Gazzetta n. 185 del 8 agosto 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
DECRETO 17 luglio 2002
Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Pisa - Servizio di pubblicita' immobiliare.

II DIRETTORE COMPARTIMENTALE
per le regioni Toscana e Umbria
Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.
Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale stato disposto che "tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1";
Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Vista l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;
Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Pisa n. 119695 del giorno 8 luglio 2002, con la quale e' stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicita' immobiliare;
Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio, consistito nel fatto che il giorno 4 luglio non e' stato svolto alcun servizio al pubblico, e' da attribuirsi allo sciopero regionale;
Accertato che il mancato funzionamento del servizio, che ha prodotto disagi anche ai contribuenti, e' dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzione organizzativa dell'ufficio;
Sentito l'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 15 luglio 2002 con protocollo n. 346/2002 ha confermato la suddetta circostanza;
Considerato che occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si e' verificato l'evento eccezionale;
Decreta:
E' accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio dei territorio di Pisa - Servizio di pubblicita' immobiliare, nel giorno 4 luglio 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Firenze, 17 luglio 2002
Il direttore compartimentale: Macchia
 
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