Deliberazione n. 155/02).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1° agosto 2002;
Premesso che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha definito norme per assicurare la continuita' del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: continuita' del servizio), in vigore per le principali imprese distributrici per il periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2003;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999;
Viste:
la deliberazione dell'Autorita' 1° settembre 1999, n. 128/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1999 (di seguito: deliberazione n. 128/99), recante definizione di obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e indicatori di continuita' del servizio;
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 202/99), recante direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualita' relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge n. 481/1995;
la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 143/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2000 (di seguito: deliberazione n. 143/00), recante modificazioni e integrazioni delle deliberazioni n. 128/99 e n. 202/99;
la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 144/00 (di seguito: delibera n. 144/00), recante la determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuita' del servizio per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2000- 2003, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione dell'Autorita' n. 202/99 e la determinazione della media nazionale dei livelli tendenziali di continuita' del servizio per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 9, comma 9.4, della deliberazione n. 202/99;
la deliberazione dell'Autorita' 1° agosto 2001, n. 178/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 24 agosto 2001 (di seguito: deliberazione n. 178/01), recante la definizione di criteri per la valutazione degli esiti dei controlli tecnici e la determinazione del valore presunto di cui all'art. 5 della deliberazione n. 202/99;
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 310/01, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 310/01), recante semplificazione e aggiornamento della deliberazione dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 61/99, recante direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione;
la delibera dell'Autorita' 27 febbraio 2002, n. 27/02 (di seguito: delibera n. 27/02) di determinazione dei recuperi di continuita' del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2000 e approvazione delle istanze per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 8 e 9 della deliberazione n. 202/99;
Considerato che:
nel corso del procedimento per la determinazione dei recuperi di continuita' del servizio per l'anno 2000, instaurato il 31 marzo 2001 con l'invio all'Autorita', da parte delle imprese distributrici, dei dati di continuita' del servizio per l'anno 2000 e concluso il 27 febbraio 2002 con l'adozione della delibera n. 27/02, talune imprese distributrici hanno fatto pervenire all'Autorita' proposte di modifica e integrazione delle vigenti deliberazioni in materia di continuita' del servizio;
con nota in data 6 giugno 2001, prot. n. 22689/GZ-EF/pd e con nota in data 16 ottobre 2001, prot. n. 22995/GZ-EF/ss, l'associazione esponenziale di imprese distributrici locali Federelettrica ha rappresentato all'Autorita':
a) l'opportunita' di considerare attribuibili a cause di terzi, ai sensi dell'art. 7, comma 7.1, lettera b), della deliberazione n. 128/99, le interruzioni provocate da danni agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, generati dalla conduzione di attivita' diverse dalla medesima distribuzione dell'energia elettrica, anche se tale conduzione e' riferibile alla medesima persona giuridica che svolge l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica;
b) la necessita' di prevedere ulteriori norme per la definizione degli ambiti territoriali nelle aree comunali in cui si procede all'integrazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, introducendo elementi di flessibilita' che possano tenere conto dell'evolversi della situazione in relazione all'attuazione dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999;
c) l'opportunita' di integrare le previsioni dell'art. 3, comma 1, lettera c), della deliberazione n. 178/01, al fine di evitare effetti asintotici della formula matematica ivi contenuta;
Considerato che il combinato disposto dell'art. 16 della deliberazione n. 128/99 e dell'art. 2 della deliberazione n. 202/99, prefigura una progressiva estensione del numero delle imprese distributrici soggette alle disposizioni in materia di regolazione economica delle interruzioni senza preavviso lunghe;
Ritenuto che, anche a seguito delle proposte di modifica e integrazione dei provvedimenti sulla continuita' del servizio suggerite dalle imprese distributrici e da un'associazione esponenziale, in considerazione della progressiva estensione del numero delle imprese distributrici sottoposte alle disposizioni in materia di regolazione economica delle interruzioni senza preavviso lunghe, sia opportuno modificare ed integrare le vigenti disposizioni in materia di continuita' del servizio, e di conseguenza:
a) applicare, con riferimento alla continuita' del servizio, il principio di non discriminazione tra clienti del mercato libero e clienti del mercato vincolato;
b) garantire il diritto di accesso al registro delle interruzioni di cui all'art. 5 della deliberazione n. 128/99, allo scopo di assicurare agli interessati le piu' complete informazioni tecniche sulle interruzioni che li riguardano;
c) attribuire a causa esterna, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), della deliberazione n. 128/99, le interruzioni provocate dall'esercizio di attivita' diverse dalla distribuzione dell'energia elettrica, anche se tali attivita' sono svolte, in regime di separazione contabile ed amministrativa ai sensi della deliberazione n. 310/01, dalla stessa impresa distributrice;
d) prevedere la possibilita' di rettificare il contenuto della comunicazione annuale di cui all'art. 15 della deliberazione n. 128/99, nel caso di sopravvenienza di decreti di dichiarazione dello stato di calamita' naturale o di emergenza che consentano di attribuire a causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), della deliberazione n. 128/99, talune interruzioni manifestatesi nel corso dell'anno precedente;
e) prevedere la facolta', per le imprese distributrici che eroghino il servizio in un ambito territoriale per il quale siano stati gia' definiti il livello effettivo base e i livelli tendenziali di continuita' ai sensi dell'art. 7 della deliberazione n. 202/99, e che, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 79/1999, estendano il servizio all'intero territorio comunale, di considerare l'area alla quale il servizio e' stato esteso come ambito territoriale a se' stante;
f) prevedere che l'indice di correttezza, calcolato a livello del centro di telecontrollo presso cui viene effettuato il controllo tecnico, sia riferito solo, ad un massimo di tre ambiti territoriali;
g) prevedere, nell'ambito della procedura di determinazione del valore presunto dell'indicatore di riferimento, l'esame analitico delle interruzioni qualora l'applicazione del metodo matematico di cui all'art. 4 della deliberazione n. 178/01 conduca a risultati eccessivamente diversi dai dati di continuita' gia' comunicati all'Autorita';
h) introdurre, a carico delle imprese distributrici, l'obbligo di comunicare all'Autorita' i dati, elaborati su base statistica, relativi agli indicatori individuali di continuita' del servizio con riferimento ai clienti finali alimentati in media e alta tensione, semplificando contestualmente gli indicatori di continuita' del servizio previsti dall'art. 14 della deliberazione n. 128/99;
i) prevedere che il termine finale del procedimento annuale per la determinazione dei recuperi di continuita' ai sensi dell'art. 8 della deliberazione n. 202/99 e per l'approvazione delle istanze presentate dagli esercenti che gestiscono ambiti territoriali con livelli di continuita' uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento, ai sensi dell'art. 9 della deliberazione n. 202/99, sia posticipato al 30 novembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati di continuita' del servizio;
Ritenuto che il riordino delle disposizioni dell'Autorita' e il loro coordinamento con le modifiche ed integrazioni sopra richiamate, possa essere realizzato sotto la forma di un unico corpo normativo, denominato testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di continuita' del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, con valore in parte ricognitivo ed in parte innovativo;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione di testo integrato

E' approvato il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di continuita' del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato A).
 
Art. 2.

Abrogazioni

Sono abrogati i seguenti provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas:
a) deliberazione 1° settembre 1999, n. 128/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1999;
b) deliberazione 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235;
c) deliberazione 3 agosto 2000, n. 143/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2000;
d) deliberazione 1° agosto 2001, n. 178/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 24 agosto 2001.
 
