Gazzetta n. 191 del 16 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 luglio 2002
Modalita' di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. (Decreto n. 641).

IL COMANDANTE GENERALE
Corpo delle capitanerie di porto

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313 con la quale e' stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1 luglio 1998, pubblicata sul supplemento ordinario n. 134 alla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1998;
Vista la regola III-20.8.1.2 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;
Visto l'art. 10, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalita' di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo";
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto necessario dettare norme per la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio di tipo gonfiabile, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici, in attuazione della convenzione Solas 74(83), come emendata, ed in conformita' ai criteri per l'approvazione dettati dall'IMO con la risoluzione IMO A.761(18);
Sentiti gli organismi affidati attualmente operanti in Italia, nel corso delle riunioni tenutesi in Genova nel primo semestre 2002;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici:
a) riconosciuti di tipo approvato dall'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347; oppure
b) riconosciuti di tipo conforme da un organismo notificato in base alla direttiva CE/96/98, come modificata, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407; oppure
c) in possesso di dichiarazione di equivalenza al tipo conforme rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi della direttiva CE/96/98, come modificata, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407; oppure
d) in possesso di autorizzazione al mantenimento a bordo rilasciata dall'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 393.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il significato dei termini utilizzati e' quello delle definizioni contenute nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare", salvo i seguenti termini relativamente ai quali si intende:
a) per amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
b) per dispositivi: unitariamente, con un unico vocabolo, le zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, le cinture di sicurezza di tipo gonfiabile, i dispositivi di evacuazione marini e gli sganci idrostatici;
c) per dispositivo di evacuazione marino: una sistemazione per il trasferimento rapido di persone dal ponte imbarcazioni di una nave ad un mezzo di salvataggio galleggiante;
d) per IMO: International Marittime Organization;
e) per MSC: Maritime Safety Committee;
f) per sgancio idrostatico: il dispositivo di sganciamento per il libero galleggiamento delle zattere di cui alla regola 4.1.6.3 dell'LSA Code (Codice internazionale dei dispositivi di salvataggio) adottato con risoluzione MSC 48(66) del 4 giugno 1996;
g) per ispettore PSC: un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432;
h) per organismo notificato: un organismo accreditato dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo", per la verifica della conformita' dei dispositivi di cui al presente decreto;
i) per organismo affidato: un organismo cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha affidato l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
j) per manuale di manutenzione: un manuale nel quale, oltre ad essere descritte nel dettaglio, anche con appositi piani, tutte le parti della dotazione di sicurezza, vengono chiaramente indicate e descritte, con relative scadenze, tutte le operazioni di controllo, manutenzione e sostituzione nonche' le prove da effettuarsi in occasione delle revisioni dei diversi dispositivi di salvataggio oggetto del presente decreto, necessarie per assicurare e attestare la perfetta efficienza dei dispositivi stessi per tutto il periodo di validita' della revisione.
 
Art. 2.
Revisioni periodiche ed occasionali

1. Tutte le zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, tutte le cinture di sicurezza di tipo gonfiabile e tutti i dispositivi di evacuazione marini sono sottoposte a visita di revisione periodica ad intervalli non superiori a dodici mesi.
2. Tutti gli sganci idrostatici che non siano del tipo a perdere sono sottoposti a revisione ad intervalli non superiori a dodici mesi.
3. La periodicita' delle revisioni di cui ai commi 1, e 2, per comprovate ragioni, puo' essere posticipata dall'amministrazione, a richiesta degli interessati con domanda in carta legale debitamente motivata, fino ad un massimo di cinque mesi.
4. Ferma restando la periodicita' indicata ai commi 1, 2, e 3, la revisione deve essere comunque effettuata quando i dispositivi sono stati volontariamente o accidentalmente attivati ovvero quando sussistono dubbi circa il loro stato di conservazione.
 
