Gazzetta n. 200 del 27 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 luglio 2002
Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane
e delle professioni sanitarie

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Janketic Karic Snezana, cittadina della Repubblica serba, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontoiatra conseguito a Belgrado, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che discliplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2000 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;
Visto il decreto direttoriale in data 17 maggio 2002 con il quale e' stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformita' a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 giugno 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Janketic Karic Snezana e' risultata idonea;
Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. Il titolo di odontoiatra rilasciato in data 26 settembre 1991 dal Ministero della sanita' della Repubblica serba alla sig.ra Janketic Karic Snezana, nata a Pristina il 26 aprile 1956, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.
2. La dott.ssa Janketic Karic Snezana e' autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2002
Il direttore generale: Mastrocola
 
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