Art. 3.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 1° agosto 2002
Il presidente: Ranci
 
ALLEGATO A

TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN MATERIA DI CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni: - l'Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; - alta tensione (AT) e' una tensione nominale tra le fasi superiore a
35 kV e uguale o inferiore a 150 kV; - altissima tensione (AAT) e' una tensione nominale tra le fasi
superiore a 150 kV; - assetto standard e' la configurazione della rete di distribuzione
in condizioni normali di esercizio; - bassa tensione (BT) e' una tensione nominale tra le fasi uguale o
inferiore a 1 kV; - cliente AT e' il cliente finale allacciato alla rete di
distribuzione alimentato ad alta tensione; - cliente BT e' il cliente finale allacciato alla rete di
distribuzione alimentato a bassa tensione; - cliente finale e' la persona fisica o giuridica che non esercita
l'attivita' di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per
la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di
connessione di terzi anche attraverso reti interne di utenza e
linee dirette; - cliente MT e' il cliente finale allacciato alla rete di
distribuzione alimentato a media tensione; - clienti del mercato libero sono i clienti finali idonei che abbiano
esercitato il diritto di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto
legislativo n. 79/99; - clienti del mercato vincolato sono i clienti finali diversi dai
clienti del mercato libero; - distribuzione e' l'attivita' di distribuzione esercitata in
concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione
dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione; - Gestore della rete e' il soggetto di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 79/99, concessionario delle attivita' di
trasmissione e dispacciamento; - gruppo di misura e' l'insieme delle apparecchiature poste presso il
punto di consegna dell'energia elettrica al cliente finale, atto a
misurare l'energia elettrica prelevata ed eventualmente dedicato ad
altre funzioni caratteristiche del punto di consegna; - impresa distributrice e' l'esercente dell'attivita' di cui al comma
2.1, lettera a), punto iii, del Testo integrato delle disposizioni
dell'Autorita' energia elettrica e il gas per l'erogazione dei
servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia
elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre
2001, n. 228/01, e successive modificazioni; - interruzione e' la condizione nella quale la tensione sul punto di
consegna dell'energia elettrica per un cliente finale e' inferiore
all'1% della tensione nominale; - interruzione con preavviso e' l'interruzione dovuta all'esecuzione
di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione o
sulla rete di trasmissione nazionale, preceduta dal preavviso; - interruzione senza preavviso e' l'interruzione non preceduta dai
preavviso; interruzione lunga e' l'interruzione di durata superiore
tre minuti; - interruzione breve e' l'interruzione di durata superiore a un
secondo e non superiore a tre minuti; - interruzione transitoria e' l'interruzione di durata non superiore
a un secondo, identificata in base all'intervento di dispositivi
automatici; - media tensione (MT) e' una tensione nominale tra le fasi superiore
a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV; - preavviso e' la comunicazione ai clienti finali interessati
dell'inizio previsto e della durata prevista dell'interruzione, da
effettuarsi con mezzi idonei e con un anticipo non inferiore a un
giorno; - rete di trasmissione nazionale e' la rete elettrica di trasmissione
nazionale come individuata dal decreto 25 giugno 1999 ed integrata
a seguito dei successivi interventi di sviluppo deliberati dal
Gestore della rete; - reti di distribuzione sono le reti con obbligo di connessione di
terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale; - sistema di telecontrollo e' il sistema di' gestione e di
supervisione a distanza della rete di distribuzione in alta e media
tensione, atto a registrare in modo automatico e continuo degli
eventi di apertura e chiusura di interruttori o di altri organi di
manovra (causati sia da comandi a distanza, sia da interventi di'
protezioni o di dispositivi automatici), e degli eventi di mancanza
di tensione nel punto di interconnessione con la rete di
trasmissione nazionale o con altre imprese distributrici, nonche'
atto a consentire la successiva consultazione dei dati registrati; - strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio
e' l'insieme degli strumenti atti a registrare in modo automatico e
continuo i parametri di qualita' dell'energia elettrica, ed almeno
le interruzioni lunghe, brevi e transitorie, nonche' atti a
consentire la successiva consultazione dei dati registrati; - decreto legislativo n. 79/99 e' il decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79; - decreto 25 giugno 1999 e' il decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno
1999; - deliberazione n. 128/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 1
settembre 1999, n. 128/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999; - deliberazione n. 202/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 28
dicembre 1999, n. 202/99 pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999; - deliberazione n. 310/01 e' la deliberazione dell'Autorita' 21
dicembre 2001, n. 310/01, pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002.

Articolo 2
Principi generali

2.1 L'impresa distributrice assicura i medesimi livelli di continuita' del servizio ai clienti del mercato libero e del mercato vincolato alimentati allo stesso livello di tensione e con analoga localizzazione.

Titolo 1 - Obblighi di registrazione delle interruzioni

Articolo 3
Registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso

3.1 L'impresa distributrice deve effettuare la registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie, mediante un sistema di telecontrollo o altra strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio.
3.2 Il sistema di telecontrollo o la strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio possono essere gestiti da soggetti terzi, sotto la responsabilita' dell'impresa distributrice.
3.3 Il sistema di telecontrollo o la strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio devono essere installati su tutte le linee AT e MT di distribuzione dell'energia elettrica, nel punto in cui dette linee si attestano sui seguenti impianti: a) impianti di trasformazione AAT/AT e AT/AT; b) impianti di trasformazione AAT/MT e AT/MT; c) impianti di smistamento AT; d) impianti di trasformazione MT/MT o di smistamento MT da cui
partono linee MT equipaggiate con interruttori asserviti a
protezioni; e) impianti di interconnessione AT o MT con il Gestore della rete o
altre imprese distributrici, da cui partono linee MT equipaggiate
con interruttori asserviti a protezioni.

Articolo 4
Registro delle interruzioni

4.1 Ogni impresa distributrice tiene un registro delle interruzioni, eventualmente anche su supporto informatico, riportante i dati indicati nei successivi commi 4.2, 4.3 e 4.4, e specificati nei successivi articoli da 5 a 12.
4.2 Con riferimento ad ogni interruzione lunga, il registro riporta: a) l'origine dell'interruzione; b) l'eventuale attestazione dell'avvenuto preavviso; c) la causa dell'interruzione; d) la data, l'ora e il minuto di inizio dell'interruzione; e) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti nell'interruzione; f) la durata dell'interruzione per ciascun cliente AT coinvolto
nell'interruzione; g) il numero e l'elenco dei clienti MT coinvolti nell'interruzione,
distinti per grado di concentrazione; h) la durata dell'interruzione per ciascun cliente MT coinvolto
nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione; i) il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione, distinti per
grado di concentrazione; j) la durata dell'interruzione per ogni gruppo di clienti BT
progressivamente rialimentato e il numero di clienti di ogni
gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato, distinti per
grado di concentrazione; k) la data, l'ora e il minuto di fine dell'interruzione per tutti i
clienti coinvolti dall'interruzione.

4.3 Con riferimento ad ogni interruzione breve, il registro riporta: a) l'origine dell'interruzione; b) la causa dell'interruzione; c) la data, l'ora e il minuto di inizio dell'interruzione; d) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti nell'interruzione; e) il numero di clienti MT coinvolti nell'interruzione, distinti per
grado di concentrazione; f) il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione, distinti per
grado di concentrazione; g) la data, l'ora e il minuto di fine dell'interruzione per tutti i
clienti coinvolti dall'interruzione.