Art. 3.
Rapporto di revisione

1. In occasione di ogni revisione la stazione che vi provvede dovra' rilasciare un "rapporto di revisione" contenente, almeno, le seguenti indicazioni:
a) per i dispositivi di evacuazione marini:
1. nome o sigla del fabbricante del dispositivo;
2. tipo di dispositivo;
3. numero di identificazione del dispositivo;
4. amministrazione/organismo che ha approvato il dispositivo o rilasciato la dichiarazione di conformita';
5. numero di persone per il quale il dispositivo e' dichiarato conforme;
6. data di revisione;
7. prove effettuate;
8. eventuali sostituzioni o riparazioni effettuate;
9. identificazione delle persone responsabili della revisione;
10. data di restituzione alla nave;
11. nome della nave;
b) per le zattere gonfiabili:
1. nome o sigla del fabbricante;
2. tipo di zattera;
3. numero di identificazione della zattera;
4. amministrazione/organismo che ha approvato la zattera o rilasciato la dichiarazione di conformita';
5. numero delle persone che possono trovare posto sulla zattera;
6. tipo di equipaggiamento;
7. lunghezza della barbetta;
8. altezza massima di posizionamento a bordo rispetto al galleggiamento della nave;
9. data di revisione;
10. eventuali dotazioni sostituite o aggiunte;
11. eventuali sostituzioni o riparazione effettuate sulla zattera;
12. prove effettuate;
13. identificazione delle persone responsabili della revisione;
14. data di restituzione alla nave;
15. nome della nave;
c) per gli sganci idrostatici:
1. nome o sigla del fabbricante;
2. tipo di sgancio;
3. identificazione delle persone responsabili della revisione;
4. data di revisione dello sgancio;
5. data di restituzione alla nave;
6. nome della nave;
d) per le cinture di salvataggio gonfiabili:
1. nome o sigla del fabbricante;
2. tipo di cintura, indicando anche se si tratta di cintura per adulti o bambini;
3. eventuale numero di lotto;
4. numero delle cinture revisionate;
5. amministrazione/organismo che ha approvato la cintura o rilasciato la dichiarazione di conformita';
6. prove eseguite;
7. identificazione delle persone responsabili della revisione;
8. eventuali riparazioni o sostituzioni effettuate;
9. data di revisione della cintura;
10. data di restituzione alla nave;
11. nome della nave.
2. Una copia del "rapporto di revisione" di cui al comma 1 deve essere custodita dal comando della nave sulla quale la dotazione e' sistemata per almeno cinque anni. Analogo obbligo di conservazione compete alla stazione di revisione che ha effettuato le verifiche.
3. Il rapporto di revisione deve consentire con sicurezza l'identificazione della stazione che ha effettuato la revisione.
4. Sul rapporto di revisione deve essere riportata la seguente dicitura: "stazione di revisione approvata dall'amministrazione italiana in conformita' alla risoluzione IMO A. 761(18), adottata il 4 novembre 1993, come modificata dalla risoluzione MSC 55(66), adottata il 30 maggio 1996", riportando inoltre gli estremi del presente decreto. Il testo in lingua inglese della risoluzione IMO A. 761(18), come modificata, e' riportata in allegato 1 al presente decreto, con traduzione non ufficiale in lingua italiana inserita in allegato 2.
5. Il rapporto di revisione deve essere redatto anche in lingua inglese.
 
Art. 4.
Modalita' di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili

1. Le revisioni devono essere eseguite secondo le modalita' indicate ai punti 4 e 5 della risoluzione dell'IMO A. 761(18), come modificata, nonche' secondo le istruzioni appositamente emanate dal costruttore della zattera e contenute nel relativo manuale di manutenzione.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, se la zattera non viene revisionata mediante apertura a mezzo della propria bombola, si deve procedere alla pesata della bombola stessa; se viene riscontrata una diminuzione di peso superiore a 55 grammi o superiore all'eventuale diverso valore previsto dal fabbricante e indicata nel manuale di manutenzione, la predetta bombola deve essere ricaricata dopo essere stata sottoposta, con esito positivo, a pressatura ed ispezione visiva interna ed esterna.
 
Art. 5.
Modalita' di revisione delle cinture di salvataggio gonfiabili

1. Le revisioni devono essere eseguite secondo le istruzioni appositamente emanate dal costruttore della cintura e contenute nel relativo manuale di manutenzione.
2. In ogni caso devono essere eseguite le seguenti operazioni:
a) pesature della bombola; se e' riscontrata una diminuzione di peso superiore a quella prevista dal fabbricante nel manuale di manutenzione, detta bombola deve essere ricaricata dopo essere stata sottoposta, con esito positivo, a pressatura ed ispezione visiva esterna;
b) sostituzione delle pastiglie per il gonfiamento automatico in immersione;
c) gonfiamento con aria di ciascuna cintura con relativo successivo controllo di tenuta;
d) gonfiamento coti bombola di una percentuale pari ad almeno il 5% del numero di cinture sottoposte a revisione.
3. Su ogni singola cintura di salvataggio deve essere marcata in modo indelebile la data di revisione, preceduta dalla dicitura "data di revisione" in italiano ed in inglese.
 
Art. 6.
Modalita' di revisione dei dispositivi di evacuazione marini

1. Le revisioni devono essere eseguite secondo le istruzioni appositamente emanate dal costruttore del dispositivo di evacuazione marino e contenute nel relativo manuale di manutenzione.
2. In ogni caso, tutte le parti gonfiabili devono essere sottoposte alle prove previste per le zattere autogonfiabili dai punti 5.4 e 5.5 della risoluzione IMO A.761(18), come modificata.
3. Le bombole destinate al gonfiaggio che non vengono direttamente utilizzate durante la revisione devono essere sottoposte a pesata; se e' riscontrata una dininuzione di peso superiore a quella prevista dal fabbricante nel manuale di manutenzione, le predette bombole devono essere ricaricate dopo essere state sottoposte, con esito positivo, a pressatura ed ispezione visiva interna ed esterna.
 
