Gazzetta n. 198 del 24 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 agosto 2002
Modifiche al regolamento di gioco del Bingo di cui al decreto 16 novembre 2000, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco "Bingo" ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del "bingo" e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, ai sensi del quale con decreto del Ministero delle finanze e' approvata la disciplina relativa alle modalita' e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche e all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni in materia di indirizzo politico-amministrativo e di funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il quale prevede, tra l'altro, che le modalita' tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001;
Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo e le successive modificazioni recate con decreti direttoriali del 7 agosto 2001 e del 20 dicembre 2001;
Considerata la necessita' e l'urgenza di recare modifiche al regolamento di gioco stabilito con il citato decreto direttoriale 16 novembre 2000, al fine di incentivare il gioco stesso ed incrementare, di conseguenza, le relative entrate erariali;

Decreta:
Art. 1.
Modifiche al regolamento di gioco

1. Il vigente decreto direttoriale 16 novembre 2000 e' cosi' modificato:
a) i commi 1 e 2 dell'art. 4 (Prezzo di vendita delle cartelle e penalita), sono sostituiti dai seguenti:
1. I prezzi di vendita delle cartelle per partite ordinarie sono fissati in euro 1,00 ed in euro 1,50 per ciascuna cartella.
2. Il concessionario, per ciascuna giornata, ha facolta' di effettuare, previo annuncio in sala, fino ad un massimo di 20 partite speciali, in cui sono vendute cartelle, di colore diverso da quelle ordinarie, al prezzo facciale di euro 3.00;
b) nel comma 4 dell'art. 6 (Apparecchiature per l'estrazione delle palline), i primi due punti sono sostituiti dai seguenti:
premio della "cinquina";
premio della "super cinquina";
premio del "bingo";
premio del "super bingo";
premio del "bingo bronzo";
premio del "bingo argento";
premio del "bingo oro";
c) l'art. 9 (Premi) e' sostituito dal seguente:
1. In ogni partita i premi sono la "cinquina", il "bingo" ed i premi speciali.
2. Si definiscono premi speciali i seguenti:
"super bingo";
"super cinquina";
"bingo oro";
"bingo argento";
"bingo bronzo".
I premi speciali "super bingo" e "super cinquina" sono assegnati in qualsiasi partita, in aggiunta ai premi del "bingo" e della "cinquina", rispettivamente al giocatore che ha realizzato il "bingo" con un numero di palline estratte eguale o inferiore a 40 ed al giocatore che ha realizzato la "cinquina" con un numero di palline estratte eguale o inferiore a 6. In via sperimentale, il premio speciale "super bingo" non potra' comunque superare l'importo di 40.000 euro.
In ciascuna ora di apertura della sala e' possibile effettuare, previo annuncio in sala, una sola partita con l'assegnazione dei premi speciali "bingo oro", "bingo argento" e "bingo bronzo" in aggiunta al premio del "bingo".
I premi speciali sono assegnati ai giocatori che realizzano il "bingo" entro il seguente numero di palline estratte:
"bingo oro": tra 41 e 43 palline estratte;
"bingo argento": tra 44 e 46 palline estratte;
"bingo bronzo": tra 47 e 56 palline estratte.
3. Nel caso in cui il gioco si svolga senza l'erogazione di premi speciali, la somma da distribuire in ogni partita e' costituita dal 58 per cento dell'importo ricavato dalla relativa vendita delle cartelle, con l'attribuzione dell'8 per cento alla "cinquina" e del 50 per cento al "bingo".
4. Nel caso in cui il gioco si svolga con l'erogazione di premi speciali, la somma da distribuire in ogni partita e' costituita dal 58 per cento dell'importo della relativa vendita delle cartelle con l'attribuzione del 6 per cento alla "cinquina", del 48 per cento al "bingo" e del 4 per cento ad apposito fondo istituito per l'erogazione dei premi speciali indicati nel comma 2.