4.4 Con riferimento ad ogni interruzione transitoria, il registro riporta: a) l'origine dell'interruzione; b) la data, l'ora e il minuto di inizio dell'interruzione; c) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti; d) il numero di clienti MT coinvolti nell'interruzione, distinti per
grado di concentrazione.

4.5 L'impresa distributrice assicura l'accesso alle, informazioni contenute nel registro delle interruzioni da parte dei clienti finali interessati, e da parte dei soggetti responsabili delle attivita' di misura e di vendita dell'energia elettrica.

Articolo 5
Grado di concentrazione

5.1 Ai fini della registrazione delle interruzioni e della elaborazione degli indicatori di continuita' per i clienti MT e BT sono individuati i seguenti gradi di concentrazione: a) alta concentrazione: territorio dei comuni nei quali e' stata
rilevata nell'ultimo censimento una popolazione superiore a 50.000
abitanti; b) media concentrazione: territorio dei comuni nei quali e' stata
rilevata nell'ultimo censimento una popolazione superiore a 5.000
abitanti e non superiore a 50.000 abitanti; c) bassa concentrazione: territorio dei comuni nei quali e' stata
rilevata nell'ultimo censimento una popolazione non superiore a
5.000 abitanti.

5.2 Sono fatte salve le riclassificazioni del grado di concentrazione di porzioni di territorio di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti approvate dall'Autorita' a seguito di istanze presentate ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 128/99.
5.3 Oli esercenti hanno facolta' di includere il territorio di uno o piu' comuni in aree territoriali a concentrazione piu' alta di quanto previsto dal comma 5.1, dandone comunicazione all'Autorita'.

Articolo 6
Origine delle interruzioni

6.1 L'impresa distributrice classifica le interruzioni in base alla sezione di rete elettrica in cui ha origine l'interruzione, secondo la seguente articolazione: a) interruzioni originate sulla rete elettrica di trasmissione
nazionale, intese come le interruzioni originate sulle linee e
negli impianti appartenenti alla rete elettrica di trasmissione
nazionale; b) interruzioni originate sulla rete AT, intese come le interruzioni
originate sulle linee AT o negli impianti di trasformazione AT/AT
e AT/MT (solo sui lato AT) o negli impianti di smistamento AT,
escluse le linee e gli impianti appartenenti alla rete elettrica
di trasmissione nazionale; c) interruzioni originate sulla rete MT, intese come le interruzioni
originate negli impianti di trasformazione AAT/MT (escluso il lato
AAT), negli impianti di trasformazione AT/MT (escluso il lato AT),
negli impianti di trasformazione MT/MT o di smistamento MT, sulle
linee MT inclusi i gruppi di misura dei clienti MT e negli
impianti di trasformazione MT/BT (solo sul lato MT); d) interruzioni originate sulla rete BT, intese come le interruzioni
originate negli impianti di trasformazione MT/BT (escluso il lato
MT) o sulle linee BT incluse le prese e le colonne montanti.

6.2 Per le interruzioni che si originano negli impianti di trasformazione, l'interruzione eattribuita al lato a monte se provoca la disalimentazione della sbarra a monte o anche di una sola linea a monte.
6.3 Sono escluse le interruzioni originate nei gruppi di misura dei clienti BT, anche centralizzati, se coinvolgono un solo cliente ET.

Articolo 7
Cause delle interruzioni

7.1 L'impresa distributrice registra le cause delle interruzioni, escluse le interruzioni transitorie, secondo la seguente articolazione: a) cause di forza maggiore, intese come: atti di autorita' pubblica,
eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato
dall'autorita' competente lo stato di emergenza o di calamita'
naturale, eventi naturali eccezionali per i quali siano stati
superati i dati climatici di progetto previsti dalle norme
tecniche, scioperi; b) cause esterne, intese come: guasti provocati da clienti, danni
provocati da terzi quali furti, incendi, contatti fortuiti o
danneggiamenti di conduttori provocati da terzi, mancata
alimentazione da interconnessione con altri esercenti; c) altre cause, intese come tutte le altre cause non indicate alle
precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate, anche
con riferimento alle interruzioni non localizzate.

7.2 L'impresa distributrice documenta l'attribuzione delle interruzioni alle cause di' cui al precedente comma 7.1, lettere a) e b).
7.3 Ai fini dell'attribuzione delle interruzioni alla causa di cui al precedente comma. 7.1, lettera b), sono considerate terzi le gestioni delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 4.1, lettere h) e i), della deliberazione n. 310/01, facenti capo alla stessa impresa distributrice.

Articolo 8
Documentazione dell'inizio delle interruzioni

8.1 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni con preavviso mediante registrazione su apposita modulistica dell'apertura degli organi di manovra, 'unitamente alla documentazione di messa in sicurezza, ovvero mediante registrazione dell'apertura degli interruttori rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra idonea strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio.
8.2 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso originate sulla rete AT e sulla rete MT ad eccezione delle interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante registrazione della prima apertura degli interruttori, rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio.
8.3 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe originate sulla rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante annotazione su apposito elenco della data, dell'ora e del minuto della prima segnalazione, anche attraverso chiamata telefonica, dell'interruzione.
8.4 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie originate sulla rete di trasmissione nazionale o causate da interconnessione con altri esercenti, mediante registrazione della mancanza di tensione rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio ovvero mediante annotazione su apposita modulistica.

Articolo 9 Clienti AT coinvolti nelle interruzioni

9.1 Per ciascun cliente AT coinvolto in una interruzione con
preavviso o senza preavviso lunga o breve, l'impresa distributrice
registra la durata dell'interruzione come periodo ricompreso tra
l'inizio dell'interruzione, come definito al precedente articolo 8,
e la fine dell'interruzione, corrispondente alla rialimentazione
definitiva dello stesso cliente AT.

Articolo 10
Clienti MT coinvolti nelle interruzioni

10.1 Per ciascun cliente MT coinvolto in una interruzione con
preavviso o senza preavviso lunga, l'impresa distributrice registra
la durata dell'interruzione come periodo ricompreso tra l'inizio
dell'interruzione, come definito al precedente articolo 8, e la
fine dell'interruzione, corrispondente alla rialimentazione
definitiva dello stesso cliente MT.
10.2 Per ogni interruzione senza preavviso breve o transitoria,
l'impresa distributrice registra il numero di clienti MT coinvolti
nell'interruzione, distintamente per grado di concentrazione, con
la facolta' di avvalersi dell'assetto standard della rete MT.

Articolo 11
Clienti BT coinvolti nelle interruzioni

11.1 Per ogni interruzione con preavviso, senza preavviso lunga e
senza preavviso breve, ad eccezione delle interruzioni originate
sulla rete BT, l'impresa distributrice registra il numero di
trasformatori MT/BT coinvolti nell'interruzione, distintamente per
grado di' concentrazione, con la facolta' di avvalersi, per le
interruzioni senza preavviso brevi, dell'assetto standard della
rete MT.
11.2 Per ogni interruzione con preavviso, senza preavviso lunga e
senza preavviso breve l'impresa distributrice, in assenza di esatta
attribuzione del numero di' clienti BT per ogni trasformatore MT/BT
e per ogni linea BT, stima il numero di clienti BT coinvolti
nell'interruzione con i seguenti criteri: a) per le interruzioni con preavviso e senza preavviso lunghe e senza
preavviso brevi originate sulla rete elettrica di trasmissione
nazionale, sulla rete AT o sulla rete MT, il numero di clienti BT
coinvolti nell'interruzione e' pari aI prodotto del numero di
trasformatori MT/BT disalimentati, rilevato dall'impresa
distributrice per ogni interruzione, per il numero medio di
clienti BT per trasformatore MT/BT, calcolato all'inizio di ogni
anno in ciascun comune o frazione serviti e per ciascun grado di
concentrazione; b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla
rete BT, il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione e'
pari al prodotto del numero di linee o fasi BT disalimentate,
rilevato dall'impresa distributrice per ogni interruzione, per il
numero medio di clienti BT per linea o fase BT, calcolato
all'inizio di ogni anno in ciascun comune o frazione serviti e per
ciascun grado di concentrazione.