Art. 7.
Modalita' di revisione degli sganci idrostatici

1. Le revisioni devono essere eseguite secondo le istruzioni appositamente emanate dal costruttore degli sganci e contenute nel relativo manuale di manutenzione.
2. In ogni caso, oltre all'esame visivo dello sgancio, devono essere eseguite le seguenti operazioni:
a) verifica dell'apertura del gancio con l'apposito dispositivo di sgancio manuale;
b) verifica dell'apertura automatica del gancio sottoposto a pressione idrostatica dovuta ad un battente d'acqua compreso tra 1,5\div3,5m.
 
Art. 8.
Stazioni di revisione

1. Le revisioni di cui all'art. 2 devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'amministrazione secondo le modalita' indicate nell'art. 10.
2. Le stazioni di revisione, per essere approvate, devono possedere i requisiti previsti nella risoluzione dell'IMO A.761(18), come modificata, nonche' quelli aggiuntivi indicati nel presente decreto, in relazione al tipo di dispositivo per il quale viene richiesta l'autorizzazione.
3. Le stazioni che richiedono l'approvazione devono essere accreditate da ciascun costruttore dei dispositivi che esse intendono revisionare.
4. Le stazioni di revisione devono dotarsi e mantenere aggiornate procedure tese a:
a) identificare ogni modello/tipo di dispositivo che puo' essere revisionato in quella stazione con il relativo manuale di revisione da utilizzare;
b) identificare la persona responsabile del servizio di revisione o le persone responsabili delle varie fasi della revisione;
c) individuare le qualifiche, l'addestramento e l'aggiornamento dei tecnici addetti alla revisione.
5. Le stazioni di revisione devono predisporre e mantenere aggiornate procedure operative dirette ad assicurare che:
a) tutti i dispositivi in revisione siano sottoposti ai controlli, manutenzioni, sostituzioni e prove prescritte dal costruttore nel manuale di revisione nonche' dalle norme vigenti in materia;
b) le singole operazioni nel corso della revisione siano effettuate da personale tecnico qualificato, addestrato ed aggiornato;
c) il personale tecnico preposto alle revisioni sia informato prontamente di qualsiasi modifica dei singoli manuali di revisione nonche' delle disposizioni vigenti in materia;
d) il personale tecnico abbia compreso tutte le modifiche di cui al comma 5.c);
e) il personale tecnico sia istruito sui nuovi macchinari/apparecchiature/strumenti di prova/misurazione installati nella stazione;
f) il personale tecnico abbia compreso il funzionamento dei nuovi macchinari/apparecchiature/strumenti installati nella stazione;
g) si provveda regolarmente alla taratura di tutti i macchinari/apparecchiature/strumenti di prova/misurazione;
h) non siano revisionati dispositivi per i quali la stazione non e' stata autorizzata.
 
Art. 9.
Revisioni all'estero

1. All'estero, in Stati che hanno sottoscritto la convenzione Solas 74, come modificata, le revisioni di cui all'art. 2 sono effettuate presso stazioni autorizzate da quello Stato, ovvero da organizzazioni a cio' appositamente riconosciute da quello Stato, in conformita' alla risoluzione dell'IMO A.761(18), come modificata. Tale riconoscimento deve essere riportato sul rapporto di revisione.
2. Nei casi in cui non e' possibile procedere secondo le modalita' indicate nel comma 1, le revisioni di cui all'art. 2 sono effettuate presso stazioni autorizzate dalla ditta costruttrice ed alla presenza di un ispettore dell'organismo affidato della nave ovvero presso stazioni riconosciute conformi alla risoluzione dell'IMO A.761(18), come modificata, da detto organismo.
 
Art. 10.
Approvazione delle stazioni di revisione

1. La domanda per ottenere l'approvazione delle stazioni di revisione e' inviata, tramite la direzione marittima competente per territorio, al Ministero dei trasporti e della navigazione - comando generale del Corpo delle capitanerie di porto VI Reparto "Sicurezza della Navigazione" di Genova, corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativa necessaria elencata nell'allegato 3 al presente decreto.
2. La direzione marittima, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, convoca la commissione di cui al terzo comma.
3. Presso ogni direzione marittima e' istituita una commissione presieduta dal capo servizio coordinamento PSC o da un ispettore PSC, da lui delegato, di grado non inferiore a tenente di vascello, e da un funzionario designato da un organismo notificato nonche' da un sottufficiale nocchiere di porto con funzioni di segretario.
4. Ogni organismo notificato deve comunicare ad ogni direzione marittima il nominativo del funzionario designato alla partecipazione ai lavori della commissione e di un suo sostituto.
5. Gli organismi notificati, attraverso i loro funzionari designati, partecipano a rotazione ai lavori della commissione, salvo il caso in cui una ispezione sia la prosecuzione di una ispezione precedente alla medesima stazione di revisione nel qual caso partecipa un funzionario dello stesso organismo.
6. La commissione, valuta la documentazione presentata e verifica la conformita' dei locali, delle attrezzature e delle abilitazioni del personale della stazione, in conformita' alle norme contenute nella risoluzione dell'IMO A. 761(18) e nel presente decreto, tenuto conto anche di quanto indicato nei manuali di revisione dei diversi dispositivi per i quali e' richiesta l'approvazione.
7. Delle valutazioni ed ispezioni effettuate dalla commissione e' redatto apposito verbale sul quale devono risultare le verifiche effettuate, le eventuali irregolarita' riscontrate nonche' il giudizio finale motivato della commissione per la concessione o meno dell'approvazione da parte dell'amministrazione.
8. L'amministrazione, ricevuta la domanda dalla direzione marittima, corredata del solo verbale della commissione di cui al settimo comma, provvede a rilasciare, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda, il decreto di approvazione della stazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
9. Le spese connesse all'intervento della commissione sono a carico del richiedente.
 