5. Il concessionario, per l'avvio del gioco con l'erogazione di premi speciali, puo' anticipare al predetto fondo per i premi speciali fino ad un massimo di euro 20.000. L'ammontare dell'importo che si intende anticipare al fondo deve essere indicato nella dichiarazione di cui al comma 8. Tale ammontare e' recuperato dal fondo stesso previa comunicazione al controllore centralizzato del gioco.
6. Il fondo costituito ai sensi dei commi 4 e 5 e' destinato all'erogazione dei premi speciali, nella misura del 74 per cento dell'ammontare complessivo del fondo stesso, secondo le percentuali di seguito indicate:
50 per cento al "superbingo";
2 per cento alla "supercinquina";
15 per cento al "bingo oro";
5 per cento al "bingo argento";
2 per cento al "bingo bronzo".
L'importo del premio speciale "super bingo" eccedente la somma di 40.000 euro di cui comma 2, e' ripartito, al netto del 26 per cento che resta assegnato al fondo, tra i restanti premi speciali secondo le seguenti aliquote percentuali:
"super cinquina" 6,17;
"bingo oro" 46,25;
"bingo argento" 15,41;
"bingo bronzo" 6,17.
7. L'ammontare complessivo del fondo e' determinato, dopo ogni partita, dall'importo residuo non assegnato ai premi speciali e dalla quota del 4 per cento destinata al fondo stesso ai sensi del comma 4.
8. Per l'avvio del gioco con l'erogazione di premi speciali, il concessionario comunica, almeno 15 giorni prima, all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, la dichiarazione, conforme al modello allegato al presente decreto, di inizio dello svolgimento del gioco stesso.
9. Il concessionario provvede ad effettuare il pagamento immediato dei premi all'interno della sala.
10. I premi sono in contanti. Sono vietati premi di differente natura. Il pagamento in contanti puo' essere sostituito con pagamento in assegno, a richiesta del giocatore vincente, nel caso di vincite superiori a euro 500.
11. I premi sono pagati alla fine di ogni partita previa consegna e opportuna verifica e su delle relative cartelle che devono essere intere e senza manipolazioni di sorta. Le cartelle vincenti sono annullate ed allegate al verbale.
12. Qualora si verifichino, nella stessa partita, piu' vincite della stessa tipologia, i premi sono distribuiti in parti uguali.
13. Le cartelle vincenti sono conservate, insieme al verbale, per un periodo di due anni e possono essere distrutte una volta trascorso detto periodo, tranne quelle da conservare a seguito di contestazioni formali da parte di giocatori, fino alla definizione delle stesse;
d) L'art. 15 (Verbali delle partite di gioco) e' sostituito dal seguente:
1. Prima dell'inizio di ciascuna estrazione devono essere riportati, nel relativo verbale da redigere con l'ausilio di sistemi informatici, i seguenti dati: la data e l'ora esatta di inizio della partita, il numero di ordine della partita, il prezzo di vendita delle cartelle, la quantita' di cartelle vendute, la serie e il numero della prima e dell'ultima delle cartelle vendute, l'importo ricavato dalla vendita e l'ammontare dei premi per la "cinquina", per la "super cinquina", per il "bingo", per il "super bingo", per il "bingo oro", per il "bingo argento" e per il "bingo bronzo";
e) e' inserito il seguente art. 19 (Intereconnessione telematica del gioco del bingo):
1. I concessionari possono effettuare il gioco del bingo anche attraverso apposita connessione telematica tra le sale.
2. Le tipologie di premi, le modalita' di estrazione delle palline, di stampa, vendita e acquisto delle cartelle, di svolgimento del gioco, di pagamento dei premi, di connessione telematica dei dati di gioco, nonche' le forme di controllo centralizzato e quant'altro necessario ai fini della definizione delle procedure, saranno disciplinate con successivo decreto.
 
Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' efficacia dalla data che sara' stabilita con successivo decreto direttoriale.
Roma, 9 agosto 2002
Il direttore generale: Tino
 
Allegato 1

----> vedere allegato a pag. 9 della G.U. <----
 
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