Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 2002, n. 158
Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Vice Ministri del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, l'articolo 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451;
Visto l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121;
Visto l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato, da ultimo, dall'articolo 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni in materia di organizzazione delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;
Sentite, in data 28 febbraio 2002, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 19 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Ritenuto di non aderire alla osservazione formulata dal Consiglio di Stato in ordine alla soppressione nel preambolo del presente regolamento del riferimento normativo al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, per le ragioni espresse dalla I Commissione - Affari costituzionali - della Camera dei deputati, e riportate nelle premesse del parere reso in data 30 maggio 2002;
Ritenuto, altresi', di non accedere ai suggerimenti della predetta Commissione parlamentare e del Consiglio di Stato, relativamente alla opportunita' di sostituire la denominazione "capo dell'ufficio del Vice Ministro" con quella di "capo della segreteria del Vice Ministro", modificando di conseguenza il relativo trattamento economico, in quanto le predette espressioni si riferiscono a due diverse articolazioni organizzative;
Ritenuta, peraltro, la necessita' che, per chiarire tale aspetto, le disposizioni concernenti l'Ufficio del Vice Ministro debbano essere inserite in un articolo a se' stante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis Vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;".
2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: "f-bis le segreterie e l'Ufficio dei Vice Ministri;";
b) al comma 4, dopo le parole: "Le Segreterie" sono inserite le seguenti: "dei Vice Ministri e" e dopo la parola: "rispettivi" sono inserite le seguenti: "Vice Ministri e";
c) al comma 5, le parole: "il Sottosegretario si avvale" sono sostituite dalle seguenti: "il Vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono".
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: "per il responsabile della Segreteria tecnica" sono inserite le seguenti: ", per il Capo dell'Ufficio del Vice Ministro";
b) alla lettera c), dopo le parole: "per il segretario particolare del Ministro," sono inserite le seguenti: "per i due esperti di cui all'articolo 9-bis), comma 2,".
4. Nella rubrica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, dopo la parola: "Segreterie" sono inserite le seguenti: "dei Vice Ministri e".
5. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, e' inserito il seguente:
"Articolo 9-bis (Ufficio del vice Ministro). - 1. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 dell'articolo 9, al Vice Ministro e' attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unita' di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso nel contingente complessivo di centoventi unita' di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Ciascun Vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, un Capo dell'Ufficio, che coordina l'attivita' del personale di supporto, un portavoce e due soggetti particolarmente esperti nelle materie oggetto della delega.".
6. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"3-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dal comma 1 dell'articolo 7 e' compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte della amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2002
Ufficio di controllo dei Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 342
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.



Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e
revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e' il seguente:
"Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 2000, n. 451, reca: "Regolamento di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica".
- Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107 (Regolamento di
organizzazione del Ministero delle finanze), e' il
seguente:
"Art. 20 (Disposizioni finali). - 1. A partire dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i
riferimenti ad uffici ed organi del Segretariato generale
della Direzione generale degli affari generali e del
personale e dei Dipartimenti contenuti in norme legislative
e regolamentari si intendono effettuati nei confronti
rispettivamente degli uffici ed organi del Dipartimento e
in base ai propri regolamenti di amministrazione delle
competenti agenzie.
2. La dotazione organica iniziale minima,
impregiudicata la definizione del fabbisogno di personale
nell'ambito dei programmi annuali di attivita' della scuola
centrale tributaria, e' fissata secondo l'allegata tabella
B. La denominazione della scuola centrale tributaria e'
sostituita dalla seguente: "scuola superiore dell'economia
e delle finanze".
3. Le agenzie subentrano al Ministero nei rapporti
giuridici, poteri, competenze e controversie relative alle
funzioni ad esse trasferite e al proprio personale. Alle
agenzie si applica, in materia di patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, il dettato dell'art. 43 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
4. Il Dipartimento delle politiche fiscali,
successivamente alla data prevista dall'art. 55, comma 1,
del decreto n. 300/1999, costituisce uno dei Dipartimenti
del Ministero dell'economia e delle finanze. Fino
all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli
4 e 7 del decreto n. 300/1999, relativi al Ministero
dell'economia e delle finanze, continuano a trovare
applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano,
rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e del
Ministero delle finanze, nonche' quelle concernenti gli
uffici di diretta collaborazione ed alle direttive
dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri.
5. L'attuazione del presente regolamento non comporta
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
2001, n. 121, reca: "Regolamento di organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro delle
finanze.
- Il testo del comma 3 dell'art. 10 della gia' citata
legge n. 400/1988, come modificato, da ultimo, dall'art. 12
del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 (Modificazioni al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla
legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione
del Governo), convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2001, n. 317, e' il seguente:
"3. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed
esercitano i compiti ad essi delegati con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi
restando la responsabilita' politica e i poteri di
indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della
Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo'
essere attribuito il titolo di vice Ministro, se ad essi
sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di
competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
piu' Direzioni generali. In tale caso la delega, conferita
dal Ministro competente, e' approvata dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri.".
- Il testo dell'art. 19 della gia' citata legge n.
59/1997 e' il seguente:
"Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle
norme previste dal presente capo aventi riflessi
sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei
pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
Note all'art. 1:
- Il nuovo testo dell'art. 1 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 451/2000, a seguito della
integrazione apportata dal decreto qui pubblicato e' il
seguente:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento si
intendono per:
a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di
diretta collaborazione con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di cui all'art.
14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, ed all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
b) Ministro: il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
c) Ministero: il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
d) decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche
e integrazioni;
d-bis) Vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai
quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;
e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato
presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
f) ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle
amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.".