Art. 11.
Ispezioni periodiche ed occasionali delle stazioni di revisione

1. Le stazioni di revisione approvate sono soggette ad una ispezione periodica con periodicita' massima biennale, secondo le stesse modalita' indicate all'art. 10. Gli interessati devono richiedere l'effettuazione della visita periodica alla competente direzione marittima almeno centoventi giorni prima della scadenza.
2. In caso di trasferimento in altro sito, di modifiche significative ai locali esistenti o alle strutture o all'organizzazione, le stazioni di revisione sono sottoposte ad ispezione occasionale obbligatoria, con le medesime modalita' di cui all'art. 10.
3. L'amministrazione ha comunque facolta', in ogni tempo ed a propria discrezione, di sottoporre le stazioni di revisione ad una ispezione occasionale, avvalendosi, se del caso, dell'assistenza di un organismo notificato.
Le eventuali spese, se la stazione e' riscontrata non conforme, sono a carico della stessa.
4. Il mancato adempimento circa le ispezioni di cui ai commi 1, 2, e 3, ovvero il loro esito negativo, comporta l'emanazione di un apposito decreto di sospensione o di revoca da parte dell'amministrazione che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 
Art. 12.
Obblighi dei costruttori

1. I costruttori dei dispositivi devono:
a) assicurare che i dispositivi di loro produzione possano essere adeguatamente revisionati secondo le prescrizioni della risoluzione IMO A. 761(18) e del presente decreto;
b) accreditare un numero adeguato di stazioni di revisione presso i porti in funzione delle esigenze dei traffici;
c) assicurare che ciascuna stazione di revisione dagli stessi accreditata abbia personale qualificato che sia stato sempre dagli stessi costruttori adeguatamente addestrato e certificato per eseguire i lavori di revisione e riparazione dei dispositivi nonche' sia stato messo a conoscenza di qualsiasi cambiamento apportato nei dispositivi, nelle procedure di revisione o di riparazione e nelle tecniche;
d) tenere costantemente informate l'amministrazione in merito alla lista delle stazioni di revisione accreditate ed ogni relativo cambiamento della stessa lista;
e) rendere disponibili per tutte le stazioni accreditate:
1. le varianti al manuale di manutenzione e riparazione, alle norme di manutenzione e alle istruzioni di manutenzione e riparazione;
2. i materiali e le parti di rispetto;
3. le norme e le istruzioni emanate dall'amministrazione.
 
Art. 13.
Esenzioni e norme transitorie

1. Nonostante quanto previsto dall'art. 8, terzo comma, i dispositivi per i quali non esistono in Italia stazioni di revisione accreditate dal costruttore possono essere eccezionalmente revisionate da stazioni autorizzate dall'amministrazione, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) l'effettuazione della revisione deve essere consentita per iscritto dal costruttore che, se necessario, deve impartire alla stazione di revisione appropriate istruzioni;
b) la stazione di revisione deve essere, di volta in volta, preventivamente autorizzata dalla direzione marittima competente per territorio; non possono essere rilasciate piu' di due autorizzazioni all'anno per una stessa marca di dispositivi;
c) i dispositivi non possono subire due revisioni consecutive da parte di stazioni non accreditate dal costruttore;
d) alla revisione deve presenziare un ispettore dell'organismo affidato della nave;
e) eventuali riparazioni o sostituzioni devono essere concordate dalla stazione di revisione con il costruttore.
2. Le stazioni di revisione gia' in possesso dell'accreditamento da parte di costruttori di qualsiasi dispositivo, alla data di pubblicazione del presente decreto, possono continuare la propria attivita' per i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto. In tale periodo transitorio le operazioni di revisione dei dispositivi dovranno essere controllate dall'organismo affidato della nave.
Roma, 16 luglio 2002

Il comandante generale: Sicurezza
 
Allegato 1
(articolo 3, comma 4)

----> Vedere Allegato da pag. 23 a pag. 31 <----
 
Allegato 2
(articolo 3, comma 4)

