Gazzetta n. 187 del 10 agosto 2002 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Codice di autoregolamentazione per l'esercizio del diritto di sciopero dei medici aderenti alla Federazione italiana medici di medicina generale nei comparti dell'assistenza primaria, della medicina dei servizi, della continuita' assistenziale e dell'emergenza medica con rapporto di lavoro convenzionato con il SSn. Procedure di raffreddamento e conciliazione.

Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'

1. Il presente codice di autoregolamentazione e' applicato a tutti i medici a rapporto lavorativo convenzionato con il S.S.N. aderenti alla Federazione italiana medici di medicina generale, di seguito nominata F.I.M.M.G., operanti nel comparto dell'assistenza primaria, della medicina dei servizi, della continuita' assistenziale e dell'emergenza nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 28 luglio 2000.
2. Le norme contenute nel presente codice di autoregolamentazione attuano le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, indicando i livelli minimi essenziali di assistenza sanitaria territoriale volte a garantire la medesima.
3. Il presente codice di autoregolamentazione indichera' tempi e modalita' per l'espletamento delle procedure di conciliazione, mentre per quelle di raffreddamento, in considerazione che il vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 270/2000 e' scaduto in data 31 dicembre 2000 e che la trattativa per il nuovo accordo e' presumibile nel breve periodo, la F.I.M.M.G. s'impegna a trattare e definire le sopraccitate procedure con la controparte pubblica contestualmente al nuovo accordo collettivo nazionale.
4. Le norme del presente codice di autoregolamentazione si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello nazionale che decentrato. Tutte le disposizioni in tema di preavviso, durata, procedure di conciliazione non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale, per gravi eventi lesivi dell'incolumita' personale.
 
Art. 2.
Servizi pubblici essenziali

1. Nell'area negoziale rappresentata dalla F.I.M.M.G. sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83:
a) medici di famiglia o della assistenza primaria;
b) medici della continuita' assistenziale;
c) medici di emergenza sanitaria;
d) medici della dirigenza medica territoriale e delle attivita' territoriali programmate.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali del comma 1 e' garantita, per ogni comparto, nelle forme e nelle modalita' di cui al successivo art. 3, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
a-1) medici di famiglia o dell'assistenza primaria: visite domiciliari urgenti, comprese le visite in assistenza programmata a pazienti terminali, e l'assistenza domiciliare integrata (per tali prestazioni e' previsto il passaggio alla c.d. assistenza indiretta, consistente nell'erogazione a pagamento delle prestazioni con successivo rimborso all'utenza da parte della ASL competente);
b-1) medicina della dirigenza medica territoriale e delle attivita' territoriali programmate: prestazioni rese nell'ambito dei servizi per tossicodipendenza, di igiene pubblica, d'igiene mentale, di medicina fiscale;
c-1) medici della continuita' assistenziale: quanto previsto all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/2000 limitatamente agli aspetti diagnostici e terapeutici e, per quanto di competenza, quanto previsto nel precedente comma 2, lettera a1);
d-1) medici di emergenza sanitaria: quanto previsto all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/2000 limitatamente agli aspetti inerenti il soccorso urgente.
 
Art. 3.
Contingenti di personale

La F.I.M.M.G. conferma le procedure sottoscritte nell'ACN vigente, contemplate nell'art. 17, commi 8 e 9 e nell'art. 21, comma 3, 4, 5, 6 dell'allegato N (norma finale 2) dello stesso ACN.
 
