Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2002 (vai al sommario)
LEGGE 26 luglio 2002, n. 156
Disposizioni in materia di rimborsi elettorali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell'Assemblea regionale siciliana e' differito al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le quote di rimborso relative agli anni 2001 e 2002 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.



Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 3 giugno
1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle
spese per consultazioni elettorali e referendarie e
abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
volontaria ai movimenti e partiti politici), e' il
seguente:
"2. L'erogazione dei rimborsi e' disposta, secondo le
norme della presente legge, con decreti del Presidente
della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno
della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo
della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei
consigli regionali, nonche' per i comitati promotori dei
referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del
Presidente del Senato della Repubblica, a carico del
bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede
all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della
Repubblica, I movimenti o partiti politici che intendano
usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di
decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al
Presidente del Senato della Repubblica, secondo le
rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle liste per
il rinnovo degli organi di cui al comma 1".
Nota all'art. 1, comma 2:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge
3 giugno 1999, n. 57 (Nuove norme in materia di rimborso
delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e
abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
volontaria ai movimenti e partiti politici), vedi la nota
all'art. 2, comma 1, lettera b).



 
Art. 2.
1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: "e' pari" sono inserite le seguenti: ", per ciascun anno di legislatura degli organi stessi," e le parole: "lire 4.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1,00";
b) all'articolo 1, comma 6, le parole da: ", in misura pari" fino a: "al 15 per cento della somma spettante" e da: ", eccetto quello" fino a: "del 40 per cento" sono soppresse.
2. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 3, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e' ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e i movimenti che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale";
b) all'articolo 10, comma 1, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: "lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1,00".
3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e' sostituito dal seguente:
"3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste".
4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a partire dalla rata di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da erogare entro il 31 luglio 2002.



Nota all'art. 2, comma 1, lettera a):
- Il testo del comma 5 dell'art. 1 della legge 3 giugno
1999, n. 157 (vedi nota all'art. 1, comma 1), come
modificato dalla presente legge e' il seguente:
"5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi
agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di
legislatura degli organi stessi, alla somma risultante
dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il
numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per
le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento
europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente
comma e' ridotto a L. 3.400.".
Nota all'art. 2, comma 1, lettera b):
- Il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge 3 giugno
1999, n. 157 (vedi nota all'art. 1, comma 1), come
modificato dalla presente legge e' il seguente:
"6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti
con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno.
L'erogazione dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione
di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da
parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In
caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica
o della Camera dei deputati il versamento delle quote
annuali dei relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso i
movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente
al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di
anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi
organi. Il versamento della quota annua di rimborso,
spettante sulla base del presente comma, e' effettuato
anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.".
Note all'art. 2, comma 2, lettera a):
- Il testo del comma 3 dell'art. 9 della legge
10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne
elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica) come modificato da ultimo dalla
presente legge, e' il seguente:
"3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per
il rinnovo della Camera dei deputati e' ripartito, in
proporzione ai voti conseguiti per la attribuzione della
quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i
partiti e movimenti che abbiano superato la soglia dell'1
per cento dei voti validamente espressi in ambito
nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione non e'
necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o
movimenti che abbiano presentato proprie liste o
candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in
regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del
rimborso spettante a tali partiti e movimenti si
attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto
nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio
per deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo
periodo del presente comma.".
- Il testo del comma 1 dell'art. 10 della legge
10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne
elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica), come modificato da ultimo dalla
presente legge, e' il seguente:
"1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun
partito, movimento, lista o gruppo di candidati, che
partecipa all'elezione, escluse quelle di cui al comma 2
dell'art. 7, non possono superare la somma risultante dalla
moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero
complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle
liste elettorali delle circoscrizioni per la Camera dei
deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei
quali e' presente rispettivamente con liste o con
candidati".
Nota all'art. 2, comma 3:
- Il testo dell'art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n.
43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni
a statuto ordinario) come modificato dalla presente legge
e' il seguente:
"Art. 5. - 1. Le spese per la campagna elettorale di
ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista
provinciale non possono superare l'importo massimo dato
dalla cifra fissa pari a lire 62.265.910 incrementato di
una ulteriore cifra pari al prodotto di lire 10 per ogni
cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati
che si presentano nella lista regionale il limite delle
spese per la campagna elettorale e' pari a lire 62.265.910.
Per coloro che si candidano in piu' liste provinciali le
spese per la campagna elettorale non possono comunque
superare l'importo piu' alto consentito per una candidatura
aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in
una o piu' circoscrizioni provinciali e nella lista
regionale le spese per la campagna elettorale non possono
comunque superare l'importo piu' alto consentito per una
delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30
per cento.
2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente
riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella
lista regionale, ancorche' sostenute dai partiti di
appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei
limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli
candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono
essere quantificate nella dichiarazione di cui all'art. 2,
primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.
3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun
partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni,
escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la
somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per
il numero complessivo dei cittadini della Repubblica
iscritti nelle liste elettorali per la elezione della
Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle
quali ha presentato proprie liste.
4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a
statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai
seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e
successive modificazioni:
a) art. 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati
che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente
di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il
rendiconto di cui al omma 6; comma 6, intendendosi
sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il
presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;
b) art. 8, intendendosi sostituti ai Presidenti delle
Camere i presidenti dei consigli regionali;
c) art. 11;
d) art. 12, comma 1, intendendosi sostituiti i
Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del
consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi
sostituiti i Presidenti delle Camere con il presidente del
consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito
l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio
centrale circoscrizionale;
e) art. 13;
f) art. 14;
g) art. 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i
limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al
comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9,
intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a
quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10,
intendendosi sostituito al Presidente della Camera di
appartenenza il presidente del consiglio regionale;
commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle
spese elettorali quello di cui all'art. 1 della legge
18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni;
commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa
quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per
contributo alle spese elettorali quello di cui all'art. 1
della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19,
primo periodo.
5. La dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro
tre mesi dalla data delle elezioni.".



 
Art. 3.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 125.328.611,95 euro per l'anno 2002, a 125.089.621,44 euro per l'anno 2003 e a 153.089.621,44 euro annui a decorrere dall' anno 2004, si provvede, quanto a 125.000.000 di euro a decorrere dal 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157; quanto a 328.611,95 euro per l'anno 2002, a 89.621,44 euro per l'anno 2003 e a 28.089.621,44 euro a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Presentato dall'on. Deodato ed altri il 9 aprile 2002.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede legislativa, il 18 giugno 2002 con il parere della
commissione V.
Esaminato dalla I Commissione, in sede legislativa, il
3 luglio 2002 ed approvato l'11 luglio 2002.
Senato della Repubblica: (atto n. 1601)
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 15 luglio 2002 con il parere della
commissione 5a.
Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il
16, 17, 23 luglio 2002.
Esaminato in aula il 24 luglio 2002 ed approvato il
25 luglio 2002.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui approvati.
 
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