TRADUZIONE NON UFFICIALE DELLA RISOLUZIONE A. 761 (18)
Adottata il 4 Novembre 1993

RACCOMANDAZIONI SULLE CONDIZIONI PER L'APPROVAZIONE DI STAZIONI DI
REVISIONE PER LE ZATTERE DI SALVATAGGIO AUTOGONFIABILI

COME MODIFICATA DALLA RISOLUZIONE MSC. 55(66)
(adottata il 30 Maggio 1996)

ADOZIONE DI EMENDAMENTI ALLA RACCOMANDAZIONE SULLE CONDIZIONI PER
L'APPROVAZIONE DELLE STAZIONI DI MANUTENZIONE PER LE ZATTERE
AUTOGONFIABILI (RISOLUZIONE A. 761(18))

L'ASSEMBLEA,

RICHIAMANDO l'articolo 15(j) della Convenzione IMO riguardo le funzioni dell'Assemblea in relazione alla regolamentazione e alle linee guida concernenti la sicurezza in mare,
VISTO che la regola III/19.8.1 della Convenzione Internazionale SOLAS, 1974, come emendata, richiede che ciascuna zattera di salvataggio autogonfiabile debba essere revisionata ad intervalli non superiori ai 12 mesi ma che, dove cio' sia applicabile e ragionevole, l'Amministrazione possa estendere questo periodo a 17 mesi e che le zattere di salvataggio autogonfiabili debbano essere revisionate da una "stazione di servizio" approvata, la quale sia competente a revisionarle, mantenga attrezzature adeguate per la manutenzione e utilizzi solo personale correttamente istruito,
VISTA ANCHE la risoluzione A.693 (17) sulle condizioni per l'approvazione delle "stazione di revisione" per le zattere di salvataggio autogonfiabili,
AVENDO CONSIDERATO le raccomandazioni fatte dal Comitato di Sicurezza Marittimo alla sua 62o sessione,

1. ADOTTA la Raccomandazione sulle Condizioni per l'Approvazione
delle "Stazioni di Revisione per le Zattere di Salvataggio
Autogonfiabili", riportate nell'Annesso alla presente risoluzione, 2 INVITA i Governi ad ispezionare le Stazioni di Revisione per le
Zattere di Salvataggio Autogonfiabili nell'ambito dei propri
poteri, in accordo con detta Raccomandazione, 3. AUTORIZZA il Comitato di Sicurezza Marittimo a revisionare la
Raccomandazione e ad adottare, quando necessario, emendamenti; 4. REVOCA la risoluzione A.693 (17).

Annesso

RACCOMANDAZIONE SULLE CONDIZIONI PER L'APPROVAZIONE DELLE STAZIONI
DI REVISIONE PER LE ZATTERE DI SALVATAGGIO AUTOGONFIABILI

Generalita'