11.3 Nel caso di interruzioni senza preavviso lunghe risolte con rialimentazione progressiva di gruppi di clienti BT, l'impresa distributrice stima il numero di clienti di ogni gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato con gli stessi criteri indicati al precedente comma 11.2, sulla base del numero di trasformatori MT/BT progressivamente rialimentati o del numero di linee BT progressivamente rialimentate.
11.4 L'impresa distributrice registra la durata dell'interruzione con preavviso o senza preavviso lunga relativa ai clienti BT come periodo ricompreso tra l'inizio dell'interruzione, come definito al precedente articolo 8, e la fine dell'interruzione coincidente: a) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla
rete di trasmissione nazionale, sulla rete AT o sulla rete MT, con
la rialimentazione definitiva di ogni trasformatore MT/BT
interessato; b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla
rete BT, con la rialimentazione definitiva di ciascun gruppo di
clienti BT progressivamente rialimentato o, in mancanza di questo,
con la rialimentazione definitiva dell'ultimo cliente BT
rialimentato.

Articolo 12 Documentazione della fine delle interruzioni

12.1 L'impresa distributrice documenta la fine delle interruzioni
lunghe o brevi subite dai clienti AT e MT mediante registrazione
del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per
la registrazione della continuita' del servizio, ovvero mediante
apposita modulistica nei casi di cui ai commi 8.1 e 8.4.
12.2 L'impresa distributrice documenta l'istante di fine delle
interruzione lunghe o brevi subite dai clienti BT:

a) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe e senza preavviso
brevi originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale,
sulla rete AT e sulla rete MT, ad eccezione delle interruzioni
originate negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT),
mediante registrazioni del sistema di telecontrollo o di altra
idonea strumentazione per la registrazione della continuita' del
servizio, ovvero mediante apposita modulistica nei casi di cui ai
commi 8.1 e 8.4; b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla
rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT),
mediante apposita modulistica.

Articolo 13 Verificabilita' delle informazioni registrate

13.1 L'impresa distributrice mantiene costantemente aggiornato il
registro delle interruzioni, identificando ciascuna interruzione
con un codice univoco.
13.2 Il codice di cui al comma precedente consente di stabilire la
corrispondenza delle informazioni relative a ciascuna interruzione,
contenute in: a) registri di esercizio; b) tabulati o archivi informatizzati del sistema di telecontrollo o
di altra idonea strumentazione per la registrazione della
continuita' del servizio; c) elenchi delle segnalazioni e chiamate telefoniche dei clienti per
richieste di pronto intervento; d) rapporti di intervento delle squadre operative; e) documentazione di messa in sicurezza e altra documentazione
ritenuta necessaria.

13.3 L'impresa distributrice deve conservare in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilita' delle informazioni registrate, per un periodo di due anni decorrenti dall'i gennaio dell'anno successivo a quello in cui la registrazione e' stata effettuata.

Titolo 2- Indicatori di continuita'

Articolo 14
Indicatori di continuita' del servizio

14.1 Con riferimento all'anno solare, sono definiti i seguenti indicatori di continuita' del servizio: a) numero di interruzioni per cliente, per le interruzioni con
preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e
transitorie; b) durata complessiva di interruzione per cliente, solo per le
interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso
lunghe.

14.2 Il numero di interruzioni per cliente e' definito per mezzo della seguente espressione:

NUMERO DI INTERRUZIONE PER UTENZE =
n
SIGMA Ui
i=l
-------------
Utot

dove la sommatoria e' estesa a tutte le n interruzioni accadute nell'anno solare, e dove:

- Ui e' il numero di clienti coinvolti nella i-esima interruzione
considerata; - U tot e' il numero totale di clienti serviti dall'impresa
distributrice alla fine dell'anno solare.

14.3 L'impresa distributrice deve calcolare il numero di interruzioni per cliente: a) per i clienti BT, distintamente per interruzioni con preavviso,
interruzioni senza preavviso lunghe, interruzioni senza preavviso
brevi, e per i clienti - MT, distintamente per interruzioni senza
preavviso brevi e transitorie; b) distintamente per interruzioni originate sulla rete elettrica di
trasmissione nazionale, interruzioni originate sulla rete AT,
interruzioni originate sulla rete MT e interruzioni originate
sulla rete BT; c) distintamente per cause di forza maggiore, cause esterne e altre
cause; d) distintamente per ambiti territoriali come definiti dal successivo
articolo 18, o comunque per grado di concentrazione per gli
esercenti per i quali non sono definiti gli ambiti territoriali.

14.4 La durata complessiva di interruzione per cliente, relativa alle interruzioni con preavviso e alle interruzioni senza preavviso lunghe, e' definita per mezzo della seguente espressione:

----> vedere Formula a pag. 43 della G.U. <----

dove la sommatoria e' estesa a tutte le n interruzioni accadute nell'anno solare e, per ciascuna di esse, a tutti gli m gruppi di clienti affetti dalla stessa durata di interruzione, e dove:

- Uij e' il numero di clienti coinvolti nella i-esima interruzione
(con i= l, ..., n) e appartenenti al j-esimo gruppo di clienti
affetto dalla stessa durata di interruzione (con Jxxx l, ..., m); - tij e' la corrispondente durata dell'interruzione per il gruppo di
clienti Uij; - U tot e' il numero totale di clienti serviti
dall'impresa distributrice alla fine dell'anno solare.

14.5 L'impresa distributrice deve calcolare la durata complessiva di interruzione per cliente: a) solo per i clienti BT, distintamente per interruzioni con
preavviso e interruzioni senza preavviso lunghe; b) distintamente per interruzioni originate sulla rete elettrica di
trasmissione nazionale, interruzioni originate sulla rete AT,
interruzioni originate, sulla rete MT e interruzioni originate
sulla rete BT; c) distintamente per cause di forza maggiore, cause esterne e altre
cause; d) distintamente per ambiti territoriali come definiti dal successivo
articolo 18, o comunque per grado di concentrazione per gli
esercenti per i quali non sono definiti gli ambiti territoriali.

14.6 L'impresa distributrice deve calcolare per ogni singolo cliente MT e AT il numero di interruzioni per cliente e la durata complessiva di interruzione per cliente, distintamente per interruzioni con preavviso e interruzioni senza preavviso lunghe, per origine dell'interruzione e per causa dell'interruzione.
14.7 L'impresa distributrice deve calcolare per ogni singolo cliente AT il numero di interruzioni per cliente, distintamente per le interruzioni senza preavviso brevi, per origine dell'interruzione e per causa dell'interruzione, e per le interruzioni senza preavviso transitorie, per origine dell'interruzione.