Art. 4.
Modalita' di effettuazione degli scioperi

1. La F.I.M.M.G. in caso di proclamazione di sciopero dell'intera categoria o di un singolo comparto, dara' comunicazione dello stesso, alle amministrazioni competenti con un preavviso non inferiore ai dieci giorni.
In caso di revoca dello sciopero ne dara', almeno cinque giorni prima, informazioni alle predette amministrazioni.
1-bis. Nelle more temporali necessarie alla trattativa per il rinnovo dell'ACN la F.I.M.M.G. si impegna al rispetto del preavviso di quindici giorni cosi' come previsto dall'art. 17, comma 4, e dall'art. 21, comma 7, dell'allegato N (norma finale 2) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270.
2. La proclamazione degli scioperi relativi a vertenze nazionali vanno comunicati: al Ministero della salute, al Ministero degli interni, alla Presidenza della Conferenza delle regioni e a tutti i presidenti di regione e i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze in ambiti regionali vanno comunicati al presidente della regione o della provincia autonoma, al competente assessorato alla sanita', a tutti i prefetti delle province della regione; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze di ASL o di distretto vanno comunicati all'assessorato regionale competente, al direttore generale dell'azienda sanitaria locale e al prefetto competente per territorio.
2-bis. Nel caso di vertenze a livello distrettuale va informato anche il sindaco solo nel caso di coincidenza o appartenenza dell'ambito territoriale distrettuale con un solo comune.
2-ter. A prescindere dall'ambito territoriale di effettuazione dello sciopero la F.I.M.M.G. si impegna ad informare sempre la "Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali".
3) In considerazione delle peculiari modalita' d'espletamento del servizio proprio di ogni comparto lavorativo la F.I.M.M.G. si impegna a comunicare alle amministrazioni interessate la durata delle azioni di sciopero come di seguito elencate:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non potra' superare, la durata massima di due giorni continuativi (48 ore), anche per quei comparti organizzati per turni. In ogni caso lo sciopero non potra' essere a ridosso di giorni festivi; le festivita' a carattere locale saranno considerate rilevanti a tal fine solo nel caso di scioperi di ambito non superiore al distretto.
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno i quattro giorni. Anche in questo caso gli scioperi non potranno essere a ridosso di giornate festive e nel caso di festivita' a carattere locale la medesima sara' considerata come nella precedente lettera a) del presente articolo.
c) esclusivamente per il comparto dell'assistenza primaria e nella sola ipotesi di ritardo superiore a trenta giorni nella corresponsione dei compensi, dopo aver esperito le forme di protesta di cui ai punti a) e b) e' ammessa la proclamazione di ulteriori azioni di sciopero della durata massima di quindici giorni. (Anche in questo caso e' previsto il passaggio all'assistenza indiretta, con possibilita' di erogazione da parte del medico della totalita' delle prestazioni).
d) con esclusione dell'assistenza primaria, che promuovera' sempre scioperi non inferiori ad una giornata lavorativa, gli scioperi orari della durata inferiore ad un giorno lavorativo si svolgeranno in un unico e continuo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unita' operativa di riferimento;
e) la F.I.M.M.G. garantisce che i medici iscritti, in caso di sciopero, garantiranno le prestazioni individuate come indispensabili. Ribadisce che l'area funzionale minima per proclamare uno sciopero e' quella del singolo distretto di ASL. La F.I.M.M.G. non attuera' forme surrettizie di sciopero o forme improprie di astensione dal lavoro;
f) la F.I.M.M.G. si impegna nella prossima trattativa per il rinnovo dell' ACN a concordare, con la parte pubblica, modalita' di effettuazione e procedure per lo svolgimento del cosi' detto "sciopero virtuale" che prevede il regolare svolgimento dell'attivita' lavorativa e la trattenuta di parte proporzionale del compenso da devolvere a finalita' sociali indicate dallo stesso sindacato;
g) in caso di scioperi distinti nel tempo indetti dalla F.I.M.M.G. che da altre organizzazioni sindacali, che incidano sul medesimo bacino d'utenza per gli stessi servizi, anche con motivazioni diverse, la F.I.M.M.G. rispettera' un intervallo non inferiore alle 24 ore, alle quali seguira' il preavviso del comma 1 e, nelle more, 1-bis;
4) La F.I.M.M.G. si impegna a non effettuare azioni di sciopero:
nel mese di agosto;
nei cinque giorni che precedono e che seguano consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
nei cinque giorni che precedono e che seguono consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i singoli ambiti;
nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo;
in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.
 
Art. 5.
Procedure di raffreddamento e conciliazione

1.Per le procedure di raffreddamento si ribadisce quanto esplicato all'art. 1, comma 3, del presente codice di autoregolamentazione.
2. In caso di insorgenza di controversie la F.I.M.M.G. espletera' le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del lavoro;
b) in caso di conflitto di livello regionale, il prefetto del capoluogo di regione;
c) in caso di conflitto sindacale di ASL o di distretto, il prefetto del capoluogo di provincia competente o il sindaco nei casi di cui all'art. 4, comma 2-bis.
4) Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per l'utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dalla apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
5. Con le stesse procedure e modalita' di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali, di ASL e di distretto, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle parti per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
6. Il tentativo si considera altresi' esplicato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
7. Il periodo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata massima di sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5 una durata massima di otto giorni lavorativi.
8. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, e' inviato alla commissione di garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovra' contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Cio', anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novita' nella posizione della controparte pubblica.
10. La F.I.M.M.G. si impegna a non adire l'Autorita' giudiziaria fino al completo esaurimento di tutte le procedure sopra individuate. Per il solo comparto dell'assistenza primaria, solo nel caso di assistenza in forma indiretta, di cui all'art. 3, comma 4, lettera b-1), la F.I.M.M.G. intraprendera' azioni unilaterali di tutela della categoria dopo dieci giorni lavorativi.
11. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito di una medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, e' previsto un tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine e' individuato dalla F.I.M.M.G. in giorni centoventi, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, comma 4.
 
Art. 6.
Sanzioni

Fatte salve le sanzioni di legge, quelle previste dall'ACN vigente, le sanzioni ordinistiche, la F.I.M.M.G. si riserva il diritto di esaminare i singoli comportamenti di medici inadempienti verso il presente codice di autoregolamentazione per l'esercizio del diritto di sciopero attraverso gli istituti previsti ed in base alle norme, liberamente condivise e sottoscritte dal medico iscritto, dello statuto vigente.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone