Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 17 luglio 2002
Fissazione del termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per i bandi del 2002 dei settori turismo e commercio.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive, tra le quali quelle del "settore commercio" e del "settore turismo";
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;
Viste le proprie circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre 2000, relativa al "settore turismo", e n. 900047 del 25 gennaio 2001, relativa al "settore commercio" e le successive modifiche e integrazioni, con le quali sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso alle agevolazioni ed e' stata, tra l'altro, definita la relativa modulistica per la presentazione delle domande a partire dal 2000;
Visto l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che rimanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attivita' produttive, la fissazione dei termini di presentazione delle domande, nonche' la facolta', sulla base delle disponibilita' finanziarie dell'anno cui si riferiscono le risorse, di assegnare le disponibilita' medesime attraverso un unico bando;
Considerato che non e' ancora stata completata la procedura di approvazione, ai sensi dell'art. 6-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, delle proposte delle regioni e delle province autonome, di cui al punto 5 del richiamato testo unico delle direttive, in merito alle graduatorie speciali e le relative risorse ed alle priorita' ed i relativi punteggi ai fini dell'indicatore regionale per entrambi i detti settori di attivita', nonche', per il solo "settore turismo", delle ulteriori attivita' ammissibili validi per i bandi del 2002;
Considerato che l'art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha esteso le agevolazioni del "settore commercio" della legge n. 488/1992 a nuovi soggetti e tipologie di intervento e che, ai sensi del comma 78 del medesimo articolo, occorre determinare le relative modalita' di attuazione con specifiche direttive emanate dal Ministero delle attivita' produttive;
Ritenuto di dovere pertanto fissare il termine iniziale di presentazione delle domande del bando del "settore commercio" per i soli programmi ammissibili ai sensi delle vigenti norme di attuazione, rinviando la fissazione di quello per i programmi ammissibili ai sensi del richiamato art. 52 della legge n. 448/2001 alla definizione delle suddette relative direttive;
Ritenuto altresi', per entrambi i bandi dei suddetti settori, di dovere rinviare la fissazione del termine finale in modo che lo stesso risulti successivo di un congruo lasso di tempo alla formulazione delle suddette proposte delle regioni e province autonome e comunque tale da garantire alle imprese interessate un adeguato periodo di tempo per condurre i necessari approfondimenti in merito alla richiamata normativa;
Decreta:
Articolo unico
1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per i bandi del 2002 del "settore turismo" e del "settore commercio" e' fissato dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
2. Il termine iniziale di cui al comma 1 relativo al "settore commercio" ha efficacia con riferimento ai soli soggetti ed alle sole tipologie di cui, rispettivamente, ai punti 2.1 e 3.1 della circolare ministeriale n. 900047 del 25 gennaio 2001. Per quanto concerne i soggetti e le tipologie individuati dall'art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, una volta che siano definite le direttive di cui al comma 78 dello stesso art. 52, si provvedera', con successivo decreto, ove possibile nell'ambito del medesimo bando di cui al comma 1, alla fissazione di un eventuale differente termine iniziale di presentazione delle domande.
3. Con successivi decreti si provvedera' altresi' alla fissazione del termine finale relativo a ciascuno dei bandi di cui ai commi 1 in modo che non trascorrano meno di trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti di approvazione delle relative proposte regionali di cui al punto 5 del testo unico delle direttive approvate con decreto ministeriale del 3 luglio 2000, proposte concernenti, tra l'altro, l'individuazione delle "ulteriori attivita' ammissibili" per il "settore turismo".
4. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere utilizzato in originale il modulo di domanda a stampa il cui fac-simile e' riportato, per il "settore turismo", in allegato alla circolare ministeriale n. 900516 del 13 dicembre 2000 e, per il "settore commercio", in allegato alla circolare ministeriale n. 900047 del 25 gennaio 2002 e successive modifiche e integrazioni. Per la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business plan relative alle suddette domande deve essere utilizzato il software unico predisposto dal Ministero delle attivita' produttive, denominato "Versione 11.00" e successivi aggiornamenti, disponibile sul sito internet di quest'ultimo all'indirizzo www.minindustria.it
5. Le domande devono essere presentate, secondo le modalita' indicate ai punti 5.2 e seguenti delle citate circolari, alla banca concessionaria prescelta dall'impresa tra quelle convenzionate con il Ministero delle attivita' produttive, ovvero ad uno degli istituti collaboratori convenzionati con le banche medesime, il cui elenco e' allegato alla circolare n. 900940 del 1 ottobre 2001 e successivi aggiornamenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2002
Il Ministro: Marzano
 
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