Articolo 15
Comunicazione all'Autorita' e ai clienti finali dei valori
degli indicatori di continuita'

15.1 I risultati dell'elaborazione degli indicatori individuali di continuita' del servizio di cui ai precedenti commi 14.6 e 14.7, relativi ai clienti MT, per ogni ambito territoriale, e ai clienti AT, per regione, sono comunicati all'Autorita' in forma sintetica utilizzando il modello di cui alla scheda n. 1, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono gli indicatori. Entro il 30 giugno dello stesso anno, a ciascun cliente MT e' comunicato, tramite avviso allegato ai documenti di fatturazione, l'elenco delle interruzioni lunghe con e senza preavviso che lo hanno coinvolto. Entro la stessa data, a ciascun cliente AT e' comunicato, tramite avviso allegato ai documenti di fatturazione, l'elenco di tutte le interruzioni, con e senza preavviso, lunghe, brevi e transitorie, che lo hanno coinvolto.
15.2 L'impresa distributrice deve comunicare all'Autorita' i dati di continuita' del servizio relativi ai clienti MT e ai clienti BT di cui al precedente articolo 14, commi 14.2 e 14.4, con le specificazioni previste dai commi 14.3 e 14.5, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i medesimi dati.
15.3 Sono ammesse rettifiche dei dati di continuita' del servizio comunicati all'Autorita' qualora, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i medesimi dati, intervenga un provvedimento di dichiarazione di stato di calamita' naturale o di emergenza rilevante ai fini dell'attribuzione delle cause di forza maggiore di cui al precedente comma 7.1, lettera a).
15.4 Nel comunicare all'Autorita' i valori degli indicatori di continuita' del servizio, le imprese distributrici sono responsabili della veridicita' delle informazioni fornite e della verificabilita' delle registrazioni che hanno contribuito al calcolo degli indicatori. Gli esercenti comunicano all'Autorita' le modalita' adottate per l'arrotondamento al minuto delle durate delle interruzioni con preavviso, senza preavviso lunghe e senza preavviso brevi.
15.5 I valori degli indicatori di continuita' del servizio comunicati all'Autorita' dalle imprese distributrici possono essere soggetti a pubblicazione, anche comparativa, da parte dell'Autorita'.

Articolo 16
Decorrenza degli obblighi di registrazione automatica
per imprese distributrici di piccola dimensione

16.1 Per gli esercenti con numero di clienti BT non superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 1998, gli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni di cui al precedente articolo 3 decorrono dall'1 gennaio 2004.

Titolo 3
Regolazione economica delle interruzioni senza preavviso lunghe

Articolo 17 Gradualita' nell'entrata in vigore della regolazione economica delle
interruzioni senza preavviso lunghe

17.1 Il presente titolo si applica alle imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 1998.
17.2 Per le imprese distributrici che abbiano presentato istanza ai sensi dell'articolo 16, commi 16.3 e 16.5, della deliberazione n. 128/99, il presente titolo si applica dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui termina il periodo di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni. Tali imprese, ai tini della determinazione del livello effettivo base di cui al successivo comma 21.1, forniscono all'Autorita' i dati di continuita' del servizio relativi al numero e alla durata complessiva delle interruzioni senza preavviso lunghe che hanno coinvolto clienti BT, riferiti ai due anni precedenti.
17.3 Qualora l'Autorita' accerti la non validita' dei dati forniti dall'impresa distributrice ai sensi del comma precedente, o su richiesta dell'impresa distributrice, l'applicazione del presente titolo per la stessa impresa distributrice e' differita all'anno successivo.

Articolo 18
Ambito territoriale

18.1 L'ambito territoriale e' l'insieme delle aree territoriali comunali servite dalla stessa impresa distributrice all'interno di una stessa provincia e aventi lo stesso grano di concentrazione con almeno un numero di clienti BT non inferiore a 5.000.
18.2 Fino all'anno 2003, sono fatti salvi gli ambiti territoriali gia' definiti per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3.2 e 3.3, della deliberazione n. 202/99.
18.3 Qualora un'impresa distributrice eroghi il servizio in un ambito territoriale per il quale siano stati gia' definiti il livello effettivo base e i livelli tendenziali di continuita' ai sensi dell'articolo 21, e per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, estenda il servizio all'intero territorio comunale, ha facolta' di considerare l'area alla quale il servizio e' stato esteso come ambito territoriale a se' stante.

Articolo 19 Indicatore di riferimento per le interruzioni senza preavviso lunghe

19.1 L'indicatore di riferimento e' la durata complessiva annua delle interruzioni senza preavviso lunghe per cliente BT, al netto delle interruzioni originate sulla rete di trasmissione nazionale e sulla rete in alta tensione, e al netto delle interruzioni provocate da cause di forza maggiore o dalle cause esterne, come indicato dai precedenti articoli 6 e 7.
19.2 Il livello effettivo dell'indicatore di riferimento per l'anno i e' ottenuto come media ponderata dei valori dell'anno i e dell'anno i-l, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di clienti BT di ciascun anno, riferito solo ai clienti finali serviti da linee di media tensione asservite a un sistema di telecontrollo o dotate di strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio.

Articolo 20
Livelli nazionali di riferimento

20.1 Per il periodo 2000-2003, sono definiti i seguenti livelli nazionali dell'indicatore di riferimento per le interruzioni senza preavviso lunghe, nel seguito richiamati come livelli nazionali di riferimento: a) per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione: 30 minuti; b) per gli ambiti territoriali a media concentrazione: 45 minuti; c) per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione: 60 minuti.

20.2 Ai fini del confronto tra i livelli effettivi dell'indicatore di riferimento, calcolati ai sensi del precedente articolo 19, comma 19.2, e i livelli nazionali di riferimento, si applica una fascia di franchigia pari al 5% in piu' o in meno rispetto, al livello nazionale di riferimento.

Articolo 21
Livello effettivo base e livelli tendenziali

21.1 Entro il 31 luglio del primo anno in cui il presente titolo si applica a ciascuna impresa distributrice, l'Autorita' determina, per ciascun ambito territoriale, il livello effettiva base dell'indicatore di riferimento, applicando quanto previsto dal comma 19.2, ai dati forniti dall'impresa distributrice ai sensi del comma 17.2. Qualora non siano disponibili dati validi relativi ai due anni precedenti, il livello effettivo base e' pari al dato valido disponibile.
21.2 Per ogni ambito territoriale e per ogni armo del periodo 2000-2003, il livello tendenziale: a) per il primo anno di applicazione del presente titolo, e' ottenuto
applicando al livello effettivo base dello stesso ambito
territoriale il tasso annuo di miglioramento tendenziale pari a
quello indicato nella tabella i per la fascia a cui corrisponde il
livello effettivo base, e arrotondando il risultato alla prima
cifra decimale; b) per gli anni successivi, e' ottenuto applicando al livello
tendenziale dell'anno precedente il tasso annuo di miglioramento
tendenziale pari a quello indicato nella tabella i per la fascia a
cui corrisponde il livello tendenziale dell'anno precedente, e
arrotondando il risultato all'unita'.

21.3 Qualora il livello tendenziale di un determinato ambito territoriale, definito secondo la procedura indicata al comma 21.2, risulti inferiore a quello che si ottiene applicando la medesima procedura al valore massimo della fascia immediatamente inferiore, si assume quest'ultimo come livello tendenziale.
21.4 Qualora il livello tendenziale di un determinato ambito territoriale, definito secondo la procedura indicata al comma 21.2, risulti inferiore al corrispondente livello nazionale di riferimento definito al comma 20.1, si assume come livello tendenziale il corrispondente livello nazionale di riferimento.
21.5 Ai fini del confronto tra i livelli effettivi calcolati ai sensi del comma 19.2 e i livelli tendenziali, si applica una fascia di franchigia pari al 5% in piu' o in meno rispetto al valore livello tendenziale.

