Gazzetta n. 172 del 24 luglio 2002 (vai al sommario)
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 16 luglio 2002, n. 25
Reg. CE 449/2001 - Pomodoro - Controlli in campo - Raccolto 2002.

Al Ministero politiche agricole e
forestali - Direzione generale
delle politiche comunitarie e
intenazionali - Divisione VII -
Divisione FEOGA
All'UNAPROA
All'UIAPOA
All'UNACOA
Alla Coldiretti-Dipartimento
economico
Alla Confederazione italiana
agricoltori
Alla Confagricoltura
Alla COPAGRI
Alla F.AGR.I.
Alla Confcooperative -
Federagroalimentare
All'ANCA LEGA Coop
e, p.c.:
Al Comando Carabinieri - Tutela
norme comunitarie e agroalimentari
All'R.T.I. Finsiel

Disposizioni generali.
In ottemperanza all'art. 18, paragrafo 1, punto i, primo comma del registro CE 449/2001, l'A.G.E.A. ha predisposto l'estrazione di un campione di aziende per ogni Organizzazione di Produttori (O.P.) da sottoporre a controllo in campo.
Per ciascuna azienda oggetto di sopralluogo in campo, l'organismo incaricato dei controlli provvedera' ad inviare al titolare della dichiarazione di consistenza aziendale (produttore) una lettera raccomandata a.r. nella quale saranno comunicati la data ed il luogo di incontro. L'organismo incaricato dei controlli provvedera' inoltre a comunicare via fax all'O.P. competente, con un preavviso non superiore alle 48 ore, come prevedono le disposizioni della Comunita' in materia di controlli inopinati, il programma degli incontri fissati (data e luogo dell'incontro). L'O.P. dovra' provvedere a rispondere a mezzo fax rinviando, almeno 24 ore prima dall'appuntamento fissato, apposita conferma di ricezione
L'eventuale impossibilita' a presentarsi per cause di forza maggiore all'incontro fissato, dovra' essere obbligatoriamente comunicato mediante telegramma, lettera raccomandata o fax, all'indirizzo riportato nella lettera di convocazione, almeno 24 ore prima della data di incontro.
All'incontro dovranno necessariamente presenziare sia il produttore, o suo incaricato, che il rappresentante della O.P. Il produttore e il rappresentante della O.P. dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'. Il rappresentante della O.P. dovra' esibire ai tecnici controllori apposita delega firmata dal legale rappresentante dell'O.P. stessa.
Si evidenzia che la persona incaricata a rappresentare il produttore all'incontro deve essere a conoscenza della realta' aziendale ed in possesso:
di un proprio documento di riconoscimento in corso di validita';
del conferimento d'incarico (su apposito modello);
di un documento di riconoscimento in corso di validita' del titolare della dichiarazione di consistenza aziendale (in originale o in fotocopia fronte-retro);
del "fascicolo ortofrutticolo" (pomodoro);
della eventuale documentazione richiesta.
Nel caso in cui il produttore incarichi per iscritto lo stesso rappresentante della O.P., quest'ultimo dovra' apporre sul verbale la propria firma sia come incaricato del produttore che dell'O.P.
Nel caso in cui il produttore abbia conferito l'incarico a rappresentarlo al predetto incontro, i risultati del sopralluogo saranno in ogni caso ritenuti definitivi.
Qualora al momento dell'incontro sia presente solo il produttore (o suo delegato) o solo il rappresentante della O.P., l'organismo incaricato dei controlli procedera' comunque alla effettuazione del controllo, che sara' considerato definitivo.
Al momento dell'incontro il produttore dovra' consegnare in copia conforme all'originale, limitatamente alle particelle dichiarate nella dichiarazione di consistenza aziendale, il proprio "fascicolo ortofrutticolo", depositato presso la sede della O.P., precedentemente costituito secondo le modalita' previste nella circolare A.G.E.A. n. 6 del 13 febbraio 2002 (rif. circolare A.G.E.A. n. 35/0l, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2001).
Si evidenzia che la mancata presentazione, al momento dell'incontro, della documentazione richiesta e dei giustificativi dei titoli di possesso, comporta l'esclusione totale o parziale delle superfici dichiarate. Metodologia di controllo.
L'incontro con il produttore e l'O.P. verra' preceduto, ove possibile, da un'indagine "speditiva" sulle particelle dichiarate effettuata dall'organismo incaricato dei controlli.
Il controllo riguardera' tutte le particelle presenti nella dichiarazione di consistenza aziendale.
Nel corso del controllo in campo il tecnico incaricato (agronomi, agrotecnici e periti agrari iscritti ai rispettivi albi professionali) dovra' descrivere e delimitare sugli elaborati fotografici tutte le colture riscontrate per ciascuna particella catastale interessata dal controllo.
Il riscontro della presenza del pomodoro potra' avvenire attraverso la verifica della coltura in atto o di evidenti residui colturali.
Secondo quanto previsto dal Reg. CE 2721/2000, art. 1, in un appezzamento taluni elementi, come le siepi, i fossi, i muri ecc. rientrano per tradizione e uso del suolo nelle buone pratiche agricole. In relazione a cio' le capezzagne realizzate lungo il bordo degli appezzamenti a pomodoro per le consuete operazioni colturali (ad esempio: irrigazione e raccolta), saranno considerate come superfici coltivate a pomodoro in quanto parti integranti della coltivazione stessa.
Le risultanze del sopralluogo (superfici accertate coltivate a pomodoro) verranno trascritte sul verbale di controllo che riportera' i dati dell'azienda e delle particelle oggetto di controllo.
Il tecnico controllore riportera' sul verbale le risultanze dell'accertamento effettuato sulle particelle dichiarate prendendo in considerazione anche eventuali anomalie o variazioni catastali (frazionamenti, accorpamenti, usi civici, zone demaniali, ecc.) che si dovessero evidenziare, purche' riconducibili alle stesse particelle dichiarate.
Qualora il produttore, o l'O.P., non concordi con i risultati degli accertamenti, potra' indicarne i motivi nelle apposite note del verbale, solo dopo aver firmato il verbale stesso per "presa visione". La parte potra' presentare, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione, espresso ricorso all'A.G.E.A., allegando eventuale ulteriore documentazione. In caso di mancata sottoscrizione del verbale, alla parte verra' preclusa detta possibilita' di ricorso, restando valide, ai fini della consistenza delle superfici, le risultanze degli accertamenti tecnici.
Le risultanze del verbale rilasciato all'azienda e all'O.P. saranno relative al solo controllo oggettivo delle particelle presenti nella dichiarazione di consistenza aziendale e costituiranno elementi di base per il successivo calcolo degli esiti ai fini della determinazione della superficie accertata per l'intera O.P. Si evidenzia inoltre che la verifica delle effettive situazioni di "condivisione" e "supero" sara' effettuata da A.G.E.A. a livello centrale a conclusione di tutti i controlli. Modalita' di correzione degli errori evidenti.
E' bene anzitutto ricordare che in ogni caso la superficie originariamente dichiarata nella dichiarazione di consistenza aziendale non puo' essere in nessun caso modificata (aumentata o diminuita).
Nel corso del sopralluogo in campo e' possibile correggere eventuali errori evidenti commessi dal produttore nella compilazione della propria dichiarazione, limitatamente ai seguenti casi:
errata dichiarazione dell'identificativo catastale: e' possibile effettuare la variazione di un solo dato dell'identificativo catastale tra uno solo dei seguenti dati: ISTAT provincia/comune, sezione, foglio, particella, subalterno: qualora sia stato dichiarato erroneamente uno dei suddetti identificativi catastali e' possibile effettuare la correzione di un solo dato, lasciando invariati tutti gli altri dati. Tale correzione e' ammessa solo se esiste la perfetta coincidenza tra la superficie catastale dichiarata e la superficie catastale della nuova particella rilevata dalla copia del certificato catastale o della visura.
Per le suddette variazioni di identificativo catastale sara' necessario:
acquisire dal produttore la copia del certificato catastale o della visura;
verificare la titolarita' della conduzione attraverso la verifica dei giustificativi presenti nel "fascicolo ortofrutticolo";
effettuare il controllo in campo per l'accertamento della coltura;
appezzamenti "sconfinanti" in altre particelle limitrofe: qualora nella dichiarazione di consistenza aziendale venga omessa una particella che risulti contigua ad una particella gia' dichiarata e controllata in campo, e' possibile inserire la particella contigua omessa purche' vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:
la particella risulti contigua a quella gia' dichiarata e controllata in campo (almeno un limite catastale in comune fra le 2 particelle);
l'appezzamento coltivato risulti lo stesso nelle 2 particelle;
la particella contigua non deve risultare gia' dichiarata da un altro produttore.
Per il suddetto inserimento sara' necessario:
acquisire dal produttore la copia del certificato catastale o della visura nonche' copia dello stralcio planimetrico per effettuare il controllo in caso di un nuovo foglio dichiarato non disponibile al momento del controllo;
verificare la titolarita' della nuova particella dichiarata;
effettuare il controllo in campo per l'accertamento della coltura.
Nel caso in cui, nel periodo antecedente alla comunicazione da parte del organismo incaricato dei controlli in campo, si verifichino eventuali variazioni delle consistenze aziendali riconducibili a cause di forza maggiore, le stesse dovranno essere comunicate dall'azienda interessata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla propria O.P. di riferimento, la quale a sua volta con la stessa modalita' dovra' informare questa Agenzia.
Nel caso in cui un' azienda estratta a campione abbia adempiuto agli obblighi di cui sopra, la stessa sara' oggetto di attenta valutazione da parte di questa amministrazione, ai fini dell'applicazione o meno dei provvedimenti sanzionatori.
In assenza delle necessarie comunicazioni scritte tra azienda, O.P. e A.G.E.A., si procedera' alla determinazione della superficie ammissibile secondo le procedure previste in detti casi. Fascicolo ortofrutticolo.
Il fascicolo ortofrutticolo aziendale deve essere costituito sulla base delle indicazioni della circolare A.G.E.A. n. 35/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2001.
La mancata dimostrazione dei titoli di conduzione per le particelle dichiarate determinera' l'esclusione totale o parziale della superficie dichiarata. Le informazioni relative all'analisi del fascicolo saranno riportate nel verbale di controllo.
In allegato sono riportate le istruzioni di dettaglio per la costituzione del fascicolo ortofrutticolo.
Roma, 16 luglio 2002
Il direttore dell'area organismo pagatore
Migliorini
 
Allegato alla Circolare A.G.E.A. n. 25

Istruzioni per la compilazione del "fascicolo ortofrutticolo"

Sulla base della circolare A.G.E.A. n. 35/01 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2001) richiamata dalla circolare A.G.E.A. n. 6 del 13 febbraio 2002, si riportano di seguito le modalita' di costituzione del fascicolo ortofrutticolo da parte delle O.P. relativamente alle particelle dichiarate per il settore pomodoro. Disposizioni generali.
Per quanto concerne le disposizioni generali i documenti richiesti sono:
a) documento di identita': sono riconosciuti idonei tutti i documenti di riconoscimento in corso di validita', rilasciati da pubbliche amministrazioni, quali carte d'identita', patenti di guida, passaporti, ecc.
b) partita IVA: copia del tagliando di attribuzione di partita IVA o documentazione equipollente; qualora il produttore non sia titolare di partita IVA deve essere prodotta autocertificazione che ne attesti l'esenzione accompagnata da copia del certificato di attribuzione del codice fiscale.
c) iscrizione alla camera di commercio (solo per le societa': nel caso di dichiarazione di consistenza aziendale presentata da societa' dovra' essere fornita documentazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. o da altro organismo equivalente, comprovante:
l'identificazione fiscale della societa';
l'identita' del rappresentante legale che firma la dichiarazione;
la legittimazione alla rappresentanza;
copia del documento d'identita' del legale rappresentante. Adempimenti specifici.
