Gazzetta n. 174 del 26 luglio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2002
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria. (Ordinanza n. 3230).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria, fino al 31 dicembre 2002;
Considerato che il perdurare di condizioni meteoclimatiche avverse ha aggravato lo stato di crisi idrica nella regione Umbria;
Vista la nota del 21 giugno 2002 con la quale la giunta regionale dell'Umbria ha segnalato la necessita' di porre in essere tutte le iniziative urgenti in relazione alle fonti di approvvigionamento idrico;
Ritenuto quindi, necessario disporre le necessarie misure straordinarie per consentire il superamento dello stato di emergenza;
Acquisita l'intesa della regione Umbria;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.

1. Il presidente della regione Umbria e' nominato commissario delegato per tutte le attivita' finalizzate a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione alla crisi idrica che ha colpito la regione Umbria.
2. Sono attribuiti al commissario delegato-presidente della regione Umbria i poteri per l'espletamento delle attivita' finalizzate a consentire il superamento della crisi idrica inerenti all'approvvigionamento e alla distribuzione delle acque ad uso civile, agricolo ed industriale.
 
Art. 2.

1. Il commissario delegato predispone un piano di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica nei settori della captazione, trasporto, adduzione, trattamento e distribuzione delle acque.
2. Per la predisposizione del piano il commissario delegato si avvale di un comitato tecnico con funzioni consultive.
3. Il piano di cui al precedente comma 1 deve necessariamente contenere:
a) gli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori;
b) il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi, con indicazione della fonte finanziamento;
c) le attivita' anticipate dalla regione Umbria, dalla provincia di Perugia, da altri enti locali e dai gestori dei servizi idrici per far fronte all'emergenza idrica 2002;
d) gli interventi di somma urgenza autorizzati dal commissario delegato ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
4. Il piano puo' altresi' contenere la definizione degli interventi atti a sostituire gli impianti irrigui esistenti con altri a minor consumo d'acqua, nonche' la determinazione dei contributi da erogare per tali sostituzioni agli operatori agricoli interessati.
5. Il piano e le sue eventuali rimodulazioni, conseguenti ad ulteriori accertamenti evidenzianti i risparmi o i maggiori apporti di risorse idriche derivanti dagli interventi stessi, e' immediatamente operativo ed e' trasmesso, per la presa d'atto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
6. Gli interventi previsti nel piano possono essere affidati anche a trattativa privata, invitando un numero di imprese aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque, salve le altre piu' celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.
7. Il commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dagli appalti relativi alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza.
 
Art. 3.

1. Il comitato tecnico di cui all'art. 2, comma 2, e' costituito da cinque esperti; il presidente e due componenti sono designati dal commissario delegato ed i restanti componenti sono designati dal Dipartimento della protezione civile. Il comitato e' nominato con successivo provvedimento del commissario delegato, che ne fissa i compensi e le modalita' di rimborso spese. Il relativo onere grava sulle disponibilita' di cui al successivo art. 10.
 
Art. 4.

1. Ai fini della presente ordinanza il commissario delegato provvede a:
a) individuare nuovi punti di captazione e acquisire fonti di approvvigionamento esistenti mediante la stipula di accordi e/o contratti ovvero mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea, nonche' a modificare temporaneamente la destinazione delle risorse e l'assegnazione delle portate;
b) disporre l'acquisizione di forniture, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione straordinaria ed ordinaria di impianti ed opere di captazione, trasporto, adduzione, trattamento e distribuzione delle acque, al fine di consentire il recapito nelle condizioni di massima efficacia, efficienza ed economicita';
c) portare a compimento, senza alcuna interruzione, le attivita' di cui all'art. 2, comma 3, lettera c) ed accelerare l'esecuzione di interventi inseriti nel piano, gia' finanziati o presenti nella programmazione regionale, interregionale o statale, approvando i progetti, disponendo la realizzazione delle opere anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 9 della presente ordinanza, autorizzandone l'esercizio e l'affidamento ai soggetti gestori, sentite le autorita' titolari del relativo servizio idrico.
2. Gli oneri derivanti da consumi energetici per il sollevamento delle acque necessari al superamento dell'emergenza gravano sui fondi di cui all'art. 10 della presente ordinanza.
 
Art. 5.