1. Le Amministrazioni devono assicurare che le visite periodiche delle zattere di salvataggio autogonfiabili siano effettuate presso "stazioni di revisione" che abbiano dimostrato competenza a revisionare e riconfezionare le zattere, a mantenere attrezzature adeguate e a utilizzare solamente personale correttamente istruito. Per ottenere l'approvazione, le stazioni di revisione devono aver dimostrato questa competenza per le zattere di ciascun costruttore che essi sono competenti a revisionare e devono osservare i seguenti punti:
.1 la revisione delle zattere di salvataggio autogonfiabili deve essere portata a termine solamente in spazi chiusi. Deve esserci un locale sufficientemente ampio per il numero di zattere che si prevede di ispezionare contemporaneamente; il soffitto deve essere sufficientemente alto per consentire di capovolgere le zattere da revisionare, quando gonfiate, o deve essere disponibile un altrettanto efficiente mezzo per facilitare l'ispezione dei giunti del fondo;
.2 il pavimento deve essere provvisto di una superficie pulita sufficientemente liscia per garantire che non sia provocato alcun danno al tessuto della zattera;
.3 gli spazi per la revisione devono essere ben illuminati, a condizione che la luce del sole non penetri direttamente all'intero;
.4 la temperatura e, quando necessario, l'umidita' relativa nei locali destinati alla revisione devono essere controllate in modo che la manutenzione e le riparazioni possano essere portate a termine efficacemente;
.5 gli spazi per la manutenzione devono essere sufficientemente ventilati, ma privi di correnti d'aria;
.6 aree o locali separati devono essere previsti per:
.6.1 le zattere in attesa di manutenzione, riparazione o consegna;
.6.2 la riparazione dei contenitori in fibra di vetro e la pitturazione delle bombole di aria compressa;
.6.3 materiali o pezzi di ricambio;
.6.4 le attivita' amministrative;
.7 devono essere previsti mezzi per immagazzinare le zattere in modo che quelle nei contenitori o nelle valigie non siano riposte l'una sull'altra in piu' di due strati a meno che non siano sostenute da selle ne' soggette a carichi eccessivi;
.8 i razzi di segnalazione di ricambio o scaduti devono essere riposti in un magazzino separato e sicuro ben distante dagli spazi di servizio e di deposito;
.9 devono essere disponibili attrezzi per la manutenzione delle zattere e dispositivi di sgancio in accordo con le norme del costruttore, inclusi:
.9.1 manometri appropriati e precisi o misuratori di pressione, termometri e barometri che possano essere letti facilmente;
.9.2 una o piu' pompe per gonfiare e sgonfiare le zattere, con mezzi per depurare ed asciugare l'aria, inclusi le manichette ad alta pressione e i relativi adattatori;
.9.3 mezzi per testare con sufficiente accuratezza le bombole di gas;
.9.4 quantita' di gas sufficiente da essere immesso all'interno del sistema di gonfiaggio della zattera;
.10 devono essere stabilite procedure per assicurare che ciascuna bombola sia adeguatamente riempita e a tenuta di gas, prima di essere installata su una zattera;
.11 devono essere disponibili sufficienti accessi e materiale per la riparazione delle zattere, assieme alla sostituzione dell'equipaggiamento d'emergenza come richiesto dal costruttore;
.12 nel revisionare le zattere di tipo ammainabile devono essere disponibili mezzi adeguati per effettuare test di sovraccarico di tali zattere;
.13 i lavori di manutenzione e di riparazione devono essere effettuati solamente da personale qualificato che sia stato adeguatamente addestrato e certificato dal costruttore delle zattere. Le procedure di addestramento devono garantire l'aggiornamento del personale circa i cambiamenti e le nuove tecniche;
.14 devono essere presi provvedimenti dal costruttore, perche' siano resi disponibili alla stazione di servizio;
.14.1 le varianti al manuale di manutenzione, i bollettini e le istruzioni per la manutenzione;
.14.2 i materiali adatti e pezzi di ricambio;
.14.3 i bollettini o le istruzioni emanate dall'Amministrazione;
.14.4 l'addestramento per i tecnici addetti alla manutenzione;
.15 il fumo non deve essere permesso nelle aree di manutenzione e di imballaggio;
2. Dopo un approvazione iniziale, le Amministrazioni devono provvedere a frequenti ispezioni delle "stazioni di revisione" per assicurare che l'assistenza del costruttore venga aggiornata e sia efficace e che le norme di questa Raccomandazione siano osservate;
3. Le Amministrazioni devono assicurarsi che le informazioni riguardanti l'ubicazione delle installazioni per la revisione delle zattere sia resa disponibile ai naviganti.

