Gazzetta n. 200 del 27 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 luglio 2002
Autorizzazione all'organismo di controllo "Bioagricert S.r.l.", in Casalecchio di Reno, ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 9697166 del 18 dicembre 1996 che autorizza l'organismo di controllo "Bioagricoop S.c.r.l." ad esercitare le attivita' di controllo relative al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;
Vista l'istanza presentata da Bioagricoop S.c.r.l. con la quale chiede a questo Ministero l'autorizzazione alla cessione del ramo di attivita' di controllo delle produzioni da agricoltura biologica a "Bioagricert S.r.l.";
Vista la disponibilita' dichiarata da Bioagricert S.r.l. di acquisire il ramo di attivita' di controllo delle produzioni da agricoltura biologica da Bioagricoop S.c.r.l.;
Sentito il parere del Comitato di valutazione degli organismi di controllo, istituito con il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, espresso con nota n. 52 del 30 gennaio 2002;
Vista la nota n. 90481 del 26 febbraio 2002, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha disposto le condizioni per il trasferimento dell'attivita' di controllo da Bioagricoop S.c.r.l. a Bioagricert S.r.l.;
Visto il verbale del consiglio di amministrazione di Bioagricoop S.c.r.l. del 14 maggio 2002 che delibera la cessione del sistema di controllo delle produzioni da agricoltura biologica a Bioagricert S.r.l.;
Visto il verbale del consiglio di amministrazione di Bioagricert S.r.l del 14 maggio 2002 che delibera l'acquisizione del sistema di controllo delle produzioni da agricoltura biologica da Bioagricoop S.c.r.l.;
Visto il contratto di cessione di ramo d'azienda, redatto a Bologna in data 27 marzo 2002, con repertorio n. 47121, successivamente modificato ed integrato con scrittura privata redatta a Bologna in data 9 luglio 2002, con repertorio n. 47312, tra Bioagricoop S.c.r.l. quale parte cedente e Bioagricert S.r.l. quale cessionario;
Esaminata la documentazione contenente i requisiti dei rappresentanti e degli amministratori nonche' quelli tecnici di Bioagricert S.r.l., previsti nell'allegato II del decreto legislativo n. 220/1995;
Considerato, che il trasferimento dell'attivita' di controllo delle produzioni da agricoltura biologica da Bioagricoop S.c.r.l. a Bioagricert S.r.l., assicurera' la continuita' del sistema di controllo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Art. 1.
1. La "Bioagricert S.r.l.", con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, e' autorizzata ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari con le medesime condizioni di autorizzazione concesse alla "Bioagricoop S.c.r.l." con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 9697166 del 18 dicembre 1996.
2. Alla "Bioagricoop S.c.r.l." e' revocata l'autorizzazione ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, concessa con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 9697166 del 18 dicembre 1996.
3. La "Bioagricert S.r.l.", nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui al presente decreto, deve limitare la propria attivita' a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 modificato e dal decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.
4. Al fine di consentire lo smaltimento delle etichette autorizzate da Bioagricoop S.c.r.l. e' concesso l'impiego delle stesse per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1, puo' essere revocata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie e/o nazionali in materia.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2002
Il direttore generale: Ambrosio
 
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