Articolo 22 Recuperi di continuita' del servizio e riconoscimento dei costi
sostenuti

22.1 Gli esercenti devono assicurare, per ciascun anno del periodo 2000-2003 e per ciascun ambito territoriale, il raggiungimento del livello tendenziale dell'indicatore di riferimento di cui al comma 21.2.
22.2 Con, riferimento a ciascun ambito territoriale, il recupero di continuita' del servizio dell'anno i e' costituito dal miglioramento ulteriore rispetto al 'livello tendenziale determinato per il medesimo ambito territoriale per l'anno i.
22.3 Per ogni ambito territoriale il recupero di continuita' del servizio e' pari alla differenza tra 'il livello tendenziale dell'anno I e il livello effettivo dell'indicatore di riferimento nello stesso anno i, a condizione che tale differenza risulti maggiore della franchigia di cui al comma 2 1.5.
22.4 Entro il 30 novembre di ogni anno del periodo 2000-2003, in base ai dati forniti ai sensi del comma 15.2, l'Autorita' determina per ciascun ambito territoriale i recuperi di continuita' dei servizio ottenuti dagli esercenti nel corso dell'anno precedente, anche a seguito di controlli a campione di cui al successivo articolo 25.
22.5 Per il periodo 2000-2003, gli esercenti hanno diritto al riconoscimento dei costi nel caso di recuperi di continuita' del servizio positivi, o, nel caso di recuperi di continuita' del servizio negativi, hanno l'obbligo di versare una penalita' nel conto "Oneri per recuperi di continuita'", in misura pari a: RECij x POTij x C, dove: a) RECij e' il valore minimo tra il recupero di continuita' del
servizio come definito al comma 22.3 e la differenza tra livello
tendenziale assegnato all'ambito territoriale j per l'anno i e il
livello nazionale di riferimento indicato dal comma 20.1, per lo
stesso grado di concentrazione, espresso in minuti e con segno
positivo o negativo a seconda che il livello effettivo annuo
risulti inferiore o superiore, in valore assoluto, al livello
tendenziale; b) POTij, e' il rapporto tra l'energia complessivamente fornita o
vettoriata ai clienti alimentati in media e in bassa tensione
appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i e il numero di
ore annue complessivo (8760), espresso in kW; c) il parametro C, espresso in centesimi di euro/minuto/kW, assume i
valori indicati nella tabella 2.

Articolo 23 Istanze degli esercenti per l'eventuale riconoscimento dei costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuita' del servizio
uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento.
23.1 Per gli ambiti territoriali che presentano livelli effettivi dell'indicatore di riferimento uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento, gli esercenti possono presentare istanza all'Autorita' ai fini dell'eventuale riconoscimento dei costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuita' uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento.
23.2 L'istanza di cui al comma 23.1 e' presentata congiuntamente alla comunicazione all'Autorita' dei dati di continuita' relativi all'anno precedente ai sensi del precedente articolo 15. L'Autorita' approva le istanze per l'anno in corso con il provvedimento di cui al comma 22.4, anche a seguito di controlli a campione di cui al successivo articolo 25.
23.3 L'impresa distributrice che presenta l'istanza e' tenuta, in caso di accoglimento della stessa e limitatamente agli ambiti territoriali ai quali l'istanza si riferisce, a mantenere nel corso dell'anno a cui si riferisce l'istanza livelli di continuita' uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento, e a corrispondere indennizzi automatici ai clienti in caso di mancato rispetto dei livelli nazionali di riferimento, ai sensi del successivo articolo 24.
23.4 Con il provvedimento di cui al comma 22.4 adottato l'anno successivo a quello a cui si riferisce l'istanza, l'Autorita' accerta se siano stati mantenuti livelli di continuita' uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento. Per le istanze riferite all'anno i e positivamente verificate l'Autorita' determina i costi da riconoscere sostenuti nell'interesse generale per assicurare livelli di qualita' uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento in misura corrispondente al prodotto RIF2004 x POTij x C, dove:

a) RIF2004 e' la differenza espressa in minuti tra la media nazionale
dei livelli tendenziali assegnati agli ambiti territoriali aventi
lo stesso grado di concentrazione per l'anno 2004, determinata
dall'Autorita' come indicato al comma 23.5, e il livello nazionale
di riferimento definito dal comma 20.1 per lo stesso grado di
concentrazione; b) POTij e' il rapporto tra l'energia complessivamente fornita o
vettoriata ai clienti alimentati in media e in bassa tensione
appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i, e il numero di
ore annue complessivo (8760), espresso in kW; c) il parametro C, espresso in centesimi di euro/minuto/kW, assume i
valori indicati nella tabella 2.

23.5 La media nazionale dei livelli tendenziali assegnati agli ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione per l'anno 2004 e' pari a: a) per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione: 49 minuti; b) per gli ambiti territoriali a media concentrazione: 94 minuti; c) per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione: 137 minuti.

Articolo 24 Indennizzi ai clienti MT e BT in caso di mancato rispetto dei livelli
nazionali di riferimento

24.1 I clienti MT e i clienti BT, appartenenti agli ambiti territoriali per i quali l'autorita' abbia accolto le istanze presentate dall'impresa distribuisce ai sensi del precedente articolo 23 e nei quali non siano rispettati i livelli nazionali di riferimento nel corso dell'anno i a cui si riferisce l'istanza, hanno diritto a un indennizzo automatico pari a: MancRispij x C x K, dove:

a) MancRispij e' la differenza, di segno positivo, tra livello
effettivo dell'indicatore di riferimento nell'ambito territoriale
j per l'anno i e il livello nazionale di riferimento indicato dal
precedente articolo 20 per lo stesso grado di concentrazione,
espresso in minuti; b) POTij e' il rapporto tra l'energia complessivamente fornita o
vettoriata ai clienti alimentati in media e bassa tensione
appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i e il numero di
ore annue complessivo (8760), espresso in kW; c) il parametro C, espresso in centesimi di euro/minuto/kW, assume i
valori indicati nella tabella 2; d) il parametro K e' il rapporto tra il consumo annuo del singolo
cliente e il consumo totale dell'ambito a cui il cliente
appartiene.

24.2 Gli esercenti corrispondono ai clienti MT e ai clienti BT degli ambiti territoriali interessati gli indennizzi automatici di cui al comma precedente, portandoli in compensazione sui corrispettivi fatturati entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 23.4. Nel caso in cui l'importo della prima fatturazione utile sia inferiore all'importo dell'indennizzo automatico, il documento di fatturazione deve evidenziare il credito a favore del cliente relativo all'indennizzo. Tale credito dovra' essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo.
24.3 Nel documento di fatturazione viene indicata la causale della detrazione come "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli nazionali di riferimento di continuita' del servizio, definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas".

Articolo 25
Controlli sui dati forniti dagli esercenti

25.1 Qualora, in esito a controlli effettuati anche a campione sui dati di continuita' del servizio forniti dagli esercenti ai sensi del precedente articolo 15, l'Autorita' accerti che tali dati non siano stati registrati secondo le modalita' previste dal presente provvedimento, la medesima Autorita' definisce, sulla base delle risultanze. dei controlli effettuati, il valore presunto annuale dell'indicatore di riferimento per l'ambito territoriale interessato.
25.2 Il valore presunto annuale dell'indicatore di riferimento di cui al precedente comma eutilizzato per il calcolo delle penalita', se dovute, previste dal comma 22.5 e degli indennizzi automatici, se dovuti, previsti dal comma 24.1. Le imprese distributrici per le quali l'Autorita' abbia definito ai sensi del comma precedente il valore presunto annuale dell'indicatore di riferimento non hanno diritto, per l'ambito territoriale interessato, ai' riconoscimenti dei costi previsti dai precedenti commi 22.5 e 23.4.