Per quanto concerne gli adempimenti specifici dovranno essere dimostrati i titoli di possesso per ciascuna particella inserita nella dichiarazione di consistenza aziendale, attraverso i seguenti documenti:
certificazioni catastali o visure: le certificazioni catastali o visure devono essere aggiornate, antecedenti non oltre sei mesi dalla data di presentazione della dichiarazione di consistenza aziendale, per tutte le particelle dichiarate;
autocertificazione di non avvenuta variazione: nel caso in cui la visura sia antecedente di oltre sei mesi il termine di presentazione della dichiarazione, deve essere accompagnata dalla seguente dichiarazione: "il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4, della legge n. 127/1997, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio";
titolo di conduzione: nel caso di visure catastali non intestate al titolare della dichiarazione deve essere comprovato il titolo di conduzione dei terreni cui la dichiarazione a pomodoro si riferisce mediante: copia autentica del titolo regolarmente registrato a norma di legge (contratto di affitto, contratti di locazione verbali unilaterali, comodato scritto, usufrutto, ecc.);
autocertificazione del titolo di conduzione: qualora il produttore non sia in grado di produrre i sopracitati titoli di conduzione dovra' comunque essere presentata una autocertificazione del rapporto contrattuale con impegno ad assolvere gli obblighi di cui alla legge n. 448/1998, e cioe' di registrare il contratto entro il febbraio dell'anno successivo dall'inizio del rapporto, e che inoltre attesti la legittimita' di conduzione dei terreni attraverso l'indicazione di:
a) dati anagrafici del proprietario;
b) data di inizio e fine contratto;
c) superficie oggetto del contratto;
d) specificatamente e sotto la propria responsabilita', il tipo di conduzione;
e) motivazioni per cui si ricorre a tale autocertificazione.
Poiche' l'autocertificazione e' consentita unicamente per nuovi contratti, cioe' successivi al 1 gennaio dell'anno in corso, e' necessario che il titolare sottoscriva una successiva autocertificazione che escluda un precedente uso del fondo:
Il sottoscritto..., titolare/delegato della dichiarazione n. ..., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4, della legge n. 127/1997, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che la particella n. ... ricadente nel foglio n. .. del comune censuario di ... in provincia di ..., di proprieta' del sig. ....., nato a ... il ..., residente a ... in via ..., con cui ha stipulato un contratto di coltivazione per una superficie di ha ...., a decorrere dal ..., fino al ..., e' stata coltivata e condotta dal titolare della dichiarazione a partire esclusivamente dalla campagna 2002. Dichiara inoltre che tale particella non e' stata condotta negli anni precedenti e pertanto, non essendo stato registrato il relativo contratto, s'impegna ad assolvere gli obblighi di cui alla legge n. 448/1998, aggiornando il "fascicolo del produttore".
Nel caso di terreni dati in uso o in conduzione ad un coniuge in comunione dei beni, potra' essere presentata autocertificazione dello stato di famiglia e della comunione dei beni;
comproprieta': nel caso di visure cointestate o di particelle possedute in comproprieta' e' necessaria la delega espressa da parte di tutti i cointestatari e comproprietari a dichiarare le particelle nella dichiarazione di consistenza aziendale;
casi particolari: si riportano di seguito i documenti da presentare per i seguenti casi particolari:
a) nel caso di decesso di uno dei cointestatari o comproprietari: copia del certificato di morte;
b) nel caso di titolari eredi e nel caso di successioni: copia dell'atto di successione registrato; per le varie quote parti della superficie e' necessaria una dichiarazione espressa da parte degli altri proprietari a favore di un comproprietario (autenticata a norma di legge: autocertificazione con documento di identita' fronte-retro).
N.B.: nell'ipotesi che il produttore non sia in grado di produrre tale documentazione, e' tenuto a produrre autocertificazione attestante la legittimita' a condurre i terreni oggetto della dichiarazione nonche' i dati anagrafici del/i cointestatario/i;
c) esclusivamente in caso di contratti di comodato "verbale", cioe' stipulato tra le parti non in forma scritta, ai fini della verifica della congruita' della titolarita' presente nel fascicolo, e' considerata probante la dichiarazione resa da parte del proprietario del terreno in forma di atto notorio in cui si dichiara il tipo di contratto in essere, le generalita' delle parti, l'oggetto del contratto e la durata del contratto. In tal caso non sono considerate probanti autocertificazioni del rapporto contrattuale rese da parte del comodatario titolare della dichiarazione di consistenza aziendale;
enti concedenti: per quanto riguarda le concessioni da parte di enti o altri soggetti (usi civici, ecc.) a piu' produttori, si dovra' esibire la dichiarazione da parte dell'ente concedente o produrre autocertificazione della quota parte dei terreni. Conformita' della documentazione presentata.
La documentazione presentata, relativamente ai produttori soci di una O.P., qualora fosse in copia, dovra' essere accompagnata da una dichiarazione (o timbro di "copia conforme all'originale") della O.P. che ne certifichi la corrispondenza all'originale presente nel fascicolo, depositato presso la stessa. In assenza della O.P. alla convocazione il produttore puo' certificare la conformita' delle copie all'originale depositato presso l'O.P. stessa.
 
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