Revisione delle zattere autogonfiabili

4. I seguenti test e procedure devono essere portati a termine, eccetto dove diversamente prescritto, ad ogni manutenzione di una zattera autogonfiabile utilizzata come equipaggiamento di salvataggio.
5. La revisione delle zattere autogonfiabili deve essere eseguita in accordo con il manuale di manutenzione del costruttore, che deve includere almeno le seguenti verifiche:
.1 controllo del contenitore per eventuali danni;
.2 controllo della zattera piegata e dell'interno del contenitore per eventuali tracce di umidita';
.3 un test di gonfiaggio a gas (GI) deve essere fatto ad intervalli di 5 anni, eseguendo tale test, una attenzione speciale deve essere portata all'efficienza delle valvole di sicurezza. La zattera piegata deve essere rimossa dal contenitore, prima di azionare il sistema di gonfiaggio. Dopo aver azionato il sistema di gonfiaggio, deve essere concesso un tempo sufficiente, affinche' si stabilizzi la pressione nei tubolari di galleggiamento e le particelle solide di CO2 possano evaporare. Dopo questo periodo i tubolari di galleggiamento devono, se necessario, essere riempiti con aria e la zattera deve essere sottoposta ad un test di tenuta alla pressione per un periodo di almeno un ora, durante il quale il calo di pressione non deve eccedere il 5% della pressione di esercizio;
.4 ciascuna zattera deve essere sottoposta al test di pressione addizionale necessaria (NAP) come descritto in appendice 1, a intervalli di un anno a partire dal decimo anno di vita della zattera a meno che in seguito ad un esame visivo non si renda necessario eseguire tale test anticipatamente. Dopo aver fatto passare un tempo sufficiente, affinche' il tessuto della zattera raggiunga la tensione dovuta alla pressione di esercizio, la zattera deve essere sottoposta ad un test di tenuta alla pressione, per un periodo non inferiore ad un'ora durante il quale il calo di pressione non deve eccedere il 5% della pressione di esercizio;
.5 quando non sono richiesti i test NAP o GI, si deve eseguire un test di pressione di lavoro (WP) (vedi appendice 2), che consiste nel gonfiare la zattera con aria compressa asciutta, dopo averla rimossa da contenitore e dalle cinghie di ritenuta se presenti, ad una pressione pari almeno a quella di lavoro o, se maggiore, alla pressione richiesta sul manuale di manutenzione del costruttore. La zattera deve essere sottoposta ad un test di tenuta alla pressione, per un periodo non inferiore ad un'ora, durante il quale il calo di pressione non deve eccedere il 5% di quella di esercizio;
.6 una volta gonfiata la zattera deve essere sottoposta ad un'ispezione completa dentro e fuori in accordo con le istruzioni del costruttore;
.7 il fondo deve essere gonfiato, controllato per ricercare tubolari rotti e testato in accordo con le istruzioni del costruttore;
.8 le giunture tra il fondo e i tubolari di galleggiamento devono essere controllate per verificare lo scollamento ed il sollevamento dei bordi;
.9 con i tubolari di galleggiamento supportati da un sistema che lasci le giunture del fondo della zattera sospese ad un'adeguata altezza al disopra del pavimento, come mostrato nell'appendice 3, una persona del peso di almeno 75 kg deve camminare/strisciare a carponi lungo il perimetro del pavimento della zattera per tutta la sua circonferenza, dopo di che la linea di giunzione del fondo deve essere verificata nuovamente. Il costruttore puo' sostituire questo test con un altro test che possa garantire l'integrita' del fondo fino all'ispezione successiva. Tale test deve essere portato a termine con scadenza annuale a partire dal 10o anno di vita della zattera;
.10 dopo aver sgonfiato la zattera, devono essere ispezionate le "basi degli archi" in accordo con le istruzioni del costruttore;
.11 tutto l'equipaggiamento deve essere testato per garantire che sia in buone condizioni e che le dotazioni con data di scadenza siano sostituite al momento della revisione qualora rimangano meno di sei mesi alla data di scadenza approvata dall'amministrazione;
.12 le zattere ammainabili devono essere sottoposte ad un test di sospensione, sovraccaricato del 10% ad ogni seconda revisione. Il controllo della giunzione del fondo (FS) richiesto dall'undicesimo anno in avanti non deve essere eseguito per le zattere ammainabili quando venga eseguito il test di sovraccarico;
.13 deve essere fatto un controllo per assicurare che la zattera e l'ambiente della stazione siano asciutti al momento dell'imballaggio;
.14 la marcatura necessaria deve essere controllata ed aggiornata;
.15 una registrazione della revisione deve essere tenuta per almeno 5 anni dopo la data della revisione;
.16 devono essere preparate statistiche su tutte le zattere ispezionate, indicando, in particolare, i difetti riscontrati, le riparazioni eseguite e le unita' scartate e ritirate dal servizio. Tali statistiche devono essere disponibili all'Amministrazione.

Responsabilita' del costruttore, dell'Amministrazione e dell'armatore

6. Al fine di assicurare che la revisione delle zattere di salvataggio autogonfiabili sia effettivamente condotta per avere mezzi di salvataggio affidabili in caso di emergenza, i costruttori, le Amministrazioni e gli armatori hanno responsabilita' parallele e sovrapposte, queste ultime, senza essere considerate esaustive, includono almeno:
.1 I costruttori sono responsabili di:
.1.1 assicurare che le loro zattere possano essere adeguatamente revisionate in accordo con questa Raccomandazione o con qualsiasi altra addizionale norma necessaria per prodotti e progetti particolari e che inoltre accreditino un numero sufficiente di stazioni di revisione;
.1.2 assicurare che ciascuna stazione di revisione da loro accreditata per riparare e revisionare le loro zattere abbia personale qualificato da loro adeguatamente addestrato e certificato per eseguire tale lavoro e che sia messo a conoscenza di ogni cambiamento o nuova tecnica;
.1.3 tenere l'Amministrazione pienamente informata circa la lista delle stazioni di revisione da loro accreditate ed ogni relativo cambiamento di questa;
.1.4 deve rendere disponibile alle "stazioni di revisione":

- Le varianti al manuale di manutenzione, i bollettini di
manutenzione e le istruzioni; - appropriati materiali e parti di ricambio; - i bollettini e le istruzioni emanate dall'Amministrazione.

.1.5 tenere informata l'Amministrazione su qualsiasi sinistro marittimo a loro noto che coinvolga le loro zattere; e anche di qualsiasi guasto subito dalle zattere oltre a quelli riscontrati durante le ispezioni, a loro noto; e
.1.6 informare gli armatori, ogni qualvolta sia possibile, su qualsiasi deficienza o pericolo di cui sono a conoscenza in relazione all'uso delle loro zattere e adottare qualsiasi contromisura che essi ritengano necessaria;
.2 l'Amministrazione e' responsabi1e per l'approvazione delle "stazioni di servizio" per le zattere autogonfiabili e per la conduzione di visite periodiche per determinare la rispondenza di dette stazioni alla Raccomandazione nonche' per il controllo che la qualita' delle visite e delle ispezioni effettuate dalle stazioni in questione sia tale da assicurare la rispondenza di dette ispezioni/visite alla Raccomandazione. Comunque, per l'approvazione delle stazioni di servizio per le zattere autogonfiabili in paesi esteri l'Amministrazione puo' accettare o riconoscere stazioni di servizio approvate, testate o ispezionate da ispettori nominati per tale scopo o da organizzazioni riconosciute o da altri Governi Contraenti la SOLAS.
.3 gli armatori hanno la responsabilita' di assicurare, come requisito minimo, che tutte le zattere imbarcate come equipaggiamento di salvataggio risultino approvate e siano revisionate periodicamente in una "stazione di revisione" approvata. Ogniqualvolta sia possibile, un rappresentante dell'armatore deve essere presente durante la revisione.