Articolo 26 Indici per la valutazione della validita' dei dati di continuita' del
servizio

26.1 Per la valutazione della validita' dei dati di continuita' del servizio in base ai controlli tecnici di cui al precedente articolo 25 sono definiti i seguenti indici: a) indice di accuratezza IA, calcolato come indicato nella scheda n.
2; b) indice di precisione IP, calcolato come indicato nella scheda n.
3; c) indice di correttezza IC, calcolato come indicato nella scheda n.
4.

26.2 Gli indici di cui al comma precedente sono calcolati per ogni centro di telecontrollo presso cui viene effettuato il controllo tecnico. Qualora dallo stesso centro di telecontrollo siano esercite linee di media tensione che servono clienti appartenenti a diversi ambiti territoriali, gli indici calcolati si riferiscono agli ambiti territoriali nei quali si trova la maggior parte dei clienti alimentati da linee di media tensione esercite dal centro di telecontrollo presso cui stato effettuato il controllo tecnico.

Articolo 27 Criteri per la valutazione della validita' del dati dl continuita'
del servizio

27.1 I dati di continuita' del servizio, forniti dagli esercenti ai sensi del precedente articolo 15, relativi agli ambiti territoriali interessati al controllo, secondo quanto indicato dal comma 26.2, sono da considerarsi validi se sono simultaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

a) indice di accuratezza maggiore di 90%; b) indice di precisione compreso tra -3% e +3%; c) indice di correttezza tale che: [(1 - IC) x (D2/ D1)] ( 3%; dove

- IC e' l'indice di correttezza; - D1, e' il valore annuale dell'indicatore di riferimento, espresso
in minuti per cliente BT, fornito all'Autorita' dall'impresa
distributrice per ogni ambito territoriale interessato al
controllo; - D2, e' il valore annuale di durata complessiva di interruzione per
cliente BT, espresso in minuti per cliente BT, fornito
all'Autorita' dall'impresa distributrice per ogni ambito
territoriale interessato al controllo e relativo alle interruzioni
con origine sulle reti di distribuzione in alta tensione e sulla
rete di trasmissione nazionale e alle interruzioni con origine
sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione e attribuite
a cause di forza maggiore o a cause esterne, come definito dai
precedenti articoli 6 e 7.

27.2 Per gli ambiti territoriali per i quali D1 risulta inferiore al livello nazionale di riferimento applicabile per grado di concentrazione, la condizione di cui al comma precedente, lettera c) e' sostituita, se piu' favorevole, dalla seguente condizione: IC(: 97%.
27.3 Qualora una impresa distributrice sia in grado di computare, in sede di controllo tecnico, il contributo di ciascuna interruzione verificata ai livelli di continuita' di ciascuno degli ambiti territoriali afferenti al centro di telecontrollo presso il quale viene eseguito il controllo tecnico, l'indice di correttezza calcolato a livello di centro di telecontrollo e' riferito solo a un massimo di tre ambiti territoriali per i quali sia piu' alto, e comunque diverso da zero, il rapporto tra il parametro D2 relativo alle sole interruzioni campionate e il parametro D2 dell'intero ambito territoriale.

Articolo 28 Determinazione del valore presunto del! 'indicatore di riferimento
sulla base delle risultanze dei controlli tecnici effettuati

28.1 Il valore presunto dell'indicatore di. riferimento di cui al precedente articolo 25 e' determinato come:
D + D x(l-IC)
1 2
D = ---------------
Pres (l-IP)

dove:
- Dpres e' il valore presunto di cui al precedente articolo 25, espresso in minuti per cliente BT;
- IP e' l'indice di precisione (dotato di segno algebrico);
- IC e' l'indice di correttezza (compreso tra O e 100%).;
- D1 e D2, hanno il significato indicato nel precedente articolo 27.

28.2 Qualora il rapporto fra Dpres, e D1 sia superiore al 200%, l'impresa distributrice puo' richiedere che il valore presunto dell'indicatore di riferimento sia determinato sulla base di elementi tecnici analitici, che l'impresa distributrice stessa e' tenuta a fornite all'Autorita' in tempo utile per la determinazione.

Tabella 1 - Valori del tasso annuo di miglioramento tendenziale per grado di concentrazione per fasce dell'indicatore di riferimento

-------------------------------------------------------------------- Ambiti ad alta Ambiti a media Ambiti a bassa Tasso annuo di concentrazione concentrazione concentrazione miglioramento
tendenziale -------------------------------------------------------------------- fino a fino a Fino a 0% 30 minuti 45 minuti 60 minuti

da 31 da 46 da 61 5% a 60 minuti a 90 minuti a 120 minuti

da 61 da 91 da 121 8% a 90 minuti a 135 minuti a 180 minuti

da 91 da 136 da 181 10% a 120 minuti a 180 minuti a 240 minuti

da 121 da 181 da 241 13% a 150 minuti a 270 minuti a 360 minuti

oltre 151 oltre 271 oltre 361 16% minuti minuti minuti

Tabella 2 - Valori del parametro C per grado di concentrazione e per
fasce dell'indicatore di riferimento ----------------------------------------------------------------- Ambiti ad alta Ambiti a media Ambiti a bassa Parametro C concentrazione concentrazione concentrazione (cent.euro/
minuto/kW ----------------------------------------------------------------- fino a fino a 90 fino a 120 41,3166 60 minuti minuti minuti

da 61 da 91 a 180 da 121 a 240 30,9874 a 120 minuti minuti minuti

oltre 121 oltre 181 oltre 241 20,6583 minuti minuti minuti

Scheda n. 1

COMUNICAZIONE ALL'AUTORITA' E AI CLIENTI FINALI (ARTICOLO 15)

1. Interruzioni senza preavviso lunghe: numero di clienti finali MT
per classi di servizio

1.1 Alta concentrazione --------------------------------------------------------------------
Fino a 1 2 o 3 4 o piu' Totale
int. lunga int. lunghe int. lunghe
/anno /anno /anno -------------------------------------------------------------------- Fino a 45 minuti/anno da 45 a 90 minuti/anno oltre 90 minuti/anno Totale

1.2 Media concentrazione --------------------------------------------------------------------
Fino a 2 3 o 5 6 o piu' Totale
int. lunghe int. lunghe int. lunghe
/anno /anno /anno -------------------------------------------------------------------- Fino a 60/minuti/anno da 60 a 120 minuti/anno oltre 120 minuti/anno Totale

1.3 Bassa concentrazione --------------------------------------------------------------------
Fino a 4 5 o 8 9 o piu' Totale
int. lunghe int. lunghe int. lunghe
/anno /anno /anno -------------------------------------------------------------------- Fino a 90 minuti/anno da 90 a 180 minuti/anno oltre 180 minuti/anni Totale

2. Interruzioni senza preavviso lunghe: numero di clienti finali AT
per classi di servizio --------------------------------------------------------------------
Fino a 1 2 o 3 4 o piu' Totale
int. lunga int. lunghe int. lunghe
/anno /anno /anno -------------------------------------------------------------------- fino a 45 minuti/anno Da 45 a 90 minuti/anno oltre 90 minuti/anno Totale

3. Interruzioni senza preavviso brevi e transitorie: numero di
clienti finali AT per classi di servizio --------------------------------------------------------------------
Fino a 1 2 o 3 4 o piu' Totale
int. lunga int. lunghe int. lunghe
/anno /anno /anno -------------------------------------------------------------------- fino a 1 int.
transitorie/anno da 1 a 3 int.
transitorie/anno 4 o più int.
transitorie/anno Totale

Scheda n. 2

INDICE DI ACCURATEZZA (ARTICOLO 26)

L'indice di accuratezza 14 stima la completezza e l'esattezza delle registrazioni relative alle interruzioni senza preavviso originate sulla rete MT.