1. Il commissario delegato provvede altresi' a:
a) realizzare interventi volti a fronteggiare le conseguenze derivanti dall'abbassamento del livello del lago Trasimeno, a condizione che risulti funzionale al perseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001 citato in premessa;
b) realizzare interventi di emergenza finalizzati all'approvvigionamento idropotabile ed irriguo da acque lacustri;
c) autorizzare l'esercizio straordinario di attingimenti per uso irriguo e di concessione gia' in essere, per una disponibilita' idrica pari ad almeno un terzo dei consumi dell'anno 2001 e comunque fino ad un limite massimo di due milioni e mezzo di metri cubi per l'anno 2002.
2. I sindaci competenti per territorio, al fine di assicurare la qualita' delle acque lacustri per gli usi di cui alla presente ordinanza, dispongono verifiche periodiche sui prelievi e sugli scarichi, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.). Gli esiti delle verifiche effettuate sono riferiti periodicamente al commissario delegato, anche ai fini dell'assunzione di eventuali provvedimenti straordinari limitativi dei prelievi.
 
Art. 6.

1. Nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 1 ed al fine di superare l'attuale criticita' della situazione di approvvigionamento idrico nella regione Umbria, il commissario delegato puo' inserire nel piano di cui all'art. 2 gli interventi di adduzione delle acque del Bacino di Montedoglio, finanziati con le risorse derivanti dall'art. 141, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assegnate all'Ente irriguo umbro-toscano, nonche' gli interventi urgenti finalizzati all'uso immediato degli invasi di Montedoglio sul fiume Tevere e di Casanuova sul fiume Chiascio, previa acquisizione dell'intesa con le amministrazioni, anche extraterritoriali, competenti per la predisposizione ed il governo dei bilanci e del demanio idrico.
 
Art. 7.

1. L'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti e l'autorizzazione all'esercizio avviene previa acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, ivi compresi quelli di competenza del Servizio nazionale dighe da rilasciarsi dalle amministrazioni competenti entro quindici giorni, dalla richiesta; decorso tale termine si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
2. Qualora gli atti di cui al comma 1 vengano acquisiti mediante conferenza dei servizi da espletarsi ai sensi della vigente normativa, i termini sono ridotti alla meta'.
3. L'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e urgenza e indifferibilita' dei relativi lavori e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere.
4. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il commissario delegato puo' autorizzare l'immediata esecuzione dei lavori, con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, entro il limite di due milioni di euro.
5. Il commissario delegato concede l'utilizzo delle risorse idriche individuate per il superamento della crisi, anche modificando la destinazione e l'assegnazione delle risorse stesse; dispone altresi' i provvedimenti necessari a favorire il riciclo dell'acqua ed il riuso delle acque depurate presso attivita' industriali ed agricole.
6. I termini, previsti all'art. 3, comma 4, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, per l'occupazione d'urgenza di immobili oggetto di espletamento di indagini e di ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e di esecuzione di opere e di interventi, sono ridotti alla meta'.
7. L'onere per le occupazioni e gli espropri per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza grava sulle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 10.
 
Art. 8.

1. Per l'espletamento dell'attivita' tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, il commissario delegato si avvale degli uffici competenti della regione, degli enti locali e di altri enti pubblici.
2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, e' autorizzato, per tutta la durata dello stato di emergenza, a corrispondere al personale compensi per lavoro straordinario, effettivamente prestato, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, fino ad un massimo di cinquanta ore mensili.
3. Per particolari esigenze connesse all'attuazione della presente ordinanza, il commissario delegato puo' conferire incarichi professionali per attivita' di collaborazione coordinata e continuativa, fino ad un massimo di cinque unita', per una durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 10.
 
Art. 9.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a derogare alle seguenti disposizioni:
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;
decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 157;
decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 158;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32; 34 e 37-bis, 37-ter, 37-quater;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 3, comma 1; art. 4, comma 1, lettere b), c), e), g), h), i); art. 11, 13, 17, comma 5, art. 19, commi 2 e 3; art. 20;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3, comma 4;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17;
legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 17.
 
Art. 10.

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato:
a reperire i finanziamenti necessari nell'ambito dei fondi attualmente non programmati a valere sulle risorse per le "aree depresse" e destinati alle infrastrutture dell'intesa istituzionale di programma per l'Umbria, ripartiti con deliberazioni CIPE n. 135 del 6 agosto 1999, n. 142 del 6 agosto 1999, n. 84 del 4 agosto 2000 e n. 138 del 21 dicembre 2000. La quantificazione e l'individuazione delle somme necessarie sono effettuate dal commissario delegato con il piano di cui all'art. 2;
ad utilizzare le risorse finanziarie spettanti alla regione Umbria sulla base dell'art. 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il commissario richiede l'erogazione delle risorse di cui alle lettere a) e b), comma 1, del presente articolo ai competenti Ministeri che provvedono al trasferimento dei fondi sulla contabilita' speciale all'uopo istituita, in tempi compatibili con le esigenze di intervento.
 
Art. 11.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci dei soggetti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2002
Il Presidente: Berlusconi
 
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