- Il nuovo testo dell'art. 2 del gia' citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 451/2000, a seguito
delle modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto
qui pubblicato e' il seguente:
"Art. 2 (Uffici di diretta collaborazione). - 1. Gli
uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e
14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi
collaborano alla definizione degli obiettivi ed
all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla
relativa valutazione ed alle connesse attivita' di
comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di
impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla
congruenza fra obiettivi e risultati.
2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) la segreteria del Ministro;
b) l'Ufficio di Gabinetto;
c) l'Ufficio legislativo;
d) la Segreteria tecnica del Ministro;
e) l'Ufficio stampa;
f) il Servizio di controllo interno e i relativi
uffici di supporto di cui all'art. 4, comma 5;
f-bis) le segreterie e l'Ufficio dei Vice Ministri;
g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. La segreteria del Ministro, la segreteria tecnica
del Ministro e l'Ufficio stampa operano alle dirette
dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno
opera in posizione di autonomia operativa, secondo quanto
previsto dall'art. 4 del presente regolamento.
4. Le segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari
di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi
Vice Ministri e Sottosegretari, garantendo il necessario
raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri
uffici di diretta collaborazione e curando i rapporti con
soggetti pubblici e privati in ragione dell'incarico
istituzionale.
5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali
delegati dal Ministro, il Vice Ministro ed il
Sottosegretario si avvalgono degli uffici di Gabinetto e
Legislativo.
6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai
commi 3 e 4, coordina l'intera attivita' di supporto e gli
uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui
al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono
un unico centro di responsabilita' ed uno o piu' centri di
costo.".
- Il nuovo testo dell'art. 7 del gia' citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 451/2000, a seguito
delle integrazioni apportate dal decreto qui pubblicato e'
il seguente:
"Art. 7 (Trattamento economico). - 1. Ai responsabili
degli uffici di cui all'art. 2, comma 2, spetta un
trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la
modalita' di cui all'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:
a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva
di importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio
dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19,
comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un
emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai capi dei Dipartimenti del Ministero;
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il
responsabile della Segreteria tecnica, per il Capo
dell'Ufficio del Vice Ministro e per il Presidente del
collegio di cui all'art. 4, comma 2, in una voce
retributiva di importo non superiore a quello massimo del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti
ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero,
incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio
da fissare in un importo non superiore alla misura massima
del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici
dirigenziali generali del Ministero;
c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il
segretario particolare del Ministro, per i due esperti di
cui all'art. 9-bis, comma 2, nonche' per il segretario
particolare del Sottosegretario, o, in via alternativa, per
il capo della segreteria del Sottosegretario di Stato, in
una voce retributiva di importo non superiore alla misura
massima del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non
generale ed in un emolumento accessorio di importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non
generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale
trattamento, se piu' favorevole, integra, per la
differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi
dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche
amministrazioni, che optano per il mantenimento del proprio
trattamento economico e' corrisposto un emolumento
accessorio determinato con le modalita' di cui all'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo
non superiore alla misura massima del trattamento economico
accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei
Dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici
dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli
uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.
2. Al capo dell'Ufficio stampa del Ministro e'
corrisposto un trattamento economico non superiore a quello
previsto dal contratto collettivo nazionale per i
giornalisti con la qualifica di redattore capo.
3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico,
assegnati agli uffici di diretta collaborazione e'
corrisposta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in
attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con decreto del Ministro su proposta del capo
di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per
cento della retribuzione di posizione, a fronte delle
specifiche responsabilita' connesse all'incarico
attribuito, della specifica qualificazione professionale
posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della
qualita' della prestazione individuale.
4. Il trattamento economico del personale con contratto
a tempo determinato e di quello con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal
Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale
trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello
corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione
che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava
sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base
"Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro" dello stato di previsione della spesa del
Ministero.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via
ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle
conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai
responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria
di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti
retributivi finalizzati all'incentivazione della
produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale
beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal
Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di
cui all'art. 2, comma 2. In attesa di specifica
disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2,
del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura
dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro.
6. Il personale dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, enti ed organismi pubblici e
istituzionali, assegnato agli uffici di diretta
collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa,
comando o fuori ruolo. Si applica l'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di
personale non superiore al dieci per cento del contingente
complessivo.".
- Il nuovo testo dell'art. 9 del gia' citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 451/2000, a seguito
della integrazione apportata dal decreto qui pubblicato e'
il seguente:
"Art. 9 (Segreterie dei Vice Ministri e dei
Sottosegretari di Stato). - 1. I capi delle segreterie e i
segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono
nominati dai Sottosegretari interessati.
2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato,
oltre al capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori
del contingente complessivo di centoventi unita' di cui
all'art. 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di
personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra
i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in
posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre
analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.".
- Il nuovo testo dell'art. 11 del gia' citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 451/2000, a seguito
della integrazione apporta dal decreto qui pubblicato e' il
seguente:
"Art. 11 (Norme transitorie e finali). - 1. In sede di
prima applicazione del presente regolamento il personale in
servizio presso gli uffici di diretta collaborazione e'
confermato, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del regolamento stesso, con atto del Capo di
Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici.
2. Le dotazioni organiche del Ministero, determinate ai
sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono modificate in
conformita' con le disposizioni del presente regolamento. A
fronte dell'incremento di due posti di funzione
dirigenziale generale, i posti di funzioni dirigenziali non
generali sono conseguentemente ridotti di quattro unita' a
valere sui posti funzione resi vacanti a seguito di
collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti nel
corso dell'anno 1999 che, pertanto, non vengono sostituiti.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
3-bis) Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del
principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore
onere derivante dal comma 1 dell'art. 7 e' compensato
considerando indisponibile, ai fini del conferimento da
parte della amministrazione, un numero di incarichi di
funzione dirigenziale, anche di livello generale,
equivalente sul piano finanziario.".



 
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