IA puo' assumere valori compresi tra O (minima accuratezza) e 100% (massima accuratezza).
IA e' calcolato secondo la formula:
10
(SIGMA)Pi x Ni
i=l
IA= (l- ----------------- ) x 100 (%)
Ncamp

dove:

a) i e' un indice che varia da 1 a 10 ed esprime i diversi tipi di incompletezza o inesattezza delle registrazioni indicati nella tabella A;
b) Pi e' il peso assegnato a ogni tipo di incompletezza o inesattezza, secondo quanto indicato nella tabella A;
c) Ni e' li numero di interruzioni senza preavviso con origine sulla rete MT riscontrato durante il controllo tecnico con incompletezza o inesattezza di tipo i;
d) Ncamp e' il numero di interruzioni senza preavviso con origine sulla rete MT controllato a campione durante il controllo tecnico.

Quando nella registrazione di una stessa interruzione si riscontra piu' di un tipo di incompletezza o inesattezza, la registrazione viene classificata in base al tipo di incompletezza o inesattezza piu' grave (cioe' con peso P, maggiore).

Tabella A

i Tipo di incompletezza o inesattezza Pi
di registrazione (interruzioni senza preavviso
con origine sulla rete MT)

1 Interruzioni non registrate 1

2 Interruzioni registrate con errore
relativo all'istante di inizio superiore
in valore assoluto a 30 minuti 0.5

3 Interruzioni registrate con errore relativo 0,3
all'istante di inizia superiore in valore assoluto a 15
minuti e pari o inferiore in valore assoluto a 30 minuti

4 Interruzioni registrate con errore relativo 0,1
all'istante di inizio superiore in valore assoluto a 5
minuti e pari o inferiore in valore assoluto a 15 minuti

5 Interruzioni registrate con errore relativo 0,05
all'istante di inizio superiore in valore assoluto a 1
minuto e pari o inferiore in valore assoluto a 5 minuti

6 Interruzioni registrate con errore relativo 0,01
all'istante di inizio pari in valore assoluto a 1 minuto

7 Interruzioni registrate con errore relativo 0,3
all'istante di fine superiore in valore assoluto a 10
minuti

8 Interruzioni registrate con errore relativo 0,01
all'istante di fine pari o superiore a 1 minuto e pari o
inferiore in valore assoluto a 10 minuti

9 Interruzioni registrate in modo incompleto 0.3
o inesatto per le quali non risulta possibile
verificare la durata di' interruzione,
il numero di clienti disalimentati o le cause
di interruzione

10 Interruzioni registrate in modo 0.1
non accurato per altri motivi
(es. due interruzioni erroneamente
registrate come un'unica interruzione
di durata complessiva esatta, interruzioni
registrate in piu')

Scheda n. 3

INDICE DI PRECISIONE (ARTICOLO 26)

L'indice di precisione IP stima l'approssimazione complessiva stimata dei dati forniti relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine sulle reti di distribuzione in media tensione.
IA assume valori positivi o negativi Assume il valore 0 quando la precisione e' massima. Valori di IP di segno positivo indicano che nel campione di interruzioni verificate durante il controllo tecnico il dato calcolato dall'impresa distributrice e' approssimato per difetto rispetto a quanto riscontrato durante il controllo tecnico. Al contrario, valori dell'indice di precisione di segno negativo indicano che il dato calcolato dall'impresa distributrice e' approssimato per eccesso rispetto a quanto riscontrato durante il controllo tecnico.

IP e' calcolato secondo la seguente formula:
Dver - Deserc
IP = -------------- x 100 (%)
Dver

dove:

a) Dver e' la durata complessiva di interruzione per cliente BT, riferita alle sole interruzioni con origine sulla rete MT verificate durante il controllo tecnico, calcolato in base ai valori reali di durata dell'interruzione e di numero di clienti coinvolti, riscontrati durante il controllo tecnico;

b) Deserc l'indicatore di durata complessiva di interruzione per cliente BT, riferito alle sole interruzioni con origine sulla rete MT verificate durante il controllo tecnico, calcolato dall'impresa distributrice.

Scheda n. 4

INDICE DI CORRETTEZZA (ARTICOLO 26)

L'indice di correttezza IC stima il grado in cui l'impresa distributrice ha correttamente utilizzato le clausole del testo integrato della continuita' del servizio in base alle quali devono essere attribuite le cause e le origini delle interruzioni. Ai sensi dell'articolo 19 del Testo integrato della continuita' del servizio, sono escluse ai fini della regolazione economica le interruzioni senza preavviso:
a) con origine nella rete di trasmissione nazionale (RTN) o nelle reti di distribuzione in alta tensione (AT);
b) con cause imputabili a forza maggiore o a cause esterne (interruzioni dovute a terzi, a clienti o ad altri esercenti).

IC assume valori compresi tra 0 e 100%. Il valore dell'indice di correttezza pari a 0 significa totale mancanza di correttezza nell'attribuzione delle cause di forza maggiore e delle cause esterne come definite dall'articolo 7 del Testo integrato della continuita' del servizio, nonche' delle origini delle interruzioni relative alla rete nazionale di trasmissione e alle reti di distribuzione in alla tensione, come definite dall'articolo 6 del medesimo Testo integrato. Il valore di IC a 100% significa massima correttezza nell'attribuzione delle cause e origini delle interruzioni.

IC e' calcolato secondo la seguente formula:
Descl
IC = -------------------------- x 100(%)
Descl + DA + DE + DC + DD

dove:

- Descl e' la durata di interruzione per cliente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe verificate durante il controllo tecnico, correttamente attribuite dall'impresa distributrice a cause di forza maggiore o a cause esterne o con origine RTh o con origine AT;
- DA e' la durata di interruzione per cliente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT o BT, verificate durante il controllo tecnico, attribuite a cause di forza maggiore dall'impresa distributrice ma che in realta' avrebbero dovuto essere attribuite ad altre cause
- DB e' la durata di interruzione per cliente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT o BT, verificate durante il controllo tecnico, attribuite a cause esterne dall'impresa distributrice ma che in realta' avrebbero dovuto essere attribuite a altre cause;
- DC e' la durata di interruzione per cliente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe, dovute a qualunque causa, verificate durante li controllo tecnico, attribuite con origine RTN dall'impresa distributrice ma che in realta' avrebbero dovuto essere attribuite con origine MT;
- DD e' la durata di interruzione per cliente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe, dovute a qualunque causa, verificate durante il controllo tecnico, attribuite con origine AT dall'impresa distributrice ma che in realta' avrebbero dovuto essere attribuite con origine MT

Nel calcolo di IC, i valori di durata di interruzione per cliente sono riferiti ai valori reali, riscontrati durante il controllo tecnico, della durata dell'interruzione e del numero di clienti coinvolti. In tal modo l'indice di correttezza e' indipendente dall'indice di precisione.

IC e' assunto convenzionalmente al 100% nel caso in cui non vi siano, o non siano state verificate, interruzioni attribuite con origine RTN o nelle reti di distribuzione AT o con cause imputabili a forza maggiore o a cause esterne.
 
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