Gazzetta n. 169 del 20 luglio 2002 (vai al sommario)
LEGGE 19 luglio 2002, n. 141
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare ospitalita' temporanea e protezione ad alcuni palestinesi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare ospitalita' temporanea e protezione ad alcuni palestinesi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2780):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro (ad interim) degli Affari esteri
(Berlusconi) e dal Ministro dell'interno (Scajola) il 22
maggio 2002.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 27 maggio 2002 con pareri del
Comitato per la legislazione e delle Commissioni III, V,
XIV.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il
28, 29 maggio 2002; il 4, 5, 11, 12 giugno 2002.
Esaminato in aula il 17 giugno 2002 ed approvato il 19
giugno 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1520):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 20 giugno 2002 con pareri delle
commissioni 1a, 3a, 5a e della Giunta per gli affari delle
Comunita' europee.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 25 giugno 2002.
Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il
26 giugno 2002 e 2 luglio 2002.
Esaminato in aula ed approvato il 16 luglio 2002.



Avvertenza:

Il decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
118 del 22 maggio 2002.
A norma dell'art. 15, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 37.



 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22
MAGGIO 2002, n. 97

All'articolo 2:
al comma 3, dopo le parole: "i presupposti" sono inserite le seguenti: ", anche nel quadro delle decisioni adottate dall'Unione europea";
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nei casi di particolare gravita', disposta con decreto del Ministro dell'interno, che ne da' preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri".
All'articolo 3:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2002 e di 200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo".
Al titolo del decreto-legge, le parole: "temporanea e protezione" sono sostituite dalle seguenti: "e protezione temporanea".
 
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