Appendice 1

TEST DI PRESSIONE ADDIZIONALE NECESSARIA (NAP)

1. Chiudere le valvole di sicurezza.

2. Aumentare gradatamente la pressione fino al minore tra i seguenti valori: due volte la pressione di esercizio o la pressione sufficiente a determinare un carico di tensione sul tessuto del tubolare gonfiabile pari almeno al 20% del carico di rottura minimo richiesto.
3. Dopo 5 minuti, non devono esserci segni di scollamento, rottura, o altri difetti (risoluzione A.521(13)1 parte 1, paragrafo 5.18.4.1), o cali significativi di pressione. Se le rotture sui tubolari sono udibili la zattera deve essere scartata, se non si sente nessuna rottura, la pressione in tutte le camere di galleggiabilita' della zattera deve essere ridotta simultaneamente rimuovendo i tappi delle valvole di sicurezza.
4. I costruttori devono includere nei manuali di revisione le tabelle riportanti le esatte pressioni per i test NAP corrispondenti a ciascuna misura dei tubolari e delle caratteristiche di resistenza del tessuto, calcolato con la seguente formula:

P(kg/cm2) = 2 x carico di rottura (kg per 5 cm)
-----------------------------------
25 x diametro (cm)

APPENDICE 2

FREQUENZA DEI TESTI NAP: PRESSIONE DI ESERCIZIO (WP), GONFIAMENTO
CON GAS (GI) E RESISTENZA DEI GIUNTI SUL FONDO (FS)

=================================================================== Intervalli di revisione Metodi di test ------------------------------------------------------------------- Al termine del primo anno WP test Al termine del secondo anno WP test Al termine del terzo anno WP test Al termine del quarto anno WP test Al termine del quinto anno GI test Al termine del sesto anno WP test Al termine del settimo anno WP test Al termine dell'ottavo anno WP test Al termine del nono anno WP test Al termine del decimo anno GI test + FS Dall'undicesimo al quattordicesimo anno NAP test + FS Quindicesimo anno GI test + NAP + FS Dal sedicesimo al diciannovesimo NAP test + FS Ventesimo anno GI test + NAP + FS Dal ventunesimo al ventiquattresimo NAP test + FS Dal venticinquesimo anno in avanti GI test + NAP + FS -------------------------------------------------------------------

NAP - Test di pressione addizionale necessaria (appendice 1) WP - Pressione di esercizio (aria compressa) GI - Gonfiamento con gas (gas delle bombole) PS - Giunti del fondo

Appendice 3
LINEE GUIDA PER I SUPPORTI PER IL TEST DI VERIFICA DEI GIUNTI DEL
FONDO (RIFERIMENTO DI PARAGRAFO)

----> Vedere figura di pag. 40 <----
 
Allegato 3
(articolo 10, comma 1)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

Alla domanda di cui all'articolo 10 del decreto deve essere allegata la seguente documentazione:

1. planimetria, in scala 1:100, di tutti i locali, opportunamente numerati, della stazione di revisione, con l'indicazione del relativo uso in riferimento alle diverse fasi connesse con la revisione;
2. elenco delle attrezzature/macchinari disponibili;
3. elenco del personale dipendente abilitato ad effettuare le revisione e copia delle certificazioni rilasciata dai costruttori dei diversi dispositivi di sicurezza per i quali viene chiesta l'approvazione;
4. copia degli accreditamenti rilasciati alla stazione di revisione dai costruttori dei diversi dispositivi di sicurezza;
5. copia di eventuali approvazioni rilasciate alla stazione ai sensi della risoluzione IMO 761(18) da Amministrazioni straniere o da organismi riconosciuti;
6. copia di eventuali certificazioni di qualita' possedute dalla stazione di revisione;
7. relazione descrittiva sulle modalita' di effettuazione delle revisioni;
8. certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A. dalla quale risulti anche il tipo di attivita' di revisione;
9. copia delle autorizzazioni al deposito di materiali pirotecnici (fuochi a mano, razzi a paracadute, ecc.) rilasciate dalle competenti Autorita' ed indicazione circa lo smaltimento dei segnali scaduti.
L'Amministrazione ovvero la Direzione Marittima, potra' richiedere, caso per caso, l'eventuale integrazione della documentazione, qualora emerga la necessita' di riscontrare elementi non deducibili da quella presentata.
 
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