Gazzetta n. 187 del 10 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 luglio 2002
Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Bianchello del Metauro".

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Bianchello del Metauro" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla Covim S.c. a r.l. di Pesaro per conto di numerose aziende vitivinicole, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di origine controllata "Bianchello del Metauro" previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra;
Visto il parere favorevole della regione Marche sulla sopra citata domanda;
Considerato che il mercato dei vini, per il mutato gusto dei consumatori, e' orientato verso prodotti meno aciduli, morbidi, armonici ed equilibrati;
Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal parere della regione competente per territorio, la sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Bianchello del Metauro", in conformita' alla decisione assunta dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Articolo unico
1. "Il limite minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di origine controllata "Bianchello del Metauro" previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione e' ridotto da 5,5 g/l a 4,5 g/l".
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblia italiana.
Roma, 12 luglio 2002
Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
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